TRIB
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2020 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIZZANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via Duomo n. 8,
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATASCIA CP_1 C.F._2
TUSACCIU, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), via
Camporosolo n. 125,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 22/10/2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte ricorrente: “precisa le conclusioni nel senso di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. In via principale: escludere l'assegno divorzile stante la documentazione in atti e le risultanze della CTU;
confermare le condizioni stabilite in sede di separazione per quanto riguarda i figli della coppia. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria fa presente di avere formulato istanza il 10.10.2024 per l'autorizzazione al deposito di un documento relativo ad una proposta di lavoro fatta nei confronti di . Pt_2
Conclusioni di parte resistente: “Nel merito, in via principale:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il rito civile tra i sig.ri Pt_1
e in data 13/10/2007 a Colognola ai Colli (VR) registrato all'Ufficio di
[...] CP_1
Stato Civile del medesimo Comune Anno 2007 Numero 12 Parte I Serie Ufficio.
2. Confermarsi l'assegnazione alla sig.ra dell'abitazione familiare sita via CP_1
Cavour n. 61 a Colognola ai Colli (VR), che continuerà ad abitare con i figli, come sta già facendo, oltre alla assegnazione degli arredi e corredi in essa esistenti.
3. Stabilirsi che e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
esercitano la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, precisandosi che quest'ultimi saranno collocati stabilmente presso la madre, precisandosi che quest'ultimi saranno collocati stabilmente presso la madre, nell'abitazione di via Cavour n. 61 a Colognola ai Colli (VR). I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordina citeranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordina ria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore ria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli, vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé; età dei figli, vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé; fatta eccezione per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la atta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medi frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale
pagina 2 di 14 visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i de un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori. genitori.
4. Il padre avrà diritto e dovere di stare con i figli e -- Il mercoledì Il Per_1 Per_2
mercoledì dalle 16.00 sino al mattino seguente accompagnandoli a scuola e in caso di vacanza presso la sig.ra CP_1
Il sig. terrà con sé i figli due weekend al mese a partire dal venerdì end al mese a Pt_1
partire dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalla madre in caso di vacanza) sino alla domenica sera alle 21:00, riaccompagnandoli dalla madre.
Il sig. terrà con sé i figli durante le vacanze Pasquali tre giorni ad anni alterni con la Pt_1
sig.ra mentre quelle Natalizie i figli trascorreranno la settimana di Natale con il CP_1
papà e quella di Capodanno con la mamma alternativamente ogni anno. Inoltre, tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la sig.ra entro il CP_1
30/04 di ogni anno, periodo previsto per entrambi i genitori. Infine, le festività del 1/11; 8/12;
25/04; 1/05; 2/06; 15/08 saranno divise in maniera alternata tra i genitori;
5. Viste anche le risultanze dell'attività istruttoria e della CTU, ordinarsi che il sig. Pt_1 corrisponda alla sig.ra la somma complessiva di € 5.000,00= CP_1
(cinquecinquemila//00)mila//00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento della medesima, che dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, per 12 mensilità, entro il giorno cinque di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, sul conto corrente che verrà comunicato, e te che verrà comunicato, e da rivalutarsi annualmente a far data dall'effettiva da rivalutarsi annualmente a far data dall'effettiva corresponsione.
6. Viste anche le risultanze dell'attività istruttoria e della CTU, ordinarsi che il sig. Pt_1
corrisponda alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
un assegno mensile di € 3.500,00= tremilacinquecento//00), per ciascuno figlio, per Per_3 un totale di € 7.000,00= settemila//00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, per
12 mensilità, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, sul conto corrente che verrà comunicato, e da rivalutarsi annualmente a far data dall'effettiva corresponsione, oltre al
50% delle spese straordinarie a carico del sig. come da Protocollo del Tribunale di Pt_1
Verona, fatto salvo per le spese scolastiche, quelle mediche che non richiedono uno specifico
pagina 3 di 14 accordo, quelle ludico sportive, nonché quelle per la connessione internet rientrante nel mantenimento, come richiesto in narrativa.
7. Le spese andranno comunicate, a mezzo e-mail o raccomandata, all'altro genitore, a cura di quello che le ha anticipate ed entro 10 (dieci) giorni dalla predetta comunicazione, dovranno essere rifuse.
In via subordinata:
Qualora non venissero accolte le richieste di cui ai punti che precedono, confermarsi le condizioni di separazione sottoscritte in data 13.06.2018 e omologate in data 19.06.2018.
- Rigettarsi le domande tutte formulate da parte ricorrente, in particolare quella inerente al rimborso delle spese della consulenza d'ufficio riguardante il solo procedimento di separazione, in quanto inammissibile nel presente procedimento e comunque già oggetto di accordo tra i coniugi.
In ogni caso:
- Condannarsi il sig. al pagamento del compenso e delle spese di lite del presente Pt_1
procedimento, oltre accessori di legge.
- Si insiste per le istanze istruttorie già formulate in atti.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1657/2022, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data
26.09.2022 e passata in giudicato, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/10/2007 tra e ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. Parte_1 CP_1
898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento dei figli, modalità di visita, contribuzione al mantenimento dei figli e assegno divorzile.
E' utile riportare alcuni dati.
Il ricorrente è nato il [...]. La resistente è nata il [...].
pagina 4 di 14 Il matrimonio è stato celebrato il 13.10.2007. La separazione consensuale è stata omologata con decreto del 19 giugno 2018.
Dal matrimonio sono nati i figli , il 18.04.2008, ed il figlio il 17.02.2011. Per_1 Per_2
La resistente ha un altro figlio, nato da precedente relazione il 13.03.2003. Pt_2
Le condizioni di separazione, oltre all'affido condiviso, collocazione dei figli presso la madre con correlata assegnazione alla medesima della casa familiare, contemplavano anche la dazione di complessivi euro 2.500,00 da parte del signor per il mantenimento dei figli, Pt_1
il riparto al 50% delle spese accessorie, e dell'importo di euro 1.000,00 mensili quale contributo al mantenimento della coniuge.
In estrema sintesi, specie quanto a determinazioni di natura economica, il ricorrente insiste nel presente procedimento da ultimo per l'elisione del contributo al mantenimento della resistente/convenuta, ferme le determinazioni relative ai figli (in via subordinata nel ricorso introduttivo si diceva disponibile al versamento di euro 400,00 in caso di inoccupazione della ex coniuge).
