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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8309/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 12:35, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Beccalossi;
per parte convenuta l'avv. Claudia Portesi per delega orale dell'avv. Becheri;
per la terza chiamata 'avv. Giulia Epis per delega orale dell'avv. Braga;
CP_1
Con per la terza chiamata l'avv. Mario Bonomelli per delega orale dell'avv Roveda.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dott.ssa Persona_1 Per_2
.
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori delle parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 8309/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8309/2021 promossa da ora (C.F. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Beccalossi, del Foro di
Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigistelio Becheri, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- con la chiamata in causa di
(C.F. , rappresentata e Controparte_4 C.F._1 difesa dall'avv. Carlo Braga, del Foro di Brescia
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3 in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Roveda, del
Foro di Milano
-TERZA CHIAMATA-
2 *** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 3.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (ora Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1719/2021 (già dichiarato
[...] esecutivo ex art. 647 c.p.c.), dell'importo di € 15.720,23 (oltre interessi e spese), emesso dal
Tribunale di Brescia in relazione al mancato pagamento di una fattura.
A tal fine, l'opponente ha dedotto di non aver potuto tempestivamente opporsi al provvedimento monitorio dal momento che, nei giorni in cui era avvenuta la sua notifica telematica, il nord era stato oggetto di un diffuso attacco hacker, con conseguente CP_5 perdita o impossibilità di leggere molte comunicazioni ricevute via Pec. Nel merito, ha sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. rispetto all'attività professionale posta
3 in essere dalla convenuta opposta (oggetto della fattura insoluta) e formulato domanda riconvenzionale di risarcimento danni, chiedendo, a tal fine, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la dott.ssa con la quale si era interfacciata per conto della convenuta. CP_1
Si è costituita in giudizio eccependo l'insussistenza dei Controparte_3 presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e contestando nel merito le difese e le domande dell'opponente. In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Con compagnia AT , per essere manlevata in caso di condanna.
All'esito della discussione della sola istanza ex art. 649 c.p.c. è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata contestando le difese e domande CP_1 proposte dall'opponente e chiedendo, a sua volta, di chiamare in causa la propria compagnia AT nei cui confronti, tuttavia, ha rinunciato agli Controparte_6 atti prima della costituzione in giudizio. ha eccepito la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennità e Controparte_7 richiamato le condizioni e i limiti di operatività della polizza.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
In data 11.3.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, confermato il rigetto di tutte le istanze istruttorie, ha fissato l'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Preliminarmente, occorre verificare se sussistano i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., dal momento che l'opposizione è stata pacificamente proposta oltre il termine di 40 giorni previsto nel decreto ingiuntivo (e dopo che quest'ultimo era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.).
A tal fine, come visto, l'opponente ha dedotto di essere stata vittima di un attacco hacker che le avrebbe impedito di prendere cognizione dell'avvenuta notificazione del provvedimento monitorio avvenuta a mezzo Pec, dal momento che si era resa necessaria la cancellazione delle comunicazioni pervenute in quei giorni ritenute sospette.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso in esame non sussistano i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. (e neppure quelli per la rimessione in termini).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata (“spam”) della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della
4 busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; ciò in quanto l'art. 20 del d.m. n. 44 del
2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di “software” idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di “software antispam” idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi “files”, sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come “spam” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17968 del 23/06/2021, Rv. 661836 -
01. Cfr. altresì Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7510 del 15/03/2023, Rv. 667080 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022, Rv. 664440 - 01).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che l'opponente ex ante avrebbe dovuto dotarsi di un adeguato software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati, ed ex post non avrebbe dovuto eliminare il messaggio Pec di notifica del decreto ingiuntivo (dal momento che la sua corretta ricezione è attestata dalla certificazione di avvenuta consegna).
In conclusione, l'opposizione tardiva proposta da deve essere dichiarata Pt_1 inammissibile.
*** ** ***
§ 3. Parte opponente ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti di e della dott.ssa CP_3 CP_1
A tal fine, ha sostenuto che l'attività professionale sarebbe stata svolta da quest'ultima in conflitto di interessi e, comunque, in maniera negligente.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti.
Infatti, è stato chiarito che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina l'impossibilità di
5 dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. sul punto Trib. Torino, Sez. I, 16.3.2017, n. 1398; Trib. Milano, Sez. VIII,
25.9.2009, n. 8280).
Con conseguente assorbimento della domanda di manleva avanzata da nei CP_3 confronti di CP_2
In ogni caso, la domanda riconvenzionale non sarebbe comunque fondata.
Infatti, la perizia estimativa dello su cui essa si fonda è datata Controparte_8
29.7.2019 (cfr. doc. 11 fasc. att.), vale a dire risale a due giorni prima della sottoscrizione della scrittura privata che l'opponente ritiene iniqua (cfr. doc. 9 fasc. att.). Pertanto, (ora Pt_1
era già stata resa edotta di eventuali profili di non convenienza dell'affare, che Parte_2
a quel punto avrebbe potuto ancora 'bloccare' (e a fortiori lo era quando ha sottoscritto l'atto notarile del 23.1.2020 - cfr. doc. 15 fasc. att.). Peraltro, l'incarico allo è stato Controparte_8 sicuramente conferito prima del 31.7.2019, motivo per il quale il relativo esborso non può ritenersi in nesso di causa con eventuali profili di inadempimento della convenuta e della terza chiamata.
