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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 357/2023 promosso da:
, nata in [...] il [...], titolare del codice fiscale Parte_1
“ ” e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Comoglio del Foro di Vercelli
- parte appellante - contro
nato in [...] il [...], Controparte_1 titolare del codice fiscale “ ”, , nato in C.F._2 Controparte_2
Chivasso (TO), il 21 dicembre 2010, titolare del codice fiscale ”, C.F._3
, nato in [...] il [...], titolare del codice Parte_2 fiscale “ ”, tutti residenti in [...] in Località Casale Benne n. C.F._4
3, rappresentati e difesi nel procedimento, giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale di Vercelli in data 24 settembre 2021, dal curatore Avv. Fausto Valdo, titolare del codice fiscale “ ” e della partita iva “ ” dello C.F._5 P.IVA_1 [...]
, titolare del codice fiscale e della partita iva “ ”, Controparte_3 P.IVA_2
presso il quale hanno eletto domicilio ai fini del presente procedimento, in Vercelli (VC) in
Viale Garibaldi n. 5, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con decreto in data 5 maggio 2023
- parte appellata -
e contro
1 nata in [...], il [...], titolare del codice fiscale Controparte_4
“ ”, residente in [...], in proprio e in C.F._6
qualità di legale rappresentante di con sede in Controparte_5
ON (VC) in strada Boscherina/ss. , entrambe rappresentate e difese dal Parte_3
Prof. Avv. Alessandro Monteverde e dall'Avv. Maria Cristina Cossu
- parte appellata e appellante incidentale –
e nei confronti di
, nato in [...] il [...], titolare del codice Controparte_6 fiscale “ ” residente in [...], C.F._7 rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlotta Dappiano del Foro di Vercelli e
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_7
Borgomasino (TO), via Ivrea s.n.c.
-appellato contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti in causa, congiuntamente, hanno concluso nella maniera seguente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, preso atto che nelle more è stato trovato un accordo fra la parte appellante e le parti appellate ( e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e considerato, per l'effetto, il venir meno del diritto di credito fondante l'azione
[...]
revocatoria, nel merito:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, riformare la sent. n. 60/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 31 gennaio 2023, pubblicata in data 2 febbraio 2023, nel procedimento n. 1917/2020 R.G. notificata in data 6 febbraio 2023 e, per l'effetto,
- ordinare, dato atto della rinuncia all'azione, la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma (o, in subordine primo comma), cc.
- compensare le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1.12.2020, , in proprio e in qualità di legale Controparte_4
rappresentante pro tempore citava in giudizio , Controparte_5 Parte_1
e i figli minorenni, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2
2 , e la chiedendo che venissero dichiarati Parte_2 Controparte_7
inopponibili e inefficaci nei propri confronti gli atti dispositivi patrimoniali compiuti dai genitori nei confronti dei figli. L'attrice affermava che tali atti sarebbero stati compiuti al fine di pregiudicare la soddisfazione del proprio credito, vantato nei confronti di , Parte_1 pari a complessivi € 418.148,31 oltre a rivalutazione ed interessi, come accertato dal lodo arbitrale pronunciato il 14.7.2020, il quale aveva altresì condannato al Parte_1
pagamento nei confronti di del 70% delle spese di lite, Controparte_4
complessivamente quantificate in euro 25.000, oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio deducendo l'insussistenza dei presupposti per Parte_1
la domanda revocatoria ex art. 2901 cc. Affermava, infatti, che gli atti oggetto di giudizio non erano a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, ed erano stati disposti prima dell'insorgere del debito accertato nel lodo arbitrale del 14.7.2020, con il solo fine di regolamentare i rapporti con l'ex coniuge.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_6 sostenendo l'insussistenza dei requisiti ex art. 2901 cc veniva dichiarata contumace. Controparte_7
Con ordinanza del 24.09.2021 il Tribunale di Vercelli disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale dei figli minorenni. La parte si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto gli atti impugnati erano meramente esecutivi e frutto dell'accordo stipulato tra gli ex coniugi in sede di negoziazione assistita datata 31.07.2019, mai impugnata e quindi non revocabile.