Di contro la resistente/convenuta insta per l'aumento del contributo al mantenimento dei figli
(richiesto nella misura complessiva di euro 7.000,00) e, altresì, per un assegno divorzile in suo favore di importo maggiore (euro 5.000,00) di quello riconosciuto in passato quale contributo al mantenimento.
In sede presidenziale con ordinanza del 6.06.2021 sono state mantenute le condizioni di separazione.
La causa, specie per quanto attiene agli aspetti di natura economica, è stata istruita a mezzo prova per testi e a mezzo CTU patrimoniale/contabile, a firma del dott. depositata il Per_4
3.04.2024.
1) Affidamento, residenza prevalente e visite dei figli.
Non constano su questi temi ragioni per disporre in modo difforme dalla regolamentazione attualmente in atto.
Vanno quindi confermati l'affido condiviso, la residenza prevalente dei due figli presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni con il padre come da disciplina già in essere.
Alla prevalente collocazione dei figli presso la madre consegue altresì la conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta.
pagina 5 di 14 Si evidenzia come non si sia provveduto all'ascolto dei figli, considerato che tra le parti non è mai stato in discussione l'affido condiviso, né sono state evidenziate problematiche particolari quanto al rapporto dei figli con l'uno o l'altro genitore;
del resto le stesse le parti non hanno chiesto fossero sentiti.
Di fatto le differenti posizioni attengono agli aspetti prettamente economico-patrimoniali del divorzio.
2) Situazione economico-reddituale delle parti.
Ai fini di valutare le opposte domande di natura economica debbono essere anzitutto comparate le situazioni economiche-patrimoniali e reddituali delle parti.
Il ricorrente lamenta nell'atto introduttivo il peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali rispetto alla separazione consensuale. Allega, al riguardo, la crisi del settore edilizio, ove opera in prevalenza, e, ancora, la necessità di coprire dei debiti verso
CP_ l' per omesse contribuzioni. Tale ultimo dato appare ininfluente, perché si tratta di esposizione debitoria di cui il ricorrente doveva avere piena contezza all'epoca di omologa della separazione, sì che non può considerarsi quale sopravvenienza di rilievo (si vedano al riguardo i documenti già dimessi nel procedimento di separazione personale, contemplanti anche tale aspetto).
Venendo, invece, alla capacità reddituale/economica delle parti, è utile tenere conto quale parametro di paragone anche della CTU a suo tempo svolta nella separazione (doc. 12 ricorrente a firma del dr. ). Comparati gli esiti di quella CTU (arrestatasi, Persona_5 quanto all'analisi all'anno 2017), pur considerando l'ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia quella che riporta valori meno consistenti, con quella svolta nel presente procedimento, a firma del dr. si constata un progressivo aumento della capacità reddituale netta del Per_4
ricorrente, in costante aumento negli anni che vanno dal 2018 al 2023 (euro 235.000,00 per tale ultima annualità) con un dato medio annuale di euro 138.925,00 (mensile pari ad euro
11.577,00). Quanto, invece, alla situazione della signora le risultanze sono nel senso CP_1
di una capacità reddituale di euro 7.384,00 annui (pari ad euro 615,00 mensili).
Venendo, invece, alla capacità patrimoniale, la CTU del dr. attesta un valore di euro Per_4
76.600,00 in capo alla resistente/convenuta, e di euro 15.351.371 o di euro 2.323.163, in capo al ricorrente, a seconda delle due opzioni interpretative prospettate in ordine ai beni del pagina 6 di 14 ricorrente, e, in particolare al considerare o meno la sua quota del 98% della società Life
Holding s.r.l., confluita in trust nel 2017.
Nel dettaglio, venendo alla posizione della resistente/convenuta, dalla CTU del dr. Per_4
emerge la conferma che la resistente dal 2018 al 2023 non ha percepito redditi o introiti al di fuori del contributo al mantenimento per sé e per i figli e dell'AU (quest'ultimo in misura di euro 6.477.70 per l'anno 2022 e per complessivi euro 7.383,96 per il 2023). Nel corso del
2024, come documentato dalla resistente/convenuta, l'importo per l'AU è diminuito a
467,00 euro mensili in ragione dell'età raggiunta dal primogenito Pt_2
La resistente non ha beni immobili e, quanto alla sua situazione finanziaria, il CTU ha rilevato come l'unico rapporto bancario significativo sia il conto banco posta (con saldo attivo al
31.12.2023 pari ad euro € 400,09), in cui sono accreditati gli importi a titolo di mantenimento proprio e dei figli. Al riguardo l'elaborato tecnico ha evidenziato una anomalia: a fianco, infatti, di “uscite” legate alla gestione della vita familiare e, quindi, alle spese ordinarie, si riscontrano prelievi non giustificati per importi di assoluto rilievo, tali da superare i 14.000,00 euro annui per il 2018 e il 2019, i 15.000,00 euro per il 2020, da assestarsi sui 12.000,00 euro per le annualità successive sino al 2023. In conclusione, anche all'esito delle osservazioni del
CTP della resistente, il CTU quantifica in euro € 70.107,00 l'importo di denaro da
“recuperare” a patrimonio della resistente/convenuta, in quanto frutto di prelievi che non trovano giustificazione, avvenuti, come detto, tra il 2018 ed il 2023, quindi, da ritenersi in qualche modo “accantonati” dalla resistente.
La signora risulta poi intestataria di una Ford C-Max del valore di circa 6.000,00 Per_6
euro.
All'esito della CTU il patrimonio della resistente viene attualmente quantificato in 76.600,00 euro.
Venendo, invece, alla situazione del ricorrente, emerge innanzitutto una significativa patrimonialità personale, legata a numerosi fabbricati di sua proprietà e, sia pure in misura si gran lunga minore, di terreni, per un valore complessivo di circa 1.190.000,00 euro. Gli immobili personali risultano in larga parte confluiti in un fondo patrimoniale.
Il ricorrente è inoltre titolare di conti, anche all'estero, e di investimenti anche in criptovalute, come meglio esplicitato in CTU.
pagina 7 di 14 A tale patrimonio personale debbono sommarsi anche i rilevanti proventi dell'attività imprenditoriale del signor che – come da CTU – dal settore agricolo si è poi Parte_1 dedicato con enorme successo anche all'attività nel settore edilizio, tramite plurime società, che, insieme, possono considerarsi costituire il “gruppo Scaglia”.
