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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Assegno ordinario di invalidità In nome del Popolo italiano Cumulo con redditi
Anzianità contributiva 40 anni TRIBUNALE DI PERUGIA Principio della domanda amministrativa
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
1112/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Enrico D'Ambrosio) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 10 febbraio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/10/2019, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Perugia, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale: dichiarare ed accertare l'illegittimità delle trattenute operata dall' CP_1 sull'AOI del Sig. , a titolo di incumulabilità del relativo trattamento con Parte_1
reddito di lavoro autonomo, a partire dal raggiungimento del requisito dei 40 anni di contributi
(31/12/2015) fino alla data di decorrenza della pensione anticipata (01/09/2018) e, per
l'effetto, condannare il medesimo , in persona del Suo Presidente e l.r. pro tempore, al CP_2 rimborso in favore dell'avente diritto Sig. dell'importo corrispondente, Parte_1 mediante il pagamento della complessiva somma pari ad € 41.742,82, ovvero della maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pag. 1 di 11 A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stato titolare, a decorrere dal 01/08/2012, dell'assegno ordinario di invalidità IOCOM n. 37920403, oggetto da parte dell' di plurime CP_1
e periodiche decurtazioni e ricalcoli in virtù del principio della incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro.
Ha precisato che, conformemente alle previsioni della legge 12 giugno 1984 n. 222, avendo egli raggiunto il requisito di 42 anni e 10 mesi di versamenti contributivi, a decorrere dal 01/09/2018 gli era stata riconosciuta la pensione anticipata calcolata, sulla base dei contributi versati dal
01/07/1975 al 31/08/2018, sia con il sistema retributivo sia con quello contributivo.
Ha dedotto di avere presentato in data 03/08/2018 una domanda di ricostituzione per motivi documentali, chiedendo all' la restituzione della quota dell'assegno non cumulabile CP_2
indebitamente trattenuta dal 01/01/2016, ovverosia dal raggiungimento del requisito dei 40 anni di contribuzione versata, avendo il legislatore previsto, a decorrere dal 01/01/2001, la piena cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente delle pensioni di vecchiaia, di anzianità e delle pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Ha lamentato che, tuttavia, pur avendo sempre provveduto a continue e periodiche revisioni del suddetto assegno ordinario di invalidità, l' gli aveva negato il rimborso delle somme CP_1
indebitamente trattenute con riferimento al periodo successivo al raggiungimento del requisito contributivo del 40° anno di anzianità contributiva, avendo l'Istituto sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto richiedere, dopo 5 anni dalla decorrenza dell'assegno, un supplemento di pensione in relazione alla contribuzione aggiuntiva, cui sarebbe conseguita l'eliminazione della trattenuta operata sulla prestazione in godimento.
Ha lamentato l'ingiustizia di tale impostazione argomentando che le trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro devono per legge cessare al raggiungimento del requisito dei 40 anni di versamenti contributivi, stante la piena cumulabilità delle prestazioni erogate dall' con i redditi da lavoro autonomo/dipendente, e ciò a maggior ragione atteso che, CP_1 anche dopo che egli aveva maturato la suddetta anzianità contributiva, l' aveva più volte CP_2
proceduto alla revisione della pensione per motivi reddituali senza, tuttavia, provvedere ex officio all'eliminazione delle trattenute stesse, pur essendo pienamente a conoscenza del venir meno delle condizioni per operarle.
Si è costituito in giudizio l' eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso ex CP_1
art. 443 del c.p.c. essendosi il ricorrente limitato a presentare al medesimo ufficio una mera
Pag. 2 di 11 domanda di riesame del provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso omettendo, invece, di proporre ricorso amministrativo.
Nel merito, ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata e salvo gravame, che l'eventuale condanna fosse limitata al solo importo trattenuto per il superamento della massima anzianità contributiva, maggiorato dei soli interessi legali.
