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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3414/2021 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 10/12/2025, innanzi al Giudice dott. DO AS, sono comparsi: per l'avv. IL RI;
Parte_1
Per l'avv. PISTELLI LORENZO. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito, assenti le parti, dà lettura ai sensi degli artt. 429 e 281-sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3414 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI IL;
- Opponente - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LORENZO Controparte_1 P.IVA_1
PISTELLI;
- Opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2021 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 41/2021 emessa dal , con la quale le è Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 21.666,66 € per violazione dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, per avere occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica in , via Francia n. 30. CP_1
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, vizi di notifica e procedurali, e nel merito ha dedotto violazione del principio del ne bis in idem, assenza del dettaglio degli importi pagina 1 di 6 imputati e richiesti a titolo di sanzione, difetto di motivazione, violazione dei doveri di informazione, assenza dell'elemento soggettivo e l'intervenuta richiesta di sanatoria.
1.1. Il ha contestato l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, Controparte_1 eccependone in via preliminare l'inammissibilità per tardività.
2. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente deve essere respinta.
L'atto impugnato è stato notificato il 16.04.2021, e dall'esame degli atti del fascicolo informatico risulta che il ricorso è stato depositato il 12.05.2021 alle ore 16:17, e dunque entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 689/81. Ciò che a questi fini rileva è infatti la data in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC con cui viene depositato il ricorso, e non la successiva data in cui la cancelleria provvede alla materiale apertura della PEC e all'iscrizione a ruolo del procedimento.
3. Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione in quanto eseguita presso il difensore domiciliatario anziché al trasgressore personalmente. Detto che la tempestiva proposizione del ricorso varrebbe in ogni caso a sanare, per raggiungimento dello scopo, ogni ipotesi di irregolarità della notifica dell'atto impugnato, dalla documentazione in atti emerge che nella fase amministrativa precedente l'emanazione dell'ordinanza (e in particolare negli scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81) l'opponente aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio legale di fiducia.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato la validità di tale modalità di notificazione:
«L'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della 1egge 24 novembre 1981, n.
689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non produce effetti nel successivo procedimento contenzioso e, nel silenzio della legge, deve essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria» (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014).
La notifica dell'ordinanza-ingiunzione eseguita dall'amministrazione presso il domicilio così eletto dalla parte è quindi valida, e in ogni caso ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario nel luogo da questi indicato.
4. Nel merito, il ricorso è infondato.
pagina 2 di 6 4.1. In primo luogo, l'opponente lamenta l'illegittimità della sanzione per violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando l'esistenza di un procedimento penale (art. 633
c.p.) e di un'azione civile di rilascio per i medesimi fatti.
Il motivo è privo di pregio.
L'art. 9 della L. 689/1981, che regola il concorso di norme, si applica solo quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione amministrativa che si pongano in rapporto di specialità l'una rispetto all'altra. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, tale rapporto non sussiste nel caso di specie per diversità degli interessi tutelati: la sanzione penale di cui all'art. 633 c.p. tutela l'inviolabilità del patrimonio pubblico o privato e il possesso, mentre l'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999 tutela l'interesse pubblico alla legittima distribuzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto, interesse facente capo alla collettività e non coincidente tout court con quello dell'ente gestore (v. Tribunale di Tivoli, sentenza n. 1550/20195; Tribunale di Roma, sentenza n. 21453/2019). Essendo l'interesse tutelato "assolutamente disomogeneo", è esclusa l'applicabilità del principio di specialità e, conseguentemente, non vi è alcuna violazione del principio di ne bis in idem.
Del pari non vi è violazione del ne bis in idem per essere stata in precedenza promossa un'azione civile per il rilascio dell'alloggio. All'occupazione senza titolo corrispondono infatti due ordini di conseguenze: l'obbligo per l'occupante di rilasciare l'immobile, e l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa oggetto del presente procedimento. I due giudizi, quindi, traggono origine dallo stesso comportamento ma hanno petitum e causa petendi del tutto diversi.
4.2. L'opponente ha poi eccepito la tardività dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, invocando il termine decadenziale triennale previsto per la riscossione dei tributi locali.
Anche tale eccezione è infondata e va rigettata: la sanzione in oggetto non ha natura tributaria bensì amministrativa, trovando la sua fonte nella L.R. Lazio n. 12/1999 per l'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
è quindi applicabile alla fattispecie la disciplina generale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, che prevede un termine di prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, l'accertamento della violazione risale al 2017 (Verbale n. 51/2017) e l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata nell'aprile
2021 e pertanto il termine di prescrizione non è decorso.
