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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2651/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Nola – I Sezione Civile, n. 1071/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall''avv. Parte_2
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti
[...] C.F._1
1 -appellante-
E
(2) il (codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Pasquale Landi (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 75/2013, ritualmente notificato in data 5 marzo 2013, su ricorso della Curatela il Parte_3
Tribunale di Nola ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma € 1.413.944,04 oltre interessi legali nonché spese e competenze di giudizio, a titolo di corrispettivo per forniture di materiali ferrosi di vario tipo e macchinari per la lavorazione del ferro.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo – con citazione per l'udienza dell' 8 luglio 2013, notificata il 29 marzo 2013 - la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione deducendo l'estinzione del debito per intervenuto pagamento. In particolare, sosteneva di aver saldato ogni fattura emessa e chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di
Nola di volere:
2 1. “accertare e dichiarare che il credito azionato dalla Curatela del
è integralmente estinto per intervenuto Controparte_1
pagamento”;
2. “per l'effetto dichiarare l'inesistenza di ogni ragione di credito del
Fallimento della nei confronti di e, CP_1 Parte_1
conseguentemente, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
n.75 /13 del 13.02.2013”;
3. “in ogni caso condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
I.3 Si costitutiva in giudizio il deducendo Controparte_1
l'infondatezza della proposta opposizione, domandandone il rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione. Specificatamente, contestava, da un lato, la inopponibilità delle scritture contabili depositate dalla società opponente (fotocopia del libro giornale relativo agli anni 2005 e 2006), poiché la stessa Curatela “nella veste di terzo
non può essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma contenuta nell'art. 2710 cod. civ., la quale opera soltanto tra imprenditori che assumono la qualità di controparte in relazione ai rapporti di impresa”, dall'altro, eccepiva la mancanza di prova scritta del preteso pagamento a saldo e l'inattendibilità delle operazioni registrate nel libro giornale depositato.
I.4. Nel corso del giudizio di opposizione, veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, affidata al dr. CP_2
3 (al fine di “verificare, sulla scorta della documentazione depositata dalle Per_1
parti in causa, se la visti i rapporti intrattenuti con la società Parte_1
(oggi abbia o meno effettuato i Controparte_1 Controparte_1
pagamenti dedotti, dando atto altresì della sussistenza di eventuali pagamenti
parziali”), cui la società si opponeva ritenendo risultasse Parte_1
“per tabulas” dalle scritture contabili prodotte l'intero pagamento.
All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, con la sentenza n. 1454/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, ritenendo effettivamente provati buona parte dei pagamenti indicati dalla società
opponente, così decideva:
“a) accoglie l'opposizione per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 75/2013, condanna al pagamento di euro 142.029,18, oltre interessi di cui al Parte_1
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo”;
“b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”;
“c) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra
loro” (cfr. sentenza).
II.1 Avverso detta decisione – con citazione per l'udienza del 9 novembre
2022, notificata telematicamente il 13 giugno 2022- la Parte_1
proponeva appello con il quale, in sostanza, lamentava che il Giudice di primo grado avesse erroneamente “ristretto il campo di indagine alla scritture prodotte
dalle parti relative agli anni 2005-2006”, senza considerare, invece, che
“trattandosi di forniture relative proprio a tali anni ben poteva presumersi, come
4 del resto eccepito dalla soc. attuale appellante, che il pagamento di Parte_1
quanto dovuto era stato saldato negli anni successivi” (cfr. atto di appello).
Chiedeva all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“A) In via preliminare ed immediata: sospendere ex art.283 cpc
l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1071/2022 del Tribunale Civile di Nola emessa nell'ambito del proc. n. 2493/13 RG sussistendo gravi e fondati motivi di diritto in relazione alla possibilità di riforma della impugnata sentenza all'esito del rinnovamento della CTU”;
“B) Nel merito: accogliere il presente atto di Appello perché fondato in fatto ed in diritto, nonchè provato per tabulas sulla base di tutti i documenti
contenuti nel fascicolo di parte appellante, ridepositati a corredo del presente atto, della CTU espletata in I° grado e della nuova CTU espressamente richiesta,
e per l'effetto:
1) accertato che la soc. nulla deve al Parte_1 Controparte_1
rigettare integralmente la richiesta di pagamento di cui all'impugnato D.I.,
2) subordinatamente, nella malaugurata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello non dovesse ritenere di rinnovare la CTU nei termini richiesti dal sott.to appellante, rigettare ogni richiesta di pagamento atteso che le somme accertate
dal CTU sono comprensive di crediti non azionati”;
“C) condannare il al pagamento di spese e Controparte_1
compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sott.to avvocato fattosene anticipatario” (cfr. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
5 II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 19 ottobre 2022 si costituiva in giudizio il in persona del curatore fallimentare pro Controparte_1
tempore, deducendo, in via preliminare, “la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.” e dunque la sua infondatezza “in ordine alla lamentata,
presunta errata e/o omessa acquisizione di ufficio di documentazione non prodotta dall'appellante” chiedendone il rigetto.
