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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 131/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Chiaramonte Gulfi in C.da Paraspola n. 11/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Pietro Roccasalva, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in c.da Paraspola n. 11/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfredo
Vinciguerra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal Parte_1
coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario a Modica il 15.6.2000 Controparte_1
(anno 2000, numero 6, parte II, Serie A), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio sono nati i figli (1.6.2005) e (22.5.2008); Per_1 Per_2
che, con decreto del 19.01.2024, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
09.05.2024; che, nelle more, i coniugi si determinavano a chiedere a Questo Tribunale la trasformazione del rito in separazione consensuale mediante deposito di specifica istanza congiunta in data 7.5.2024; che per quanto sopra riportato nessuno dei coniugi compariva alla predetta udienza e, per mezzo dei rispettivi procuratori, gli stessi insistevano in atti e nella trasformazione del rito. Il Presidente relatore rinviava quindi il procedimento alla successiva data del 13.11.2024 da tenersi in modalità cartolare, previa autorizzazione alla suddetta trasformazione;
che l'udienza del 13.11.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte, che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto di trasformazione rito chiedendo congiuntamente quanto di seguito:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale di via Paraspola n. 11/a, di proprietà del SI. verrà assegnata alla SI.ra CP_1
Per_
, che la abiterà insieme alla figlia minore sino a quando la predetta minore non deciderà Pt_1
di vivere altrove;
3. Il SI. continuerà a corrispondere le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile; le CP_1
utenze (luce, acqua, gas e TARI) saranno invece a carico della SI.ra . L'eventuale IMU Pt_1
gravante sull'immobile resterà a carico del CP_1
4. la SI.ra dovrà inoltre accollarsi il pagamento delle rate del finanziamento dell'autovettura di Pt_1
sua proprietà TG FW946KX (dal mese di maggio 2024 e sino allo scadere), il cui contratto di prestito
è tuttavia intestato al SI. CP_1
5. il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di €. 250,00 al mese a titolo di CP_1
assegno di separazione, per la durata di 2 (due) anni a far data dal mese di maggio 2024 e sino al maggio 2026, così da consentire alla SI.ra di poter regolarizzare la propria posizione Pt_1
lavorativa. Qualora la SI.ra dovesse intraprendere una nuova convivenza, cesserà anzitempo Pt_1
l'obbligo di corrispondere l'assegno di separazione in capo al Gurrieri.
6. per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il SI. si obbliga a corrispondere un assegno di CP_1
Per_
€. 250,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore , che continuerà ad
pagina 2 di 4 abitare insieme alla madre, con facoltà di vedere il padre liberamente, tenuto conto dei buoni rapporti intercorrenti tra gli stessi.
7. Per quanto concerne le spese relative al percorso di studi del figlio (retta universitaria, vitto Per_1
e alloggio), il SI. si obbliga ad approntarle integralmente sino a quando la SI.ra CP_1 Pt_1
non troverà un'occupazione, allorché la stessa sarà tenuta a compartecipare alle superiori spese nella misura del 30%. Inoltre il SI. si obbliga a corrispondere l'ulteriore somma di €. 250,00 quale CP_1
contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora autosufficiente, dal mese di Per_1
maggio 2024 e sino al mese di agosto 2024, periodo in cui il figlio continuerà a vivere con la madre prima di trasferirsi nella città universitaria.
8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise al 50%, così come l'assegno unico. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei c oniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Modica il 15.6.2000 (anno 2000, numero 6, parte II, Serie
A);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 131/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Chiaramonte Gulfi in C.da Paraspola n. 11/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Pietro Roccasalva, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in c.da Paraspola n. 11/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfredo
Vinciguerra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal Parte_1
coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario a Modica il 15.6.2000 Controparte_1
(anno 2000, numero 6, parte II, Serie A), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio sono nati i figli (1.6.2005) e (22.5.2008); Per_1 Per_2
che, con decreto del 19.01.2024, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
09.05.2024; che, nelle more, i coniugi si determinavano a chiedere a Questo Tribunale la trasformazione del rito in separazione consensuale mediante deposito di specifica istanza congiunta in data 7.5.2024; che per quanto sopra riportato nessuno dei coniugi compariva alla predetta udienza e, per mezzo dei rispettivi procuratori, gli stessi insistevano in atti e nella trasformazione del rito. Il Presidente relatore rinviava quindi il procedimento alla successiva data del 13.11.2024 da tenersi in modalità cartolare, previa autorizzazione alla suddetta trasformazione;
che l'udienza del 13.11.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte, che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto di trasformazione rito chiedendo congiuntamente quanto di seguito:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale di via Paraspola n. 11/a, di proprietà del SI. verrà assegnata alla SI.ra CP_1
Per_
, che la abiterà insieme alla figlia minore sino a quando la predetta minore non deciderà Pt_1
di vivere altrove;
3. Il SI. continuerà a corrispondere le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile; le CP_1
utenze (luce, acqua, gas e TARI) saranno invece a carico della SI.ra . L'eventuale IMU Pt_1
gravante sull'immobile resterà a carico del CP_1
4. la SI.ra dovrà inoltre accollarsi il pagamento delle rate del finanziamento dell'autovettura di Pt_1
sua proprietà TG FW946KX (dal mese di maggio 2024 e sino allo scadere), il cui contratto di prestito
è tuttavia intestato al SI. CP_1
5. il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di €. 250,00 al mese a titolo di CP_1
assegno di separazione, per la durata di 2 (due) anni a far data dal mese di maggio 2024 e sino al maggio 2026, così da consentire alla SI.ra di poter regolarizzare la propria posizione Pt_1
lavorativa. Qualora la SI.ra dovesse intraprendere una nuova convivenza, cesserà anzitempo Pt_1
l'obbligo di corrispondere l'assegno di separazione in capo al Gurrieri.
6. per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il SI. si obbliga a corrispondere un assegno di CP_1
Per_
€. 250,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore , che continuerà ad
pagina 2 di 4 abitare insieme alla madre, con facoltà di vedere il padre liberamente, tenuto conto dei buoni rapporti intercorrenti tra gli stessi.
7. Per quanto concerne le spese relative al percorso di studi del figlio (retta universitaria, vitto Per_1
e alloggio), il SI. si obbliga ad approntarle integralmente sino a quando la SI.ra CP_1 Pt_1
non troverà un'occupazione, allorché la stessa sarà tenuta a compartecipare alle superiori spese nella misura del 30%. Inoltre il SI. si obbliga a corrispondere l'ulteriore somma di €. 250,00 quale CP_1
contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora autosufficiente, dal mese di Per_1
maggio 2024 e sino al mese di agosto 2024, periodo in cui il figlio continuerà a vivere con la madre prima di trasferirsi nella città universitaria.
8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise al 50%, così come l'assegno unico. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei c oniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Modica il 15.6.2000 (anno 2000, numero 6, parte II, Serie
A);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4