A sostegno delle proprie conclusioni - illustrata la disciplina legislativa relativa all'assegno ordinario di invalidità e alla sua trasformazione ex officio in pensione di vecchiaia o, su richiesta dell'interessato, in pensione anticipata nonché, nel caso del beneficiario che ha proseguito la propria attività lavorativa, illustrata l'articolata disciplina sulle trattenute e sulle ricostituzioni operabili per ragioni reddituali sull'importo dell'assegno ordinario di invalidità e sul relativo supplemento di pensione - ha sostenuto che, in base ai principi generali propri del sistema previdenziale, graverebbe sul pensionato, una volta raggiunta l'anzianità contributiva di 40 anni
(2.080 settimane), l'onere di presentare espressa domanda amministrativa di supplemento per ottenere, a partire dal mese successivo alla presentazione, l'aggiornamento della propria anzianità contributiva sulla base dei 2.080 contributi settimanali utili ai fini dell'inapplicabilità delle suddette trattenute.
Ha comunque precisato:
- che il ricorrente, per la data di scadenza di agosto 2018, non aveva richiesto il terzo rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità essendo interessato ad accedere alla pensione di anzianità, avendo presentato la relativa domanda in data 16/07/2018 ed essendone in effetti divenuto titolare a decorrere dal 01/09 2018;
- che solo in data 24/09/2018 il ricorrente, al fine di vedersi riconoscere il credito divenuto poi oggetto della presente controversia, aveva presentato la suddetta domanda di supplemento volta alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, pur non essendone ormai più titolare;
- che la domanda presentata dal ricorrente in data 03/08/2018 era una domanda di ricostituzione per motivi documentali e non per supplemento, domanda che, in ogni caso, non avrebbe potuto portare ad alcun risultato utile per il ricorrente, presupponendo la liquidazione della pensione anticipata l'eliminazione dell'assegno ordinario essendo con quest'ultimo incompatibile.
Con riferimento al quantum richiesto in ripetizione, l' resistente ha, in ogni caso, CP_2
eccepito la nullità della domanda per mancata indicazione in ricorso dei criteri di calcolo della somma pretesa di euro 41.742,82; ha poi sostenuto che l'importo in ipotesi rimborsabile potrebbe comprendere le sole somme trattenute sulla base dei redditi da lavoro autonomo ma
Pag. 3 di 11 non le riduzioni previste dall'articolo 1 comma 42 della legge 335/95 applicate per la presenza di altri redditi (euro 46.058,00 per il 2016 ed euro 100.158,59 sia per il 2017 sia per l'anno
2018) dichiarati dal ricorrente in misura superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto le suddette trattenute opererebbero a prescindere dal possesso di una posizione contributiva superiore a 2.080 settimane, pari a 40 anni.
Infine, l' resistente ha contestato la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria CP_2
della somma a titolo di indebito, difettando specifiche allegazioni di fatto circa l'esistenza di un maggior danno.
Con ordinanza riservata del 28/04/2021, l'originaria giudice assegnataria, preso atto dell'eccezione preliminare sollevata sul punto da parte dell' resistente, ha disposto la CP_2
sospensione giudizio, onerando parte ricorrente alla proposizione del ricorso in sede amministrativa.
La causa è stata poi riassunta dal ricorrente in data 23/08/2021 e, a seguito di riassegnazione allo scrivente, è pervenuta all'odierna udienza di discussione ex art. 429 del c.p.c., tenutasi mediante collegamento da remoto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Elementi di fatto.
Sono circostanze pacifiche tra le parti e risultanti dalla documentazione in atti che al ricorrente, già iscritto alla gestione art/com, l' abbia riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità CP_1
IOCOM n. 37920403 dal 01/08/2012 e fino al luglio 2018 sulla base di contribuzione accreditata dal 01/07/1975 al 31/07/2012, complessivamente ammontante a 1.913 contributi settimanali, con la conseguenza che l'assegno è stato liquidato sulla base di un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
Inoltre, è pacifico che il ricorrente non ha chiesto il terzo rinnovo triennale dell'assegno entro la scadenza di legge, avendo presentato in data 16/07/2018 domanda di riconoscimento della pensione anticipata, prestazione previdenziale che è stata liquidata dall' con efficacia dal CP_1
01/09/2018 (doc. n. 7 allegato al ricorso).
