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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 415/2022
Il Tribunale nella persona del giudice dott.ssa IC NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL MO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI: Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 somma di € 496,00, oltre interessi legali e delle spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
Nell'interesse dell'appellato: “(…) condanna della con sede in Quartu CP_2
S'Elena via Marconi 275, in persona del Legale Rappresentante , al Parte_1
pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alla condanna ai sensi dell'art 96 cpc per aver resistito con malafede e colpa grave”.
MOTIVAZIONE Con atto di citazione in appello depositato in data 21.01.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di veder riformata in suo favore la Controparte_1
sentenza n. 984/Rac n. 416/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari. A sostegno delle proprie pretese l'appellante ha esposto che il Giudice di primo grado ha errato nell'interpretare la volontà dell'attore espressa nel post del 10.9.2019 (“I viaggi – salvo accordi diversi – vanno pagati al momento della conferma. Se ciò non avviene riterremo il viaggio non confermato”) e nell'analisi della documentazione prodotta dall'attore, da cui risultano con certezza date dei voli, dei pernottamenti, i corrispettivi pagati e la non rimborsabilità sia dei voli che del pernottamento;
che l'art. 41, comma 7, del Codice del Turismo esclude il diritto di recesso nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti;
che non risponde al vero che la controparte non conoscesse la particolare economicità del pacchetto poiché sapeva che il viaggio, il cui costo era di appena € 238, era low cost così come i voli con la compagnia aerea Ryanair;
che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non applicare la nuova disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. 62/2018; che ha errato il Giudice ad applicare l'art. 83 del Codice del Consumo poiché questa norma è stata abrogata dal
D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79; che la forma scritta non è richiesta a pena di nullità del contratto.
La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta.
La disciplina normativa in tema di ordinamento e mercato del turismo è regolata dal
D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), come modificato dal D.lgs. 6 giugno 2018, n. 62 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302. La novella legislativa prevede, all'art. 36, comma 4, che, per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico deve essere fornita al viaggiatore su carta (o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole) e, al comma 5, prescrive che il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportino l'intero contenuto dell'accordo che deve contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, del D.lgs. 62/2018 quali l'ubicazione, la categoria turistica, le principali caratteristiche, i costi del pacchetto turistico e le modalità della sua revisione, i diritti e le tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e pag. 2/6 imbarco nei porti ed aeroporti, altri oneri posti a carico del turista, l'importo da versarsi all'atto della prenotazione, il termine per il pagamento del saldo, gli elementi relativi alle garanzie e alla forma di tutela del turista, ovvero gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, il termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto, gli elementi relativi alle variazioni soggettive ed oggettive, come le eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto a un terzo, il termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto, il termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali, nonché le informazioni elencate nel comma 5 dell'art. 36.
Nel caso in esame, è provato che in data 29.08.2019 sulla pagina Facebook
[...]
veniva proposto il pacchetto turistico “
7-10 dicembre a Praga volo e Parte_2 hotel 4 stelle con colazione euro 238” (All. 1 fascicolo di parte convenuta depositato nel procedimento davanti al Giudice di pace); che l'appellata, tramite canale Messenger, il
30.08.2019 comunicava di essere interessata e chiedeva al maggiori informazioni Pt_1
(All. 2 parte convenuta); che in data 16.09.2019 il rispondeva via WhatsApp Pt_1
comunicando esclusivamente il suo codice IB (All. 2); che in data 24.10.2019, su piattaforma Messenger, la richiedeva ancora le informazioni sul viaggio e sul CP_1
relativo programma;
che il 21.11.2019 la comunicava di non poter più partire e CP_1
di voler annullare la prenotazione e che soltanto in data 5.12.2019 il riscontrava il Pt_1
messaggio (pag. 3 All. 2 parte convenuta).
