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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LA Prozzo, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 737/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Franco Sabatini;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Sandro Salera;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/05/2025 il ricorrente, professore ordinario di
Urologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università nnunzio di CP_2 CP_3
e Direttore della
[...] Parte_2 deduceva di aver diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennità di risultato, lavoro straordinario e rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della sua attività lavorativa anche presso la del Parte_3
Presidio Ospedaliero di Vasto. Il ricorrente deduceva, inoltre, di aver diritto al
1 pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie in caso di mancata fruizione delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto esposto il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare ed accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione di risultato;
conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, a Controparte_1 corrispondere, a favore del ricorrente, le relative somme con rinvio, per la determinazione del quantum, a separata sede;
2)accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla retribuzione per il tempo necessario a raggiungere l' muovendo dalla propria Controparte_4 abitazione e ad essa tornando, oltre che al rimborso delle spese di viaggio conseguentemente condannare l' ut supra al pagamento dei relativi CP_1 importi, con rinvio, per la determinazione del quantum, a separata sede.
3) dichiarare ed accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle indennità per ferie non godute;
conseguentemente condannare la
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_1 pagamento della relativa indennità al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con rinvio in caso di inadempimento, per la determinazione del quantum,
a separata sede;
Il tutto nei limiti della prescrizione, con rivalutazione, interessi sulle singole somme rivalutate e vittoria di spese e competenze professionali”.
1.1. La costituitasi in giudizio, eccepiva la Controparte_1 prescrizione dei diritti fatti valere e deduceva l'infondatezza delle domande proposte chiedendone il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il ricorrente è professore di urologia presso la facoltà di medicina dell'Università
“G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara e, a seguito dell'autorizzazione al
2 convenzionamento, dal 31 ottobre 2017 svolge l'incarico di direttore della
[...]
unità operativa alla quale afferisce, Parte_2 Parte_2 da ottobre 2017, anche la U.O.S. di Urologia del Presidio Ospedaliero di Vasto
(doc. 5 ric.). In precedenza, a decorrere dal 1° aprile 2007, il ricorrente ha ricoperto l'incarico di direttore della del P.O. di Vasto. Parte_2
***
3. Il ricorrente rivendica in questa sede il pagamento dell'indennità di risultato, Cont voce retributiva mai corrisposta dalla Tale pretesa deve ritenersi fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Il d.lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti fra
[...]
sottolinea la necessaria complementarità dell'attività Controparte_5 assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l'autonomia di tali attività (Cass. n. 15684/2024).
Infatti, nei primi due commi dell'art. 1 del d.lgs. n. 517 citato, si stabilisce che la funzionalità e la coerenza dell'attività assistenziale con le esigenze della didattica e della ricerca devono essere assicurate da specifici Protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Il primo comma dell'art. 5 prevede poi che l'individuazione dei professori e ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende sanitarie del SSN, debba avvenire con apposito atto del Direttore generale dell' di riferimento d'intesa con il Rettore, in CP_1 conformità ai criteri stabiliti nel Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università, relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale.
3.2. Con specifico riferimento al trattamento economico del personale universitario, l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 stabilisce:
“1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari
3 condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonchè all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati CP_6 in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo”.
3.3. La Suprema Corte ha precisato (Cass. 22 aprile 2022, n. 12952) che “l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente – e quindi l'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R.
4 n. 731 del 1979 – la quale, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, può trovare attuazione tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità; Cass. 12952/2022 cit. ha infatti specificato che l'equiparazione va comunque svolta «tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello (art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta» e che «l'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Controparte_5
a parità di incarico e di anzianità»; ciò sta a significare che – pur non
[...] potendosi computare emolumenti che presuppongono pesature, graduazioni o la misurazione del raggiungimento di specifici obiettivi, fino a quando il sistema
Azienda-Università non si adegui in concreto a tali dinamiche retributive - va comunque valutato, nel calcolo comparativo, tutto quanto caratterizza, per voci fisse e continuative, la remunerazione dei medici “privatizzati“ del SSN (v. anche
Cons. Stato, Sez. III, 03/02/2020, n. 822); Cass. 25 agosto 2022, n. 25333, riprendendo Cass. 12952/2022 cit., ha in proposito conclusivamente ribadito che
l'ammontare dell'assegno perequativo deve essere quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del a parità di Controparte_5 incarico e di anzianità” (in questo sento Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 10756 del
24/04/2025).