È altresì pacifico e documentato che, nel corso degli anni, l'assegno ordinario di invalidità in godimento del ricorrente sia stato oggetto di plurime ricostituzioni in conseguenza delle domande di revisione per motivi reddituali e per motivi documentali presentate dal beneficiario
(doc.
2-6 allegati al ricorso).
Pag. 4 di 11 Dall'analisi della documentazione riversata in atti risulta, altresì, confermato quando dedotto dall' e non fatto oggetto di contestazione, vale a dire che: CP_1
- la domanda presentata dal ricorrente in data 03/08/2018, tramite la quale era stata richiesto all' il rimborso delle somme trattenute a titolo di quota non cumulabile con i redditi da CP_1
lavoro autonomo a partire dal 01/01/2016, è per ricostituzione documentale (doc. n. 8 allegato al ricorso);
- il ricorrente ha successivamente presentato una domanda di supplemento in data 24/09/2018
(doc. n. 6 allegato al ricorso) rigettata dall' in data 17/10/2018 stante l'intervenuta revoca CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità dal 01/08/2018 (doc. n. 7 allegato alla memoria ); CP_1
- l'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 10/01/2019 (doc. n. 9 allegato al ricorso)
è stata rigettata dall' ; CP_2
- identica sorte ha subito il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente dopo la sospensione del presente giudizio disposta con ordinanza del 28/04/2021.
02. Disciplina legislativa.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 detta la disciplina dell'assegno ordinario di invalidità riconoscibile ai lavoratori dipendenti ed autonomi assicurati presso le Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per quel che interessa ai fini della presente decisione, il comma 7 di detto articolo prevede che l'assegno ordinario di invalidità “… è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”.
Il successivo comma 8 prevede che “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9”.
L'art. 42 della legge n. 335/1995 (c.d. Legge Dini) prevede che “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con
l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo
Pag. 5 di 11 stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti”.
La allegata tabella G, a sua volta, prevede la riduzione dell'importo dell'assegno nella misura del 25% nelle ipotesi di “Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio” e la riduzione dell'importo dell'assegno nella misura del 50% nel caso di “Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio”.
Infine, l'art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, titolato “Cumulo tra pensione e reddito da lavoro” ha così previsto:
“
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole”.
03. La fattispecie concreta
Sulla base della suddetta normativa non è, pertanto dubitabile che l'assegno ordinario di invalidità sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo percepiti dal ricorrente, essendo il suo godimento compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Peraltro, sulla somma dovuta a tal titolo sono applicabili riduzioni sulla base del reddito del beneficiario che, rispetto agli anni di interesse ai fini del presente giudizio, è risultato superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (circostanza
Pag. 6 di 11 pacifica), con conseguente applicazione delle trattenute sull'assegno nella misura massima di legge del 50% previsto dalla succitata tabella G.
L'applicazione all'assegno ordinario di invalidità già goduto dal ricorrente di una seconda riduzione del 30% riguarda l'ipotesi in cui, nonostante la suaccennata decurtazione, l'importo dell'assegno erogato risulti ancora eccedente il trattamento minimo e che esso sia stato liquidato sulla base di un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni;
ove, invece, la liquidazione fosse stata effettuata sulla base di una “anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni” l'art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che le provvidenze erogate dall'
[...]
siano “interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e Controparte_3 dipendente”.