Il messaggio pubblicato sul profilo Facebook “
7-10 dicembre a Praga volo e hotel 4 stelle con colazione euro 238” deve considerarsi come proposta di acquisto che, in caso di accettazione, si sarebbe dovuta cristallizzare in un contratto di vendita contenente, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 36, comma 5, l'esatta descrizione dei servizi turistici offerti. L'indicazione di tali elementi è prescritta a tutela del viaggiatore per garantire acquisti consapevoli, in particolare nei casi in cui tali vendite avvengano fuori dai locali commerciali e on line, non trattandosi semplicemente di obblighi informativi poiché, nel caso dell'acquisto di un viaggio o pacchetto turistico l'oggetto del contratto è
pag. 3/6 rappresentato da tutte quelle necessarie informazioni che integrano la prestazione contrattuale e che il viaggiatore deve conoscere in anticipo e in tutti i suoi dettagli.
La mancata indicazione di tali elementi non può che incidere sull'oggetto stesso del contratto, quale elemento essenziale ex art. 1325 c.c.
Nel caso in esame, sulla base delle produzioni documentali allegate dalle parti, è incontrovertibile che il contratto di viaggio stipulato tra e Parte_1 CP_1 non contenga gli elementi richiesti dal comma 1 dell'art. 34 e dal comma 5
[...] dell'art. 36 del D.Lgs. 6 giugno 2018, n. 62 né che una copia o la conferma del contratto di viaggio sia stata trasmessa alla su carta o su altro supporto, non trattandosi di CP_1 accessori informativi ma integrando l'oggetto stesso del contratto turistico.
È provato dallo scambio dei messaggi telefonici allegati dalle parti che CP_1
non abbia ricevuto nessuna di tali informazioni, benché richieste ripetutamente,
[...]
e che non abbia conosciuto il nome e il luogo della struttura ricettiva, i servizi inclusi e quelli esclusi, gli orari dei voli né gli scali, né che siano stati assolti tutti gli obblighi informativi specifici richiesti dalla disciplina di settore la cui assenza rende l'oggetto del contratto indeterminato.
Per le ragioni esposte, nel caso in esame, il contratto di vendita del pacchetto turistico deve considerarsi nullo ex art. 1325 c.c. non per difetto di forma, come censurato nella pronuncia di prime cure ma per indeterminatezza dell'oggetto. Il contratto con oggetto indeterminato è un contratto nullo, dunque invalido ed inefficace, quando il suo oggetto
(il bene o il servizio offerto) non è specificato e descritto in modo chiaro e incontrovertibile, e neanche determinabile con precisione, come previsto dall'art. 1346
c.c.. Il contratto di vendita di un pacchetto turistico impone che il suo oggetto sia quanto più preciso, completo ed esaustivo possibile di guisa che non è sufficiente indicare la data del soggiorno, il nome del vettore aereo e la destinazione finale ma risulta indispensabile che l'acquirente conosca in anticipo e al momento della conclusione dell'accordo almeno gli orari dei voli, le modalità (se trattasi di voli diretti o con scali), il nome e il luogo della struttura ricettiva, i servizi inclusi e quelli a carico del cliente, gli oneri fiscali e le tasse aeroportuali, le modalità di recesso e di reclamo, e tutti quegli elementi indicati esaustivamente dal comma 1 dell'art. 34 e dal comma 5 dell'art. 36 del
D.Lgs. 6 giugno 2018, n. 62 al fine di evitare acquisti inconsapevoli da parte del pag. 4/6 consumatore (Tribunale di Trieste, sent. 9/11/2019 n. 625, Cass. civ., ord. n. 24790 del
19/10/2017).
La statuizione sulle spese del giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifiche censure.
Ogni altra questione assorbita.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata per difetto dei presupposti.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 (D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115), come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'appello proposto da e conferma con diversa motivazione la Parte_1
sentenza emessa dal Giudice di pace di Cagliari n. 984/Rac n. 416/2021.
