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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4661 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Pier Paola Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Michela Azara, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Il Tribunale Ill.mo voglia: 1) dichiarare cessata la materia del contendere;
2) compensare tra le parti le spese del giudizio e le relative competenze professionali”.
Per la convenuta:
“Chiede che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere e compensare le spese e competenze del giudizio”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 25 giugno 2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio la per sentir condannare la convenuta Controparte_1
al pagamento del residuo prezzo per la vendita immobiliare avvenuta con atto pubblico del 27 giugno 2011, pari a Euro 120.000,00, ed al risarcimento dei danni da inadempimento, nella misura di Euro 241.481,91, corrispondente alle spese necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, non eseguite dalla convenuta, oltre al danno ulteriore patito per l'indisponibilità di tali opere, nonché per sentir dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 3 del predetto contratto, relativa al rilascio di quietanza, deducendo il versamento della sola somma di
Euro 30.000,00, rispetto al prezzo concordato di Euro 150.000,00, e la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, nei terreni già di proprietà dell'attore, oggetto di lottizzazione.
Si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1
il fondamento delle domande e concludendo per il rigetto, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di Euro
139.150,00, corrispondente ai corrispettivi dei lavori eseguiti in immobili di sua proprietà.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 5 giugno 2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza la concessione dei termini per tacita rinuncia, desumibile dalla formulazione di conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione a tutte le domande. Nel corso del processo, infatti, dopo aver dichiarato di aver definito la controversia in via transattiva, i procuratori delle parti hanno concordemente e conclusivamente comunicato la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta ed ormai formalizzata transazione, pur senza specificarne le condizioni. Ciò fa venir meno
2 la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4661 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Pier Paola Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Michela Azara, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Il Tribunale Ill.mo voglia: 1) dichiarare cessata la materia del contendere;
2) compensare tra le parti le spese del giudizio e le relative competenze professionali”.
Per la convenuta:
“Chiede che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere e compensare le spese e competenze del giudizio”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 25 giugno 2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio la per sentir condannare la convenuta Controparte_1
al pagamento del residuo prezzo per la vendita immobiliare avvenuta con atto pubblico del 27 giugno 2011, pari a Euro 120.000,00, ed al risarcimento dei danni da inadempimento, nella misura di Euro 241.481,91, corrispondente alle spese necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, non eseguite dalla convenuta, oltre al danno ulteriore patito per l'indisponibilità di tali opere, nonché per sentir dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 3 del predetto contratto, relativa al rilascio di quietanza, deducendo il versamento della sola somma di
Euro 30.000,00, rispetto al prezzo concordato di Euro 150.000,00, e la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, nei terreni già di proprietà dell'attore, oggetto di lottizzazione.
Si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1
il fondamento delle domande e concludendo per il rigetto, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di Euro
139.150,00, corrispondente ai corrispettivi dei lavori eseguiti in immobili di sua proprietà.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 5 giugno 2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza la concessione dei termini per tacita rinuncia, desumibile dalla formulazione di conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione a tutte le domande. Nel corso del processo, infatti, dopo aver dichiarato di aver definito la controversia in via transattiva, i procuratori delle parti hanno concordemente e conclusivamente comunicato la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta ed ormai formalizzata transazione, pur senza specificarne le condizioni. Ciò fa venir meno
2 la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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