Articolo 1 della Legge 10 aprile 1952, n. 474
Articolo 2
Versione
8 giugno 1952
Art. 1.
Per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 , nonche' per l'applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il Ministero della difesa e' autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.
Entrata in vigore il 8 giugno 1952