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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8784/2023 R.G. avente ad oggetto disconoscimento di giornate di lavoro agricolo dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marzano ed elettivamente domiciliato in Catania, via
Tripolitania n.26, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro CP_1 il Grande n.21, p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Floro Flori, d'intesa con gli P.IVA_1
avv.ti Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e
Valentina Schilirò, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, con sede a Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in Biancavilla, contrada Scirfi snc
E
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_3 C.F._2
RESISTENTI
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'8.08.2023, ha impugnato i Parte_1 provvedimenti con i quali l' , senza alcuna motivazione e in contrasto con la CP_1
documentazione prodotta in atti, nel mese di gennaio 2019, ha disposto la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici del Comune di Paternò ove era regolarmente iscritto per l'anno 2020 e 2021 relativamente alle giornate lavorative espletate per la società cooperativa Agrisicilia Service s.r.l., sì disconoscendo le 101 giornate di lavoro agricolo prestato nel 2020 e le 148 giornate di lavoro agricolo svolto nel 2021.
A tal fine, il ricorrente ha argomentato in ordine alla sussistenza del proprio interesse alla proposizione del giudizio de quo e alla tempestività dell'iniziativa assunta, in sintesi, nel merito, deducendo:
- che, per ogni singolo anno, lo stesso ha svolto in favore di Agrisicilia Service s.r.l. attività di bracciante agricolo - raccoglitore operaio a tempo determinato, restando impiegato nei terreni di Acireale - Giarre - Fiumefreddo per la raccolta del limoni, mentre, per la raccolta delle arance e limoni, nei terreni di Paternò, Siracusa, Noto e Cassibile;
- che lo stesso ha svolto lavori di breve durata, a carattere saltuario relativi ad una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto;
- che, nel 2020, per tutta durata del rapporto di lavoro, ha osservato gli orari predeterminati seguenti “- dalle 7,00 del mattino sino alle 15,00 del pomeriggio, con pausa Parte_2 pranzo di circa un'ora, dal lunedì al venerdì”, dietro il pagamento di una “retribuzione giornaliera era di circa €.69,00-70,00 euro al giorno lordi, corrispondente al cedolino paga ed in aderenza al CCNL, e … corrisposta ritualmente e secondo legge con bonifico bancario dal datore di lavoro a fine mese o a richiesta del bracciante con acconti”;
- che “Lo svolgimento dell'attività lavorativa era diretto e di volta in volta organizzato dal responsabile della cooperativa, sig. sul fondo agricolo per esempio Controparte_3
tipologia frutta, di qualità di agrumi, grado di maturazione, sulle parti del fondo agricolo da dove iniziare la raccolta” ed ancora era ad impartirgli ordini specifici;
CP_3
- che ha reso le proprie mansioni avvalendosi esclusivamente degli strumenti (cassette, scale e altro) di proprietà o comunque messi a disposizione dalla ditta datrice di lavoro che peraltro,
Pagina 2 per il tramite del proprio responsabile , ha espletato la vigilanza in ordine alle CP_3
prestazioni rese e al quantitativo raccolto, occupandosi sin anche di mettere a disposizione i furgoni per effettuare il tragitto dai diversi luoghi di lavoro in cui avrebbe dovuto provvedersi alla raccolta della frutta;
- che in modo sovrapponibile a quanto appena detto si è svolta l'attività lavorativa nel 2021;
- che la cooperativa datrice di lavoro ha sempre individuato come proprio Controparte_3 referente e responsabile, per cui lo stesso resta convenuto nel presente giudizio “in proprio, ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro, e per essere tenuto indenne dalle eventuali conseguenze di natura assicurativo e previdenziale (e segnatamente di restituzione di prestazioni economiche) nonchè del diverso accertamento di lavoro in capo al sig.
