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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1559/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], con l'Avv. Laura Bugari e l'Avv. Federico Parte_1
Morri
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...], con l'Avv. CARONI LUCA Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
1 IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
a chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, premettendo che il Parte_1 giorno 21/09/2014 a Rimini le parti avevano contratto matrimonio concordatario, optando per il regime di separazione dei beni;
che i coniugi, sino alla decisione di separarsi (maggio 2023) hanno condotto una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di (12.8.2011) e _1 Per_2
(15.2.2016).
Ciò premesso, il ricorrente ha, altresì, domandato l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale di via Basinio Parmense n. 18 , ove avrebbe continuato a vivere unitamente alle figlie- domanda poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni - con la previsione del mantenimento diretto delle minori da parte dei genitori.
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa del carattere autoritario della moglie, e ha spiegato di essere il più idoneo a occuparsi quotidianamente delle figlie, avendo orari di lavoro flessibili a differenza della moglie, che rientrerebbe a casa solo nel pomeriggio dopo il lavoro fuori Rimini (a Poggio Torriana) la palestra o altri impegni. si è costituita in giudizio associandosi alla richiesta di separazione, Controparte_1 contestando ogni addebito mossole ed insistendo per l'affidamento condiviso delle figlie e _1
, con collocazione prevalente delle minori presso di sé e conseguente assegnazione della casa Per_2 familiare sita in Rimini con relative pertinenze;
chiedeva di onerare il ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando a favore della resistente l'importo mensile di euro
750,00 ciascuna da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché un contributo al proprio mantenimento, in ragione della sperequazione esistente tra le parti.
A sostegno della domanda, la resistente deduceva di essersi per lungo tempo occupata della casa e della famiglia (dal 2009 quando la coppia cominciava a convivere fino al 2019 quando ha iniziato a lavorare stabilmente a Poggio Torriana), che già dopo la nascita della primogenita, quando la coppia era d'accordo che lei non avrebbe lavorato, si verificavano i primi problemi che si acuivano nel prosieguo e con la nascita della secondogenita. Il marito, infatti, l'avrebbe accusata di essere inutile, di non aver concluso nulla (non avendo completato il percorso universitario) ed avrebbe posto in essere ricatti di tipo economico e psicologico, facendo venir meno il suo supporto economico nel momento in cui lei reagiva a tali provocazioni. La resistente, quindi, provata da tale situazione si attivava per trovare un lavoro, che in effetti trovava presso un'azienda a Poggio Torriana (RN), dove veniva assunta dapprima con un contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato.
La resistente contestava le allegazioni del ricorrente, di cui peraltro descriveva numerose e crescenti esplosioni di rabbia spesso in presenza delle minori, in pubblico e/o alla presenza di amici durante occasioni conviviali quando era solito bere e chiariva che il marito gode di una certa flessibilità oraria in inverno, ma durante la stagione estiva lavora moltissime ore, esce di casa anche alle 5 di mattina e non sarebbe affatto in grado di occuparsi delle figlie.
2 Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 20.10.2023 e pronunciati con ordinanza del 23.10.2023 i provvedimenti provvisori ed urgenti il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava i figli in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
poneva a carico del padre un assegno mensile di euro 700,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (350,00 per ciascuna figlia), da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Stante la richiesta concorde delle parti di sentenza parziale sul vincolo, il Giudice tratteneva la causa in decisione limitatamente al vincolo, riservandosi di riferire al Collegio.
