Sentenza 9 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2003, n. 10763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10763 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
A N IA L A T I A C I 4 0 L 7 ! B 3 1 B . 4 U 3 P * X s 8 r A 9 1 R - T - 1 S I A 1 - G P IN NOME DEL POPOLO IANO 1 E I 2 R D . A L E D ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 C E 3 I Oggetto T D N PROCEDIMENTO E U I S SEZIONE SECONDA CIVILE GLUSICE SI Pree E E N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . T S .G.N. 16919/001 0 7 6 3/ 03 I ( Dott. Vincenzo CALFAPIETRA X Dott. LF MENS Cron. 24248. Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Rep. MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. Lucio Ud. 27/02/03 Dott. Emilio MALPICA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato LAURA ROTI, difeso dagli avvocati GIOVANNI CICCARELLI, STEFANO CICCARELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI IC TA, IN AC, elettivamente domiciliati in ROMA VLE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato ROLBA GENOVESE, difesi dall'avvocato ANTONIO BALDASSARRA, giusta delega in atti;
controricorrenti 2003 - nonchè contro 359 -1- NI IA, IN AN, IN DO, IN DO, IN RO, IN NG;
intimati avverso la sentenza n. 14/99 del Giudice di pace di CIVITELLA ROVETO, depositata il 08/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito 1'Avvocato GENOVESE ROlba per delega dell'Avvocato BALDASSARA Antonio depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per inammissibilità o rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 21 luglio 1998 Di CO TA, NI TA e EC OV, LF, IC, RO, OA ed NG, chie- sero al giudice di pace di EL ET l'apposizione dei termini tra i loro terreni, siti in agro di Civita d'Antimo e distinti in catasto al f8 dei mappali 103 (di proprietà del solo Di CO) e -108 (di proprietà comune degli atto- ri), e quelli di AN GI, detto NO, distinti al catasto f. 8 map- pali 34-231, ed inoltre la condanna del AN al risarcimento dei danni, quantificati in lire 5 milioni comprensive degli interessi, per l'abusivo taglio di alberi sui fondi di loro proprietà siti ai mappali 103 e 108. Il convenuto si costituì e chiese rigettarsi la domanda di apposizione dei termini relativamente alla particella n. 103 del f. 8 perché infondata, dichia- rarsi inammissibile la domanda relativamente alla particella 108 del f.8, ri- tenere l'illegittimo taglio degli alberi limitato a quello concernente la parti- cella n. 103, quantificato in quintali 50, per un valore di lire 300.000. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di pace, con sentenza n. 14 del 3 giugno 1999, ritenendo di dover pronunciare secondo equità in ragione del valore della causa, dichiarò validi i termini lapidei apposti sui terreni in questione e risultanti dai rilievi topografici e planimetrici svolti dal consulente tecnico e da considerarsi parte integrante della sentenza, pose a carico di entrambe le parti le spese della c.t.u. e quelle per la materiale appo- sizione dei segni di delimitazione, e condannò AN GI, detto NO, al pagamento della somma di lire 700.000, con interessi sino al soddisfo, quale residuo del danno economico derivato al Di CO dall' ille- gittimo taglio degli alberi e alla rifusione delle spese del giudizio. Il giudice di pace ritenne che i confini risultanti dagli atti di provenienza non contestati fossero certi e che, pertanto, legittima fosse l'apposizione dei cippi di cemento per la loro individuazione, come effettuata dal c.t.u. alla presenza dei consulenti di parte, ritenne poi inammissibile per intempestività la produzione di una consulenza tecnica di parte che il convenuto intendeva depositare all'udienza fissata per la discussione. Quanto al risarcimento del danno il giudice di pace rilevò che il convenuto aveva ammesso in comparsa di costituzione il taglio degli alberi- sia pure limitatamente ad una sola parti- cella- e che, comunque, la consistenza degli alberi tagliati era stata concor- data tra le parti con la mediazione del c.t.u. in circa 200 quintali, per un va- lore di lire 1.000.000, sicché il verbale sottoscritto dal AN aveva valo- re di confessione stragiudiziale Infine, affermò il giudice di pace che la de- cisione doveva ritenersi emessa secondo equità dato il valore della causa, in- feriore a lire 2.000.000. Per la cassazione della presente sentenza ricorre AN GI sulla base di due motivi. Resistono con controricorso le parti avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, relativamente alla affermazione del giudice di pace di poter decidere secondo equità in ragione del valore della causa, ai sensi dell'art. 113, 2° comma, mentre versandosi in ipotesi di competenza per - materia ex art. 7 c.p.c. - la decisione doveva essere assunta secondo diritto. Aggiunge il ricorrente che la domanda di risarcimento danni proposta da una controparte, in quanto domanda accessoria, non è soggetta al cumulo con la domanda principale ma, essendo accessoria, è attratta dalla domanda principale e comunque, nella specie, era erronea la determinazione del valo- re, posto che la domanda risarcitoria formulata in citazione era di lire 5.000.000, comprensiva degli interessi, e ad essa doveva fare riferimento il giudice di pace ai sensi dell'art. 10 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il giudice, per l'apposizione dei termini lapidei, ha tenuto conto esclusiva- mente della consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze erano del tutto er- ronee ed erano contestate nella relazione del consulente di parte di cui il giudice non ha ammesso il deposito perché ritenuto fuori termine, benché nessun termine fosse stato fissato né potevano ipotizzarsi vigenti le preclu- sioni di cui all'art. 184 c.p.c., non versandosi in tema di mezzi di prova;
as- sume inoltre il ricorrente che il giudice ha omesso di indicare quali fossero le ragioni per cui dovevano ritenersi fondate le conclusioni del c.t.u. Ciò detto, osserva la corte che-a prescindere dal contenuto dei motivi proposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la sen- - tenza del giudice di pace doveva essere impugnata con l'appello. Come rilevato dallo stesso ricorrente la domanda principale formulata con l'atto introduttivo era quella di apposizione dei termini, spettante alla cognizione per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. Poiché si trattava di causa da decidere secondo diritto, è del tutto trascurabile la con- traria affermazione del giudice di pace contenuta in sentenza. A prescindere dal fatto che nella specie non è dato rilevare quale sarebbe stata la regola di equità applicata, deve osservarsi che anche nell'ipotesi in cui il giudice di pace abbia erroneamente giudicato secondo equità una causa che o per esse- re di valore eccedente il limite previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., o perché spettante alla cognizione per materia del giudice stesso a prescinde- re dal valore, doveva essere giudicata secondo diritto e ciò sia nel caso in - cui il giudice abbia di fatto applicato una regola di equità coincidente con quella che sarebbe stata la norma di diritto applicabile, sia che abbia appli- cato una regola con questa divergente la sentenza emessa deve essere im- pugnata con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che costituisce esclusivamente il rimedio per le sentenze emesse in controversie di valore non superiore ad euro 1032,91. Al rifetto del rienso, segue is condere alle space, acue du disposites. Si ritiene sussistano giustí motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
coledenen i ricorrente alla rifustace La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese delle spese die fredizio di cossorow in £ 800 for allowi, altre liquidate del giudizio di cassazione. Accessori di legge, ed € 91 fer & pose. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sezione, il 27 feb- braio 2003. Il presidente v. Il consigliere rel. L OGITATA IN GANCTUSTAN IL CANCELL Q UG 2003 очётеWU DiNow ZZO Oggi, IL CANCELLIERE Maria Diffuzzo