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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De LI Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 693/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, C.F.: , nata il giorno 11/08/1996 a San Parte_1 C.F._1
NE DE NT ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio De Vecchis e MASSI MAURO, C.F.: , nato C.F._2 il 30/07/1991 a San NE DE NT ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Andreoni
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 30/06/2024 avevano contratto a San NE DE NT matrimonio concordatario (atto trascritto presso il Comune di San NE 2 DE NT, N. 11,
Parte 2, Serie A DEeg. 1), scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi, precedente al matrimonio, in data 14/10/2021 era nata a [...]
NE DE NT la figlia minorenne Persona_1
- i coniugi in fase di crisi coniugale rilasciavano la casa coniugale condotta in locazione sita in San NE DE NT in Via Monte Conero n. 51 per andare a vivere in un nuovo immobile, tanto che in data 14.3.2025 sottoscrivevano un contratto di locazione tra essi cointestato per un appartamento in Via Monte Conero n.47 int. 3; nondimeno,
a causa DEla scelta dei coniugi di porre in essere una separazione di fatto, in quest'ultimo immobile andavano a vivere solo la moglie unitamente alla figlia Per_1
mentre il sig. MA UR andava a vivere a casa DEla madre a S. NE DE
NT, ove trasferiva anche la residenza anagrafica;
- durante la vita coniugale era venuta a mancare la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una sopravvenuta profonda incompatibilità caratteriale, che aveva reso intollerabile la prosecuzione DEla convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a) I coniugi vivranno separati, come di fatto già in essere, con l'obbligo DE mutuo rispetto;
b) La minore che attualmente frequenta la scuola materna presso il plesso Per_1
sito a San NE DE NT, Via Mattei n. 16, con orario dalle 8.30 Persona_2 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio DEla madre e con responsabilità Parte_1
genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore. In ordine ai diritti minimi di visita per il genitore non collocatario, il padre, tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e personali DEla minore, potrà tenere con sé la figlia almeno 3 pomeriggi ogni Per_1
settimana, fino alle ore 21.30; detti pomeriggi verranno concordati da essi coniugi di settimana in settimana, come di fatto già in essere, in conseguenza dei rispettivi turni lavorativi. I genitori, altresì, alterneranno tra essi i weekend;
il padre, nel weekend di spettanza, potrà prendere e tenere con sé la figlia continuativamente dalle ore 12.30 DE sabato fino alle 21.30 DEla domenica, con il pernotto DEla minore con lo stesso. La minore trascorrerà, secondo il principio DEl'alternanza tra i genitori, le festività
Natalizie e quelle Pasquali nel senso che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con un genitore mentre il pranzo di Natale verrà trascorso con l'altro genitore, il giorno di
Pasqua con un genitore e il lunedì DEl'Angelo con l'altro, alternando tale scelta di anno in anno. Durante il periodo DEle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 20 (venti) continuativi ma anche volendo non tutti consecutivi, periodi in cui la minore pernotterà insieme a lui.
Durante il periodo DEle vacanze scolastiche estive e DEle vacanze scolastiche natalizie e pasquali entrambi i genitori, previo accordo con un preavviso di almeno 15 giorni, potranno tenere con sé la figlia minore per una settimana consecutiva onde consentire eventuali gite e/o vacanze lontano dal domicilio abituale. Resta inteso che il padre, oltre a quanto in precedenza indicato, potrà, comunque, tenere con sé la figlia come e quando vuole nel rispetto degli impegni personali e di salute DEla minore e previo accordo con la madre con preavviso di almeno di 24 ore, salvo casi eccezionali.