Con Sentenza n. 1086/2023, pubblicata il 16/11/2023, veniva pronunciata la separazione tra Pt_2
e e con separata ordinanza, il Collegio -rilevando che il giudizio doveva
[...] Controparte_1 proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e le questioni economiche- rimetteva la causa al Giudice Relatore che, ritenute inammissibili le istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative ai figli ed economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto delle richieste delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all'interesse delle minori, va disposto l'affidamento condiviso di (14 anni) e (9 anni) ad entrambi i genitori. _1 Per_2
Le bambine rimarranno collocate prevalentemente presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto e dalla quale sono state sempre quotidianamente seguite ed accudite, essendo questa la soluzione più tutelante per le minori, avuto riguardo, non solo agli orari di lavoro della madre, certamente più stabili di quelli del padre (agente di commercio, chiamato a rifornire, specie in estate, ma anche in occasione di festività, bar e ristoranti), ma anche alla maggiore abitudine alla relazione con la madre che le minori hanno sviluppato nei lunghi anni in cui ella – non lavorando – si è dedicata a loro in via pressoché esclusiva.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma,
c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlie, il padre potrà vedere e tenere presso di sé e _1 Per_2
Una settimana, dall'uscita da scuola del venerdì dall'uscita fino al rientro a scuola del lunedì
L'altra settimana, dall'uscita da scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del venerdì, oltre a un ulteriore pomeriggio infrasettimanale;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il
Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
La casa ove attualmente vivono madre e figlie, di cui e sono proprietari al 50%, situata Pt_2 CP_1 in Rimini, deve essere assegnata alla madre, quale genitore convivente con le figlie minori.
Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno su che la occupa. CP_1
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento delle figlie, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
3 A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
Dalla disamina della situazione economico patrimoniale delle parti, emerge che il ha un reddito Pt_2 netto annuo di circa 31.000 euro con una flessione solo nell'anno 2020 (verosimilmente ) per i noti eventi pandemici, a differenza di che vede crescere il proprio reddito da lavoro dipendente ma CP_1 che si attesta intorno ai 21.000 euro circa (v. cud 2023 in atti); entrambi percepiscono redditi da locazione, la moglie, di due immobili (acquistati con i proventi di un'eredità e accedendo al credito bancario); il marito, di uno soltanto;
tuttavia egli gode verosimilmente di entrate non dichiarate, in mancanza delle quali non avrebbe potuto sostenere l'elevato tenore di vita che la famiglia ha sempre pacificamente goduto ( non sono in contestazione i lunghi e costosi viaggi, pressoché annuali) e riuscire addirittura ad acquistare un immobile a scopo di investimento, considerato che per i lunghi anni in cui la moglie non ha lavorato ha integralmente mantenuto la famiglia.
Orbene, tenendo conto dei dati forniti dalle parti e dianzi richiamati, considerate le certo accresciutesi esigenze delle figlie e in ragione della età scolare e le modalità di frequentazione col _1 Per_2 padre, tenuto conto altresì dell'alloggio fornito al 50% dal padre, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 700,00 (ovvero € 350 per ciascuna figlia) ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore delle figlie, previamente concordate (ad eccezione di quelle sanitarie che rivestono il carattere dell'urgenza, che verranno rimborsate previa esibizione di idonea documentazione) e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera;
esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare.
La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno periodico a favore della moglie è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, dovendosi ritenere la moglie dotata di adeguata capacità lavorativa e di ampie risorse che le consentono di mantenere un tenore di vita pressoché analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Infine, riguardo alla domanda della resistente in merito alla percezione integrale dell'assegno unico per le figlie la stessa viene rigettata atteso che la collocazione della prole è sostanzialmente paritaria, pertanto l'Assegno Unico sarà percepito al 50% tra i genitori – salvo diverso accordo tra le parti.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, sull'esito del giudizio e sulla istruzione resasi necessaria, per compensarle interamente fra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento _1 Per_2 prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive con le figlie minori sita a Rimini in via Parmense 18. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o delle figlie per la difficoltà di reperire il soggetto.
