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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 511\2024 RG, vertente
TRA
con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (NA), in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e con sede in Napoli, Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Napoli,
alla via Vittorio Veneto n. 288/A, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Della Corte e Luca
Ruggiero, che li rappresentano e difendono, come da procura alla lite conferita in foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
1 , in persona del Direttore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 rep. 27360 racc. 4281, dall'avv. Franco Marruso, con il Persona_1
quale elettivamente domicilia presso l'U.C.O. Gestione degli Affari Legali e del
Contenzioso dell' , in , alla via Nizza n. 146; Parte_3 CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 166\2024 dell'11\2\2024, pubblicata in data
12\2\20242 dal Tribunale di Vallo della Lucania;
in materia di appalto pubblico;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato con PEC in data 29\4\2024, la e la Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 166\2024 Parte_2
dell'11\2\2024 (pubblicata il 25\3\2022 e non notificata), con la quale il Tribunale di Vallo
della Lucania rigettava le domande di parte attrice, compensando le spese di lite e ponendo quelle di CTU in capo alla parte attrice.
Invero, con atto di citazione notificato il 5\9\2007, le società
[...]
Par e la OC convenivano in giudizio l' Parte_2
[...]
(di seguito, per brevità, solo ) esponendo che la Controparte_2 CP_3
convenuta affidava all' con contratto di appalto Controparte_4
del 7\4\1998, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo\funzionale dell'ospedale di Sapri (SA) per la somma di già £ 6.491.009,816 (pari ad € 3.352.326,80) al netto del ribasso offerto;
che la subentrava alla Parte_2
in forza di cessione di ramo di azienda a far data dall'1\71999, Controparte_4
2 mentre la si trasformava in che la stazione appaltante redigeva una CP_5 Parte_1
prima perizia di variante, approvata dagli organi competenti, per eseguire ulteriori lavori per l'importo aggiuntivo di già £ 1.298.132.577, come da atto di sottomissione del 22\12\2002
integrativo del contratto di appalto;
che l' , poi, commissionava una seconda perizia CP_3
tecnica di variante, nonché un progetto di lavori in estendimento, come da atto di sottomissione e atto aggiuntivo di lavori in estendimento del 15\4\2003, i cui importi non modificavano l'importo complessivo determinatosi per effetto della prima perizia di variante;
che l'esecuzione dei lavori veniva illegittimamente sospesa dalla stazione appaltante dal 16\11\2001 al 15\4\2003, per totali 508 giorni, causando danni all' la CP_4
quale formalizzava le relative riserve nei registri contabili;
che i lavori venivano ultimati il
28\7\2003, ossia prima della nuova scadenza della loro consegna che era stata prorogata al
28\1\2004 in conseguenza della suddetta sospensione dei lavori;
che una prima riserva per €
315.363,51 (oltre interessi al tasso dei relativi DD.MM., spese e rivalutazione) veniva iscritta nel verbale di ripresa lavori n. 2 del 15\4\2003 e trascritta nel registro per il rimborso di maggiori oneri (€ 9.511,30 per il mancato utilizzo macchinari e attrezzature di cantiere;
€
109.487,30 per personale e spese generali di cantiere;
€ 63.967,31 per spese generali di sede;
€ 51.830,31 per manutenzione manufatti ed € 80.567,28 per operai addetti alla gestione delle opere consegnate), sopportati dall'affidataria e per essa dalla mandataria CP_4
a causa della ritardata approvazione della perizia di Parte_2
variante n. 2 e del progetto di lavori in estendimento;
che una seconda riserva per €
429.552,10 (oltre interessi al tasso dei relativi DD.MM. e rivalutazione), afferiva il rimborso di maggiori oneri (€ 81.872,96 per l'anomalo andamento dei lavori e conseguente ridotta produttività; € 226.722,24 per costi dovuti al differimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
€ 87.998,20 per interessi passivi dovuti al ritardato ammortamento delle spese di investimento capitalizzate;
€ 32.958,70 per mancato utile dovuto all'indisponibilità di cantiere ed interessi per ritardato conseguimento dell'utile) sostenuti dall'affidataria A.T.I.,
3 e per essa dalla mandante che l' in sede di collaudo dell'opera, Parte_1 CP_4
confermava le precedenti riserve e formulava una terza riserva per € 426.484,49 (oltre interessi e rivalutazione), conseguenti al ritardato svolgimento delle operazioni di collaudo
(€ 60.341,34 per compensi di vigilanza, custodia e manutenzione dell'opera; € 45.319,09 per prolungamento delle polizze prestate a garanzia dell'opera; € 11.279,86 per mancato e/o ritardato conseguimento della rata finale;
€ 309.544,20 per spese generali sostenute dall' ; che tutte le riserve formulate dall' nei confronti dell' 3 CP_4 CP_4 CP_3
ammontavano, quindi, a € 1.174.467,71 oltre interessi e rivalutazione.