[...]
e/o diversa ricostituzione contributiva in aderenza al lavoro effettivamente svolto”; CP_3
- che “Laddove nel presente giudizio risultasse accertato il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente con la ditta , con sede in Biancavilla, c.da Scirfi snc, in Controparte_2
persona del l.r.p.t., ma oggettiva l'impossibilità oggettiva di inquadramento quale operaio agricolo OTD, anche quale attività connessa, in ogni caso si chiede a carico della ditta la ricostruzione della posizione del lavoratore nell'ambito del Fondo di previdenza dei lavoratori subordinati del terziario/commercio o quello che verrà accertato nel rispetto dei minimali dovuti e con diritto a trattenere in compensazione le somme percepite a titolo di DS agricola con quelle che sarebbero spettate a titolo di NASPI, ovvero a essere tenuto indenne dalla relativa restituzione in favore dell' stante la oggettiva responsabilità datoriale CP_1 nell'inquadramento”;
- che, in via subordinata, “per l'ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro in capo a
ma di oggettiva impossibilità di iscrizione negli elenchi agricoli del Comune Controparte_3
di Paternò, con conseguente perdita del requisito contributivo e assicurativo, condannare il sig. al risarcimento del danno da quantificarsi in €.25.550,00 rapportato al Controparte_3
pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore, consistente, da un lato, nella perdita, totale, della prestazione previdenziale pensionistica - che si verifica nel momento in cui il prestatore raggiunge l'età pensionabile - e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, nonchè al danno economico emergente dall'obbligo restitutorio delle prestazioni previdenziali percepite a titolo di DS agricola”.
Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “1) … dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale operaio agricolo OTD, con qualifica di bracciante agricolo - raccoglitore, intercorso tra il ricorrente e la ditta “Agrisicilia Service
Pagina 3 ", … e/o la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale operaio CP_2
agricolo OTD, con qualifica di bracciante agricolo - raccoglitore, intercorso tra … (lo stesso) ricorrente … e da considerarsi effettivo datore di lavoro, per l'anno 2020 n. Controparte_3
101 giornate;
per l'anno 2021 n. 148 giornate;
2) in conseguenza, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla (re) iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò, per gli anni 2020 e 2021 e per il numero di giornate effettivamente lavorate e oggetto di causa;
3) per lo effetto, condannare l' ai necessari CP_4
adempimenti di legge per la (re) iscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
4) per l'effetto, della sussistenza del rapporto di lavoro accertato nei confronti di “ ", … /o del Sig. Controparte_2 [...]
, quale persona fisica, da considerarsi effettivo datore di lavoro, e della (re) CP_3
iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni (oggetto di causa), dichiarare, alternativamente:
a) la illegittimità dei provvedimenti impugnati e sempre per l'effetto, accertare e dichiarare, il (suo) diritto … al pieno riconoscimento contributivo-previdenziale-assicurativo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorate e diritto a trattenere le prestazioni già erogate in suo favore;
b) ordinarsi all' l'apertura di una posizione assicurativa previdenziale (con Denuncia CP_1
Aziendale) a carico del sig. quale effettivo datore di lavoro, nei cui confronti Controparte_3
sono state rese le prestazioni lavorative, con imputazione del relativo rapporto di lavoro stagionale agricolo quale OTD per gli anni 2020 e 2021 e per le giornata oggetto di causa, con addebito contributivo;
e per l'effetto nella sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura e in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ordinare all' la CP_1
reiscrizione del lavoratore negli elenchi del Comune di Paternò, con pieno riconoscimento del requisito contributivo e assicurativo già maturato per gli anni e le giornate di cui al ricorso,
e/o comunque essere tenuto indenne dalla cancellazione e dalla relativa restituzione in favore dell' CP_1
In via subordinata, per l'ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro in capo a
[...]
, ma di oggettiva impossibilità di iscrizione negli elenchi agricoli del Comune di CP_3
Paternò, con conseguente perdita del requisito contributivo e assicurativo, condannare il sig. al risarcimento del danno da quantificarsi in €.25.550,00, rapportato al Controparte_3
pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore, consistente, da un lato, nella perdita, totale, della prestazione previdenziale pensionistica - che si verifica nel momento in cui il prestatore raggiunge l'età pensionabile - e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza
Pagina 4 sostitutiva, nonchè al danno economico emergente dall'obbligo restitutorio delle prestazioni previdenziali percepite a titolo di DS agricola;
In via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di accertamento di diverso inquadramento aziendale.