Sosteneva che gli atti erano a titolo oneroso ed erano sorti prima del sorgere del credito, per cui non sussistevano i presupposti ex art. 2901 cc
Con sentenza n. 60/2023, pubblicata in data 2.2.2023 e notificata il 6.2.2023, il
Tribunale di Vercelli accoglieva le domande di parte attrice e dichiarava ex art. 2901 cc l'inefficacia degli atti oggetto di giudizio nei confronti di . Controparte_4
Condannava e alla refusione delle spese sia nei confronti di Parte_1 Controparte_6
sia nei confronti del curatore speciale dei figli minorenni. Controparte_4
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato l'8.3.2023, Parte_1
proponeva appello.
In data 18.9.2023 si costituivano in giudizio Controparte_1 [...]
, chiedendo di rigettare tutte le domande di parte attrice e CP_2 Parte_2
presentando richieste istruttorie.
3 In data 27.9.2023 si costituiva e Controparte_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello di . Parte_1
Con le conclusioni congiunte del 24.7.2025, le parti , appellante Parte_1
principale e e appellanti incidentali, Controparte_4 CP_5 CP_5 davano atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa e chiedevano la cessazione del giudizio pendente in appello, per venir meno della materia del contendere, con conseguente disposizione della cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2628 cc, nonché la compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria di replica del 1.9.2025, le parti appellate , Controparte_2
e prendevano atto del raggiungimento Controparte_1 Parte_2 dell'accordo transattivo e modificavano le proprie conclusioni, aderendo, nella nota del
17.9.2025, alle conclusioni congiunte del 24.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alle conclusioni concordemente rassegnate da tutte le parti in causa, che hanno dato atto di aver raggiunto una definizione stragiudiziale della vertenza, in riforma della sentenza di primo grado, n. 60/2023 del Tribunale di Vercelli, va dichiarata la cessazione della materia del contendere su tutte le domande proposte dalle parti.
Le spese processuali dell'intero giudizio sono compensate, secondo le conclusioni parimenti concordi delle parti.
Va infine ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vercelli di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio avanti al Tribunale di Vercelli n. 1917/2020 R.G. con i consequenziali adempimenti di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, in totale riforma della sent. n. 60/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 31 gennaio 2023, pubblicata in data 2 febbraio
2023, nel procedimento n. 1917/2020 R.G. notificata in data 6 febbraio 2023:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) ordina al Conservatore dei Registri competente, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c.;
c) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
4 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 23.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 357/2023 promosso da:
, nata in [...] il [...], titolare del codice fiscale Parte_1
“ ” e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Comoglio del Foro di Vercelli
- parte appellante - contro
nato in [...] il [...], Controparte_1 titolare del codice fiscale “ ”, , nato in C.F._2 Controparte_2
Chivasso (TO), il 21 dicembre 2010, titolare del codice fiscale ”, C.F._3
, nato in [...] il [...], titolare del codice Parte_2 fiscale “ ”, tutti residenti in [...] in Località Casale Benne n. C.F._4
3, rappresentati e difesi nel procedimento, giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale di Vercelli in data 24 settembre 2021, dal curatore Avv. Fausto Valdo, titolare del codice fiscale “ ” e della partita iva “ ” dello C.F._5 P.IVA_1 [...]
, titolare del codice fiscale e della partita iva “ ”, Controparte_3 P.IVA_2
presso il quale hanno eletto domicilio ai fini del presente procedimento, in Vercelli (VC) in
Viale Garibaldi n. 5, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con decreto in data 5 maggio 2023
- parte appellata -
e contro
1 nata in [...], il [...], titolare del codice fiscale Controparte_4
“ ”, residente in [...], in proprio e in C.F._6
qualità di legale rappresentante di con sede in Controparte_5
ON (VC) in strada Boscherina/ss. , entrambe rappresentate e difese dal Parte_3
Prof. Avv. Alessandro Monteverde e dall'Avv. Maria Cristina Cossu
- parte appellata e appellante incidentale –
e nei confronti di
, nato in [...] il [...], titolare del codice Controparte_6 fiscale “ ” residente in [...], C.F._7 rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlotta Dappiano del Foro di Vercelli e
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_7
Borgomasino (TO), via Ivrea s.n.c.
-appellato contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti in causa, congiuntamente, hanno concluso nella maniera seguente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, preso atto che nelle more è stato trovato un accordo fra la parte appellante e le parti appellate ( e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e considerato, per l'effetto, il venir meno del diritto di credito fondante l'azione
[...]
revocatoria, nel merito:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, riformare la sent. n. 60/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 31 gennaio 2023, pubblicata in data 2 febbraio 2023, nel procedimento n. 1917/2020 R.G. notificata in data 6 febbraio 2023 e, per l'effetto,
- ordinare, dato atto della rinuncia all'azione, la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma (o, in subordine primo comma), cc.