I coniugi convengono che eventuali modifiche dei giorni di visita, rispetto agli accordi di volta in volta raggiunti dai coniugi ovvero a quelli qui concordati, potranno essere effettuate con un preavviso di 24 ore, fatti salvi casi eccezionali ed imprevisti che non consentano il rispetto DE detto preavviso;
c) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti essendo entrambi lavoratori dipendenti (come da dichiarazioni dei redditi allegate) e, pertanto, riconoscendosi con redditi propri non si necessitano provvedimenti economici in favore DEl'uno o DEl'altro. Gli stessi, inoltre, dichiarano che non sussiste patrimonio familiare da dividere e che non sono proprietari di cespiti immobiliari tra essi cointestati.
d) I coniugi, relativamente al contributo al mantenimento DEla figlia minore da parte DE padre, concordano che il sig. MA UR, resti onerato al pagamento fino al Marzo
2026, in favore DEla sig.ra , di assegno mensile di mantenimento per la Parte_1
figlia di Euro 200,00 da versare entro il giorno 15 DE mese, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate IBAN: [...] e concordano altresì che, con decorrenza dal mese di Aprile 2026, tale assegno di mantenimento per la figlia minore venga aumentato nel convenuto importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT DE mese di aprile. In conseguenza dei predetti accordi economici, entrambi i coniugi stabiliscono che l'assegno unico INPS per la figlia verrà percepito integralmente dalla sola madre . Per_1 Parte_1
e) Le spese straordinarie occorrenti per la minore così come individuate dal Per_1
Protocollo d'Intesa in vigore presso la Corte di Appello di Ancona, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura DE 50% ciascuno e previo accordo tra gli stessi sia sull'entità DEla spesa da sostenere che sulla modalità di pagamento;
la relativa fatturazione verrà emessa per il 50% ad ogni coniuge salvo i casi in cui uno di essi non goda di migliori benefici fiscali;
f) La casa sita a San NE DE NT in via Monte Conero n. 47 int. 3, condotta in locazione con contratto ammobiliato sottoscritto il 14/03/2025 dai coniugi e cointestato tra essi, reg.to a SBT con cod. identificativo atto n. TQP25T000615000EE, rimane nella disponibilità DEla sola sig.ra , che di fatto già è l'unica Parte_1
conduttrice per accordi verbali tra i coniugi e che rimarrà per effetto degli odierni accordi di separazione l'unica onerata al pagamento al locatore DEl'intero canone convenuto in Euro 7.200,00 annuo, oltre agli accessori, liberando definitivamente il sig. MA UR da ogni obbligazione pregressa e futura e dal pagamento DEle utenze tutte, impegnandosi, altresì, la sig.ra ad intestarsi, in via esclusiva e salvo Parte_1
accordo DE locatore, il contratto di locazione;
la inoltre, si obbliga alla Pt_1
volturazione a proprio nome DEle utenze (ora intestate a MA UR) di energia elettrica e gas, il tutto da effettuarsi entro e non oltre 15 gg. dalla sottoscrizione DE presente atto, e con obbligo di comunicazione al MA per il tramite dei rispettivi legali DEl'intervenuto subentro;
g) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rispettivo rilascio DE passaporto e DEla carta di identità valide per l'espatrio; eventuali viaggi da parte di un genitore con la minore al di fuori dei confini nazionali dovrà essere preventivamente autorizzato dall'altro genitore;
h) I coniugi si obbligano a rimettere reciprocamente eventuali querele sporte nei confronti DEl'altro e ad accettarne reciprocamente la remissione, inoltre rinunciano reciprocamente a sporgere denunce/querele per ogni fatto penalmente rilevante da ciascuno di essi eventualmente posto in essere sino alla data di sottoscrizione DE presente atto;
i) Entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente la figlia nei tempi di Per_1
permanenza con l'altro genitore, esclusivamente nella fascia oraria dalle 18,00 alle
18,30.