Pertanto, ai fini dell'esatta individuazione dell'ambito della materia del contendere, è opportuno osservare che, in ipotesi, pure come sostenuto dalla difesa dell' , l'unica indagine possibile CP_1 in ordine all'indebito lamentato dal ricorrente potrebbe riguardare non le riduzioni operate in base alla suaccennata tabella G allegata alla legge 335/1996 (che operano indipendentemente dalla contribuzione maturata dal lavoratore beneficiario dell'assegno), ma solo quella ulteriore, ipotetica e residua relativa all'ipotesi di riduzione dell'assegno appena sopra accennata, la sola per la quale è prevista la piena cumulabilità disposta dalla legge n. 388/2000 nel caso della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità basato su un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Ne deriva che, poiché nel caso di specie, la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità è stata riconosciuta sulla base dell'anzianità contributiva posseduta dal ricorrente al momento della domanda amministrativa, inferiore a 2.080 settimane (vale a dire, inferiore a 40 anni), non
è applicabile automaticamente la previsione di piena cumulabilità sopra richiamata.
Appare infatti evidente che l'odierno ricorrente, una volta maturati i 40 anni di contribuzione, per beneficiare della previsione contenuta nel succitato art. 72, avrebbe dovuto presentare, trascorsi 5 anni dalla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità (o da una precedente analoga istanza), una espressa domanda di supplemento di pensione al fine di ottenere l'aggiornamento della propria posizione contributiva, che gli avrebbe consentito di ottenere un incremento dell'importo mensile della prestazione in godimento e di avvantaggiarsi della suddetta previsione legislativa, permettendo all' di procedere al suo ricalcolo sulla base CP_1 dei nuovi contributi versati successivamente all'originaria liquidazione del trattamento
Pag. 7 di 11 previdenziale in godimento, ed evitando in tal modo il cumulo parziale dell'assegno “con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento”.
In altri termini, in base all'espressa previsione legislativa sopra richiamata, in caso di originaria liquidazione dell'assegno prima della maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva, la cessazione del divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo presuppone una apposita domanda amministrativa di supplemento pensionistico finalizzata al riconoscimento della sopraggiunta maturazione dei 40 anni di contributi, comportante il ricalcolo del trattamento in godimento: l'articolo 72 della legge n. 388/2000 infatti non prevede che l' ne applichi le CP_1
previsioni ex officio qualora la prestazione previdenziale sia stata precedentemente liquidata sulla base di un numero di contributi inferiore a 40 anni.
Infatti, secondo l'espresso dettato legislativo, il diritto al cumulo totale presuppone un trattamento previdenziale liquidato ab origine sulla base di un'anzianità contributiva pari almeno a 40 anni, oppure che il trattamento sia stato ricalcolato a seguito di espressa domanda amministrativa basata sul possesso da parte del lavoratore di almeno 40 anni di contributi formanti oggetto di un supplemento della stessa pensione.
Quindi, deve concludersi che la previsione contenuta nell'art. 72 della legge n. 388/2000 non riconosce automaticamente, in caso di raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, il diritto al pieno cumulo dell'assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro del titolare, occorrendo un'apposita domanda amministrativa per supplemento, proprio in virtù dell'applicazione del generale principio, insito nel sistema previdenziale e assistenziale, della necessità di presentazione di una domanda amministrativa, in quanto le prestazioni previdenziali e assistenziali, salve tassative ipotesi legislativamente previste (es: liquidazione delle quote fisse di cui all'art. 10, terzo comma, della legge n. 160/1975), non sono mai erogabili
“d'ufficio” dall'Ente di previdenza, ma soltanto dietro presentazione di apposita domanda amministrativa che, del resto, ex art. 433 del c.p.c., si rende necessaria anche per ragioni processuali.
Ciò risponde all'esigenza di consentire all'Ente di effettuare tutte le valutazioni del caso prima di procedere all'erogazione della prestazione o alla sua rideterminazione.