II.3 All'udienza del 20 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (40
+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 19 maggio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., auspicata dall'appellato Controparte_1
in persona del curatore fallimentare pro tempore, atteso che la questione
[...]
deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non
6 ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è
configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2.Il Tribunale di Nola ha accolto, per quanto di ragione, l'opposizione a d.i. n. 75/2013 proposta dalla e per l'effetto ha Parte_1
revocato il decreto opposto e condannato l'opponente al pagamento in favore del del minore importo di € 142.029,18 Controparte_1
oltre interessi di cui al D.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
A fondamento della sua decisione, il Giudice, dopo avere disatteso l'eccezione di disconoscimento formulata dalla società opposta
[...]
della documentazione prodotta dalla controparte Controparte_1 Parte_1
- perché estremamente generica- nonché la ricostruzione offerta dal
[...]
“secondo cui gli artt. 2709 e 2710 c.c. non potrebbero esplicare CP_1
alcuna efficacia nei confronti del curatore fallimentare, quale soggetto terzo rispetto alla imprenditore –o alla società” - evidenziando come nella specie il curatore fosse intervenuto in via di successione in uno dei rapporti che faceva capo allo stesso, essendo già amministratore della società- ha osservato che:
“-parte ricorrente /opposta ha dedotto di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società opponente deducendo, in particolare, di avere
7 consegnato in suo favore materiali ferrosi di vario tipo e macchinari per la lavorazione del ferro nel periodo novembre 2005/ottobre 2006”;
- “l'opponente non ha contestato né di avere intrattenuto rapporti commerciali con la controparte, né di avere ricevuto da essa la merce
di cui alle fatture azionate nella sede monitoria (…) ma ha dedotto di avere pagato ogni importo dovuto”, come provato, secondo la ricostruzione della medesima opponente, dai libri giornali e dalla ulteriore documentazione versata in atti (cfr. assegni);
- tuttavia, dalla espletata CTU “al fine di verificare se dagli atti di causa si evincesse o meno la prova dei pagamenti asseritamente effettuati
dalla , è emerso che “al 31.12.2006 risultava dal Parte_1
libro giornale e dal partitario della società un debito – da parte della
e nei confronti di di appena 142.029,18” (cfr. Parte_1 CP_1
sentenza).
3. L'appello proposto dalla si sviluppa in una Parte_1
unica censura con la quale l'istante assume l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice “ristretto il campo di indagine alle scritture prodotte dalla parti relative agli anni 2005 – 2006” laddove invece a suo dire “trattandosi di forniture relative proprio a tali anni ben poteva presumersi, come del resto eccepito, dalla soc. attuale appellante, che il pagamento di quanto Parte_1
dovuto era stato saldato negli anni successivi” (cfr. appello).
Ed aggiunge che “ in presenza di una siffatta CTU sicuramente sbagliato e
contraddittorio appare il ragionamento del Giudice di Nola allorchè scrive “il
8 perfetto allineamento delle scritture contabili delle due società (…) costituisce prova sufficiente del parziale pagamento delle fatture: parziale pagamento perché il campo di indagine è stato erroneamente circoscritto agli anni 2005-
2006 nonostante i chiarimenti resi dal CTU che sentito all'udienza del
28/10/2021 ha dichiarato riconosco che il saldo individuato pari ad € 142.029,18
è comprensivo di fatture non azionate” (cfr. pag. 7 della sentenza).
Quindi, partendo dall'assunto che il CTU è stato impossibilitato ad effettuare una ricognizione completa dell'eventuale debito, chiede, in questa sede, che venga disposta “la produzione delle scritture contabili delle due
società relative agli anni 2007 e 2008 al fine di ordinare al CTU incaricato di completare la perizia ed individuare, attraverso tali scritture, i debitori e le somme singolarmente dovute dagli stessi” (cfr. appello).
