Articolo 27 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 26Articolo 28
Versione
23 aprile 1958
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Versione
31 dicembre 1987
Art. 27.

L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.
Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari ai raggiungimento di 35.
Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso e' equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria. ((4))
Il periodo di contribuzione si considera, come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 23 dicembre 1987, n. 574 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 27, terzo comma, legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) nella parte in cui e' equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1987
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