Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16648 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovan- ni Battista Martini, n. 2 presso lo studio dell'Avv. D'Agostino Antonio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
nato a Carini (PA), in [...] Controparte_1
23/12/1961 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Cari- C.F._1 ni (PA), Via Renda, n. 21 presso lo studio dell'Avv. Randazzo Vincenzo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/12/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato in data
14/12/2021, ha ad oggetto l'opposizione proposta dal Parte_1
(d'ora in avanti, per semplicità solo ) avverso il decreto in-
[...] Parte_1 giuntivo n. 4390 del 04/10/2021 di questo Tribunale notificato in data
04/11/2021 per il pagamento in favore dell'odierna convenuta ditta indivi- duale dell'importo di € 116.704,00 portato dalle fatture Controparte_1 nn. 5/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 3/2021, 4/2021, 5/2021
e 8/2021 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 e le spese del proce-
Il ha premesso che con contratti prot. 1861 del 30/10/2019 Parte_1
(doc. 1) e prot. 2353 del 02/12/2020 (doc. 2), aveva affidato alla ditta indivi- duale il servizio di noleggio a caldo di mezzi d'opera nel Controparte_1 contesto dei lavori di realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemonta- na Veneta e che, con nota prot. 76 del 28/04/2021 (doc. 3), aveva comuni- cato all'opposta la volontà di avvalersi della facoltà di recesso unilaterale, di cui all'art. 8 di entrambi i contratti, alla luce del “progressivo esaurimento delle fasi lavorative” di realizzazione dell'infrastruttura che volgevano al ter- mine ed inaspettatamente si era visto notificare il decreto ingiuntivo oggi op- posto.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ex art. 19 c.p.c., essendo la sede legale del Parte_2
[...]
Nel merito, con specifico riferimento alle fatture n. 5/2021 per l'importo di
€ 13.249,20 relativa al SAL n. 4 del 30.4.2021 e n. 8/2021 per l'importo di €
13.834,80 relativa al SAL n. 5 del 31.5.2021, il ha eccepito il difet- Parte_1 to dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 633 c.p.c., rilevando che la controparte non aveva mai restituito, nonostante specifici solleciti (doc. 5), copia debitamente timbrata e firmata degli stati d'avanzamento e non avrebbe potuto fatturare i relativi importi atteso che secondo il contratto sottoscritto dalle parti “la fatturazione avverrà subordi- natamente alla consegna del DURC regolare, su riepilogo delle sole ore lavora- te, con esclusione delle ore di fermo, approvato e sottoscritto da ns. Responsa- bile”.
Infine, l'opponente ha dedotto che la Controparte_1 aveva usufruito, nelle more dell'espletamento del relativo servizio, della men- sa aziendale e degli alloggi di cantiere messi a disposizione dal , il Parte_1 quale aveva di conseguenza emesso, a titolo di corrispettivo per il servizio of- ferto, le fatture nn. 267/2021, 433/2021, 556/2021, 732/2021, 2219/2021,
- 2 - 2430/2021, 3107/2021, 3452/2021, 3774/2021 (doc. 6) per l'importo com- plessivo di € 7.373,07 che, ad oggi, non erano state saldate e, per tali ragio- ni, in via riconvenzionale ha eccepito la compensazione ex art. 1242 c.c. del relativo credito.
Il ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via prelimi- Parte_1 nare: dichiarare ai sensi dell'art. 19 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tri- bunale Ordinario di Palermo e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità e inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4390 del 4.10.2021, con conseguente revoca dello stesso e fissazione del termine per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale Ordinario di Torino;
nel merito: accertare e di- chiarare la nullità, inammissibilità, inefficacia e infondatezza del decreto in- giuntivo n. 4390 del 4.10.2021 del Tribunale Ordinario di Palermo notificato il
4.11.2021 e, per l'effetto, revocare e/o annullare lo stesso, con l'adozione di ogni conseguente pronuncia declaratoria e/o di condanna nei confronti di ditta individuale in via subordinata: accertare e dichiarare la Controparte_1 non debenza dell'importo di € 27.084,00 per i titoli e le causali di cui al punto
6 del presente atto;
in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza del credito di € 7.373,07 per i titoli e le causali di cui al punto 7 del presente atto e, per l'effetto, dichiarare la compensazione del relativo im- porto ai sensi dell'art. 1242 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi compresa la restituzione del contributo unificato a carico della convenuta».
Si è costituita la ditta ed ha sollecitato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione contestandone la fondatezza e deducendo, in primo luogo, la inammissibilità della eccezione di incompetenza per territorio in quanto con- troparte, nel formularla, non aveva contestato, come era suo onere, tutti i possibili fori concorrenti.