Pertanto, le attrici chiedevano di accertare e dichiarare il diritto a ricevere dall' 3 CP_3
la predetta somma di € 1.174.467,71 o la diversa maggiore o minor somma accertata in giudizio, oltre interessi al tasso dei DD.MM. e rivalutazione monetaria, per tutte le riserve iscritte nei libri contabili e in sede di collaudo, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l' contestando gli CP_6
assunti attorei e chiedendone il rigetto. Nello specifico, la convenuta precisava CP_6
che la prima perizia di variante, approvata dagli organi competenti, si era resa necessaria per adeguare le iniziate opere alle intervenute modifiche normative e che la relativa esecuzione dei lavori veniva affidata alle imprese appaltatrici mediante atto di sottomissione del
20\12\2000, integrativo del contratto di appalto del 9\10\1998, con il conseguente slittamento del termine di ultimazione lavori - inizialmente fissato al 22\6\2000 e prorogato al
19\12\2000 per il ritardo nel rinnovo della concessione edilizia 264/1998 – al 17\7\2001
senza che le appaltatrici formulassero contestazioni o riserve. Esponeva, poi, l' che Pt_4
a partire da maggio 2001 si rendeva necessario apportare delle modifiche alle opere per rispondere ad oggettive ed indifferibili esigenze per migliorarne la funzionalità, ragion per cui iniziava l'iter procedimentale per la predisposizione della seconda perizia di variante e del progetto dei lavori in estendimento, che si concludeva con provvedimento di approvazione della Giunta regionale Campania del 20\3\2003, ragion per cui l'esecuzione di
4 dette ulteriori opere veniva sospesa dalla stazione appaltante dal 16\11\2001 al 15\04\2003,
senza che le appaltatrici formulassero contestazioni o riserve alcune (come anche nel verbale dell'atto di sottomissione integrativo del contratto e dell'atto aggiuntivo dei lavori in estendimento datati 15\4\2003, i quali non modificavano gli importi in origine contrattualizzati). Per l' quindi, le società appaltatrici, le quali con l'atto di CP_6
sottomissione e di estendimento lavori avevano rinunciato a compensi aggiuntivi e dichiarato che nessuna riserva era stata presentata, avevano violato i patti: la
[...]
formulava una prima riserva di € 315.363,51 per illegittima Parte_2
sospensione dei lavori, allegata al verbale di ripresa lavori sottoscritto il 15\4\2003 e poi annotata anche nel registro di contabilità; la stessa, poi, formulava una seconda riserva, per la medesima causale, di € 429.552,10 per conto della annotata in calce al S.A.L. Parte_1
n. 18 in data 28\7\2003. In merito al contestato ritardo nel collaudo, infine, l' Pt_4
osservava che i lavori venivano ultimati in tempo (entro il 28\7\2003, entro la proroga fissata al 28\1\2004), ma collaudati il 7\3\2007 solo a causa del ritardato rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco di , dopo CP_1
tredici visite di collaudo e due istanze del 2003 e del 2005 ai Vigili del Fuoco.