L'appello – al limite della inammissibilità per difetto del predicato di specificità – va respinto.
Giova rammentare che nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove" (cfr. Cass. n. 11804/ 2021).
9 Nel caso in esame, l'appellante con la proposta impugnazione, senza
“intaccare” l'impianto motivazionale della sentenza, si duole, in sostanza, che il Giudice non abbia acquisito di ufficio documenti che essa però, ingiustificatamente, non produceva nei termini concessi ai sensi dell'art. 183
co. 6 c.p.c. - dai quali, invece, a suo parere si sarebbe evinto l'intero pagamento delle fatture azionate in sede monitoria. Inammissibilmente ora ne chiede la acquisizione /produzione unitamente alla nomina di un nuovo CTU “incaricato di completare la perizia ed individuare, attraverso tali (ulteriori) scritture, i debitori e le somme singolarmente dovute dagli stessi”.
Tale richiesta, in questa sede, non può avere ingresso.
E' opportuno ricordare che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante al fine di documentare l'avvenuto pagamento delle fatture commerciali degli anni 2005 e 2006 azionate in sede monitoria dalla
[...]
depositava l'estratto autentico del libro giornale Controparte_3
relativo agli anni 2005 e 2006 e la fotocopia degli assegni tratti negli anni 2005
e 2006 sui conti intrattenuti presso la e Controparte_4 CP_5
, opponendosi peraltro alla richiesta di CTU avanzata dalla controparte.
[...]
A fronte di tale produzione documentale, la Curatela, con la seconda memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., chiedeva all'istruttore di disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: a) l'acquisizione presso gli uffici di credito di traenza di tutti gli assegni prodotti dalla Parte_1
in allegato alla memoria 183, co.6 n. 1 c.p.c.; b) l'acquisizione presso la filiale di San Gennaro Vesuviano della delle distinte di Controparte_5
10 versamento e prelevamento nell'anno 2005 e nell'anno 2006 sul conto corrente bancario intestato alla con gli estratti del conto corrente Controparte_1
bancario intestato a detta società; c) ordinare all'opponente di produrre l'estratto autentico del libro mastro relativo all'anno 2005 e all'anno 2006.
Orbene, ove la avesse voluto produrre, nei termini Parte_4
delle preclusioni istruttorie, il libro giornale e il libro mastro relativo agli anni
2007 e 2008, perché presumeva che in quegli anni fossero state interamente pagate le forniture ricevute dalla nei precedenti anni 2005 e Controparte_1
2006, ben avrebbe potuto, il che, però, non è inspiegabilmente avvenuto.
Va soggiunto che il primo Giudice ha accolto le richieste di produzione ed acquisizione documentale avanzate dalla Curatela, cui, però, non ha fatto seguito alcuna ulteriore istanza da parte della anzi, Parte_1
con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., essa si è opposta alla amissione della consulenza tecnica di ufficio di natura contabile che invece, in questa sede, reclama al fine di sopperire e rimediare alle carenze della propria produzione documentale.
Tanto considerato, ritiene la Corte che alle evidenziate carenze assertive e probatorie non possa di certo sopperirsi in questa sede mediante una nuova c.t.u. che finirebbe con l'assumere natura chiaramente esplorativa vietata dal nostro ordinamento giuridico.
Difatti, poiché le allegazioni contenute nella originaria domanda attorea ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la consulenza tecnica d'ufficio
11 ( che peraltro è stata già ammessa ed espletata in primo grado) che, com'è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'assolvimento degli oneri che sono a suo carico ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni. La stessa formulazione dell'oggetto in forma meramente dubitativa ed ipotetica non può che confermare ulteriormente il carattere meramente esplorativo della consulenza richiesta.
Per quanto detto, la decisione impugnata appare corretta e va dunque confermata.
4. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante, che giustifica la sua condanna al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata: dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al
petitum da € 52.000,01 a € 260.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla -con citazione Parte_1
per l'udienza del 9 novembre 2022, notificata telematicamente il 13 giugno
2022- avverso la sentenza n. 1071/2019 del Tribunale di Nola, I Nola,
pubblicata in data 18 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a pagare in favore Parte_1
dell'appellato le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2651/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Nola – I Sezione Civile, n. 1071/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall''avv. Parte_2
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti
[...] C.F._1
1 -appellante-
E
(2) il (codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Pasquale Landi (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 75/2013, ritualmente notificato in data 5 marzo 2013, su ricorso della Curatela il Parte_3
Tribunale di Nola ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma € 1.413.944,04 oltre interessi legali nonché spese e competenze di giudizio, a titolo di corrispettivo per forniture di materiali ferrosi di vario tipo e macchinari per la lavorazione del ferro.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo – con citazione per l'udienza dell' 8 luglio 2013, notificata il 29 marzo 2013 - la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione deducendo l'estinzione del debito per intervenuto pagamento. In particolare, sosteneva di aver saldato ogni fattura emessa e chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di
Nola di volere:
2 1. “accertare e dichiarare che il credito azionato dalla Curatela del
è integralmente estinto per intervenuto Controparte_1
pagamento”;
2. “per l'effetto dichiarare l'inesistenza di ogni ragione di credito del
Fallimento della nei confronti di e, CP_1 Parte_1
conseguentemente, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
n.75 /13 del 13.02.2013”;
3. “in ogni caso condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
I.3 Si costitutiva in giudizio il deducendo Controparte_1
l'infondatezza della proposta opposizione, domandandone il rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione. Specificatamente, contestava, da un lato, la inopponibilità delle scritture contabili depositate dalla società opponente (fotocopia del libro giornale relativo agli anni 2005 e 2006), poiché la stessa Curatela “nella veste di terzo
non può essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma contenuta nell'art. 2710 cod. civ., la quale opera soltanto tra imprenditori che assumono la qualità di controparte in relazione ai rapporti di impresa”, dall'altro, eccepiva la mancanza di prova scritta del preteso pagamento a saldo e l'inattendibilità delle operazioni registrate nel libro giornale depositato.
I.4. Nel corso del giudizio di opposizione, veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, affidata al dr. CP_2
3 (al fine di “verificare, sulla scorta della documentazione depositata dalle Per_1
parti in causa, se la visti i rapporti intrattenuti con la società Parte_1
(oggi abbia o meno effettuato i Controparte_1 Controparte_1
pagamenti dedotti, dando atto altresì della sussistenza di eventuali pagamenti
parziali”), cui la società si opponeva ritenendo risultasse Parte_1
“per tabulas” dalle scritture contabili prodotte l'intero pagamento.
All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, con la sentenza n. 1454/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, ritenendo effettivamente provati buona parte dei pagamenti indicati dalla società
opponente, così decideva:
“a) accoglie l'opposizione per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 75/2013, condanna al pagamento di euro 142.029,18, oltre interessi di cui al Parte_1
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo”;
“b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”;
“c) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra
loro” (cfr. sentenza).
II.1 Avverso detta decisione – con citazione per l'udienza del 9 novembre
2022, notificata telematicamente il 13 giugno 2022- la Parte_1
proponeva appello con il quale, in sostanza, lamentava che il Giudice di primo grado avesse erroneamente “ristretto il campo di indagine alla scritture prodotte
dalle parti relative agli anni 2005-2006”, senza considerare, invece, che
“trattandosi di forniture relative proprio a tali anni ben poteva presumersi, come
4 del resto eccepito dalla soc. attuale appellante, che il pagamento di Parte_1
quanto dovuto era stato saldato negli anni successivi” (cfr. atto di appello).
Chiedeva all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“A) In via preliminare ed immediata: sospendere ex art.283 cpc
l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1071/2022 del Tribunale Civile di Nola emessa nell'ambito del proc. n. 2493/13 RG sussistendo gravi e fondati motivi di diritto in relazione alla possibilità di riforma della impugnata sentenza all'esito del rinnovamento della CTU”;
“B) Nel merito: accogliere il presente atto di Appello perché fondato in fatto ed in diritto, nonchè provato per tabulas sulla base di tutti i documenti
contenuti nel fascicolo di parte appellante, ridepositati a corredo del presente atto, della CTU espletata in I° grado e della nuova CTU espressamente richiesta,
e per l'effetto:
1) accertato che la soc. nulla deve al Parte_1 Controparte_1
rigettare integralmente la richiesta di pagamento di cui all'impugnato D.I.,
2) subordinatamente, nella malaugurata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello non dovesse ritenere di rinnovare la CTU nei termini richiesti dal sott.to appellante, rigettare ogni richiesta di pagamento atteso che le somme accertate
dal CTU sono comprensive di crediti non azionati”;
“C) condannare il al pagamento di spese e Controparte_1
compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sott.to avvocato fattosene anticipatario” (cfr. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
5 II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 19 ottobre 2022 si costituiva in giudizio il in persona del curatore fallimentare pro Controparte_1
tempore, deducendo, in via preliminare, “la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.” e dunque la sua infondatezza “in ordine alla lamentata,
presunta errata e/o omessa acquisizione di ufficio di documentazione non prodotta dall'appellante” chiedendone il rigetto.