4.3. Anche le eccezioni relative al difetto di motivazione dell'ordinanza e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento sono infondate.
pagina 3 di 6 Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto amministrativo, ma il rapporto sanzionatorio sottostante;
pertanto, eventuali vizi di motivazione o relativi alla omessa indicazione del responsabile del procedimento in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento se, come nel caso di specie, l'amministrazione fornisce in giudizio la prova della fondatezza della pretesa, consentendo al giudice di valutare il merito della violazione («In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto»: Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010). Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha confermato la legittimità della motivazione per relationem (Cass. Sez. L., 22/07/2009, n.
17104, Rv. 610413 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata si fonda su atti (verbale di accertamento e diffide ATER) già noti alla ricorrente, la quale ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato, peraltro, dalla presentazione di scritti difensivi nella fase amministrativa.
4.4. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'assenza di dettaglio degli importi ingiunti.
La somma richiesta (€ 21.666,66) corrisponde ai parametri edittali, in misura ridotta, previsti dall'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999 (come modificato dalla L.R. 27/2006), che fissa la sanzione per l'occupazione abusiva tra un minimo di € 45.000 e un massimo di €
65.000. La determinazione della sanzione non necessita di calcoli complessi da esplicitare, essendo determinata per legge in misura fissa o proporzionale a parametri predeterminati, la cui congruità non è stata neppure efficacemente contestata con calcoli alternativi da parte della ricorrente.
Incomprensibile, poi, è la doglianza relativa all'illegittima applicazione della maggiorazione semestrale del 10% di cui all'art. 27 della L. 689/1981: dall'esame dell'ordinanza- ingiunzione opposta non risulta applicata alcuna maggiorazione.
pagina 4 di 6 4.5. Nel merito, l'opponente invoca la propria buona fede, sostenendo di aver creduto legittima la propria permanenza nell'immobile in virtù di una risalente convivenza con l'originario assegnatario dell'alloggio.
Nemmeno tale doglianza merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni amministrative è sufficiente la colpa, la quale è presunta a carico dell'autore del fatto vietato, su cui incomber l'onere di provare di aver agito senza colpa («L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso»: così, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 7143 del 25/05/2001; Cass. Sez. 1, n. 15155 del 18/07/2005).
La Suprema Corte ha evidenziato che «anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 è applicabile l'esimente della buona fede, che assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e risulti, altresì, che egli ha fatto tutto quanto possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso» (Cass. n.
10893/1996; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018). Tuttavia, «la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
6018 del 28/02/2019 10).
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun errore incolpevole o inevitabile.
A corroborare l'assenza di buona fede e la piena consapevolezza dell'illiceità della condotta, si osserva che la carenza di titolo in capo a è stata oggetto di Parte_1 accertamento giudiziale. In particolare, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.
7829/2021 (prodotta in atti e da presumersi passata in giudicata stante l'assenza di contestazione sul punto), ha confermato il rigetto della domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto al subentro, accertando che la stessa si era allontanata dall'immobile sin dal 1990 per rientrarvi solo nel 2009, dopo il decesso dell'assegnatario.
Tale giudicato civile spiega effetti preclusivi su ogni pretesa di buona fede nell'odierno giudizio di opposizione, rendendo la condotta della ricorrente non solo colpevole, ma pagina 5 di 6 connotata da una persistente volontà di occupare il bene pubblico in spregio alle diffide dell'Ente gestore.
A ciò si aggiunga che l'Amministrazione (ATER) aveva già notificato diffida al rilascio nel marzo 2016 e successivo decreto di rilascio nel 2017, atti con i quali l'Ente rendeva inequivocabile l'assenza di titolo in capo alla ricorrente. La permanenza nell'immobile successivamente a tali atti dimostra la piena consapevolezza dell'illiceità della condotta, escludendo in radice la buona fede. Né rileva la presentazione di istanze di sanatoria o regolarizzazione, le quali, lungi dal legittimare l'occupazione pregressa, costituiscono implicita ammissione della mancanza di un titolo valido.
4.6. È infine destituita di fondamento la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere in virtù della domanda di regolarizzazione presentata.
Dall'esame documentale emerge che tale istanza non è stata presentata dall'odierna opponente bensì da un soggetto terzo, tale , e non risulta che essa sia stata Persona_1 accolta.
La mera presentazione di una domanda di regolarizzazione da parte di un familiare, peraltro successiva all'accertamento dell'illecito e all'emissione dell'ordinanza, non spiega effetti estintivi automatici sul debito sanzionatorio pregresso maturato in capo all'opponente. La sanatoria, infatti, mira a regolarizzare il rapporto locatizio pro futuro, qualora ne sussistano i requisiti, ma non elide l'antigiuridicità della condotta di occupazione abusiva protrattasi per anni, né cancella la sanzione pecuniaria legittimamente irrogata per il periodo in cui l'occupazione è avvenuta in assenza di titolo.