Inoltre, la convenuta contestava che la sospensione dei lavori dal 16\11\2001 al 15\4\2003
era da considerarsi legittima, perché resa al fine di garantire la continuazione dell'erogazione del servizio sanitario nella parte vecchia dell'ospedale di Sapri, in conformità con quanto disposto dall'art. 12 del contratto di appalto, dall'art. 24 co. 2 del nuovo capitolato generale di appalto e dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, che consentivano la sospensione dei lavori ove ritenuto necessario dal committente;
che le riserve formulate dalla appaltatrici erano invalide perché non iscritte correttamente prima nel verbale di sospensione lavori e poi in quello di ripresa lavori, come prescritto a pena di decadenza dall'art. 24 comma 8 del contratto di appalto, con l'effetto che, nella specie, non poteva applicarsi la prassi che consentiva di poter iscrivere o nel verbale di sospensione o nel verbale di ripresa lavori le
5 riserve relative a ordini di sospensione di fatti continuativi, ancorchè ripetute e quantificate sul registro di contabilità secondo la regola generale che fossero iscritte non appena fossero percettibili l'illegittimità e la dannosità dell'interruzione, pena l'invalidità della riserva e del compenso con essa richiesto;
che dai registri contabili risultava che l'ATI aveva continuato a lavorare fino al 2\4\2002 e dunque anche nel periodo di sospensione, cosìcchè riusciva a consegnare l'opera nei termini previsti dalla proroga;
che per tutte le riserve formulate, le attrici non avevano documentato le singole voci di danno lamentate, i calcoli per il loro sviluppo e la sussistenza dei danni effettivamente patiti, in violazione dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda;
Di poi, disposta CTU (cfr. relazione dell'ing. depositata in data Persona_2
28\5\2010), la causa, riservata in decisione all'udienza del 26\6\2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui gravata, con al quale il Tribunale
di Vallo della Lucania rigettava le domande attoree.
In particolare, superata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, riteneva non solo legittima la sospensione dei lavori dal 16\11\2001 al
15\4\2003, resasi necessaria, come accertato dal CTU, dalla esigenza di adeguare le costruende opere alle normative intervenute successivamente alla redazione del progetto, ma le riserve comunque iscritte nel verbale di ripresa dei lavori del 15\4\2003 rinunciate mediante la sottoscrizione da parte delle appaltatrici dell'atto di sottomissione e quello di di estendimento, nei quali si esprimeva la volontà abdicativa delle appaltatrici. Peraltro, il primo giudice evidenziava come le società attrici non avessero dimostrato la non conformità
del progetto originario. Tale motivazione portava il Tribunale di Vallo della Lucania a respingere le domande relative alla prime due riserve, ossia sia quella della
[...]
sia della che era sovrapponibile in relazione alla genesi Parte_2 Parte_1
del danno dedotto, senza contare l'assoluta assenza di specifica allegazione e di dimostrazione del danno sofferto. Per quanto riguarda il contestato ritardo del collaudo,
6 negando la sinallagmaticità della relativa prestazione – si tratterebbe, semmai, di un dovere di collaborazione incombente sul creditore in omaggio al principio di buona fede contrattuale
- il primo giudice riteneva insussistente una negligenza imputabile alla stazione appaltante,
che non era rimasta inerte (cfr. istanze ai VVFF e verbali di ispezioni). Per il Tribunale, poi,
non solo mancava qualsiasi atto di costituzione in mora da parte della società esecutrice dei lavori, ma difettava del tutto la prova del danno come richiesto.