Laddove nel presente giudizio risultasse accertato il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente con la ditta , … ma oggettiva l'impossibilità di inquadramento Controparte_2
quale operaio agricolo OTD, anche quale attività connessa, in ogni caso si chiede a carico della ditta la ricostruzione della posizione del lavoratore nell'ambito del Fondo di previdenza dei lavoratori subordinati del terziario/commercio o quello che verrà accertato nel rispetto dei minimali dovuti e con diritto a trattenere in compensazione le somme percepite a titolo di DS agricola con quelle che sarebbero spettate a titolo di NASPI, ovvero a essere tenuto indenne dalla relativa restituzione in favore dell' stante la oggettiva responsabilità datoriale CP_1 nell'inquadramento. …Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al procuratore antistatario”.
In data 8.01.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando CP_1
memoria difensiva con la quale, in via preliminare, ha eccepito:
CP_
- che non è stato oggetto di impugnazione il verbale di accertamento in forza del quale
è stata disposta la cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- che il ricorso è inammissibile per pretermissione del datore di lavoro, reale e/o presunto;
- che è maturata la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del
D.P.R. n. 639/70 come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384/92 convertito in legge n. 438/92, nonché la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/70;
CP_
- che a seguito dell'attività ispettiva i funzionari di vigilanza hanno appurato l'inesistenza, in capo alla succitata cooperativa, di attività di impresa e di amministrazione, altresì accertando che alcuni lavoratori hanno effettuato prestazioni come braccianti in favore di
; Controparte_3
CP_
- che la domanda di condanna dell' a reiscrivere il ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e quella di ordinare all'Istituto di aprire una posizione assicurativa previdenziale con denuncia aziendale a carico di è Controparte_3 improponibile/inammissibile stante il disposto dell'allegato E L. 2248/1865, mentre si palesa infondata la richiesta del ricorrente di essere tenuto indenne con riguardo alla restituzione delle somme percepite a titolo di Ds agricola, nonché a quella di compensazione di tali somme con quelle spettate a titolo di Naspi.
Pagina 5 Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto testualmente, “NEL RITO: disporre
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coop. asserita datrice di lavoro di cui in narrativa;
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la improponibilità, nullità, decadenza ed inammissibilità di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO: dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto, la legittimità e CP_ fondatezza del disconoscimento di tale rapporto da parte dell' e per l'effetto respingere in toto tutte le domande ex adverso introitate con il ricorso introduttivo della presente causa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza del 18.02.2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di quindi, con le note cartolari depositate il 7.05.2024, Controparte_2 il ricorrente ha rappresentato che in corso di causa “Gli hanno inoltre rilevato che CP_5
dagli accertamenti effettuati è comunque emerso che parte dei lavoratori denunciati all' CP_1
sono stati effettivamente impiegati in diverse attività bracciantili, e hanno effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro, da individuarsi nel e nei cui confronti è stato dunque Controparte_3
redatto separato verbale del 26.09.2023, n. 2022005787 … con il quale è stata effettuata la ricomposizione della posizione dei lavoratori, tra cui il ricorrente, che erano stati fittiziamente assunti quali dipendenti delle ditte di cui agli accertamenti, tra cui la , ed alla CP_2
determinazione del debito contributivo in capo al . Il ricorrente è stato pertanto CP_3
reiscritto negli elenchi, in relazione alle annualità oggetto del ricorso (2020-2021), con riaccredito contributivo per gli anni cancellati e per l'effetto il diritto a trattenere le prestazioni percepite … (e) alla erogazione della DS agricola (2022), già sospesa per carenza dei requisiti contributi e oggi liquidata con provvedimento del 15.3.2024 …”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalla parti e, all'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
____________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e di Controparte_2
, in quanto, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. Controparte_3
Nel merito, è assorbente rilevare che il ricorrente è stato riscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò per gli anni 2020 e 2021 e, dalla consultazione dell'estratto conto previdenziale del 7.05.2024, risulta ripristinata la
Pagina 6 contribuzione per le giornate di lavoro agricolo relativa agli anni in parola unitamente al trattamento di disoccupazione agricola. Altresì, vi è prova che con nota datata 15.03.2024
l'ente previdenziale ha informato che “la domanda di disoccupazione agricola … Pt_1 relativa all'anno 2022, presentata il 02/02/2023 e riesaminata il 14.03.204 è stata accolta”.