Nel merito, l'opposta ha rilevato che fatture n. 5 e n. 8 del 2021 erano sta- te emesse soltanto a seguito della comunicazione, da parte dell'ufficio conta- bilità dell'opponente al consulente dell'opposto, dello stato di avanzamento lavori dei mesi di aprile (cfr. mail del 11/05/2021 con allegato SAL al 30
- 3 - aprile 2021 e con indicazione delle ore lavorate (181) e dell'importo di €
10.860,00) e maggio 2021 (cfr. mail del 22/06/2021 e del 25/06/2021 con allegato SAL al 31 maggio 2021 e con indicazione delle ore lavorate (189) e dell'importo di € 11.340,00).
In ordine alla domanda riconvenzionale, la ditta opposta ne ha eccepito la improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di nego- ziazione assistita previsto dalla legge 162 del 2014 e, in ogni caso, ha conte- stato la sussistenza dei presupposti di applicazione dell' l'art. 1243 c.c. per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dell'asserito
contro
- credito.
Inoltre, l'opposta ha dedotto la inammissibilità della domanda per difetto dei requisiti stabiliti dall'art. 36 c.p.c. atteso che il controcredito non dipen- deva dal titolo dedotto in giudizio dall'attore.
Nel merito, la ha contestato l'ammontare dell'asserito con- CP_1 trocredito vantato da controparte perché infondato e sfornito di prova.
L'opposta ha contestato la fattura n. 3452/00 del 30.11.2020 nella parte in cui oltre a 8 pranzi e 47 cene, erano stati richiesti altri € 250 per 25 pasti di mensa aziendale, la fattura 3774/00 del 31.12.2020 nella parte in cui, ol- tre a 18 pranzi e 24 cene erano stati richiesti altri € 110 per 11 pasti di men- sa aziendale, la fattura n. 556/00 del 30.04.2021 nella parte, in cui oltre a 2 pranzi erano stati richiesti altri € 920 per 92 pasti di mensa aziendale;
la fat- tura n. 267/00 del 28.02.2021 nella parte in cui, oltre a 2 pranzi e 8 cene erano stati richiesti altri € 170 per 17 pasti di mensa aziendale, la fattura n.
433/00 del 31.03.2021 nella parte in cui, oltre a 2 pranzi erano stati richie- sti altri € 500 per 50 pasti di mensa aziendale, la fattura n. 3107/00 del
31.10.2020 nella parte in cui, oltre a 11 pranzi e 38 cene, erano stati richie- sti altri € 230 per 23 pasti di mensa aziendale, la fattura n. 2430/00 del
31.08.2020 nella parte, in cui oltre a 8 pranzi e 35 cene, erano stati richiesti altri € 140 per 14 pasti di mensa aziendale, per un totale di € 2.320,00, oltre
I.V.A. al 22%, perché indebite e afferenti a importi non dovuti trattandosi di servizi non usufruiti.
- 4 - Tanto premesso la ha concluso chie- Controparte_1 dendo al Tribunale di «Preliminarmente concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. Dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria per difetto di esperimento della negozia- zione assistita. Ritenere e dichiarare la competenza territoriale del giudice adi- to. Nel merito rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...] perché illegittima ed infondata e per l'effetto confermare Controparte_2 integralmente il decreto ingiuntivo n. 4390 del 4.10.2021 in oggetto. Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria perché improcedibile, inammissibile ex art. 36 c.p.c. ed infondata. Con il favore delle spese di giudizio».
Con ordinanza del 03/06/2022 è stata concessa ex art. 648 c.p.c. la prov- visoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, quindi, previa acquisizione della documentazione prodotta, è stata posta in decisione all'udienza del 10/12/2024 svolta in modalità c.d. cartolare previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle compar- se conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, quanto all'eccezione di incompetenza per territorio solle- vata dall'opponente in considerazione del fatto che il Parte_1 ha la propria sede legale in Torino, di talché, ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale Ordina- rio di Torino deve osservarsi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. com- porta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adi- to con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radi- cata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n.
21769/2016).
- 5 - Nella specie, il ha tralasciato di eccepire l'incompetenza del giu- Parte_1 dice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,
19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, sicchè la competenza deve ritenersi radicata in- nanzi al Tribunale di Palermo.
Ancora, in ordine alla eccezione di improcedibilità della “domanda ricon- venzionale” formulata dall'opponente va ribadito che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto-legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014, la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda nell'ambito dei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione e che par- te opponente ha più precisamente sollevato un'eccezione di compensazione ai sensi dell'art. 35 c.p.c. e non spiegato una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Ciò posto, nel merito, mette conto, anzitutto, evidenziare in punto di dirit- to, che, com'è ormai noto, al creditore che deduce l'inadempimento spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: ragion per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà es- sere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, anche in parte, alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001 e n.
9351/2007).
Preme osservare, in punto di diritto, che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debi- tore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rap- porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
- 6 - dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto in- giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussi- stenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fon- datezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con precipuo riguardo alla fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo n.
4390/2021 è stato emesso sulla scorta del contratto prot. 1861 stipulato in data 30/10/2019 e del contratto prot. 2353 stipulato in data 02/12/2020 nonché delle fatture nn. 5/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020,
3/2021, 4/2021, 5/2021 e 8/2021, della diffida a pagare del 10/03/2021 inviata a mezzo pec a seguito della quale parte opposta ha effettuato il boni- fico del 19/03/2021.