Si è poi affermato che “secondo quanto delineato da Cass. 12952/2022, in esito alle modifiche apportate al sistema per allineare la disciplina equiparativa all'assetto della dirigenza medica del SSN contrattualizzato, è risultato in sostanza che ai docenti universitari “strutturati” è dovuta: - fino all'attuazione
5 concreta del nuovo regime di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, l'indennità
c.d. secondo il sistema fino ad allora vigente;
- con l'attuazione del CP_7 nuovo regime di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, un'equiparazione, attuata attraverso trattamenti aggiuntivi calibrati sui “risultati” e sulla
“posizione” di responsabilità, anch'essi muniti di funzione perequativa rispetto alle retribuzioni della dirigenza medica con rapporto “privatizzato” presso il
SSN” (così Cass. civ. sez. lavoro, ord. n. 10756 del 24/04/2025).
Non vi è dubbio, pertanto, che ai docenti universitari che svolgano attività assistenziale all'interno delle aziende ospedaliere, spetti un trattamento aggiuntivo calibrato sia sulla posizione rivestita all'interno delle strutture ospedaliere che sui risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività assistenziale, trattamento che assicuri una effettiva equiparazione ai medici ospedalieri.
3.4. In questo quadro si inserisce il Protocollo D'Intesa Regione-Università, approvato con deliberazione n. 250 del 9 maggio 2017, il quale prevede, all'art. 10, che al personale universitario convenzionato venga corrisposta, oltre alla differenza stipendiale determinata dal raffronto tra il trattamento economico complessivo attribuito dall'università ed il trattamento economico complessivo spettante al dipendente ospedaliero di corrispondente posizione funzionale e responsabilità, anche, “in relazione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annualmente assegnati dalla direzione generale, valutati dall'organismo di valutazione, una retribuzione di risultato determinata in relazione alle quote corrisposte allo stesso titolo al personale medico dipendente che ha operato nelle medesime unità operative (determinate in base al budget assegnato all'unità operativa stessa), sulla base del criterio di pari contributo personale alla realizzazione degli obiettivi concordati e di equità che tiene conto proporzionalmente del debito orario dovuto dai medici universitari”.
Il Protocollo D'Intesa attribuisce in maniera chiara anche ai dirigenti medici universitari il diritto alla retribuzione di risultato corrisposta ai dirigenti medici ospedalieri assegnati alla medesima unità operativa.
3.5. Nel caso di specie è pacifico, in quanto non oggetto di alcuna tempestiva
(ossia effettuata nella memoria difensiva di costituzione) e specifica
6 contestazione, che la retribuzione di risultato sia stata corrisposta ai medici assegnati alla del P.O. di diretta dal ricorrente, così Parte_2 CP_3 come è pacifico che nessuna quota di tale retribuzione di risultato sia stata mai attribuita al Prof. pur avendone egli diritto. Pertanto, in accoglimento della Pt_1 domanda formulata al punto 1 delle conclusioni del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente di percepire l'indennità di risultato in relazione alle quote attribuite al personale medico ospedaliero operante nell'U.O.C. di Urologia del P.O. di
La va, pertanto, condannata al pagamento in CP_3 Controparte_1 favore del ricorrente dell'indennità di risultato, in relazione alle quote attribuite al personale medico ospedaliero operante nell'U.O.C. di Urologia del P.O. di CP_3
e tenuto conto della riduzione oraria nella misura effettivamente attuata, con decorrenza dal 17/01/2020, nei limiti della prescrizione quinquennale, interrotta dalla richiesta stragiudiziale di pagamento del 17/01/2025 (doc. 19 ric.), oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo.