- compensare le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1.12.2020, , in proprio e in qualità di legale Controparte_4
rappresentante pro tempore citava in giudizio , Controparte_5 Parte_1
e i figli minorenni, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2
2 , e la chiedendo che venissero dichiarati Parte_2 Controparte_7
inopponibili e inefficaci nei propri confronti gli atti dispositivi patrimoniali compiuti dai genitori nei confronti dei figli. L'attrice affermava che tali atti sarebbero stati compiuti al fine di pregiudicare la soddisfazione del proprio credito, vantato nei confronti di , Parte_1 pari a complessivi € 418.148,31 oltre a rivalutazione ed interessi, come accertato dal lodo arbitrale pronunciato il 14.7.2020, il quale aveva altresì condannato al Parte_1
pagamento nei confronti di del 70% delle spese di lite, Controparte_4
complessivamente quantificate in euro 25.000, oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio deducendo l'insussistenza dei presupposti per Parte_1
la domanda revocatoria ex art. 2901 cc. Affermava, infatti, che gli atti oggetto di giudizio non erano a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, ed erano stati disposti prima dell'insorgere del debito accertato nel lodo arbitrale del 14.7.2020, con il solo fine di regolamentare i rapporti con l'ex coniuge.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_6 sostenendo l'insussistenza dei requisiti ex art. 2901 cc veniva dichiarata contumace. Controparte_7
Con ordinanza del 24.09.2021 il Tribunale di Vercelli disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale dei figli minorenni. La parte si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto gli atti impugnati erano meramente esecutivi e frutto dell'accordo stipulato tra gli ex coniugi in sede di negoziazione assistita datata 31.07.2019, mai impugnata e quindi non revocabile.
Sosteneva che gli atti erano a titolo oneroso ed erano sorti prima del sorgere del credito, per cui non sussistevano i presupposti ex art. 2901 cc
Con sentenza n. 60/2023, pubblicata in data 2.2.2023 e notificata il 6.2.2023, il
Tribunale di Vercelli accoglieva le domande di parte attrice e dichiarava ex art. 2901 cc l'inefficacia degli atti oggetto di giudizio nei confronti di . Controparte_4
Condannava e alla refusione delle spese sia nei confronti di Parte_1 Controparte_6
sia nei confronti del curatore speciale dei figli minorenni. Controparte_4
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato l'8.3.2023, Parte_1
proponeva appello.
In data 18.9.2023 si costituivano in giudizio Controparte_1 [...]
, chiedendo di rigettare tutte le domande di parte attrice e CP_2 Parte_2
presentando richieste istruttorie.
3 In data 27.9.2023 si costituiva e Controparte_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello di . Parte_1
Con le conclusioni congiunte del 24.7.2025, le parti , appellante Parte_1
principale e e appellanti incidentali, Controparte_4 CP_5 CP_5 davano atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa e chiedevano la cessazione del giudizio pendente in appello, per venir meno della materia del contendere, con conseguente disposizione della cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2628 cc, nonché la compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria di replica del 1.9.2025, le parti appellate , Controparte_2
e prendevano atto del raggiungimento Controparte_1 Parte_2 dell'accordo transattivo e modificavano le proprie conclusioni, aderendo, nella nota del
17.9.2025, alle conclusioni congiunte del 24.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alle conclusioni concordemente rassegnate da tutte le parti in causa, che hanno dato atto di aver raggiunto una definizione stragiudiziale della vertenza, in riforma della sentenza di primo grado, n. 60/2023 del Tribunale di Vercelli, va dichiarata la cessazione della materia del contendere su tutte le domande proposte dalle parti.
Le spese processuali dell'intero giudizio sono compensate, secondo le conclusioni parimenti concordi delle parti.
Va infine ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vercelli di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio avanti al Tribunale di Vercelli n. 1917/2020 R.G. con i consequenziali adempimenti di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, in totale riforma della sent. n. 60/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 31 gennaio 2023, pubblicata in data 2 febbraio
2023, nel procedimento n. 1917/2020 R.G. notificata in data 6 febbraio 2023:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) ordina al Conservatore dei Registri competente, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c.;
c) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
4 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 23.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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