In particolare deve darsi atti che la rilevante differenza tra le due ipotesi valutative formulate nella relazione tecnica circa la posizione del signor attengono al fatto di Parte_1
considerare o meno anche la quota del 98% di sua partecipazione nella società Life Holding
s.r.l., che, di fatto, è la società “capofila” del gruppo, confluita in trust nel 2017.
Invero si ritenga più attendibile la valutazione che considera anche le partecipazioni confluite nel trust nella piena disponibilità del ricorrente. Peraltro, anche a volere considerare l'opzione in questa peculiare sede a lui più favorevole (quella che contempla una capacità patrimoniale/reddituale inferiore), resta la rilevantissima sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti, sproporzione già riscontrata in separazione e, comunque, ampliatasi negli anni successivi.
Un elemento sopravvenuto in corso di causa che va ad incidere sulla posizione del ricorrente è la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la signora dalla Parte_3
Pers quale ha avuto in data 10.01.2021 la figlia
Se tale dato è incidente sul piano economico nel senso di imporre al ricorrente un obbligo di assistenza anche materiale all'ultimogenita (aspetto che qui rileva per il tema trattato), quanto meno in termini analoghi all'apporto fornito in favore degli altri figli, deve però rilevarsi come il dato appaia “neutralizzato” dal miglioramento delle sue condizioni economico- reddituali che consta dal paragone tra la CTU svolta nella separazione e quella svolta in sede di divorzio.
3) Determinazioni economiche relative al mantenimento dei figli.
Considerato che il criterio di riferimento per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli è quello della tendenziale conservazione del tenore di vita precedentemente fruito, viste le differenti capacità dei genitori, e, in particolare, la piena capacità di sostenere spese anche di rilievo in capo al ricorrente, si ritiene che il contributo complessivo per il mantenimento dei figli possa essere determinato – rivalutato all'attualità – in complessivi euro 3.000,00 (euro 1.500,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 8 di 14 Peraltro l'incremento patrimoniale/reddituale del ricorrente e l'aumento delle esigenze di figli legato al passare degli anni, specie per quanto attiene agli oneri che rientrano nelle spese accessorie-straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona già in uso tra le parti, induce ad una diversa regolamentazione del riparto tra i genitori, nel senso di disporre – a decorrere dalla pubblicazione della sentenza – che gravino per il 70% a carico del ricorrente e per il 30% a carico della resistente/convenuta.
Va confermata l'assegnazione dell'AU integralmente alla resistente/convenuta, presso cui i figli sono prevalentemente collocati.
4) Assegno divorzile.
Come da oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegno divorzile non ha la funzione di far mantenere al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita fruito in costanza di convivenza matrimoniale, ma deve essere determinato – fermo, comunque, il fondamentale presupposto della sproporzione patrimoniale – in base alle componenti assistenziale, perequativo-compensativo e risarcitoria. Tale ultimo aspetto – legato alle “ragioni della decisione”, ossia alle cause dell'irreversibile crisi coniugale, non rileva nel caso in esame, posta la natura consensuale della separazione cui sono giunte le parti, senza che all'epoca si sia svolto qualsivoglia accertamento in tema di addebito o valutazione delle cause del venir meno del vincolo.
Come detto, sussiste una rilevantissima sproporzione reddituale/economica tra le parti.
Si tratta, ora, di analizzare se sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente/convenuta, in specie quanto a componenti assistenziale e perequativo-compensativa, e, se sì, in che misura.
Si riportano nuovamente alcuni dati utili alla decisione.
Il ricorrente è nato il [...].
La resistente è nata il [...].
Il matrimonio è stato celebrato il 13.10.2007.
La separazione consensuale, attivata nel 2017, è stata omologata con decreto del 19 giugno 2018. Si è trattato, quindi, di una coabitazione matrimoniale di durata circa decennale.
Dal matrimonio sono nati i figli il 18.04.2008, ed il figlio il 17.02.2011. Per_1 Per_2
La resistente ha un altro figlio con lei convivente, nato da precedente relazione il Pt_2
13.03.2003.
pagina 9 di 14 Della sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti, per come accertata in CTU, già si
è detto.
Non è in contestazione – la circostanza è in parte ammessa, sia pure in termini di occasionalità, dallo stesso ricorrente – che per un periodo durante il matrimonio la resistente/convenuta abbia lavorato per il coniuge, con mansioni di segreteria, malgrado non vi sia stata una formalizzazione di tale impiego. È invece contestata in radice dal ricorrente la durata di tale attività – che la resistente/convenuta indica come svolta dal 2010 al 2017 – e la sua incidenza sugli impegni quotidiani della resistente/convenuta.
Va sin d'ora anticipato che non consta che le problematiche di salute riportate dalla resistente/convenuta nell'ottobre 2020 (episodio sincopale recidivo con trauma cranico, all'esito del quale è stata diagnosticata “epilessia generalizzata convulsiva, senza menzione di epilessia non trattabile” – doc. 22 e 23) siano poi sfociate in attestazioni di invalidità/inabilità lavorativa. Nessun ulteriore documento al riguardo è stato infatti depositato.
La resistente/convenuta deve quindi ritenersi provvista di capacità lavorativa, capacità che, comunque, considerata l'età, è lecito ipotizzare che non le consentirebbe di raggiungere introiti elevati.
In ordine alle componenti assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile si è sono assunte prove testimoniali, con particolare riguardo all'attività svolta in famiglia e per le aziende del marito dalla resistente/convenuta.
I testimoni introdotti dal ricorrente per lo più riferiscono circostanze apprese dal medesimo o dal di lui padre, ossia fatti conosciuti non in via diretta ma de relato, non utili, quindi, alla ricostruzione del reale ruolo svolto durante la vita matrimoniale dalla signora CP_1
Rispetto a tali temi appaino maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste
[...]
cognato dal ricorrente (marito della sorella), che, per conoscenza diretta, ha riferito Tes_1
della collaborazione continua – già in essere dal 2010 – della resistente/convenuta nelle attività del marito, esplicatasi in attività d'ufficio e anche nell'aiutare nella pulizia degli appartamenti dati in locazione turistica. Il teste ha peraltro riferito che si trattava di un impegno non limitato al solo orario mattutino, ma anche nel pomeriggio fino all'uscita da scuola dei figli.
pagina 10 di 14 Non è stato documentato che la resistente/convenuta fosse stata assunta con regolare contratto di lavoro, né che le somme datele mensilmente dal coniuge andassero oltre alle spese ed al fabbisogno della famiglia, tenuto conto dell'elevato tenore di vita.