***
4. Quanto, invece, alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario, se ne deve affermare l'infondatezza, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario, inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive” (Cass. civ. sez. lavoro, ord. n.
16711/2020; Cass. n. 20796/2024; Cass. n. 31795/2024).
***
5. Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla richiesta di pagamento della retribuzione per il tempo necessario a raggiungere l'ospedale di Vasto e di rimborso delle spese di viaggio per il medesimo tragitto. Il pagamento di tali voci retributive, oltre a non essere previsto da nessuna disposizione legislativa o di contratto collettivo, non appare neppure giustificata, atteso che il ricorrente risiede
7 a Mozzagrogna, comune diverso da quello in cui si trova la sua sede di lavoro
( , per cui la necessità di percorrere diversi chilometri per raggiungere la CP_3 sede di servizio, sia essa o Vasto, è dovuta ad una scelta personale del dott. CP_3
le cui conseguenze non possono farsi ricadere, in termini economici, sulla Pt_1
Peraltro, nelle giornate in cui il ricorrente si reca presso l'Ospedale di CP_1
Vasto, vengono percorsi meno chilometri, posto che, come dedotto in ricorso, dista circa 47 Km da Mozzagrogna e Vasto circa 37 Km. Lo svolgimento di CP_3 attività lavorativa presso il P.O. di Vasto per uno o due giorni alla settimana comporta, quindi, un vantaggio più che un aggravio, in quanto il ricorrente percorre circa 10 Km in meno per recarsi al lavoro rispetto a quando deve raggiungere l'Ospedale di Diverso sarebbe se nella stessa giornata il dott. CP_3 dovesse recarsi sia a Vasto che a ma tale modalità di svolgimento Pt_1 CP_3 della prestazione lavorativa non è stata dedotta in ricorso.
***
6. Va, infine, esaminata la domanda di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie. Tale domanda è sicuramente ammissibile, anche se il diritto al pagamento sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se e nella misura in cui a tale data il ricorrente non sia stato messo in condizioni di fruire delle ferie maturate. Il ricorrente, infatti, ha uno specifico interesse giuridico all'accertamento del diritto in quanto è pacifico, Cont perché non contestato dalla che a partire da novembre 2017 non siano stati più inseriti in busta paga i giorni di ferie maturati che ad ottobre 2017 erano 74.
Tale circostanza rende attuale l'interesse del ricorrente ad accertare il suo diritto al godimento delle ferie nella misura di 30 giorni all'anno e al pagamento dell'indennità sostitutiva all'atto della cessazione in caso di sua mancata fruizione.
Ebbene, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa
(nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento
8 della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 13613/2020; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 18140 del 6/6/2022; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 21780 dell'8/7/2022; Cass. civ. sez. lavoro, ord. n. 13691/2025). Si è, inoltre, ulteriormente precisato che “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”(Cass.
n. 18140/2022; Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 29844 del 12/10/2022; Cass. ord. n.
9982/2024).
6.1. In definitiva, una interpretazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 che sia conforme alla direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte di Giustizia, impone di affermare il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove il datore di lavoro non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto al godimento delle ferie prima di tale cessazione, mediante un'adeguata e tempestiva informazione anche in ordine alle conseguenze dalla mancata richiesta.