Ed invero, l'opponente non ha contestato la sussistenza del proprio ina- dempimento, ma ha dedotto, solo in riferimento alle fatture n. 5/2021 e n.
8/2021 l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ. in quanto la Ditta individuale Gambino CP_1 non avrebbe mai restituito, nonostante specifici solleciti (doc. 5), copia debi- tamente timbrata e firmata degli stati d'avanzamento, sicchè alla luce del contratto sottoscritto dalle parti, non avrebbe potuto fatturare i relativi im- porti.
Tuttavia, emerge dalla documentazione agli atti, che le fatture n. 5 e n. 8 del 2021 sono state emesse proprio a seguito della comunicazione, da parte del Consorzio debitore, dello stato di avanzamento lavori dei mesi di aprile e maggio 2021 con nota mail del 11/05/2021 con allegato SAL al 30 aprile
2021 e indicazione delle ore lavorate (181) e dell'importo di € 10.860,00 e no- ta mail del 22/06/2021 e del 25/06/2021 con allegato SAL al 31 maggio
- 7 - 2021 e indicazione delle ore lavorate (189) e dell'importo di € 11.340,00.
Pertanto, la fatturazione è avvenuta proprio su riepilogo delle ore lavorate indicate dal debitore, sulla base del SAL inviato dall'ufficio contabilità del
, ossia sulla scorta delle ore indicate e come contabilizzate Parte_1 dall'opponente.
Va, dunque, riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata in sede mo- nitoria dalla opposta e l'inconsistenza dell'opposizione proposta da parte op- ponente.
Non merita, poi, accoglimento l'eccezione di compensazione opposta dal atteso che non ricorrono i presupposti previsti Parte_1 dall'art. 1243 c.c., sul rilievo che le pretese creditorie fatte valere dall'opponente sono prive dei necessari requisiti di certezza e liquidità.
Ed invero, parte opponente, a fronte delle contestazioni sollevate dalla op- posta in ordine all'ammontare richiesto, indebito e non dovuto in quanto af- ferente ad un servizio non reso, si è limitata a produrre oltre alle fatture, solo dei fogli mensa sprovvisti di valenza probatoria.
Ed invero, da tali fogli mensa, molti dei quali privi della data a cui si riferi- scono i pasti asseritamente somministrati, non è possibile evincere la prova della erogazione dei servizi, né verificare l'esistenza della sottoscrizione del per un numero di pasti corrispondente a quelli indicati in fattura. CP_1
Inoltre, l'opposta ha fatto notare che i fogli mensa giornalieri in alcuni me- si risultano prodotti due o tre volte.
Ed ancora, in relazione al mese di ottobre 2020 a fronte di 11 pranzi, 38 cene e 23 pasti aziendali indicati in fattura, dai fogli mensa giornalieri risul- tano consumati solo 6 pranzi e 24 cene;
nel mese di dicembre 2020 a fronte di 18 pranzi e 11 pasti aziendali calcolati in fattura (totale 53) dai fogli di presenza giornalieri risultano usufruiti soltanto 3 pranzi e 8 cene;
nel mese di febbraio 2021 a fronte di 2 pranzi, 8 cene e 17 pasti aziendali indicati in fattura, dai fogli giornalieri risultano soltanto 16 pranzi mentre manca il fo- glio di consumazione della cena;
nel mese di novembre 2020 a fronte di 8 pranzi 47 cene e 25 pasti calcolati in fattura, dai fogli di presenza giornalieri
- 8 - ne risultano usufruiti solo 4 pranzi e 22 cene;
nel mese di agosto 2020 a fronte di 35 cene calcolate in fattura dai fogli di presenza ne risultano solo
17; nel mese di aprile 2021 a fronte di 92 pasti aziendali di cui 47 pranzi e
45 cene calcolati in fattura, dai fogli di presenza giornalieri ne risultano usu- fruiti soltanto 19 pranzi e 20 cene;
nel mese di marzo 2021 a fronte di 2 pranzi e 50 pasti aziendali calcolati in fattura, dai fogli di presenza giornalie- ri ne risultano soltanto 43.
Da quanto premesso ne discende che l'asserito controcredito opposto in compensazione non è certo né liquido.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 4390/2021 emesso da questo Tribunale in data 4 novembre 2021 già dichiarato provvi- soriamente esecutivo che deve essere quindi confermato, ribadendone l'esecutività già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
In base al principio della soccombenza parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione, liqui- date – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, facendo applicazione, in relazione allo scaglione di valore di riferi- mento, dei valori medi delle tabelle allegate al predetto D.M. per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio.
Dev'essere, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore nei confronti della Controparte_1
e conferma il decreto ingiuntivo n. 4390/2021 emesso da
[...] questo Tribunale in data 4 novembre 2021; conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre
- 9 - rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
lascia a carico di parte opponente le spese della fase monitoria;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 31/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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