Con l'impugnazione in esame, la e la Parte_1 Parte_2
censuravano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e di estendimento dei lavori nella stessa data di emissione del verbale di ripresa dei lavori (ossia, il 15\4\2003) fosse manifestazione di una volontà abdicativa alla formulazione della prima riserva in esame, in assenza di una specifica o implicita pattuizione in tal senso. Per le appellanti, inoltre, il loro comportamento sarebbe stato ineccepibile,
avendo iscritto la riserva nel primo atto utile, ossia il verbale di ripresa dei lavori, che segna la fine della sospensione e la cessazione della situazione di danno;
2. Il Tribunale avrebbe errato nel condividere le risultanze della CTU, affermando che le varianti si erano rese necessarie allo scopo di adeguare le costruende opere a normative intervenute successivamente alla redazione del progetto, mentre la seconda variante era stata disposta a seguito dei rilievi al progetto formulati dal Direttore Sanitario con la allegata nota n. 1024\DS del 23\5\2001, che non rientravano nelle possibili “esigenze pubbliche oggettive
e sopravvenute, non previste né prevedibili”. Peraltro, a detta di parte appellante, il CTU
prima e il Tribunale, poi, avevano dato una lettura assolutamente fuorviante della predetta nota, oltre che erroneamente ritenuto la mancata costituzione in mora dell'appaltatore alla stazione appaltante, benchè si trattasse di eccezione in senso proprio, cioè che poteva essere sollevata solo dall'appaltante, che nulla aveva contestato;
7 3. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la seconda riserva iscritta per l'anomalo andamento dell'appalto nell'interesse della una mera duplicazione Parte_1
della prima, atteso che, anche se afferenti allo stesso fatto generativo, attenevano alle quote di danno rispettivamente patite dalla capogruppo mandataria e dalla mandante;
4. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso per il difetto di prova dei danni pretesi per il ritardato collaudo, da determinarsi in via equitativa, e per la illegittima sospensione dei lavori, da ritenersi sussistenti in via presuntiva, come desumibile dalla normativa di settore (dal DM n. 257\1895 al DPR n. 207\2010).
Le appellanti, quindi, così concludevano: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno,
per i motivi già esposti nel precedente grado di giudizio e per quelli di cui sopra, accogliere
l'appello e – in riforma della impugnata Sentenza n. 166/2024, resa dal Tribunale di Vallo
della Lucania… accogliere il presente gravame e, per l'effetto – previa riedizione della
CTU, ovvero riconvocazione dell'Ausiliario tecnico per chiarimenti – riformare
integralmente la sentenza impugnata, anche sotto il profilo del governo delle spese,
accogliendo le domande formulate bel giudizio di primo grado >.Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva l' , CP_3
contestando analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Di seguito, la causa era rinvia all'udienza del 3\7\2025, concedendo alle parti i termini per il deposito delle precisazioni, delle comparse conclusionali e delle repliche.
Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3\7\2025, la causa era rimessa in decisione al collegio con provvedimento dell8\7\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, respinto per motivazioni di cui appresso.
8 A. Prima riserva: illegittima sospensione dei lavori e danno della Parte_2
Parte_2
Con il primo motivo, le società appellanti si dolevano della decisione del giudice di prime cure, il quale aveva, a loro dire, errato nel ritenere che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e di estendimento dei lavori nella stessa data di emissione del verbale di ripresa dei lavori (ossia, il 15\4\2003) fosse manifestazione di una volontà abdicativa alla formulazione della prima riserva in esame, in assenza di una specifica o implicita pattuizione in tal senso. Per le appellanti, inoltre, il loro comportamento sarebbe stato ineccepibile,
avendo iscritto la riserva nel primo atto utile, ossia il verbale di ripresa dei lavori, che segna la fine della sospensione e la cessazione della situazione di danno
Il motivo è infondato.
A tal proposito, appare opportuna una breve ricostruzione della vicenda fattuale.
L (oggi, ) affidava alla “ Pt_4 CP_3 Parte_5
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo e
[...]
funzionale dell'Ospedale di Sapri (SA), con il contratto d'appalto del 7\4\1998, per l'importo complessivo di già £. 6.491.009.816 (pari ad €.3.352.326,80), oltre IVA, al netto del ribasso offerto. In data 23\6\1998 i lavori erano consegnati all'ATI affidataria, con termine contrattuale (art.5) in giorni 730 naturali e consecutivi, anche se iniziavano solo il successivo
14\10\1998 a causa del ritardato rinnovo (in data 9\10\1998) della concessione edilizia n.