Inoltre, anche l'importo di € 3.566,60 corrisposto a favore di Fin ON non può, in ogni caso, essere oggetto di ristoro, dal momento che le voci indicate nel documento contabile attengono ad attività ordinarie, slegate, anche in questo caso, da asseriti pregressi inadempimenti.
Da ultimo, si osserva che, stante la rinuncia agli atti della terza chiamata nei CP_1 confronti della sua compagnia AT, deve essere dichiarato estinto il processo ex art. 306 c.p.c. nei confronti di e che, alla luce del contenuto della Controparte_6 pronuncia, tutte le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni devono ritenersi superflue ai fini della decisione.
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§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte opponente.
Sia nei confronti della convenuta opposta che delle due terze chiamate.
Infatti, quanto alla dott.ssa la domanda riconvenzionale proposta nei suoi CP_1 confronti è stata dichiarata inammissibile (e comunque sarebbe infondata nel merito); mentre per quanto concerne la compagnia AT di occorre fare applicazione CP_3 della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “due i principi di diritto da considerare. Il primo è quello per cui la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo
6 funzionale a deviare verso quest'ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l'esame della domanda di garanzia resta assorbito. Il secondo afferma che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e 19181/03), e salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04).
Coordinando tra loro tali principi, si ottiene che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria” (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n.
23123 del 17/9/2019). Nel caso in esame, come visto, la domanda di garanzia è rimasta assorbita a seguito della declaratoria di inammissibilità di quella riconvenzionale, fermo restando che essa non può ritenersi prima facie arbitraria.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 23406 del 01/08/2023: in tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il “thema decidendum” ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile).
Nulla in punto spese nei confronti di Controparte_6
Da ultimo, si osserva che non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da ora Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1719/2021, emesso dal Tribunale di Brescia in data 28.4.2021,
7 già dichiarato esecutivo;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ora Parte_1
Parte_2
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei Controparte_3 confronti di;
Controparte_5
visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo nei confronti di Controparte_9
dichiara tenuta e condanna ora a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, € 379,50 per
[...] esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
dichiara tenuta e condanna ora a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_4 le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
dichiara tenuta e condanna ora a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 Controparte_5 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
nulla in punto spese nei confronti di Controparte_9
Brescia, 3 aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 12:35, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Beccalossi;
per parte convenuta l'avv. Claudia Portesi per delega orale dell'avv. Becheri;
per la terza chiamata 'avv. Giulia Epis per delega orale dell'avv. Braga;
CP_1
Con per la terza chiamata l'avv. Mario Bonomelli per delega orale dell'avv Roveda.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dott.ssa Persona_1 Per_2
.
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori delle parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 8309/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8309/2021 promossa da ora (C.F. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Beccalossi, del Foro di
Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigistelio Becheri, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- con la chiamata in causa di
(C.F. , rappresentata e Controparte_4 C.F._1 difesa dall'avv. Carlo Braga, del Foro di Brescia
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3 in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Roveda, del
Foro di Milano
-TERZA CHIAMATA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 3.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. Con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (ora Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1719/2021 (già dichiarato
[...] esecutivo ex art. 647 c.p.c.), dell'importo di € 15.720,23 (oltre interessi e spese), emesso dal
Tribunale di Brescia in relazione al mancato pagamento di una fattura.
A tal fine, l'opponente ha dedotto di non aver potuto tempestivamente opporsi al provvedimento monitorio dal momento che, nei giorni in cui era avvenuta la sua notifica telematica, il nord era stato oggetto di un diffuso attacco hacker, con conseguente CP_5 perdita o impossibilità di leggere molte comunicazioni ricevute via Pec. Nel merito, ha sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. rispetto all'attività professionale posta
3 in essere dalla convenuta opposta (oggetto della fattura insoluta) e formulato domanda riconvenzionale di risarcimento danni, chiedendo, a tal fine, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la dott.ssa con la quale si era interfacciata per conto della convenuta. CP_1
Si è costituita in giudizio eccependo l'insussistenza dei Controparte_3 presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e contestando nel merito le difese e le domande dell'opponente. In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Con compagnia AT , per essere manlevata in caso di condanna.
All'esito della discussione della sola istanza ex art. 649 c.p.c. è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata contestando le difese e domande CP_1 proposte dall'opponente e chiedendo, a sua volta, di chiamare in causa la propria compagnia AT nei cui confronti, tuttavia, ha rinunciato agli Controparte_6 atti prima della costituzione in giudizio. ha eccepito la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennità e Controparte_7 richiamato le condizioni e i limiti di operatività della polizza.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
In data 11.3.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, confermato il rigetto di tutte le istanze istruttorie, ha fissato l'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. Preliminarmente, occorre verificare se sussistano i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., dal momento che l'opposizione è stata pacificamente proposta oltre il termine di 40 giorni previsto nel decreto ingiuntivo (e dopo che quest'ultimo era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.).
