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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria OR LL in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 15491/24 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Martino presso il Parte_1 cui studio in Napoli alla via Della Valle 4 è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Nicola Pastore Carbone presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Sedile di Porto
resistente
NONCHE'
Controparte_2
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.7.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9023549116000 notificata il 6.6.2024 ed avverso la sottostante cartella di pagamento n. 071 2014 0003003378000, avente ad oggetto la somma di euro 9.949,12 dovuta alla
[...]
Avvocati per contributi relativi agli anni 2000 e 2010. CP_1
A fondamento dell'opposizione eccepiva la nullità della sottostante la cartella di pagamento perchè la stessa non gli era mai stata notificata e perché neppure gli era mai stato notificato alcun atto prodromico alla cartella e, quindi, mai si era instaurato tra le parti il contraddittorio che deve precedere l'emissione dell'atto impugnato.
Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale o, in subordine, quella decennale della pretesa azionata nonché la decadenza di cui all'art. 25 d.lgvo n.46/98 tenuto conto che il ruolo era stato formato nel 2016.
Si costituiva in giudizio la opposta che preliminarmente eccepiva il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva in relazione ad eventuali vizi della cartella di pagamento o della sua notifica;
in ogni caso, ove fosse ritenuta l'illegittimità della iscrizione a ruolo, chiedeva che fosse comunque accertato il proprio credito ne confronti del ricorrente e formulava domanda riconvenzionale di condanna di quest'ultimo al pagamento dei contributi omessi.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deduceva di aver provveduto a iscrivere, entro il termine prescrizionale , le quote oggetto di causa (relative all'anno 2000 dichiarato dall'opponente solo in data 2/01/2012 e anno 2010 dichiarato in data 30/09/2011 con Mod5/2011 e contestate con nota della di cui l'opponente dà prova del ricevimento in data 3/10/2012). CP_1
La concludeva, quindi, argomentando che il termine di prescrizione CP_1
“risulterebbe decorso solo qualora il Concessionario del servizio riscossione non provasse nel presente giudizio di avere posto in essere successivi validi atti interruttivi della prescrizione”.
All'udienza del 20.3.2025 veniva dichiarata la contumacia di
[...] che, ritualmente citata, non aveva inteso costituirsi in Controparte_2 giudizio e, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura con fissazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il ricorrente non ha contestato il merito della pretesa, essendosi limitato ad eccepire il maturarsi della prescrizione estintiva non essendo stata notificata la prodromica cartella di pagamento, né altro atto interruttivo.
L'onere di provare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione grava sulla resistente quantomeno in relazione al periodo che precede la CP_1 trasmissione del ruolo al Concessionario per la Riscossione, in quanto la è CP_1 il soggetto titolare del credito azionato e, quindi, quale attore in senso sostanziale nell'odierno giudizio di opposizione, incombe sulla stessa l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. La ha documentato solo una richiesta di pagamento indirizzata all'avv. CP_1
il 3.8.2012; manca, invero, la prova diretta della ricezione, ma Parte_1
l'opponente ne aveva certamente avuto conoscenza perché con missiva datata 3.10.2012 egli ha risposto alla contestando il preteso credito della stessa. CP_1
Non sono stati depositati altri atti interruttivi da parte della né – CP_1 tantomeno - da parte di che è rimasta contumace;
d'altra Controparte_2 parte, se anche quest'ultima avesse fornito la prova della rituale notifica della cartella di pagamento, in mancanza di atti interruttivi successivi, il credito sarebbe comunque prescritto tenuto conto del tempo decorso dalla pretesa notifica della cartella in data 1.3.2014 (di cui, come detto, non vi è prova) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 6.6.2024.
A fortiori il credito è prescritto considerando quale dies a quo quello della data di maturazione dei crediti (relativi agli anni 2000 e 2010) e quale dies ad quem il 6.6.2024, essendo decorso il termine di prescrizione (sia quinquennale che decennale).
Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarata prescritta la somma portata dalla cartella di pagamento in esame.
Le spese di lite vanno poste a carico della soccombente anche considerato CP_1 che il primo (e unico) atto interruttivo compiuto dalla è consistito nella CP_1 richiesta di pagamento inviata al ricorrente ad Agosto 2012 e, cioè, in un momento in cui credito era già ampiamente prescritto – almeno per i contributi dovuti per l'anno 2000 – e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'intimazione di pagamento opposta perché prescritta.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione, compensandole nei rapporti con;
Controparte_2
- Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Napoli, 20/03/2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria OR LL)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria OR LL in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 15491/24 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Martino presso il Parte_1 cui studio in Napoli alla via Della Valle 4 è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Nicola Pastore Carbone presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Sedile di Porto
resistente
NONCHE'
Controparte_2
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.7.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9023549116000 notificata il 6.6.2024 ed avverso la sottostante cartella di pagamento n. 071 2014 0003003378000, avente ad oggetto la somma di euro 9.949,12 dovuta alla
[...]