II.3 All'udienza del 20 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (40
+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 19 maggio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., auspicata dall'appellato Controparte_1
in persona del curatore fallimentare pro tempore, atteso che la questione
[...]
deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non
6 ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è
configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2.Il Tribunale di Nola ha accolto, per quanto di ragione, l'opposizione a d.i. n. 75/2013 proposta dalla e per l'effetto ha Parte_1
revocato il decreto opposto e condannato l'opponente al pagamento in favore del del minore importo di € 142.029,18 Controparte_1
oltre interessi di cui al D.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
A fondamento della sua decisione, il Giudice, dopo avere disatteso l'eccezione di disconoscimento formulata dalla società opposta
[...]
della documentazione prodotta dalla controparte Controparte_1 Parte_1
- perché estremamente generica- nonché la ricostruzione offerta dal
[...]
“secondo cui gli artt. 2709 e 2710 c.c. non potrebbero esplicare CP_1
alcuna efficacia nei confronti del curatore fallimentare, quale soggetto terzo rispetto alla imprenditore –o alla società” - evidenziando come nella specie il curatore fosse intervenuto in via di successione in uno dei rapporti che faceva capo allo stesso, essendo già amministratore della società- ha osservato che:
“-parte ricorrente /opposta ha dedotto di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società opponente deducendo, in particolare, di avere
7 consegnato in suo favore materiali ferrosi di vario tipo e macchinari per la lavorazione del ferro nel periodo novembre 2005/ottobre 2006”;
- “l'opponente non ha contestato né di avere intrattenuto rapporti commerciali con la controparte, né di avere ricevuto da essa la merce
di cui alle fatture azionate nella sede monitoria (…) ma ha dedotto di avere pagato ogni importo dovuto”, come provato, secondo la ricostruzione della medesima opponente, dai libri giornali e dalla ulteriore documentazione versata in atti (cfr. assegni);
- tuttavia, dalla espletata CTU “al fine di verificare se dagli atti di causa si evincesse o meno la prova dei pagamenti asseritamente effettuati
dalla , è emerso che “al 31.12.2006 risultava dal Parte_1
libro giornale e dal partitario della società un debito – da parte della
e nei confronti di di appena 142.029,18” (cfr. Parte_1 CP_1
sentenza).
3. L'appello proposto dalla si sviluppa in una Parte_1
unica censura con la quale l'istante assume l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice “ristretto il campo di indagine alle scritture prodotte dalla parti relative agli anni 2005 – 2006” laddove invece a suo dire “trattandosi di forniture relative proprio a tali anni ben poteva presumersi, come del resto eccepito, dalla soc. attuale appellante, che il pagamento di quanto Parte_1
dovuto era stato saldato negli anni successivi” (cfr. appello).
Ed aggiunge che “ in presenza di una siffatta CTU sicuramente sbagliato e
contraddittorio appare il ragionamento del Giudice di Nola allorchè scrive “il
8 perfetto allineamento delle scritture contabili delle due società (…) costituisce prova sufficiente del parziale pagamento delle fatture: parziale pagamento perché il campo di indagine è stato erroneamente circoscritto agli anni 2005-
2006 nonostante i chiarimenti resi dal CTU che sentito all'udienza del
28/10/2021 ha dichiarato riconosco che il saldo individuato pari ad € 142.029,18
è comprensivo di fatture non azionate” (cfr. pag. 7 della sentenza).
Quindi, partendo dall'assunto che il CTU è stato impossibilitato ad effettuare una ricognizione completa dell'eventuale debito, chiede, in questa sede, che venga disposta “la produzione delle scritture contabili delle due
società relative agli anni 2007 e 2008 al fine di ordinare al CTU incaricato di completare la perizia ed individuare, attraverso tali scritture, i debitori e le somme singolarmente dovute dagli stessi” (cfr. appello).