264/98 rilasciata dal Comune di Sapri. Nelle more dell'esecuzione dei lavori, la subentrava a far data dall'1\7\1999 alla Parte_2 [...]
in forza di atto di cessione di ramo d'azienda per Notar Parte_5 Per_3
di Napoli, mentre la i trasformava in Tuttavia, i lavori erano sospesi CP_5 Parte_1
perché la necessità della stazione appaltante di redigere una prima perizia di variante e suppletiva, approvata dagli organi competenti per un importo di già £.1.298.132.577 (pari ad € 670.429,53), con una lievitazione dell'importo contrattuale a già £. 7.789.142.393 (pari
9 ad € 4.022.756,33). L'esecuzione delle dette lavorazioni era affidata all'ATI, giusta atto di sottomissione, integrativo dell'originario contratto di appalto, del 22\12\2000.
Successivamente la stazione appaltante predisponeva una seconda variante tecnica e atto di estendimento, che non alterava l'importo complessivo dei lavori come precedentemente
Contr determinato, la cui esecuzione era sempre affidata all' appellante, rispettivamente in forza di atto di sottomissione del 15\4\2003 e di atto aggiuntivo di pari data.
Punctum dolens, pertanto, è rappresentato dalla denunciata illegittima sospensione dei lavori per 508 giorni (dal 16\11\2001 al 15\4\2003), in assenza dei presupposti normativi e contrattuali, con notevole danno economico per l'ATI appellante, richiesto e quantificato con le formali “riserve” iscritte negli appositi documenti contabili.
Orbene, ritiene la Corte che non solo non sussista la dedotta illegittimità della sospensione dei lavori, ma soprattutto che le società odierne appellanti abbiano espressamente rinunciato alle riserve.
Partendo dal secondo aspetto, dall'attenta lettura dell'atto di sottomissione e di quello di estendimento del 15\4\2003 si evince chiaramente che le appaltatrici accettavano i lavori della seconda variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, senza alcuna modifica nel costo dell'opera – anzi si riscontra un risparmio per alcune categorie di lavori,
compensato dai nuovi in estendimento - rinunciando espressamente alla revisione dei prezzi e a compensi aggiuntivi in ragione anche dei nuovi termini di ultimazione, nonché
dichiarando in maniera esplicita che nessuna riserva è stata presentata a tutt'oggi dalla
ditta appaltatrice>.
Tale dichiarazione\accettazione, di natura evidentemente abdicativa, come ritenuto correttamente dal primo giudice, nel momento in cui si correla con la riserva iscritta nel contestuale verbale di ripresa dei lavori del 15\4\2003, deve ritenersi del tutto ammissibile in base alla giurisprudenza indicata dalla stessa appellante: “in tema di appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di
10 sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una
variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può
essere inteso quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la
quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato,
oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco
la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto” (cfr. , da ultimo, Cass. n.
10603 del 19\4\2024).
E questo senza contare che l'iscrizione della riserva risulta tardiva, come eccepito già in
Cont primo grado dall' convenuta, non avendo le odierne appellanti iscritto preventivamente detta riserva anche nel verbale di sospensione dei lavori, come previsto nel Capitolato
Generale d'Appalto (art. 24, comma 8).
E' noto, infatti, che in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività
dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori (cfr. Cass., ordinanza n. 113 del 4\1\2022). Tuttavia, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi,
ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che,
11 quindi, l'iscrizione della riserva è tempestiva (cfr. Cass. n. 17083 del 24/06/2008; Cass.
n. 7479 del 23/03/2017; Cass. Ordinanza n. 11188 del 09/05/2018).
Prova che, nel caso di specie, manca.
Peraltro, va rilevato che in virtù delle disposizioni del Capitolato Speciale (cfr. art. 24), la committente aveva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori “ove lo ritenga
insindacabilmente opportuno”, quindi a prescindere dalle ipotesi di cui all'art. 30 del
Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche (forza maggiore, condizioni climatiche, ragioni di pubblico interesse e necessità) e senza alcun diritto per l'appaltatore a compensi ulteriori ed indennizzi, nonchè la facoltà di disporre varianti per rispondere ad esigenze di miglioramenti dell'opera e della sua funzionalità (art. 12 contratto).