Il Presidente DE Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De LI e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni DEla separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli DEla figlia minore
Per_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata DEla controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune di San NE DE NT per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune DEl'anno 2024 al n. 11 Parte 2 Serie A DEeg. 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De LI Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De LI Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 693/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, C.F.: , nata il giorno 11/08/1996 a San Parte_1 C.F._1
NE DE NT ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio De Vecchis e MASSI MAURO, C.F.: , nato C.F._2 il 30/07/1991 a San NE DE NT ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Andreoni
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 30/06/2024 avevano contratto a San NE DE NT matrimonio concordatario (atto trascritto presso il Comune di San NE 2 DE NT, N. 11,
Parte 2, Serie A DEeg. 1), scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi, precedente al matrimonio, in data 14/10/2021 era nata a [...]
NE DE NT la figlia minorenne Persona_1
- i coniugi in fase di crisi coniugale rilasciavano la casa coniugale condotta in locazione sita in San NE DE NT in Via Monte Conero n. 51 per andare a vivere in un nuovo immobile, tanto che in data 14.3.2025 sottoscrivevano un contratto di locazione tra essi cointestato per un appartamento in Via Monte Conero n.47 int. 3; nondimeno,
a causa DEla scelta dei coniugi di porre in essere una separazione di fatto, in quest'ultimo immobile andavano a vivere solo la moglie unitamente alla figlia Per_1
mentre il sig. MA UR andava a vivere a casa DEla madre a S. NE DE
NT, ove trasferiva anche la residenza anagrafica;
- durante la vita coniugale era venuta a mancare la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una sopravvenuta profonda incompatibilità caratteriale, che aveva reso intollerabile la prosecuzione DEla convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a) I coniugi vivranno separati, come di fatto già in essere, con l'obbligo DE mutuo rispetto;
b) La minore che attualmente frequenta la scuola materna presso il plesso Per_1
sito a San NE DE NT, Via Mattei n. 16, con orario dalle 8.30 Persona_2 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio DEla madre e con responsabilità Parte_1
genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore. In ordine ai diritti minimi di visita per il genitore non collocatario, il padre, tenuto conto degli impegni lavorativi dei coniugi e personali DEla minore, potrà tenere con sé la figlia almeno 3 pomeriggi ogni Per_1
settimana, fino alle ore 21.30; detti pomeriggi verranno concordati da essi coniugi di settimana in settimana, come di fatto già in essere, in conseguenza dei rispettivi turni lavorativi. I genitori, altresì, alterneranno tra essi i weekend;
il padre, nel weekend di spettanza, potrà prendere e tenere con sé la figlia continuativamente dalle ore 12.30 DE sabato fino alle 21.30 DEla domenica, con il pernotto DEla minore con lo stesso. La minore trascorrerà, secondo il principio DEl'alternanza tra i genitori, le festività
Natalizie e quelle Pasquali nel senso che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con un genitore mentre il pranzo di Natale verrà trascorso con l'altro genitore, il giorno di
Pasqua con un genitore e il lunedì DEl'Angelo con l'altro, alternando tale scelta di anno in anno. Durante il periodo DEle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 20 (venti) continuativi ma anche volendo non tutti consecutivi, periodi in cui la minore pernotterà insieme a lui.
Durante il periodo DEle vacanze scolastiche estive e DEle vacanze scolastiche natalizie e pasquali entrambi i genitori, previo accordo con un preavviso di almeno 15 giorni, potranno tenere con sé la figlia minore per una settimana consecutiva onde consentire eventuali gite e/o vacanze lontano dal domicilio abituale. Resta inteso che il padre, oltre a quanto in precedenza indicato, potrà, comunque, tenere con sé la figlia come e quando vuole nel rispetto degli impegni personali e di salute DEla minore e previo accordo con la madre con preavviso di almeno di 24 ore, salvo casi eccezionali.