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 332,00 per compenso professionale nonché al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
4. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 (D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115), come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il giudice
pag. 5/6 IC NE
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 415/2022
Il Tribunale nella persona del giudice dott.ssa IC NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL MO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI: Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 somma di € 496,00, oltre interessi legali e delle spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
Nell'interesse dell'appellato: “(…) condanna della con sede in Quartu CP_2
S'Elena via Marconi 275, in persona del Legale Rappresentante , al Parte_1
pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alla condanna ai sensi dell'art 96 cpc per aver resistito con malafede e colpa grave”.
MOTIVAZIONE Con atto di citazione in appello depositato in data 21.01.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di veder riformata in suo favore la Controparte_1
sentenza n. 984/Rac n. 416/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari. A sostegno delle proprie pretese l'appellante ha esposto che il Giudice di primo grado ha errato nell'interpretare la volontà dell'attore espressa nel post del 10.9.2019 (“I viaggi – salvo accordi diversi – vanno pagati al momento della conferma. Se ciò non avviene riterremo il viaggio non confermato”) e nell'analisi della documentazione prodotta dall'attore, da cui risultano con certezza date dei voli, dei pernottamenti, i corrispettivi pagati e la non rimborsabilità sia dei voli che del pernottamento;
che l'art. 41, comma 7, del Codice del Turismo esclude il diritto di recesso nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti;
che non risponde al vero che la controparte non conoscesse la particolare economicità del pacchetto poiché sapeva che il viaggio, il cui costo era di appena € 238, era low cost così come i voli con la compagnia aerea Ryanair;
che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non applicare la nuova disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. 62/2018; che ha errato il Giudice ad applicare l'art. 83 del Codice del Consumo poiché questa norma è stata abrogata dal
D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79; che la forma scritta non è richiesta a pena di nullità del contratto.
La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta.
La disciplina normativa in tema di ordinamento e mercato del turismo è regolata dal
D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), come modificato dal D.lgs. 6 giugno 2018, n. 62 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302. La novella legislativa prevede, all'art. 36, comma 4, che, per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico deve essere fornita al viaggiatore su carta (o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole) e, al comma 5, prescrive che il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportino l'intero contenuto dell'accordo che deve contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, del D.lgs. 62/2018 quali l'ubicazione, la categoria turistica, le principali caratteristiche, i costi del pacchetto turistico e le modalità della sua revisione, i diritti e le tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e pag. 2/6 imbarco nei porti ed aeroporti, altri oneri posti a carico del turista, l'importo da versarsi all'atto della prenotazione, il termine per il pagamento del saldo, gli elementi relativi alle garanzie e alla forma di tutela del turista, ovvero gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, il termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto, gli elementi relativi alle variazioni soggettive ed oggettive, come le eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto a un terzo, il termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto, il termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali, nonché le informazioni elencate nel comma 5 dell'art. 36.
Nel caso in esame, è provato che in data 29.08.2019 sulla pagina Facebook
[...]
veniva proposto il pacchetto turistico “
7-10 dicembre a Praga volo e Parte_2 hotel 4 stelle con colazione euro 238” (All. 1 fascicolo di parte convenuta depositato nel procedimento davanti al Giudice di pace); che l'appellata, tramite canale Messenger, il
30.08.2019 comunicava di essere interessata e chiedeva al maggiori informazioni Pt_1
(All. 2 parte convenuta); che in data 16.09.2019 il rispondeva via WhatsApp Pt_1
comunicando esclusivamente il suo codice IB (All. 2); che in data 24.10.2019, su piattaforma Messenger, la richiedeva ancora le informazioni sul viaggio e sul CP_1
relativo programma;
che il 21.11.2019 la comunicava di non poter più partire e CP_1
di voler annullare la prenotazione e che soltanto in data 5.12.2019 il riscontrava il Pt_1
messaggio (pag. 3 All. 2 parte convenuta).