Sussistono, quindi, tanto l'aspetto assistenziale, quanto la componente compensativo/perequativa che costituiscono condizioni per riconoscere l'assegno divorzile e determinarne l'ammontare.
La signora infatti, si è dedicata negli anni sia alla cura dei due figli nati dal CP_1
matrimonio, specie quando erano piccoli;
poi a tale impegno (che già di per sé l'ha tenuta lontana dalla possibilità di guadagno e di accumulare contributi previdenziali) – dal 2010 e, quindi, per circa 7 anni – si è aggiunto quello di collaborazione a livello di segreteria e burocratico-amministrativa nelle attività del marito e, al bisogno, anche nel riassetto degli appartamenti dati in locazione turistica, per un periodo di tempo significativo (appunto dal
2010 al 2017, ossia fino alla determinazione del ricorrente di procedere con la separazione personale) e con un impegno orario anch'esso rilevante.
Se la cooperazione della signora nelle attività del marito si è quindi esplicata a CP_1
livello burocratico-amministrativo, o, ancora, prestandosi al disbrigo di appartamenti, ma non sul piano di scelte strategiche ed aziendali, sì che lo sviluppo del gruppo , pur Pt_1
avvenuto in parte anche nel periodo di convivenza matrimoniale, non appare riconducibile al suo apporto, sussistono comunque i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Il suo fattivo contributo ha consentito un risparmio di spesa all'intero nucleo familiare ed al signor di dedicarsi appieno alle proprie attività imprenditoriali, senza l'onere degli Pt_1
aspetti di cura ed assistenza diretta dei figli, anche quanto ad organizzazione dei loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Per altro verso la dedizione della resistente/convenuta alla vita familiare e la collaborazione nelle attività del marito le hanno di fatto impedito di fruire di una propria retribuzione e di accantonare risparmi e versamenti utili a fini pensionistici per un periodo di tempo significativo. Deve inoltre tenersi conto dell'impegno familiare tuttora comunque richiesto alla resistente/convenuta, sia pure in misura minore rispetto al passato, per la cura dei figli ancora minorenni.
Per quanto, quindi, le vada riconosciuta capacità lavorativa (come anticipato, è nata nel 1982
e non constano patologie invalidanti), deve altresì ammettersi come difficilmente sia pagina 11 di 14 pronosticabile che possa autonomamente trarre guadagni di tale entità da colmare il deficit in termini di risparmio e contributi previdenziali non versati in passato.
Nella valutazione deve poi considerarsi che l'assegno divorzile (deducibile per il soggetto erogante) è passibile di tassazione, sì che l'importo fruibile all'ex coniuge beneficiario al netto delle imposte è inferiore rispetto all'importo riconosciuto in sentenza.
Altro aspetto di cui tenere conto anche sul piano economico è l'assegnazione alla resistente/convenuta dell'abitazione familiare, a valere quale “reddito figurato”, visto che le consente un risparmio per le spese di alloggio. Di contro il ricorrente è onerato del pagamento delle rate del mutuo quindicennale per l'acquisto dell'immobile, acceso nel 2014, per l'importo di circa 1360,00 euro mensili (come da piano di ammortamento depositato sub 5 dal ricorrente).
Il ricorrente ha allegato sin dalle prime fasi del procedimento (in particolare dalla memoria integrativa) che il figlio maggiore della resistente/convenuta, già maggiorenne Pt_2 all'epoca, lavorasse, contribuendo così (o potendo contribuire) alle spese di vita della madre.
Quest'ultima, invece, ha sempre decisamente negato che il figlio abbia lavorato, come anche la possibilità della sua autosufficienza, evidenziando come il ragazzo, perso un anno scolastico per ragioni di salute, fosse invece intenzionato a riprendere gli studi. All'attualità non costa che nato nel 2003, lavori o studi. In corso di causa ha documentato che il Pt_2
ragazzo presenta DSA, dislessia, disortografia e disgrafia in comorbilità con disturbo da deficit di attenzione, iperattività/ impulsività, che ne hanno compromesso il percorso scolastico, che parrebbe intenzionato a riprendere (doc. 3 depositato l'11.10.2024), sì che non consta che egli possa fornire un contributo sul piano delle spese alla madre. Del resto il dato relativo alla possibile contribuzione alle spese generali della resistente/convenuta da parte del primogenito appare del tutto marginale.
Considerati, quindi, tutti gli elementi sopra esposti, si ritiene congruo riconoscere a titolo di assegno divorzile alla ricorrente l'importo di euro 900,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
5) Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Nel caso in esame, al di là della natura “neutra” della pronuncia sullo status, deve prendersi atto della reciproca soccombenza delle parti in pagina 12 di 14 relazione alle opposte domande, sì che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Quanto, invece, alle spese della CTU disposta nel presente procedimento (eventuali istanze relative alle spese di CTU in sede di separazione non risultano reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, comunque, sono in questa sede inammissibili), deve rilevarsi che l'accertamento tecnico è stato disposto per approfondire in particolare la situazione del ricorrente, che ha lamentato il peggioramento della propria capacità reddituale ed economica rispetto alla separazione. Pertanto, tento conto dell'esito della CTU, del principio di causalità, oltre che dell'esito della controversia, le correlate spese, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste nei rapporti interni per il 70% a carico del ricorrente e per il 30%
a carico della resistente/convenuta, salva la solidarietà esterna nei riguardi del CTU, dr.
Per_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Affida i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_8 Persona_9
con collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre come già regolamentato – anche quanto ai periodi di vacanza – in sede di separazione consensuale, le cui condizioni sono da ritenersi sul punto qui espressamente richiamate;
2) Assegna la casa coniugale alla resistente/convenuta, con arredi e corredi, affinchè la abiti con i figli.
