Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1517/2023 R.G., avente per oggetto: “risarcimento danni da incidente stradale”;
TRA
nato ad [...] il [...], cod.fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._5
nata a [...] il [...], Cod. fisc. , Parte_5 C.F._6
tutti nella qualità di eredi del defunto (n. 20.12.1969 e Persona_1
deceduto il 29.10.2013), rappresentati e difesi dell'avv. Teodoro Privitera, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del suo procuratore pro tempore, c.f.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in P.IVA_1
atti;
1
All'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1940/2023 del 4 maggio 2023, il Tribunale di Catania, Quinta
sezione civile, rigettava la domanda formulata da (n. 22.4.1951), Parte_1
, (n. 31.10.2001), Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
e tutti in proprio e quali eredi del defunto Parte_5 Persona_1
(n. 20.12.1969 e deceduto il 29.10.2013), nei confronti della società CP_2
quale impresa designata dal domanda Controparte_1
avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal decesso del loro congiunto,
avvenuto a seguito di sinistro stradale verificatosi il Persona_1
29.10.2013; condannava gli attori al pagamento delle spese processuali e, con decreto separato, revocava il beneficio del gratuito patrocinio.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli originari attori e hanno chiesto, formulando un unico articolato motivo, la riforma della sentenza e la condanna della controparte al risarcimento dei danni da ciascuno subiti.
Si è costituita la quale impresa designata dal FGVS e Controparte_3
ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
All'udienza di discussione del 4.2.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale, nel rigettare le domande attoree, ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro come esposta in citazione anche in punto di coinvolgimento di un veicolo pirata.
Con l'unico, articolato, motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non attendibile il teste , unico Testimone_1
testimone oculare.
Sostengono che in realtà la deposizione era genuina, disinteressata, verosimile e lineare, oltrechè coincidente con le dichiarazioni rese dagli altri testi, tutte certe nell'attribuire la responsabilità ad un terzo.
2 In definitiva, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale per non aver ritenuto provata la dinamica dell'incidente stradale in questione, assumendo che dal complesso delle testimonianze, anche de relato, risulta che l'incidente in cui ha perso la vita il loro congiunto si è verificato per la colpa, esclusiva o al limite concorrente, del conducente di un'auto – risultata rubata-, dileguatosi subito dopo lo scontro.
Detto motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Ed invero, è principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia, l'onere di provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa di altro veicolo, nonché provare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto o che il veicolo al momento del sinistro era stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario (cfr. Cass.
n. 1325/2016; Cass. n. 15367/2011; Cass. n. 10762/1992).
Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto o privo di assicurazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 15367/2011 cit.; Cass. 10540/2023).
Nella specie, deve condividersi pienamente l'apprezzamento del primo giudice secondo cui questa prova non risulta fornita.
Ed invero, né dal rapporto per incidente stradale della Polizia Municipale di
Catania, intervenuta sul luogo nell'immediatezza, né, soprattutto, dalla relazione della stessa Polizia Municipale conclusiva delle indagini (condotte, per l'anomalia dell'incidente, unitamente alla Squadra Mobile), è emersa la presenza della pretesa vettura antagonista pirata (che era stata oggetto di furto due giorni prima).
3 In detta relazione conclusiva la dinamica del sinistro risulta così ricostruita:
stava percorrendo, alla guida del motociclo GSXF Suzuki 600 Persona_1
(targato AJ94544), il viale delle Medaglie D'Oro di Catania, in direzione di marcia da sud a nord, quando, giunto all'altezza del civico 4/c, per cause sconosciute, imprimeva sulla sede stradale una traccia di frenata pari a mt. 6,00, perdendo il controllo del veicolo che rovinava, unitamente al conducente, sulla sede stradale pattinando su di essa per metri 39,70 e andando a finire la sua corsa sotto il cassone di una moto Ape che si trovava ivi parcheggiata sulla destra;
il conducente,
disarcionato dal mezzo, pattinava a sua volta con il corpo sulla sede stradale finendo la sua corsa a ridosso dei cassonetti della nettezza urbana.