Il messaggio pubblicato sul profilo Facebook “
7-10 dicembre a Praga volo e hotel 4 stelle con colazione euro 238” deve considerarsi come proposta di acquisto che, in caso di accettazione, si sarebbe dovuta cristallizzare in un contratto di vendita contenente, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 36, comma 5, l'esatta descrizione dei servizi turistici offerti. L'indicazione di tali elementi è prescritta a tutela del viaggiatore per garantire acquisti consapevoli, in particolare nei casi in cui tali vendite avvengano fuori dai locali commerciali e on line, non trattandosi semplicemente di obblighi informativi poiché, nel caso dell'acquisto di un viaggio o pacchetto turistico l'oggetto del contratto è
pag. 3/6 rappresentato da tutte quelle necessarie informazioni che integrano la prestazione contrattuale e che il viaggiatore deve conoscere in anticipo e in tutti i suoi dettagli.
La mancata indicazione di tali elementi non può che incidere sull'oggetto stesso del contratto, quale elemento essenziale ex art. 1325 c.c.
Nel caso in esame, sulla base delle produzioni documentali allegate dalle parti, è incontrovertibile che il contratto di viaggio stipulato tra e Parte_1 CP_1 non contenga gli elementi richiesti dal comma 1 dell'art. 34 e dal comma 5
[...] dell'art. 36 del D.Lgs. 6 giugno 2018, n. 62 né che una copia o la conferma del contratto di viaggio sia stata trasmessa alla su carta o su altro supporto, non trattandosi di CP_1 accessori informativi ma integrando l'oggetto stesso del contratto turistico.
È provato dallo scambio dei messaggi telefonici allegati dalle parti che CP_1
non abbia ricevuto nessuna di tali informazioni, benché richieste ripetutamente,
[...]
e che non abbia conosciuto il nome e il luogo della struttura ricettiva, i servizi inclusi e quelli esclusi, gli orari dei voli né gli scali, né che siano stati assolti tutti gli obblighi informativi specifici richiesti dalla disciplina di settore la cui assenza rende l'oggetto del contratto indeterminato.
Per le ragioni esposte, nel caso in esame, il contratto di vendita del pacchetto turistico deve considerarsi nullo ex art. 1325 c.c. non per difetto di forma, come censurato nella pronuncia di prime cure ma per indeterminatezza dell'oggetto. Il contratto con oggetto indeterminato è un contratto nullo, dunque invalido ed inefficace, quando il suo oggetto
(il bene o il servizio offerto) non è specificato e descritto in modo chiaro e incontrovertibile, e neanche determinabile con precisione, come previsto dall'art. 1346
c.c.. Il contratto di vendita di un pacchetto turistico impone che il suo oggetto sia quanto più preciso, completo ed esaustivo possibile di guisa che non è sufficiente indicare la data del soggiorno, il nome del vettore aereo e la destinazione finale ma risulta indispensabile che l'acquirente conosca in anticipo e al momento della conclusione dell'accordo almeno gli orari dei voli, le modalità (se trattasi di voli diretti o con scali), il nome e il luogo della struttura ricettiva, i servizi inclusi e quelli a carico del cliente, gli oneri fiscali e le tasse aeroportuali, le modalità di recesso e di reclamo, e tutti quegli elementi indicati esaustivamente dal comma 1 dell'art. 34 e dal comma 5 dell'art. 36 del
D.Lgs. 6 giugno 2018, n. 62 al fine di evitare acquisti inconsapevoli da parte del pag. 4/6 consumatore (Tribunale di Trieste, sent. 9/11/2019 n. 625, Cass. civ., ord. n. 24790 del
19/10/2017).
La statuizione sulle spese del giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifiche censure.
Ogni altra questione assorbita.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata per difetto dei presupposti.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 (D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115), come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'appello proposto da e conferma con diversa motivazione la Parte_1
sentenza emessa dal Giudice di pace di Cagliari n. 984/Rac n. 416/2021.
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 332,00 per compenso professionale nonché al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
4. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 (D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115), come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il giudice
pag. 5/6 IC NE
pag. 6/6