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento dei figli e la somma di euro 3.000,00 mensili (euro Per_1 Per_2
1.500,00 per ciascun figlio) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale CP_1
ISTAT, oltre al 70% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verona già in uso tra le parti;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a Parte_1
favore di la somma di euro 900,00 mensili, a decorrere dalla CP_1
pagina 13 di 14 pubblicazione della presente sentenza, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
5) AU per i figli interamente assegnato alla resistente/convenuta;
6) Compensa integralmente le spese di lite;
7) Pone le spese di CTU del dr. liquidate con separato provvedimento, nei Per_4
rapporti interni per il 70% a carico del ricorrente e per il 30% a carico della resistente/convenuta, ferma la solidarietà esterna nei riguardi del CTU.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio in data 11.03.2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2020 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIZZANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via Duomo n. 8,
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATASCIA CP_1 C.F._2
TUSACCIU, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), via
Camporosolo n. 125,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 22/10/2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte ricorrente: “precisa le conclusioni nel senso di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. In via principale: escludere l'assegno divorzile stante la documentazione in atti e le risultanze della CTU;
confermare le condizioni stabilite in sede di separazione per quanto riguarda i figli della coppia. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria fa presente di avere formulato istanza il 10.10.2024 per l'autorizzazione al deposito di un documento relativo ad una proposta di lavoro fatta nei confronti di . Pt_2
Conclusioni di parte resistente: “Nel merito, in via principale:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il rito civile tra i sig.ri Pt_1
e in data 13/10/2007 a Colognola ai Colli (VR) registrato all'Ufficio di
[...] CP_1
Stato Civile del medesimo Comune Anno 2007 Numero 12 Parte I Serie Ufficio.
2. Confermarsi l'assegnazione alla sig.ra dell'abitazione familiare sita via CP_1
Cavour n. 61 a Colognola ai Colli (VR), che continuerà ad abitare con i figli, come sta già facendo, oltre alla assegnazione degli arredi e corredi in essa esistenti.
3. Stabilirsi che e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
esercitano la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, precisandosi che quest'ultimi saranno collocati stabilmente presso la madre, precisandosi che quest'ultimi saranno collocati stabilmente presso la madre, nell'abitazione di via Cavour n. 61 a Colognola ai Colli (VR). I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordina citeranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordina ria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore ria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli, vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé; età dei figli, vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé; fatta eccezione per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la atta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medi frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale
pagina 2 di 14 visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i de un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori. genitori.
4. Il padre avrà diritto e dovere di stare con i figli e -- Il mercoledì Il Per_1 Per_2
mercoledì dalle 16.00 sino al mattino seguente accompagnandoli a scuola e in caso di vacanza presso la sig.ra CP_1
Il sig. terrà con sé i figli due weekend al mese a partire dal venerdì end al mese a Pt_1
partire dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalla madre in caso di vacanza) sino alla domenica sera alle 21:00, riaccompagnandoli dalla madre.
Il sig. terrà con sé i figli durante le vacanze Pasquali tre giorni ad anni alterni con la Pt_1
sig.ra mentre quelle Natalizie i figli trascorreranno la settimana di Natale con il CP_1
papà e quella di Capodanno con la mamma alternativamente ogni anno. Inoltre, tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la sig.ra entro il CP_1
30/04 di ogni anno, periodo previsto per entrambi i genitori. Infine, le festività del 1/11; 8/12;
25/04; 1/05; 2/06; 15/08 saranno divise in maniera alternata tra i genitori;
5. Viste anche le risultanze dell'attività istruttoria e della CTU, ordinarsi che il sig. Pt_1 corrisponda alla sig.ra la somma complessiva di € 5.000,00= CP_1
(cinquecinquemila//00)mila//00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento della medesima, che dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, per 12 mensilità, entro il giorno cinque di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, sul conto corrente che verrà comunicato, e te che verrà comunicato, e da rivalutarsi annualmente a far data dall'effettiva da rivalutarsi annualmente a far data dall'effettiva corresponsione.
6. Viste anche le risultanze dell'attività istruttoria e della CTU, ordinarsi che il sig. Pt_1
corrisponda alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
un assegno mensile di € 3.500,00= tremilacinquecento//00), per ciascuno figlio, per Per_3 un totale di € 7.000,00= settemila//00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, per
12 mensilità, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, sul conto corrente che verrà comunicato, e da rivalutarsi annualmente a far data dall'effettiva corresponsione, oltre al
50% delle spese straordinarie a carico del sig. come da Protocollo del Tribunale di Pt_1
Verona, fatto salvo per le spese scolastiche, quelle mediche che non richiedono uno specifico
pagina 3 di 14 accordo, quelle ludico sportive, nonché quelle per la connessione internet rientrante nel mantenimento, come richiesto in narrativa.
7. Le spese andranno comunicate, a mezzo e-mail o raccomandata, all'altro genitore, a cura di quello che le ha anticipate ed entro 10 (dieci) giorni dalla predetta comunicazione, dovranno essere rifuse.
In via subordinata:
Qualora non venissero accolte le richieste di cui ai punti che precedono, confermarsi le condizioni di separazione sottoscritte in data 13.06.2018 e omologate in data 19.06.2018.
- Rigettarsi le domande tutte formulate da parte ricorrente, in particolare quella inerente al rimborso delle spese della consulenza d'ufficio riguardante il solo procedimento di separazione, in quanto inammissibile nel presente procedimento e comunque già oggetto di accordo tra i coniugi.
In ogni caso:
- Condannarsi il sig. al pagamento del compenso e delle spese di lite del presente Pt_1
procedimento, oltre accessori di legge.
- Si insiste per le istanze istruttorie già formulate in atti.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1657/2022, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data
26.09.2022 e passata in giudicato, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/10/2007 tra e ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. Parte_1 CP_1
898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento dei figli, modalità di visita, contribuzione al mantenimento dei figli e assegno divorzile.
E' utile riportare alcuni dati.
Il ricorrente è nato il [...]. La resistente è nata il [...].
pagina 4 di 14 Il matrimonio è stato celebrato il 13.10.2007. La separazione consensuale è stata omologata con decreto del 19 giugno 2018.
Dal matrimonio sono nati i figli , il 18.04.2008, ed il figlio il 17.02.2011. Per_1 Per_2
La resistente ha un altro figlio, nato da precedente relazione il 13.03.2003. Pt_2
Le condizioni di separazione, oltre all'affido condiviso, collocazione dei figli presso la madre con correlata assegnazione alla medesima della casa familiare, contemplavano anche la dazione di complessivi euro 2.500,00 da parte del signor per il mantenimento dei figli, Pt_1
il riparto al 50% delle spese accessorie, e dell'importo di euro 1.000,00 mensili quale contributo al mantenimento della coniuge.
In estrema sintesi, specie quanto a determinazioni di natura economica, il ricorrente insiste nel presente procedimento da ultimo per l'elisione del contributo al mantenimento della resistente/convenuta, ferme le determinazioni relative ai figli (in via subordinata nel ricorso introduttivo si diceva disponibile al versamento di euro 400,00 in caso di inoccupazione della ex coniuge).