5. L'opposizione deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore fino a 26.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso in favore del delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in € 3.400 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
DO AS
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 10/12/2025, innanzi al Giudice dott. DO AS, sono comparsi: per l'avv. IL RI;
Parte_1
Per l'avv. PISTELLI LORENZO. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito, assenti le parti, dà lettura ai sensi degli artt. 429 e 281-sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3414 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI IL;
- Opponente - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LORENZO Controparte_1 P.IVA_1
PISTELLI;
- Opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2021 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 41/2021 emessa dal , con la quale le è Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 21.666,66 € per violazione dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, per avere occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica in , via Francia n. 30. CP_1
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, vizi di notifica e procedurali, e nel merito ha dedotto violazione del principio del ne bis in idem, assenza del dettaglio degli importi pagina 1 di 6 imputati e richiesti a titolo di sanzione, difetto di motivazione, violazione dei doveri di informazione, assenza dell'elemento soggettivo e l'intervenuta richiesta di sanatoria.
1.1. Il ha contestato l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, Controparte_1 eccependone in via preliminare l'inammissibilità per tardività.
2. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente deve essere respinta.
L'atto impugnato è stato notificato il 16.04.2021, e dall'esame degli atti del fascicolo informatico risulta che il ricorso è stato depositato il 12.05.2021 alle ore 16:17, e dunque entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 689/81. Ciò che a questi fini rileva è infatti la data in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC con cui viene depositato il ricorso, e non la successiva data in cui la cancelleria provvede alla materiale apertura della PEC e all'iscrizione a ruolo del procedimento.
3. Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione in quanto eseguita presso il difensore domiciliatario anziché al trasgressore personalmente. Detto che la tempestiva proposizione del ricorso varrebbe in ogni caso a sanare, per raggiungimento dello scopo, ogni ipotesi di irregolarità della notifica dell'atto impugnato, dalla documentazione in atti emerge che nella fase amministrativa precedente l'emanazione dell'ordinanza (e in particolare negli scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81) l'opponente aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio legale di fiducia.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato la validità di tale modalità di notificazione:
«L'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della 1egge 24 novembre 1981, n.
689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non produce effetti nel successivo procedimento contenzioso e, nel silenzio della legge, deve essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria» (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014).
La notifica dell'ordinanza-ingiunzione eseguita dall'amministrazione presso il domicilio così eletto dalla parte è quindi valida, e in ogni caso ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario nel luogo da questi indicato.
4. Nel merito, il ricorso è infondato.
pagina 2 di 6 4.1. In primo luogo, l'opponente lamenta l'illegittimità della sanzione per violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando l'esistenza di un procedimento penale (art. 633
c.p.) e di un'azione civile di rilascio per i medesimi fatti.
Il motivo è privo di pregio.
L'art. 9 della L. 689/1981, che regola il concorso di norme, si applica solo quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione amministrativa che si pongano in rapporto di specialità l'una rispetto all'altra. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, tale rapporto non sussiste nel caso di specie per diversità degli interessi tutelati: la sanzione penale di cui all'art. 633 c.p. tutela l'inviolabilità del patrimonio pubblico o privato e il possesso, mentre l'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999 tutela l'interesse pubblico alla legittima distribuzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto, interesse facente capo alla collettività e non coincidente tout court con quello dell'ente gestore (v. Tribunale di Tivoli, sentenza n. 1550/20195; Tribunale di Roma, sentenza n. 21453/2019). Essendo l'interesse tutelato "assolutamente disomogeneo", è esclusa l'applicabilità del principio di specialità e, conseguentemente, non vi è alcuna violazione del principio di ne bis in idem.
Del pari non vi è violazione del ne bis in idem per essere stata in precedenza promossa un'azione civile per il rilascio dell'alloggio. All'occupazione senza titolo corrispondono infatti due ordini di conseguenze: l'obbligo per l'occupante di rilasciare l'immobile, e l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa oggetto del presente procedimento. I due giudizi, quindi, traggono origine dallo stesso comportamento ma hanno petitum e causa petendi del tutto diversi.
4.2. L'opponente ha poi eccepito la tardività dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, invocando il termine decadenziale triennale previsto per la riscossione dei tributi locali.
Anche tale eccezione è infondata e va rigettata: la sanzione in oggetto non ha natura tributaria bensì amministrativa, trovando la sua fonte nella L.R. Lazio n. 12/1999 per l'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
è quindi applicabile alla fattispecie la disciplina generale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, che prevede un termine di prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, l'accertamento della violazione risale al 2017 (Verbale n. 51/2017) e l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata nell'aprile
2021 e pertanto il termine di prescrizione non è decorso.