Il principio della necessità di una domanda amministrativa è, quantomeno implicitamente, ricavabile dalla disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 11/08/1973, n. 533, secondo cui
“In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si
Pag. 8 di 11 intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
La stessa giurisprudenza di legittimità, seppure in fattispecie diverse da quella oggetto della presente decisione, ha sempre fatto espresso riferimento al principio generale della necessità della domanda amministrativa, osservando ad esempio che “
7. Anche per l'indennità di maternità, trattandosi di prestazione previdenziale, vale quindi il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale, assolutamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 23362 del 16/11/2016, Cass. n. 17798 del
8.9.2015, Cass. n. 2063 del 30/01/2014)” (così Corte di Cassazione, Sentenza 09/03/2020, n.
6642); mentre, recentemente, Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 12/12/2024, n.
32124 ha ribadito che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23618/21 non massimata, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n.
6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998, Rv. 521733 -
01), in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria,
a pena di improcedibilità del ricorso …”.
Ancora in maniera più esplicita, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ad una fattispecie in cui il ricorrente, beneficiario dell'assegno d'invalidità civile, poi revocato,
e divenuto oggetto di una successiva istanza di accertamento tecnico preventivo ex articolo 445- bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto:
"In applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, articolo 1, comma 9, che menziona, sia al primo che al secondo periodo, la disciplina dei supplementi di pensione dettata dalla L. 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7 i periodi di contribuzione, effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno o all'assegno precedentemente liquidato, in caso di nuova liquidazione, in tanto possono essere valorizzati in quanto conferiscano titolo a ottenere i supplementi di pensione alla stregua del richiamato L. n. 155 del 1981, articolo 7.
Per beneficiare dei supplementi in questione, che costituiscono una prestazione diversa e impongono, pertanto, la verifica dei relativi presupposti, è prescritta la presentazione di una
Pag. 9 di 11 specifica domanda amministrativa all'ente previdenziale. Non è sufficiente, a tale scopo, la mera richiesta di conferma dell'assegno d'invalidità, che non fornisce gli elementi necessari per consentire la verifica dei presupposti del diverso trattamento in esame. È improponibile la domanda proposta in giudizio, allo scopo di ottenere la valutazione della contribuzione successiva, senza la previa presentazione di una specifica domanda amministrativa preordinata a ottenere le prestazioni correlate alla contribuzione nel frattempo maturata. In tale ipotesi, il giudice è temporaneamente carente di giurisdizione".
Il suddetto generale principio della domanda, operante nel settore previdenziale-assistenziale, riguarda non solo le domande volte al riconoscimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali ma anche quelle per supplemento pensionistico.
È chiaro che, nella fattispecie, quel che difetta non è la domanda amministrativa di rimborso delle asserite indebite trattenute operate dall' sull'assegno già in godimento del ricorrente CP_1
(domanda, peraltro, presentata quando già era venuto meno l'assegno ordinario di invalidità non avendone il ricorrente chiesto il rinnovo, attesa l'intenzione di ottenere il riconoscimento della pensione anticipata), ma una specifica domanda per supplemento - da presentare nei cinque anni successivi alla decorrenza del trattamento o di un precedente supplemento - basata sul presupposto della sopravvenuta maturazione di 40 anni di versamenti contributivi e finalizzata, ma solo per il futuro, a consentire al beneficiario di usufruire della piena cumulabilità con i redditi da lavoro della prestazione previdenziale in godimento.
Ne deriva l'infondatezza del ricorso che deve essere, pertanto, rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione dibattuta tra le parti.
04. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso, dovendosi infine osservare che detta fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi (come accade nella specie, attesa la particolare natura della controversia e l'assenza, per quanto a conoscenza dello scrivente, di specifichi precedenti giurisprudenziali in materia), essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. n. 223/2006 e con l'art. 9 del d.l. n. 1/2012.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e/o assorbite:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che vengono Parte_1 CP_1
quantificate in euro 1.750,00 per compensi professionali.
Perugia, 10 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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