A tal fine, come visto, l'opponente ha dedotto di essere stata vittima di un attacco hacker che le avrebbe impedito di prendere cognizione dell'avvenuta notificazione del provvedimento monitorio avvenuta a mezzo Pec, dal momento che si era resa necessaria la cancellazione delle comunicazioni pervenute in quei giorni ritenute sospette.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso in esame non sussistano i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. (e neppure quelli per la rimessione in termini).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata (“spam”) della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della
4 busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; ciò in quanto l'art. 20 del d.m. n. 44 del
2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di “software” idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di “software antispam” idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi “files”, sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come “spam” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17968 del 23/06/2021, Rv. 661836 -
01. Cfr. altresì Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7510 del 15/03/2023, Rv. 667080 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022, Rv. 664440 - 01).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che l'opponente ex ante avrebbe dovuto dotarsi di un adeguato software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati, ed ex post non avrebbe dovuto eliminare il messaggio Pec di notifica del decreto ingiuntivo (dal momento che la sua corretta ricezione è attestata dalla certificazione di avvenuta consegna).
In conclusione, l'opposizione tardiva proposta da deve essere dichiarata Pt_1 inammissibile.
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§ 3. Parte opponente ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti di e della dott.ssa CP_3 CP_1
A tal fine, ha sostenuto che l'attività professionale sarebbe stata svolta da quest'ultima in conflitto di interessi e, comunque, in maniera negligente.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti.
Infatti, è stato chiarito che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina l'impossibilità di
5 dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. sul punto Trib. Torino, Sez. I, 16.3.2017, n. 1398; Trib. Milano, Sez. VIII,
25.9.2009, n. 8280).
Con conseguente assorbimento della domanda di manleva avanzata da nei CP_3 confronti di CP_2
In ogni caso, la domanda riconvenzionale non sarebbe comunque fondata.
Infatti, la perizia estimativa dello su cui essa si fonda è datata Controparte_8
29.7.2019 (cfr. doc. 11 fasc. att.), vale a dire risale a due giorni prima della sottoscrizione della scrittura privata che l'opponente ritiene iniqua (cfr. doc. 9 fasc. att.). Pertanto, (ora Pt_1
era già stata resa edotta di eventuali profili di non convenienza dell'affare, che Parte_2
a quel punto avrebbe potuto ancora 'bloccare' (e a fortiori lo era quando ha sottoscritto l'atto notarile del 23.1.2020 - cfr. doc. 15 fasc. att.). Peraltro, l'incarico allo è stato Controparte_8 sicuramente conferito prima del 31.7.2019, motivo per il quale il relativo esborso non può ritenersi in nesso di causa con eventuali profili di inadempimento della convenuta e della terza chiamata.
Inoltre, anche l'importo di € 3.566,60 corrisposto a favore di Fin ON non può, in ogni caso, essere oggetto di ristoro, dal momento che le voci indicate nel documento contabile attengono ad attività ordinarie, slegate, anche in questo caso, da asseriti pregressi inadempimenti.
Da ultimo, si osserva che, stante la rinuncia agli atti della terza chiamata nei CP_1 confronti della sua compagnia AT, deve essere dichiarato estinto il processo ex art. 306 c.p.c. nei confronti di e che, alla luce del contenuto della Controparte_6 pronuncia, tutte le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni devono ritenersi superflue ai fini della decisione.
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§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte opponente.
Sia nei confronti della convenuta opposta che delle due terze chiamate.
Infatti, quanto alla dott.ssa la domanda riconvenzionale proposta nei suoi CP_1 confronti è stata dichiarata inammissibile (e comunque sarebbe infondata nel merito); mentre per quanto concerne la compagnia AT di occorre fare applicazione CP_3 della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “due i principi di diritto da considerare. Il primo è quello per cui la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo
6 funzionale a deviare verso quest'ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l'esame della domanda di garanzia resta assorbito. Il secondo afferma che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e 19181/03), e salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04).
Coordinando tra loro tali principi, si ottiene che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria” (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n.
23123 del 17/9/2019). Nel caso in esame, come visto, la domanda di garanzia è rimasta assorbita a seguito della declaratoria di inammissibilità di quella riconvenzionale, fermo restando che essa non può ritenersi prima facie arbitraria.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 23406 del 01/08/2023: in tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il “thema decidendum” ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile).
Nulla in punto spese nei confronti di Controparte_6
Da ultimo, si osserva che non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da ora Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1719/2021, emesso dal Tribunale di Brescia in data 28.4.2021,
7 già dichiarato esecutivo;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ora Parte_1
Parte_2
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei Controparte_3 confronti di;
Controparte_5
visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo nei confronti di Controparte_9
dichiara tenuta e condanna ora a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, € 379,50 per
[...] esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
dichiara tenuta e condanna ora a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_4 le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
dichiara tenuta e condanna ora a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 Controparte_5 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
nulla in punto spese nei confronti di Controparte_9
Brescia, 3 aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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