4.3. Anche le eccezioni relative al difetto di motivazione dell'ordinanza e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento sono infondate.
pagina 3 di 6 Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto amministrativo, ma il rapporto sanzionatorio sottostante;
pertanto, eventuali vizi di motivazione o relativi alla omessa indicazione del responsabile del procedimento in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento se, come nel caso di specie, l'amministrazione fornisce in giudizio la prova della fondatezza della pretesa, consentendo al giudice di valutare il merito della violazione («In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto»: Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010). Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha confermato la legittimità della motivazione per relationem (Cass. Sez. L., 22/07/2009, n.
17104, Rv. 610413 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata si fonda su atti (verbale di accertamento e diffide ATER) già noti alla ricorrente, la quale ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato, peraltro, dalla presentazione di scritti difensivi nella fase amministrativa.
4.4. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'assenza di dettaglio degli importi ingiunti.
La somma richiesta (€ 21.666,66) corrisponde ai parametri edittali, in misura ridotta, previsti dall'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999 (come modificato dalla L.R. 27/2006), che fissa la sanzione per l'occupazione abusiva tra un minimo di € 45.000 e un massimo di €
65.000. La determinazione della sanzione non necessita di calcoli complessi da esplicitare, essendo determinata per legge in misura fissa o proporzionale a parametri predeterminati, la cui congruità non è stata neppure efficacemente contestata con calcoli alternativi da parte della ricorrente.
Incomprensibile, poi, è la doglianza relativa all'illegittima applicazione della maggiorazione semestrale del 10% di cui all'art. 27 della L. 689/1981: dall'esame dell'ordinanza- ingiunzione opposta non risulta applicata alcuna maggiorazione.
pagina 4 di 6 4.5. Nel merito, l'opponente invoca la propria buona fede, sostenendo di aver creduto legittima la propria permanenza nell'immobile in virtù di una risalente convivenza con l'originario assegnatario dell'alloggio.
Nemmeno tale doglianza merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni amministrative è sufficiente la colpa, la quale è presunta a carico dell'autore del fatto vietato, su cui incomber l'onere di provare di aver agito senza colpa («L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso»: così, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 7143 del 25/05/2001; Cass. Sez. 1, n. 15155 del 18/07/2005).
La Suprema Corte ha evidenziato che «anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 è applicabile l'esimente della buona fede, che assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e risulti, altresì, che egli ha fatto tutto quanto possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso» (Cass. n.
10893/1996; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018). Tuttavia, «la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
6018 del 28/02/2019 10).
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun errore incolpevole o inevitabile.
A corroborare l'assenza di buona fede e la piena consapevolezza dell'illiceità della condotta, si osserva che la carenza di titolo in capo a è stata oggetto di Parte_1 accertamento giudiziale. In particolare, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.
7829/2021 (prodotta in atti e da presumersi passata in giudicata stante l'assenza di contestazione sul punto), ha confermato il rigetto della domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto al subentro, accertando che la stessa si era allontanata dall'immobile sin dal 1990 per rientrarvi solo nel 2009, dopo il decesso dell'assegnatario.
Tale giudicato civile spiega effetti preclusivi su ogni pretesa di buona fede nell'odierno giudizio di opposizione, rendendo la condotta della ricorrente non solo colpevole, ma pagina 5 di 6 connotata da una persistente volontà di occupare il bene pubblico in spregio alle diffide dell'Ente gestore.
A ciò si aggiunga che l'Amministrazione (ATER) aveva già notificato diffida al rilascio nel marzo 2016 e successivo decreto di rilascio nel 2017, atti con i quali l'Ente rendeva inequivocabile l'assenza di titolo in capo alla ricorrente. La permanenza nell'immobile successivamente a tali atti dimostra la piena consapevolezza dell'illiceità della condotta, escludendo in radice la buona fede. Né rileva la presentazione di istanze di sanatoria o regolarizzazione, le quali, lungi dal legittimare l'occupazione pregressa, costituiscono implicita ammissione della mancanza di un titolo valido.
4.6. È infine destituita di fondamento la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere in virtù della domanda di regolarizzazione presentata.
Dall'esame documentale emerge che tale istanza non è stata presentata dall'odierna opponente bensì da un soggetto terzo, tale , e non risulta che essa sia stata Persona_1 accolta.
La mera presentazione di una domanda di regolarizzazione da parte di un familiare, peraltro successiva all'accertamento dell'illecito e all'emissione dell'ordinanza, non spiega effetti estintivi automatici sul debito sanzionatorio pregresso maturato in capo all'opponente. La sanatoria, infatti, mira a regolarizzare il rapporto locatizio pro futuro, qualora ne sussistano i requisiti, ma non elide l'antigiuridicità della condotta di occupazione abusiva protrattasi per anni, né cancella la sanzione pecuniaria legittimamente irrogata per il periodo in cui l'occupazione è avvenuta in assenza di titolo.
5. L'opposizione deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore fino a 26.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso in favore del delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in € 3.400 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
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