Le forze dell'ordine concludono affermando che: “Non è emerso il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica dell'incidente” e si può ipotizzare che
“il centauro, percorrendo una strada rettilinea, abbia avuto una turbativa nella sua direttrice di marcia, tale da costringerlo ad azionare il sistema frenante, ciò che, in
conseguenza della sua velocità non moderata, gli faceva perdere il controllo del mezzo e rovinare sulla sede stradale.”.
Sul punto, la presenza del veicolo pirata, come dedotto dagli appellanti, è
invece confermata dal teste escusso in giudizio, , della cui Testimone_1
attendibilità deve però dubitarsi, condividendosi al riguardo il giudizio esposto dal primo giudice.
In primo luogo, va sottolineato che questi, benché abbia affermato di aver assistito all'incidente e di essere anche riuscito ad annotare il numero di targa dell'auto investitrice, non è stato segnalato nel rapporto della Polizia Municipale, intervenuta appena 10 minuti dopo il fatto.
Anche ad ammettere che il si sia dovuto allontanare, per recarsi alla festa Tes_1
di compleanno della figlia – motivo che per vero non appare impellente- appare davvero inverosimile che questi, sebbene fosse stato testimone di gravi reati
(omissione di soccorso, oltrechè lesioni personali gravissime), e sebbene fosse in possesso di informazioni utili sulla presenza della Fiat Panda e sull'autore
4 dell'illecito, non abbia avvertito la necessità e/o l'opportunità di lasciare il proprio recapito a qualcuno degli astanti (pacificamente numerosi), o quantomeno di recarsi al posto di polizia nei giorni immediatamente successivi, specie dopo aver appreso del decesso della vittima (intervenuto lo stesso giorno) da un quotidiano, come da lui riferito, e abbia invece atteso oltre due mesi per contattare i familiari
(conoscendo il padre della vittima che gestisce una panetteria in piazza
Risorgimento), e recarsi quindi presso il Comando della Polizia Municipale (un mese dopo la conclusione delle indagini) per essere sentito a s.i.t. (v. verbale del
9.1.2014). Di una tale condotta il non ha fornito giustificazione alcuna, né Tes_1
alla Polizia né in questo giudizio (limitandosi ad affermare “ci ho messo un po' di tempo a decidermi”).
Va aggiunto che la deposizione resa dal teste oltre ad essere poco Tes_1
credibile, apparendo piuttosto preconfezionata a supporto della prospettazione attorea, risulta anche in contrasto con le altre emergenze processuali, e segnatamente con i dati accertati dalla polizia giudiziaria in sede di indagini.
Ed invero, lo scontro riferito dal teste, tra l'auto che scendeva a retromarcia da un marciapiede e lo scooter del , è smentito dagli accertamenti eseguiti sul Pt_1
mezzo, da cui emerge la presenza sulla moto solo di tracce di pattinamento con il suolo stradale con esclusione di tracce da urto diretto, tali da far presumere il coinvolgimento di altri veicoli (v. relazione conclusiva del Corpo Polizia
Municipale).
Inoltre, il sentito a s.i.t dalla polizia, aveva escluso che il conducente Tes_1
della moto avesse frenato, mentre, come sopra visto, è stata rilevata sulla sede stradale una traccia di frenata lunga mt. 6,00.
Quanto all'altro teste escusso in giudizio, Testimone_2
questi, che era presente suoi luoghi e ha anche chiamato l'ambulanza, non ha assistito al fatto e si è limitato a riferire di avere solo “sentito dire dalle persone arrivate dopo che qualcuno aveva tagliato la strada al ragazzo”.
5 Parimenti, , sentito dalla polizia a s.i.t. – la cui Testimone_3
deposizione è richiamata nell'atto di appello- non ha assistito al sinistro avendo sentito solo un botto ed essendo sopraggiunto dopo;
ha dichiarato di avere sentito discussioni tra persone a lui sconosciute che riferivano che un'auto, nell'effettuare una manovra in retromarcia, aveva creato “turbativa” al motociclo.