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie e Una settimana, dall'uscita da _1 Per_2 scuola del venerdì dall'uscita fino al rientro a scuola del lunedì. L'altra settimana, dall'uscita da scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del venerdì, oltre a un ulteriore pomeriggio infrasettimanale;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il
Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e , versando alla madre la _1 Per_2 somma mensile di euro 700 (ovvero € 350 ciascuna), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come indicate dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
4. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da Controparte_1
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
6. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 05.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1559/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], con l'Avv. Laura Bugari e l'Avv. Federico Parte_1
Morri
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...], con l'Avv. CARONI LUCA Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
1 IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
a chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, premettendo che il Parte_1 giorno 21/09/2014 a Rimini le parti avevano contratto matrimonio concordatario, optando per il regime di separazione dei beni;
che i coniugi, sino alla decisione di separarsi (maggio 2023) hanno condotto una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di (12.8.2011) e _1 Per_2
(15.2.2016).
Ciò premesso, il ricorrente ha, altresì, domandato l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale di via Basinio Parmense n. 18 , ove avrebbe continuato a vivere unitamente alle figlie- domanda poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni - con la previsione del mantenimento diretto delle minori da parte dei genitori.
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa del carattere autoritario della moglie, e ha spiegato di essere il più idoneo a occuparsi quotidianamente delle figlie, avendo orari di lavoro flessibili a differenza della moglie, che rientrerebbe a casa solo nel pomeriggio dopo il lavoro fuori Rimini (a Poggio Torriana) la palestra o altri impegni. si è costituita in giudizio associandosi alla richiesta di separazione, Controparte_1 contestando ogni addebito mossole ed insistendo per l'affidamento condiviso delle figlie e _1
, con collocazione prevalente delle minori presso di sé e conseguente assegnazione della casa Per_2 familiare sita in Rimini con relative pertinenze;
chiedeva di onerare il ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando a favore della resistente l'importo mensile di euro
750,00 ciascuna da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché un contributo al proprio mantenimento, in ragione della sperequazione esistente tra le parti.
A sostegno della domanda, la resistente deduceva di essersi per lungo tempo occupata della casa e della famiglia (dal 2009 quando la coppia cominciava a convivere fino al 2019 quando ha iniziato a lavorare stabilmente a Poggio Torriana), che già dopo la nascita della primogenita, quando la coppia era d'accordo che lei non avrebbe lavorato, si verificavano i primi problemi che si acuivano nel prosieguo e con la nascita della secondogenita. Il marito, infatti, l'avrebbe accusata di essere inutile, di non aver concluso nulla (non avendo completato il percorso universitario) ed avrebbe posto in essere ricatti di tipo economico e psicologico, facendo venir meno il suo supporto economico nel momento in cui lei reagiva a tali provocazioni. La resistente, quindi, provata da tale situazione si attivava per trovare un lavoro, che in effetti trovava presso un'azienda a Poggio Torriana (RN), dove veniva assunta dapprima con un contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato.
La resistente contestava le allegazioni del ricorrente, di cui peraltro descriveva numerose e crescenti esplosioni di rabbia spesso in presenza delle minori, in pubblico e/o alla presenza di amici durante occasioni conviviali quando era solito bere e chiariva che il marito gode di una certa flessibilità oraria in inverno, ma durante la stagione estiva lavora moltissime ore, esce di casa anche alle 5 di mattina e non sarebbe affatto in grado di occuparsi delle figlie.
2 Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 20.10.2023 e pronunciati con ordinanza del 23.10.2023 i provvedimenti provvisori ed urgenti il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava i figli in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
poneva a carico del padre un assegno mensile di euro 700,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (350,00 per ciascuna figlia), da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Stante la richiesta concorde delle parti di sentenza parziale sul vincolo, il Giudice tratteneva la causa in decisione limitatamente al vincolo, riservandosi di riferire al Collegio.