Avvocati per contributi relativi agli anni 2000 e 2010. CP_1
A fondamento dell'opposizione eccepiva la nullità della sottostante la cartella di pagamento perchè la stessa non gli era mai stata notificata e perché neppure gli era mai stato notificato alcun atto prodromico alla cartella e, quindi, mai si era instaurato tra le parti il contraddittorio che deve precedere l'emissione dell'atto impugnato.
Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale o, in subordine, quella decennale della pretesa azionata nonché la decadenza di cui all'art. 25 d.lgvo n.46/98 tenuto conto che il ruolo era stato formato nel 2016.
Si costituiva in giudizio la opposta che preliminarmente eccepiva il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva in relazione ad eventuali vizi della cartella di pagamento o della sua notifica;
in ogni caso, ove fosse ritenuta l'illegittimità della iscrizione a ruolo, chiedeva che fosse comunque accertato il proprio credito ne confronti del ricorrente e formulava domanda riconvenzionale di condanna di quest'ultimo al pagamento dei contributi omessi.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deduceva di aver provveduto a iscrivere, entro il termine prescrizionale , le quote oggetto di causa (relative all'anno 2000 dichiarato dall'opponente solo in data 2/01/2012 e anno 2010 dichiarato in data 30/09/2011 con Mod5/2011 e contestate con nota della di cui l'opponente dà prova del ricevimento in data 3/10/2012). CP_1
La concludeva, quindi, argomentando che il termine di prescrizione CP_1
“risulterebbe decorso solo qualora il Concessionario del servizio riscossione non provasse nel presente giudizio di avere posto in essere successivi validi atti interruttivi della prescrizione”.
All'udienza del 20.3.2025 veniva dichiarata la contumacia di
[...] che, ritualmente citata, non aveva inteso costituirsi in Controparte_2 giudizio e, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura con fissazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il ricorrente non ha contestato il merito della pretesa, essendosi limitato ad eccepire il maturarsi della prescrizione estintiva non essendo stata notificata la prodromica cartella di pagamento, né altro atto interruttivo.
L'onere di provare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione grava sulla resistente quantomeno in relazione al periodo che precede la CP_1 trasmissione del ruolo al Concessionario per la Riscossione, in quanto la è CP_1 il soggetto titolare del credito azionato e, quindi, quale attore in senso sostanziale nell'odierno giudizio di opposizione, incombe sulla stessa l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. La ha documentato solo una richiesta di pagamento indirizzata all'avv. CP_1
il 3.8.2012; manca, invero, la prova diretta della ricezione, ma Parte_1
l'opponente ne aveva certamente avuto conoscenza perché con missiva datata 3.10.2012 egli ha risposto alla contestando il preteso credito della stessa. CP_1
Non sono stati depositati altri atti interruttivi da parte della né – CP_1 tantomeno - da parte di che è rimasta contumace;
d'altra Controparte_2 parte, se anche quest'ultima avesse fornito la prova della rituale notifica della cartella di pagamento, in mancanza di atti interruttivi successivi, il credito sarebbe comunque prescritto tenuto conto del tempo decorso dalla pretesa notifica della cartella in data 1.3.2014 (di cui, come detto, non vi è prova) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 6.6.2024.
A fortiori il credito è prescritto considerando quale dies a quo quello della data di maturazione dei crediti (relativi agli anni 2000 e 2010) e quale dies ad quem il 6.6.2024, essendo decorso il termine di prescrizione (sia quinquennale che decennale).
Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarata prescritta la somma portata dalla cartella di pagamento in esame.
Le spese di lite vanno poste a carico della soccombente anche considerato CP_1 che il primo (e unico) atto interruttivo compiuto dalla è consistito nella CP_1 richiesta di pagamento inviata al ricorrente ad Agosto 2012 e, cioè, in un momento in cui credito era già ampiamente prescritto – almeno per i contributi dovuti per l'anno 2000 – e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'intimazione di pagamento opposta perché prescritta.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione, compensandole nei rapporti con;
Controparte_2
- Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Napoli, 20/03/2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria OR LL)