Di contro la resistente/convenuta insta per l'aumento del contributo al mantenimento dei figli
(richiesto nella misura complessiva di euro 7.000,00) e, altresì, per un assegno divorzile in suo favore di importo maggiore (euro 5.000,00) di quello riconosciuto in passato quale contributo al mantenimento.
In sede presidenziale con ordinanza del 6.06.2021 sono state mantenute le condizioni di separazione.
La causa, specie per quanto attiene agli aspetti di natura economica, è stata istruita a mezzo prova per testi e a mezzo CTU patrimoniale/contabile, a firma del dott. depositata il Per_4
3.04.2024.
1) Affidamento, residenza prevalente e visite dei figli.
Non constano su questi temi ragioni per disporre in modo difforme dalla regolamentazione attualmente in atto.
Vanno quindi confermati l'affido condiviso, la residenza prevalente dei due figli presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni con il padre come da disciplina già in essere.
Alla prevalente collocazione dei figli presso la madre consegue altresì la conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta.
pagina 5 di 14 Si evidenzia come non si sia provveduto all'ascolto dei figli, considerato che tra le parti non è mai stato in discussione l'affido condiviso, né sono state evidenziate problematiche particolari quanto al rapporto dei figli con l'uno o l'altro genitore;
del resto le stesse le parti non hanno chiesto fossero sentiti.
Di fatto le differenti posizioni attengono agli aspetti prettamente economico-patrimoniali del divorzio.
2) Situazione economico-reddituale delle parti.
Ai fini di valutare le opposte domande di natura economica debbono essere anzitutto comparate le situazioni economiche-patrimoniali e reddituali delle parti.
Il ricorrente lamenta nell'atto introduttivo il peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali rispetto alla separazione consensuale. Allega, al riguardo, la crisi del settore edilizio, ove opera in prevalenza, e, ancora, la necessità di coprire dei debiti verso
CP_ l' per omesse contribuzioni. Tale ultimo dato appare ininfluente, perché si tratta di esposizione debitoria di cui il ricorrente doveva avere piena contezza all'epoca di omologa della separazione, sì che non può considerarsi quale sopravvenienza di rilievo (si vedano al riguardo i documenti già dimessi nel procedimento di separazione personale, contemplanti anche tale aspetto).
Venendo, invece, alla capacità reddituale/economica delle parti, è utile tenere conto quale parametro di paragone anche della CTU a suo tempo svolta nella separazione (doc. 12 ricorrente a firma del dr. ). Comparati gli esiti di quella CTU (arrestatasi, Persona_5 quanto all'analisi all'anno 2017), pur considerando l'ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia quella che riporta valori meno consistenti, con quella svolta nel presente procedimento, a firma del dr. si constata un progressivo aumento della capacità reddituale netta del Per_4
ricorrente, in costante aumento negli anni che vanno dal 2018 al 2023 (euro 235.000,00 per tale ultima annualità) con un dato medio annuale di euro 138.925,00 (mensile pari ad euro
11.577,00). Quanto, invece, alla situazione della signora le risultanze sono nel senso CP_1
di una capacità reddituale di euro 7.384,00 annui (pari ad euro 615,00 mensili).
Venendo, invece, alla capacità patrimoniale, la CTU del dr. attesta un valore di euro Per_4
76.600,00 in capo alla resistente/convenuta, e di euro 15.351.371 o di euro 2.323.163, in capo al ricorrente, a seconda delle due opzioni interpretative prospettate in ordine ai beni del pagina 6 di 14 ricorrente, e, in particolare al considerare o meno la sua quota del 98% della società Life
Holding s.r.l., confluita in trust nel 2017.
Nel dettaglio, venendo alla posizione della resistente/convenuta, dalla CTU del dr. Per_4
emerge la conferma che la resistente dal 2018 al 2023 non ha percepito redditi o introiti al di fuori del contributo al mantenimento per sé e per i figli e dell'AU (quest'ultimo in misura di euro 6.477.70 per l'anno 2022 e per complessivi euro 7.383,96 per il 2023). Nel corso del
2024, come documentato dalla resistente/convenuta, l'importo per l'AU è diminuito a
467,00 euro mensili in ragione dell'età raggiunta dal primogenito Pt_2
La resistente non ha beni immobili e, quanto alla sua situazione finanziaria, il CTU ha rilevato come l'unico rapporto bancario significativo sia il conto banco posta (con saldo attivo al
31.12.2023 pari ad euro € 400,09), in cui sono accreditati gli importi a titolo di mantenimento proprio e dei figli. Al riguardo l'elaborato tecnico ha evidenziato una anomalia: a fianco, infatti, di “uscite” legate alla gestione della vita familiare e, quindi, alle spese ordinarie, si riscontrano prelievi non giustificati per importi di assoluto rilievo, tali da superare i 14.000,00 euro annui per il 2018 e il 2019, i 15.000,00 euro per il 2020, da assestarsi sui 12.000,00 euro per le annualità successive sino al 2023. In conclusione, anche all'esito delle osservazioni del
CTP della resistente, il CTU quantifica in euro € 70.107,00 l'importo di denaro da
“recuperare” a patrimonio della resistente/convenuta, in quanto frutto di prelievi che non trovano giustificazione, avvenuti, come detto, tra il 2018 ed il 2023, quindi, da ritenersi in qualche modo “accantonati” dalla resistente.
La signora risulta poi intestataria di una Ford C-Max del valore di circa 6.000,00 Per_6
euro.
All'esito della CTU il patrimonio della resistente viene attualmente quantificato in 76.600,00 euro.
Venendo, invece, alla situazione del ricorrente, emerge innanzitutto una significativa patrimonialità personale, legata a numerosi fabbricati di sua proprietà e, sia pure in misura si gran lunga minore, di terreni, per un valore complessivo di circa 1.190.000,00 euro. Gli immobili personali risultano in larga parte confluiti in un fondo patrimoniale.
Il ricorrente è inoltre titolare di conti, anche all'estero, e di investimenti anche in criptovalute, come meglio esplicitato in CTU.
pagina 7 di 14 A tale patrimonio personale debbono sommarsi anche i rilevanti proventi dell'attività imprenditoriale del signor che – come da CTU – dal settore agricolo si è poi Parte_1 dedicato con enorme successo anche all'attività nel settore edilizio, tramite plurime società, che, insieme, possono considerarsi costituire il “gruppo Scaglia”.