I coniugi convengono che eventuali modifiche dei giorni di visita, rispetto agli accordi di volta in volta raggiunti dai coniugi ovvero a quelli qui concordati, potranno essere effettuate con un preavviso di 24 ore, fatti salvi casi eccezionali ed imprevisti che non consentano il rispetto DE detto preavviso;
c) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti essendo entrambi lavoratori dipendenti (come da dichiarazioni dei redditi allegate) e, pertanto, riconoscendosi con redditi propri non si necessitano provvedimenti economici in favore DEl'uno o DEl'altro. Gli stessi, inoltre, dichiarano che non sussiste patrimonio familiare da dividere e che non sono proprietari di cespiti immobiliari tra essi cointestati.
d) I coniugi, relativamente al contributo al mantenimento DEla figlia minore da parte DE padre, concordano che il sig. MA UR, resti onerato al pagamento fino al Marzo
2026, in favore DEla sig.ra , di assegno mensile di mantenimento per la Parte_1
figlia di Euro 200,00 da versare entro il giorno 15 DE mese, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate IBAN: [...] e concordano altresì che, con decorrenza dal mese di Aprile 2026, tale assegno di mantenimento per la figlia minore venga aumentato nel convenuto importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT DE mese di aprile. In conseguenza dei predetti accordi economici, entrambi i coniugi stabiliscono che l'assegno unico INPS per la figlia verrà percepito integralmente dalla sola madre . Per_1 Parte_1
e) Le spese straordinarie occorrenti per la minore così come individuate dal Per_1
Protocollo d'Intesa in vigore presso la Corte di Appello di Ancona, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura DE 50% ciascuno e previo accordo tra gli stessi sia sull'entità DEla spesa da sostenere che sulla modalità di pagamento;
la relativa fatturazione verrà emessa per il 50% ad ogni coniuge salvo i casi in cui uno di essi non goda di migliori benefici fiscali;
f) La casa sita a San NE DE NT in via Monte Conero n. 47 int. 3, condotta in locazione con contratto ammobiliato sottoscritto il 14/03/2025 dai coniugi e cointestato tra essi, reg.to a SBT con cod. identificativo atto n. TQP25T000615000EE, rimane nella disponibilità DEla sola sig.ra , che di fatto già è l'unica Parte_1
conduttrice per accordi verbali tra i coniugi e che rimarrà per effetto degli odierni accordi di separazione l'unica onerata al pagamento al locatore DEl'intero canone convenuto in Euro 7.200,00 annuo, oltre agli accessori, liberando definitivamente il sig. MA UR da ogni obbligazione pregressa e futura e dal pagamento DEle utenze tutte, impegnandosi, altresì, la sig.ra ad intestarsi, in via esclusiva e salvo Parte_1
accordo DE locatore, il contratto di locazione;
la inoltre, si obbliga alla Pt_1
volturazione a proprio nome DEle utenze (ora intestate a MA UR) di energia elettrica e gas, il tutto da effettuarsi entro e non oltre 15 gg. dalla sottoscrizione DE presente atto, e con obbligo di comunicazione al MA per il tramite dei rispettivi legali DEl'intervenuto subentro;
g) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rispettivo rilascio DE passaporto e DEla carta di identità valide per l'espatrio; eventuali viaggi da parte di un genitore con la minore al di fuori dei confini nazionali dovrà essere preventivamente autorizzato dall'altro genitore;
h) I coniugi si obbligano a rimettere reciprocamente eventuali querele sporte nei confronti DEl'altro e ad accettarne reciprocamente la remissione, inoltre rinunciano reciprocamente a sporgere denunce/querele per ogni fatto penalmente rilevante da ciascuno di essi eventualmente posto in essere sino alla data di sottoscrizione DE presente atto;
i) Entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente la figlia nei tempi di Per_1
permanenza con l'altro genitore, esclusivamente nella fascia oraria dalle 18,00 alle
18,30.
Il Presidente DE Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De LI e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni DEla separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli DEla figlia minore
Per_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata DEla controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune di San NE DE NT per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune DEl'anno 2024 al n. 11 Parte 2 Serie A DEeg. 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De LI Dott.ssa Alessandra Panichi