A fronte delle superiori risultanze è venuta meno la necessità di statuire nel merito alla reiscrizione del nominativo del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza nonché rispetto ad ogni ulteriore domanda avanzata dallo stesso.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza delle pretese del ricorrente ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
Al riguardo, giova osservare che dalla documentazione prodotta in atti resta accertato che la reiscrizione negli elenchi in parola è stata eseguita dall' mantenendo invariati gli anni e il CP_1 numero delle giornate lavorate da e, tuttavia, imputando l'instaurazione del Parte_1
rapporto di lavoro subordinato –presupposto costitutivo per la salvaguardia del diritto dedotto dal lavoratore agricolo a tempo determinato-, non in capo alla Parte_3
ma direttamente in capo a , responsabile aziendale e presidente
[...] Controparte_3
del consiglio di amministrazione di detta cooperativa, e ciò per quanto riscontrato che nel verbale unico di accertamento e notificazione n.2022005787 del 26.09.2023 al quale per brevità si rinvia, ma qui da intendersi per intero riportato e trascritto.
Pagina 7 Nel contesto considerato, giova ricordare che l'interesse ad agire va valutato esclusivamente con riferimento al rivendicato diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per un numero di giornate pari a quelle precedentemente riconosciute e, ai fini del riconoscimento delle prestazioni connesse all'accredito contributivo è del tutto indifferente per il lavoratore agricolo che l'iscrizione sia avvenuta nei confronti di una ditta ovvero di un'altra, laddove, alla luce delle complessive risultanze in atti, era onere dell' operare contestualmente alla CP_1
cancellazione delle giornate di lavoro espletate del ricorrente presso Agrisicilia Service s.r.l. la reiscrizione dei rapporti di lavoro presso la ditta , posto che si legge Controparte_3
espressamente a pag. 18 del verbale di accertamento n.2021002274 del 27.05.2022 che “è emerso che parte dei lavoratori sono stati effettivamente impiegati in diverse attività bracciantili ed hanno regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che è individuato in nato Catania … il 04/05/1981 … del quale verrà aperta d'ufficio la Controparte_3
relativa denuncia aziendale sulla quale saranno imputati sia i rapporti di lavoro effettivamente svolti che il relativo debito contributivo …”.
Ebbene, è documentalmente provato che la ricostituzione della precedente posizione assicurativa del ricorrente, mediante reiscrizione per le stesse giornate, presso l'azienda ritenuta l'effettiva datrice di lavoro è state effettuata dall' dopo la proposizione del ricorso, a CP_1
fronte di una regolamentazione della formazione degli elenchi strutturata dal D.L. 3 febbraio
1970 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.03.1970 n. 83 su meccanismi decadenziali di carattere sostanziale, al maturare dei quali resta precluso al lavoratore agricolo –senza margini di sanatoria- l'esercizio di qualunque pretesa volta a conseguire le prestazioni oggetto di causa avanzate anche nei confronti di . Controparte_3
Da questo punto di vista, non è superfluo evidenziare che la Suprema Corte è costante nell'affermare che “l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. con modif. in L. n.
83 del 1970 (cfr., in questi termini, Cass. n. 6229 del 2019; V. anche S.U. n. 1133 del 2000)”
(Cass. 07.10.2021 n. 27355).
Alla luce di quanto precede, secondo il principio della causalità ed avuto riguardo alle complessive risultanze dei verbali di accertamento acquisiti in atti, tenuto conto che “in buona sostanza la ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è Parte_3
stato utilizzato per attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del
Pagina 8 soggetto giuridico da questa rappresentato” (v. pag. 18 verbale del 27.05.2022 cit.), le spese processuali vanno poste a carico di in solido con l' , e liquidate in Controparte_3 CP_1
favore del ricorrente, avuto riguardo alla domanda di distrazione spiegata dal relativo procuratore in ricorso e ribadita nelle note cartolari depositate il 20.03.2025, tenendo conto della natura e del valore della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA la contumacia di e di Controparte_2 Controparte_3
DICHIARA cessata la materia del contendere
CO , in solido con l' , al pagamento della spese processuali Controparte_3 CP_1
in favore di che liquida in complessivi euro 1.865,00 a titolo di compensi Parte_1
professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
ND alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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