Tali dichiarazioni, in quanto solo de relato da soggetti non identificati dal dichiarante, né altrimenti identificabili (per ipotesi, col stante che questi, Tes_1
nel verbale di sommarie informazioni, ha riferito di non aver parlato con nessuno dei presenti), non possono avere una valenza probatoria sufficiente a confermare la deposizione del teste come visto inficiata da gravi criticità. Tes_1
Inidonee a tal fine risultano pure le informazioni raccolte dalla P.G. da LI
Messina, soccorritore del servizio 118 (a cui si fa cenno nell'atto di appello); questi ha infatti dichiarato che il ferito gli aveva detto “che lo avevano buttato in aria”, espressione la cui genericità non consente di trarre adeguati elementi circa le modalità dell'evento.
A tutto quanto sopra, va aggiunto che i soggetti danneggiati (i congiunti della vittima), odierni appellanti, non hanno in alcun modo collaborato all'espletamento delle indagini di polizia giudiziaria dirette ad accertare se fosse stato commesso un illecito in danno del loro congiunto, e ad accertarne l'eventuale autore, per com'è onere di chi propone una domanda risarcitoria per responsabilità civile verso il
Fondo Vittime della Strada, e, anzi, le hanno ostacolate.
Dalla relazione conclusiva della P.M. emerge infatti, per come già puntualmente rilevato dal primo giudice in corso di istruttoria (con l'ordinanza di rigetto della provvisionale), un'assoluta omertà in ordine al verificarsi del sinistro per cui è causa, tale che addirittura la moto era stata rimossa dai luoghi dai familiari (dal fratello , odierno appellante), ed occultata (asseritamente, per Parte_6
scongiurare conseguenze legali per la vittima, che circolava pur essendo in regime di semilibertà e sprovvisto di patente di guida, oltrechè senza copertura assicurativa), e detta moto è stata rinvenuta solo in seguito ad indagini di p.g..
6 Lo stesso fratello, , convocato dalla Squadra Mobile di Parte_6
Catania, escludeva la conoscenza di testimoni presenti ai fatti (v. relazione conclusiva e verbale di sommarie informazioni).
In definitiva, a parere del collegio, le risultanze processuali acquisite portano senz'altro ad escludere che sia stata fornita la prova del sinistro secondo la dinamica prospettata dagli appellanti, e non piuttosto per fatti accidentali autonomi, nonché della responsabilità del conducente non identificato di un'auto risultata rubata, in guisa da fondare la legittimazione dell'Impresa designata per il Fondo di garanzia, evocata in giudizio.
***
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello deve essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
La sentenza del Tribunale va invero confermata anche in punto di regolamento delle spese processuali, tenuto conto, per un verso, che il giudice ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza e, per un altro, dell'assoluta genericità della doglianza contenuta nell'atto di appello circa la misura delle spese, definita
“esorbitante”, che rende tale doglianza inammissibile.
Spese
Anche le spese processuali di questo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido, nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della domanda di maggior importo (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore (ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria per cui si applicano i minimi).
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-
7 bis dello stesso art. 13, e ciò nonostante l'ammissione degli appellanti al patrocinio a spese dello Stato (trattandosi di causa di esenzione suscettibile di venir meno, v. in tal senso Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1517/2023 R.G.,
così decide: rigetta l'appello proposto da (n. 22.4.1951), Parte_1 Parte_2
, (n. 31.10.2001), e Parte_3 Parte_4 Parte_1 Pt_5
in proprio e quali eredi del defunto , nei confronti
[...] Persona_1
della società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime CP_2
della Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1940/2023 del 4
maggio 2023;
Condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore della società appellata delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi €12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per fase studio, €1.911,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 5.103,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Catania il 25 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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