Con Sentenza n. 1086/2023, pubblicata il 16/11/2023, veniva pronunciata la separazione tra Pt_2
e e con separata ordinanza, il Collegio -rilevando che il giudizio doveva
[...] Controparte_1 proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e le questioni economiche- rimetteva la causa al Giudice Relatore che, ritenute inammissibili le istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative ai figli ed economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto delle richieste delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all'interesse delle minori, va disposto l'affidamento condiviso di (14 anni) e (9 anni) ad entrambi i genitori. _1 Per_2
Le bambine rimarranno collocate prevalentemente presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto e dalla quale sono state sempre quotidianamente seguite ed accudite, essendo questa la soluzione più tutelante per le minori, avuto riguardo, non solo agli orari di lavoro della madre, certamente più stabili di quelli del padre (agente di commercio, chiamato a rifornire, specie in estate, ma anche in occasione di festività, bar e ristoranti), ma anche alla maggiore abitudine alla relazione con la madre che le minori hanno sviluppato nei lunghi anni in cui ella – non lavorando – si è dedicata a loro in via pressoché esclusiva.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma,
c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlie, il padre potrà vedere e tenere presso di sé e _1 Per_2
Una settimana, dall'uscita da scuola del venerdì dall'uscita fino al rientro a scuola del lunedì
L'altra settimana, dall'uscita da scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del venerdì, oltre a un ulteriore pomeriggio infrasettimanale;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il
Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
La casa ove attualmente vivono madre e figlie, di cui e sono proprietari al 50%, situata Pt_2 CP_1 in Rimini, deve essere assegnata alla madre, quale genitore convivente con le figlie minori.
Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno su che la occupa. CP_1
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento delle figlie, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
3 A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
Dalla disamina della situazione economico patrimoniale delle parti, emerge che il ha un reddito Pt_2 netto annuo di circa 31.000 euro con una flessione solo nell'anno 2020 (verosimilmente ) per i noti eventi pandemici, a differenza di che vede crescere il proprio reddito da lavoro dipendente ma CP_1 che si attesta intorno ai 21.000 euro circa (v. cud 2023 in atti); entrambi percepiscono redditi da locazione, la moglie, di due immobili (acquistati con i proventi di un'eredità e accedendo al credito bancario); il marito, di uno soltanto;
tuttavia egli gode verosimilmente di entrate non dichiarate, in mancanza delle quali non avrebbe potuto sostenere l'elevato tenore di vita che la famiglia ha sempre pacificamente goduto ( non sono in contestazione i lunghi e costosi viaggi, pressoché annuali) e riuscire addirittura ad acquistare un immobile a scopo di investimento, considerato che per i lunghi anni in cui la moglie non ha lavorato ha integralmente mantenuto la famiglia.
Orbene, tenendo conto dei dati forniti dalle parti e dianzi richiamati, considerate le certo accresciutesi esigenze delle figlie e in ragione della età scolare e le modalità di frequentazione col _1 Per_2 padre, tenuto conto altresì dell'alloggio fornito al 50% dal padre, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 700,00 (ovvero € 350 per ciascuna figlia) ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore delle figlie, previamente concordate (ad eccezione di quelle sanitarie che rivestono il carattere dell'urgenza, che verranno rimborsate previa esibizione di idonea documentazione) e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera;
esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare.
La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno periodico a favore della moglie è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, dovendosi ritenere la moglie dotata di adeguata capacità lavorativa e di ampie risorse che le consentono di mantenere un tenore di vita pressoché analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Infine, riguardo alla domanda della resistente in merito alla percezione integrale dell'assegno unico per le figlie la stessa viene rigettata atteso che la collocazione della prole è sostanzialmente paritaria, pertanto l'Assegno Unico sarà percepito al 50% tra i genitori – salvo diverso accordo tra le parti.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, sull'esito del giudizio e sulla istruzione resasi necessaria, per compensarle interamente fra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento _1 Per_2 prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive con le figlie minori sita a Rimini in via Parmense 18. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o delle figlie per la difficoltà di reperire il soggetto.
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie e Una settimana, dall'uscita da _1 Per_2 scuola del venerdì dall'uscita fino al rientro a scuola del lunedì. L'altra settimana, dall'uscita da scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del venerdì, oltre a un ulteriore pomeriggio infrasettimanale;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il
Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e , versando alla madre la _1 Per_2 somma mensile di euro 700 (ovvero € 350 ciascuna), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come indicate dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
4. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da Controparte_1
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
6. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 05.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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