In particolare deve darsi atti che la rilevante differenza tra le due ipotesi valutative formulate nella relazione tecnica circa la posizione del signor attengono al fatto di Parte_1
considerare o meno anche la quota del 98% di sua partecipazione nella società Life Holding
s.r.l., che, di fatto, è la società “capofila” del gruppo, confluita in trust nel 2017.
Invero si ritenga più attendibile la valutazione che considera anche le partecipazioni confluite nel trust nella piena disponibilità del ricorrente. Peraltro, anche a volere considerare l'opzione in questa peculiare sede a lui più favorevole (quella che contempla una capacità patrimoniale/reddituale inferiore), resta la rilevantissima sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti, sproporzione già riscontrata in separazione e, comunque, ampliatasi negli anni successivi.
Un elemento sopravvenuto in corso di causa che va ad incidere sulla posizione del ricorrente è la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la signora dalla Parte_3
Pers quale ha avuto in data 10.01.2021 la figlia
Se tale dato è incidente sul piano economico nel senso di imporre al ricorrente un obbligo di assistenza anche materiale all'ultimogenita (aspetto che qui rileva per il tema trattato), quanto meno in termini analoghi all'apporto fornito in favore degli altri figli, deve però rilevarsi come il dato appaia “neutralizzato” dal miglioramento delle sue condizioni economico- reddituali che consta dal paragone tra la CTU svolta nella separazione e quella svolta in sede di divorzio.
3) Determinazioni economiche relative al mantenimento dei figli.
Considerato che il criterio di riferimento per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli è quello della tendenziale conservazione del tenore di vita precedentemente fruito, viste le differenti capacità dei genitori, e, in particolare, la piena capacità di sostenere spese anche di rilievo in capo al ricorrente, si ritiene che il contributo complessivo per il mantenimento dei figli possa essere determinato – rivalutato all'attualità – in complessivi euro 3.000,00 (euro 1.500,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 8 di 14 Peraltro l'incremento patrimoniale/reddituale del ricorrente e l'aumento delle esigenze di figli legato al passare degli anni, specie per quanto attiene agli oneri che rientrano nelle spese accessorie-straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona già in uso tra le parti, induce ad una diversa regolamentazione del riparto tra i genitori, nel senso di disporre – a decorrere dalla pubblicazione della sentenza – che gravino per il 70% a carico del ricorrente e per il 30% a carico della resistente/convenuta.
Va confermata l'assegnazione dell'AU integralmente alla resistente/convenuta, presso cui i figli sono prevalentemente collocati.
4) Assegno divorzile.
Come da oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegno divorzile non ha la funzione di far mantenere al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita fruito in costanza di convivenza matrimoniale, ma deve essere determinato – fermo, comunque, il fondamentale presupposto della sproporzione patrimoniale – in base alle componenti assistenziale, perequativo-compensativo e risarcitoria. Tale ultimo aspetto – legato alle “ragioni della decisione”, ossia alle cause dell'irreversibile crisi coniugale, non rileva nel caso in esame, posta la natura consensuale della separazione cui sono giunte le parti, senza che all'epoca si sia svolto qualsivoglia accertamento in tema di addebito o valutazione delle cause del venir meno del vincolo.
Come detto, sussiste una rilevantissima sproporzione reddituale/economica tra le parti.
Si tratta, ora, di analizzare se sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente/convenuta, in specie quanto a componenti assistenziale e perequativo-compensativa, e, se sì, in che misura.
Si riportano nuovamente alcuni dati utili alla decisione.
Il ricorrente è nato il [...].
La resistente è nata il [...].
Il matrimonio è stato celebrato il 13.10.2007.
La separazione consensuale, attivata nel 2017, è stata omologata con decreto del 19 giugno 2018. Si è trattato, quindi, di una coabitazione matrimoniale di durata circa decennale.
Dal matrimonio sono nati i figli il 18.04.2008, ed il figlio il 17.02.2011. Per_1 Per_2
La resistente ha un altro figlio con lei convivente, nato da precedente relazione il Pt_2
13.03.2003.
pagina 9 di 14 Della sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti, per come accertata in CTU, già si
è detto.
Non è in contestazione – la circostanza è in parte ammessa, sia pure in termini di occasionalità, dallo stesso ricorrente – che per un periodo durante il matrimonio la resistente/convenuta abbia lavorato per il coniuge, con mansioni di segreteria, malgrado non vi sia stata una formalizzazione di tale impiego. È invece contestata in radice dal ricorrente la durata di tale attività – che la resistente/convenuta indica come svolta dal 2010 al 2017 – e la sua incidenza sugli impegni quotidiani della resistente/convenuta.
Va sin d'ora anticipato che non consta che le problematiche di salute riportate dalla resistente/convenuta nell'ottobre 2020 (episodio sincopale recidivo con trauma cranico, all'esito del quale è stata diagnosticata “epilessia generalizzata convulsiva, senza menzione di epilessia non trattabile” – doc. 22 e 23) siano poi sfociate in attestazioni di invalidità/inabilità lavorativa. Nessun ulteriore documento al riguardo è stato infatti depositato.
La resistente/convenuta deve quindi ritenersi provvista di capacità lavorativa, capacità che, comunque, considerata l'età, è lecito ipotizzare che non le consentirebbe di raggiungere introiti elevati.
In ordine alle componenti assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile si è sono assunte prove testimoniali, con particolare riguardo all'attività svolta in famiglia e per le aziende del marito dalla resistente/convenuta.
I testimoni introdotti dal ricorrente per lo più riferiscono circostanze apprese dal medesimo o dal di lui padre, ossia fatti conosciuti non in via diretta ma de relato, non utili, quindi, alla ricostruzione del reale ruolo svolto durante la vita matrimoniale dalla signora CP_1
Rispetto a tali temi appaino maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste
[...]
cognato dal ricorrente (marito della sorella), che, per conoscenza diretta, ha riferito Tes_1
della collaborazione continua – già in essere dal 2010 – della resistente/convenuta nelle attività del marito, esplicatasi in attività d'ufficio e anche nell'aiutare nella pulizia degli appartamenti dati in locazione turistica. Il teste ha peraltro riferito che si trattava di un impegno non limitato al solo orario mattutino, ma anche nel pomeriggio fino all'uscita da scuola dei figli.
pagina 10 di 14 Non è stato documentato che la resistente/convenuta fosse stata assunta con regolare contratto di lavoro, né che le somme datele mensilmente dal coniuge andassero oltre alle spese ed al fabbisogno della famiglia, tenuto conto dell'elevato tenore di vita.