L'appello – al limite della inammissibilità per difetto del predicato di specificità – va respinto.
Giova rammentare che nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove" (cfr. Cass. n. 11804/ 2021).
9 Nel caso in esame, l'appellante con la proposta impugnazione, senza
“intaccare” l'impianto motivazionale della sentenza, si duole, in sostanza, che il Giudice non abbia acquisito di ufficio documenti che essa però, ingiustificatamente, non produceva nei termini concessi ai sensi dell'art. 183
co. 6 c.p.c. - dai quali, invece, a suo parere si sarebbe evinto l'intero pagamento delle fatture azionate in sede monitoria. Inammissibilmente ora ne chiede la acquisizione /produzione unitamente alla nomina di un nuovo CTU “incaricato di completare la perizia ed individuare, attraverso tali (ulteriori) scritture, i debitori e le somme singolarmente dovute dagli stessi”.
Tale richiesta, in questa sede, non può avere ingresso.
E' opportuno ricordare che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante al fine di documentare l'avvenuto pagamento delle fatture commerciali degli anni 2005 e 2006 azionate in sede monitoria dalla
[...]
depositava l'estratto autentico del libro giornale Controparte_3
relativo agli anni 2005 e 2006 e la fotocopia degli assegni tratti negli anni 2005
e 2006 sui conti intrattenuti presso la e Controparte_4 CP_5
, opponendosi peraltro alla richiesta di CTU avanzata dalla controparte.
[...]
A fronte di tale produzione documentale, la Curatela, con la seconda memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., chiedeva all'istruttore di disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: a) l'acquisizione presso gli uffici di credito di traenza di tutti gli assegni prodotti dalla Parte_1
in allegato alla memoria 183, co.6 n. 1 c.p.c.; b) l'acquisizione presso la filiale di San Gennaro Vesuviano della delle distinte di Controparte_5
10 versamento e prelevamento nell'anno 2005 e nell'anno 2006 sul conto corrente bancario intestato alla con gli estratti del conto corrente Controparte_1
bancario intestato a detta società; c) ordinare all'opponente di produrre l'estratto autentico del libro mastro relativo all'anno 2005 e all'anno 2006.
Orbene, ove la avesse voluto produrre, nei termini Parte_4
delle preclusioni istruttorie, il libro giornale e il libro mastro relativo agli anni
2007 e 2008, perché presumeva che in quegli anni fossero state interamente pagate le forniture ricevute dalla nei precedenti anni 2005 e Controparte_1
2006, ben avrebbe potuto, il che, però, non è inspiegabilmente avvenuto.
Va soggiunto che il primo Giudice ha accolto le richieste di produzione ed acquisizione documentale avanzate dalla Curatela, cui, però, non ha fatto seguito alcuna ulteriore istanza da parte della anzi, Parte_1
con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., essa si è opposta alla amissione della consulenza tecnica di ufficio di natura contabile che invece, in questa sede, reclama al fine di sopperire e rimediare alle carenze della propria produzione documentale.
Tanto considerato, ritiene la Corte che alle evidenziate carenze assertive e probatorie non possa di certo sopperirsi in questa sede mediante una nuova c.t.u. che finirebbe con l'assumere natura chiaramente esplorativa vietata dal nostro ordinamento giuridico.
Difatti, poiché le allegazioni contenute nella originaria domanda attorea ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la consulenza tecnica d'ufficio
11 ( che peraltro è stata già ammessa ed espletata in primo grado) che, com'è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'assolvimento degli oneri che sono a suo carico ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni. La stessa formulazione dell'oggetto in forma meramente dubitativa ed ipotetica non può che confermare ulteriormente il carattere meramente esplorativo della consulenza richiesta.
Per quanto detto, la decisione impugnata appare corretta e va dunque confermata.
4. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante, che giustifica la sua condanna al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata: dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al
petitum da € 52.000,01 a € 260.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla -con citazione Parte_1
per l'udienza del 9 novembre 2022, notificata telematicamente il 13 giugno
2022- avverso la sentenza n. 1071/2019 del Tribunale di Nola, I Nola,
pubblicata in data 18 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a pagare in favore Parte_1
dell'appellato le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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