Ragion per cui, la sospensione dei lavori in questione non può dirsi illegittima, anche se scaturita, come sostiene parte appellante, dai rilievi al progetto formulati dal Direttore
Sanitario con la allegata nota n. 1024\DS del 23\5\2001.
Ad abundantiam, va rilevato che la seconda variante si era resa necessaria, come accertato dal CTU mediante la comparazione tra l'originario progetto e le sue due varianti, per soddisfare indifferibili esigenze date anche dall'intervento di nuove norme regionali di cui alla Delibere di Giunta Regionale n.3008 del 15/06/2001 e n. 3958 del 07/08/2001 che definivano i “requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per la realizzazione e
l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie“.
B. Seconda riserva: illegittima sospensione dei lavori e danno della Parte_1
Le argomentazioni di cui sopra valgono anche per la riserva iscritta dalla Parte_1
collegata dall'appellante all'andamento anomalo dell'appalto, ossia alla denunciata illegittima sospensione. Infatti, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, si tratta di una duplicazione della prima riserva, sia pure collegata alla diversa società dell'ATI.
In aggiunta, si rileva che la riserva veniva iscritta dalla solo in data 28\7\2003 Parte_1
in calce al SAL n. 18, cioè addirittura dopo il verbale di ripresa dei lavori, conseguendone
12 la decadenza, tempestivamente eccepita dall' , per le medesime motivazioni indicate CP_3
in merito alla prima riserva.
Comunque, vale notare l'assoluta assenza di qualsiasi dimostrazione – e, ancora prima,
allegazione – della dedotta ridotta produttività e dei “costi” aggiuntivi asseritamente sopportati.
C. Terza riserva: ritardo nel collaudo e danni conseguenti.
Infine, le società appellanti lamentavano il mancato riconoscimento del risarcimento per il ritardato collaudo delle opere eseguite, effettuato in data 7\3\2007 oltre i sei mesi dalla ultimazione dei lavori (datata 28\7\2003) come previsto dalla normativa di riferimento.
Il motivo è destituito di fondamento.
In disparte ogni valutazione sulla imputabilità del ritardo nel collaudo finale – le appellanti non contestavano l'inerzia dell' , la quale presentava regolare istanza di collaudo ed CP_3
integrava la documentazione richiesta (cfr. nota n. 1795 dell'1\7\2003 del Comando dei
VVFF), ma che il ritardo dipendesse da una inadeguatezza del progetto, mai prodotto e,
peraltro, accettato in sede contrattuale – dalla copiosa documentazione versata in atti non
Contr risulta alcuna messa in mora da parte delle società odierne appellanti e\o dell' come di contro espressamente previsto dall'art. 9 del contratto di appalto1 e tempestivamente eccepito nella comparsa di risposta dell' in primo grado. CP_6
Peraltro, come rilevato già dal primo giudice, le società appaltatrici non hanno prodotto alcun documento a supporto del preteso risarcimento per le spese generali effettivamente sostenute nelle more del collaudo finale (compensi di vigilanza, custodia e manutenzione delle opere,
maggiori oneri per il mantenimento delle polizze fideiussorie, mancato utile).
Né tampoco, tale omissione può trovare rimedio in una liquidazione equitativa, come preteso da parte appellante. E' noto, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. e che costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui,
nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass.
n. 20889 del 17/10/2016; Cass. n. 4310 del 22/02/2018; Cass.,
Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
In conclusione, alla stregua delle argomentazioni sin qui riportate l'appello va rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
D. Spese processuali.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguendo la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante, così come in dispositivo, tenuto conto delle attività svolte, del valore della controversia e dell'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e della nei Parte_2 Parte_1
14 confronti della , ogni diversa domanda, Controparte_7
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 166/2024
dell'11\2\2024, pubblicata in data 12\22024 dal Tribunale di Vallo della Lucania;
2) NA la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata, , delle CP_3
spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella somma € 10.300,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi come per legge;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 9: Salva l'applicabilità dell'art. 5, L. 10 dicembre 1981, n. 741, il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia della Committente fatta constatare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'Appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta>.
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