Sussistono, quindi, tanto l'aspetto assistenziale, quanto la componente compensativo/perequativa che costituiscono condizioni per riconoscere l'assegno divorzile e determinarne l'ammontare.
La signora infatti, si è dedicata negli anni sia alla cura dei due figli nati dal CP_1
matrimonio, specie quando erano piccoli;
poi a tale impegno (che già di per sé l'ha tenuta lontana dalla possibilità di guadagno e di accumulare contributi previdenziali) – dal 2010 e, quindi, per circa 7 anni – si è aggiunto quello di collaborazione a livello di segreteria e burocratico-amministrativa nelle attività del marito e, al bisogno, anche nel riassetto degli appartamenti dati in locazione turistica, per un periodo di tempo significativo (appunto dal
2010 al 2017, ossia fino alla determinazione del ricorrente di procedere con la separazione personale) e con un impegno orario anch'esso rilevante.
Se la cooperazione della signora nelle attività del marito si è quindi esplicata a CP_1
livello burocratico-amministrativo, o, ancora, prestandosi al disbrigo di appartamenti, ma non sul piano di scelte strategiche ed aziendali, sì che lo sviluppo del gruppo , pur Pt_1
avvenuto in parte anche nel periodo di convivenza matrimoniale, non appare riconducibile al suo apporto, sussistono comunque i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Il suo fattivo contributo ha consentito un risparmio di spesa all'intero nucleo familiare ed al signor di dedicarsi appieno alle proprie attività imprenditoriali, senza l'onere degli Pt_1
aspetti di cura ed assistenza diretta dei figli, anche quanto ad organizzazione dei loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Per altro verso la dedizione della resistente/convenuta alla vita familiare e la collaborazione nelle attività del marito le hanno di fatto impedito di fruire di una propria retribuzione e di accantonare risparmi e versamenti utili a fini pensionistici per un periodo di tempo significativo. Deve inoltre tenersi conto dell'impegno familiare tuttora comunque richiesto alla resistente/convenuta, sia pure in misura minore rispetto al passato, per la cura dei figli ancora minorenni.
Per quanto, quindi, le vada riconosciuta capacità lavorativa (come anticipato, è nata nel 1982
e non constano patologie invalidanti), deve altresì ammettersi come difficilmente sia pagina 11 di 14 pronosticabile che possa autonomamente trarre guadagni di tale entità da colmare il deficit in termini di risparmio e contributi previdenziali non versati in passato.
Nella valutazione deve poi considerarsi che l'assegno divorzile (deducibile per il soggetto erogante) è passibile di tassazione, sì che l'importo fruibile all'ex coniuge beneficiario al netto delle imposte è inferiore rispetto all'importo riconosciuto in sentenza.
Altro aspetto di cui tenere conto anche sul piano economico è l'assegnazione alla resistente/convenuta dell'abitazione familiare, a valere quale “reddito figurato”, visto che le consente un risparmio per le spese di alloggio. Di contro il ricorrente è onerato del pagamento delle rate del mutuo quindicennale per l'acquisto dell'immobile, acceso nel 2014, per l'importo di circa 1360,00 euro mensili (come da piano di ammortamento depositato sub 5 dal ricorrente).
Il ricorrente ha allegato sin dalle prime fasi del procedimento (in particolare dalla memoria integrativa) che il figlio maggiore della resistente/convenuta, già maggiorenne Pt_2 all'epoca, lavorasse, contribuendo così (o potendo contribuire) alle spese di vita della madre.
Quest'ultima, invece, ha sempre decisamente negato che il figlio abbia lavorato, come anche la possibilità della sua autosufficienza, evidenziando come il ragazzo, perso un anno scolastico per ragioni di salute, fosse invece intenzionato a riprendere gli studi. All'attualità non costa che nato nel 2003, lavori o studi. In corso di causa ha documentato che il Pt_2
ragazzo presenta DSA, dislessia, disortografia e disgrafia in comorbilità con disturbo da deficit di attenzione, iperattività/ impulsività, che ne hanno compromesso il percorso scolastico, che parrebbe intenzionato a riprendere (doc. 3 depositato l'11.10.2024), sì che non consta che egli possa fornire un contributo sul piano delle spese alla madre. Del resto il dato relativo alla possibile contribuzione alle spese generali della resistente/convenuta da parte del primogenito appare del tutto marginale.
Considerati, quindi, tutti gli elementi sopra esposti, si ritiene congruo riconoscere a titolo di assegno divorzile alla ricorrente l'importo di euro 900,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
5) Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Nel caso in esame, al di là della natura “neutra” della pronuncia sullo status, deve prendersi atto della reciproca soccombenza delle parti in pagina 12 di 14 relazione alle opposte domande, sì che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Quanto, invece, alle spese della CTU disposta nel presente procedimento (eventuali istanze relative alle spese di CTU in sede di separazione non risultano reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, comunque, sono in questa sede inammissibili), deve rilevarsi che l'accertamento tecnico è stato disposto per approfondire in particolare la situazione del ricorrente, che ha lamentato il peggioramento della propria capacità reddituale ed economica rispetto alla separazione. Pertanto, tento conto dell'esito della CTU, del principio di causalità, oltre che dell'esito della controversia, le correlate spese, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste nei rapporti interni per il 70% a carico del ricorrente e per il 30%
a carico della resistente/convenuta, salva la solidarietà esterna nei riguardi del CTU, dr.
Per_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Affida i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_8 Persona_9
con collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre come già regolamentato – anche quanto ai periodi di vacanza – in sede di separazione consensuale, le cui condizioni sono da ritenersi sul punto qui espressamente richiamate;
2) Assegna la casa coniugale alla resistente/convenuta, con arredi e corredi, affinchè la abiti con i figli.
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento dei figli e la somma di euro 3.000,00 mensili (euro Per_1 Per_2
1.500,00 per ciascun figlio) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale CP_1
ISTAT, oltre al 70% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verona già in uso tra le parti;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a Parte_1
favore di la somma di euro 900,00 mensili, a decorrere dalla CP_1
pagina 13 di 14 pubblicazione della presente sentenza, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
5) AU per i figli interamente assegnato alla resistente/convenuta;
6) Compensa integralmente le spese di lite;
7) Pone le spese di CTU del dr. liquidate con separato provvedimento, nei Per_4
rapporti interni per il 70% a carico del ricorrente e per il 30% a carico della resistente/convenuta, ferma la solidarietà esterna nei riguardi del CTU.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio in data 11.03.2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 14 di 14