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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata Parte_1 Persona_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
con l'avvocato Alfiero Costantini
[...] Parte_11
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_2
vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I. il IG. Persona_2
(avo dei ricorrenti, cittadini brasiliani per nascita ius soli) nasceva in Italia nel
[...]
Comune di Castelbelforte (MN) il 26.08.1857 (all. 1), figlio di e di Persona_3 Persona_4
II. il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_2 Per_5 Pt_12
in data 13.11.1883 (all. 2); III. il IG. emigrava quindi in
[...] Persona_2
Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 3); IV. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 20.04.1904 il
IG. (all. 4); V. in data 03.09.1924 il IG. contraeva matrimonio con Parte_13 Parte_13
la IG.ra (all. 5); VI. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 28.08.1926 Parte_14
la IG.ra (all. 6); VII. in data 27.12.1947 la IG.ta contraeva Persona_6 Persona_6
matrimonio con il IG. (all. 7); VIII. in costanza del predetto matrimonio Persona_7 nascevano: • il 31.10.1957 (all. 8); • Parte_1 Persona_8
il 28.05.1959 (all. 9); • il 10.11.1960 (all.
[...] Pt_1 Persona_9 Pt_1
10); • il 28.12.1968 (all. 11); IX. in data 25.01.1980 la IG.ra Persona_10 Pt_1
contraeva matrimonio con il IG. Parte_1 Parte_1 Persona_11
(all. 12); X. in costanza del predetto matrimonio nascevano: •
[...] Parte_2 il 03.06.1981 (all. 13); • il 17.01.1984 (all. 14); XI.
[...] Parte_3 Per_1 dall'unione del IG. con la IG.ra Parte_2 Per_1 Parte_15
nasceva in data 24.11.2012 la minore (all. 15, 16); XII. in Parte_8
data 16.06.2018 il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_2 Per_1
(all. 17); XIII. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data Persona_12
16.06.2023 il minore (all. 18); XIV. in data 21.11.1980 la IG.ra Parte_11
contraeva matrimonio con il IG. (all. 19); XV. Parte_16 Parte_17 in costanza del predetto matrimonio nascevano: • il 26.06.1985 (all. 20); Parte_4
• il 12.11.1988 (all. 21); XVI. in data 15.01.2011 il IG. Parte_7 [...]
contraeva matrimonio con la IG.ra (all. 22); XVII. in Parte_4 Persona_13
costanza del predetto matrimonio nasceva in data 29.03.2016 il minore Parte_9
(all. 23); XVIII. in data 10.06.2017 la IG.ra contraeva matrimonio con Parte_7
il IG. (all. 24); XIX. in data 02.05.1981 il IG. Persona_14 Persona_9
contraeva matrimonio con la IG.ra (all. 25); XX. in costanza Pt_1 Parte_18
del predetto matrimonio nasceva in data 13.10.1986 la IG.ra Parte_5
(all. 26); XXI. dall'unione della IG.ra con soggetto Persona_10 Pt_1
sconosciuto, nasceva in data 04.06.1988 il IG. (all. 27); XXII. in data Parte_19
07.03.2019 il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_19 [...]
(all. 28); XXIII. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 14.08.2019 la Parte_20
minore (all. 29); XXIV. in data 06.09.2002 la IG.ra Parte_10 [...]
contraeva matrimonio con il IG. (all. 30)”. Persona_15 Parte_21
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il Persona_2
26.8.1857 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che (da sposata Parte_1 Pt_1 Persona_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Pt_1 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
sono cittadini italiani.
[...] Parte_11
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 5.6.25
Il giudice
Christian Colombo