Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
19.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 4789/2024, avente ad oggetto: pagamento ratei prestazione assistenziale, ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Cervantes n. 55/16, presso lo studio dell'avv. Roberto Avallone, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n.
248 del 2.12.2005, dal funzionario Concetta Femiano ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2024, deduceva che nei suoi Parte_1 confronti era stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità
d'accompagnamento con decorrenza dal 01.5.2022, come da decreto di omologa del 10.3.2023
(emesso dal Tribunale di Napoli e recante RG. n. 2791/2022).
Aggiungeva che, notificato il decreto di omologa e i modello AP70, pur trovandosi nelle condizioni sanitarie e reddituali per vedersi corrispondere il beneficio richiesto e pur essendo 1
Tanto premesso, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, CP_ in funzione di Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Condannare al pagamento delle somme per ratei maturati e non riscossi di indennità di accompagnamento, in favore di come da decreto di omologa del Tribunale di Napoli – RG. 2791/2022 Parte_1 del 10/03/2023 emesso dal Dott. Gambardella, a far data dal 01/05/2022 (data di decorrenza della prestazione), fino al 30/06/2023 a tutt'oggi, oltre interessi legali e successivi occorrenti.
Condannare sempre esso L' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo di aver correttamente liquidato la prestazione richiesta in data 29.4.2023 e di aver corrisposto le somme spettanti, comprensive degli arretrati ed interessi legali, in data 02.05.2023.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata materia del contendere, con vittoria delle spese.
Con note del 07.10.2024, parte ricorrente contestava l'imputazione dei pagamenti effettuata dall'ente previdenziale, assumendo di non aver ricevuto gli arretrati.
Riformulava, altresì, le proprie conclusioni, limitando la richiesta di pagamento degli arretrati al periodo dall'1.5.2022 al 30.4.2023 ed allegando conteggi delle somme dovute (pari a complessivi € 6.503,04): “insiste per la decisone della causa e la condanna dell'Istituto al pagamento degli arretrati della indennità di accompagnamento in favore della sig.ra Parte_1
per il periodo 01/05/2022 al 30/04/2023, (anziché 30/06/2023 come erroneamente
[...] riporta in ricorso)”.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali,
l'udienza del 19.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in considerazione del pacifico intervenuto pagamento, in data 01.6.2023, di parte della prestazione rivendicata, pari ad € 3.946,04 (cfr. “database pagamenti pensione” all. note del 2.12.2024).
Il parziale adempimento spontaneo della prestazione da parte dell'ente resistente determina il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e, con esso, la necessità di una pronuncia del giudice sul punto, ovvero sul diritto alla corresponsione della prestazione assistenziale (Corte di
Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03).
Tanto premesso, resta in contestazione tra le parti il pagamento dei ratei della prestazione CP_ assistenziale per differenza (pari ad € 3.820,06), per i quali l' ha operato un conguaglio (rectius compensazione ) con il modello TE08 del 29.4.2023.
2 Nella comunicazione di riliquidazione di cui al TE08 predetto e allegato alla memoria difensiva ricorso, si legge testualmente: “La informo che la pensione n.044-510007220275 Cat.
INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2020. CONGUAGLIO
LORDO: Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2023, un credito a suo favore di euro
3.009,02”.
Com'è evidente, nella comunicazione di riliquidazione appena riportato non è in alcun modo specificato a che titolo l'ente previdenziale avrebbe effettuato la trattenuta de quo, facendosi genericamente riferimento a un ricalcolo a decorrere dal 1° gennaio 2020. CP_ Soltanto con note le note conclusionali depositate in data 15.1.2025, l' ha chiarito i motivi che hanno determinato il conguaglio: trattasi di somme relative a maggiorazioni sociali che sarebbero state indebitamente erogate dal gennaio 2020 al 31 maggio 2023 (“In data 28/02/2020, in seguito alla sentenza 25379/2008, è stato liquidato l'assegno di invalidità civile, con decorrenza marzo 2007, come da modello te08 che si allega, comprensivo delle maggiorazioni sociali. In data
29/04/2023, in seguito al decreto di omologa rg. 2791/22, è stata liquidata l'indennità di accompagnamento, con decorrenza maggio 2022, per un importo pari ad euro 6829,08. Gli arretrati comprendevano il pagamento da maggio 2022 a maggio 2023. Dagli arretrati sono state recuperate le somme relative alle maggiorazioni sociali dal gennaio 2020 al 31 maggio 2023, pari ad euro 3820,06, non spettanti alla ricorrente per i redditi del coniuge, titolare di pensione da agosto 2009”). CP_ L' quindi deduce, genericamente e tra l'altro per la prima volta solo con le note conclusionali da ultimo depositate, una compensazione tra la somma dovuta a titolo di arretrati ed un presunto indebito che nascerebbe da un rapporto assistenziale diverso rispetto al credito azionato (assegno di invalidità civile).
Tuttavia, non avendo origine i rispettivi crediti e debiti dal medesimo rapporto, il relativo CP_ onere probatorio ricade a carico dell' che non ha provveduto al suo assolvimento, non assumendo rilevanza probatoria il tabulato interno prodotto dallo stesso ente.
A ciò si aggiunga quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”, (cfr. Cass. n. 13223/2020).
Sul punto, occorre evidenziare che l'ente previdenziale né in memoria di costituzione, né tantomeno nei successivi scritti difensivi, ha dedotto alcun comportamento doloso della ricorrente che avrebbe determinato l'indebita erogazione, ma si è limitato a spiegare in modo estremamente generico i motivi tecnici che hanno determinato il conguaglio per cui è causa.
3 Ebbene, questo giudicante ritiene di condividere la prospettazione attorea in quanto dall'esame della documentazione in atti non emerge alcun comportamento tenuto dalla sig.ra finalizzato alla percezione indebita della prestazione assistenziale e della relativa Pt_1 maggiorazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in ossequio ai principi sopra richiamati, l'indebito
è ripetibile solo a partire dal momento in cui è intervenuto il provvedimento che accerta la variazione dei dati di calcolo della prestazione.
In accoglimento del ricorso, dunque, va annullato in parte qua il provvedimento di riliquidazione del 29.4.2023, per l'indebito generato dalla revoca della maggiorazione sociale e va dichiarato non ripetibile l'indebito ivi riportato. CP_ Per l'effetto, l' va condannato alla restituzione in favore della sig.ra della somma Pt_1 di € 3.820,06 trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali fino al soddisfo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore dell'avv.
Avallone dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara parziale cessata la materia del contendere quanto al pagamento degli arretrati della prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento), per la somma pari ad € 3.946,04;
• in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 29.4.2023 e della trattenuta di € 3.820,06 per la revoca delle somme percepite a titolo di maggiorazioni sociali dal gennaio 2020 al 31 maggio 2023; CP_
• per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della sig.ra della somma Pt_1 di € 3.820,06 trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali fino al soddisfo;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.750,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 21.3.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
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