6.2. Il ricorrente, quindi, non ha alcun potere/dovere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie ma deve essere la a CP_1 mettere il Prof. in condizioni di godere delle ferie, periodicamente e, in Pt_1 ogni caso, prima della cessazione dal servizio e, in particolare, ad informare in maniera adeguata e tempestiva il ricorrente dei giorni di ferie maturati, della necessità di fruirne formulando apposita richiesta e delle conseguenze derivanti
9 dalla mancata fruizione. In difetto di tali adempimenti, il ricorrente avrà diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
***
7. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati. L'accoglimento parziale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, ponendosi la restante metà a carico della secondo il principio della soccombenza, nella CP_1 misura liquidata in dispositivo (d.m. n. 55/14-cause di lavoro di valore indeterminabile-scaglione da 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
- dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'indennità di risultato, in relazione alle quote attribuite al personale medico ospedaliero operante nell'U.O.C. di
Urologia del P.O. di e tenuto conto della riduzione oraria nella misura CP_3 effettivamente attuata, e condanna la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della suddetta indennità, con decorrenza dal 17/01/2020, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- rigetta ogni altra domanda proposta con il ricorso;
- condanna la al rimborso in favore del ricorrente Controparte_8 della metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 4.887,50, di cui € 259,00 per spese e € 4.628,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 20/11/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa LA Prozzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LA Prozzo, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 737/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Franco Sabatini;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Sandro Salera;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/05/2025 il ricorrente, professore ordinario di
Urologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università nnunzio di CP_2 CP_3
e Direttore della
[...] Parte_2 deduceva di aver diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennità di risultato, lavoro straordinario e rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della sua attività lavorativa anche presso la del Parte_3
Presidio Ospedaliero di Vasto. Il ricorrente deduceva, inoltre, di aver diritto al
1 pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie in caso di mancata fruizione delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto esposto il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare ed accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione di risultato;
conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, a Controparte_1 corrispondere, a favore del ricorrente, le relative somme con rinvio, per la determinazione del quantum, a separata sede;
2)accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla retribuzione per il tempo necessario a raggiungere l' muovendo dalla propria Controparte_4 abitazione e ad essa tornando, oltre che al rimborso delle spese di viaggio conseguentemente condannare l' ut supra al pagamento dei relativi CP_1 importi, con rinvio, per la determinazione del quantum, a separata sede.
3) dichiarare ed accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle indennità per ferie non godute;
conseguentemente condannare la
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_1 pagamento della relativa indennità al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con rinvio in caso di inadempimento, per la determinazione del quantum,
a separata sede;
Il tutto nei limiti della prescrizione, con rivalutazione, interessi sulle singole somme rivalutate e vittoria di spese e competenze professionali”.
1.1. La costituitasi in giudizio, eccepiva la Controparte_1 prescrizione dei diritti fatti valere e deduceva l'infondatezza delle domande proposte chiedendone il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il ricorrente è professore di urologia presso la facoltà di medicina dell'Università
“G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara e, a seguito dell'autorizzazione al
2 convenzionamento, dal 31 ottobre 2017 svolge l'incarico di direttore della
[...]
unità operativa alla quale afferisce, Parte_2 Parte_2 da ottobre 2017, anche la U.O.S. di Urologia del Presidio Ospedaliero di Vasto
(doc. 5 ric.). In precedenza, a decorrere dal 1° aprile 2007, il ricorrente ha ricoperto l'incarico di direttore della del P.O. di Vasto. Parte_2
***
3. Il ricorrente rivendica in questa sede il pagamento dell'indennità di risultato, Cont voce retributiva mai corrisposta dalla Tale pretesa deve ritenersi fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Il d.lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti fra
[...]
sottolinea la necessaria complementarità dell'attività Controparte_5 assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l'autonomia di tali attività (Cass. n. 15684/2024).
Infatti, nei primi due commi dell'art. 1 del d.lgs. n. 517 citato, si stabilisce che la funzionalità e la coerenza dell'attività assistenziale con le esigenze della didattica e della ricerca devono essere assicurate da specifici Protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Il primo comma dell'art. 5 prevede poi che l'individuazione dei professori e ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende sanitarie del SSN, debba avvenire con apposito atto del Direttore generale dell' di riferimento d'intesa con il Rettore, in CP_1 conformità ai criteri stabiliti nel Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università, relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale.
3.2. Con specifico riferimento al trattamento economico del personale universitario, l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 stabilisce:
“1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari
3 condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonchè all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati CP_6 in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo”.
3.3. La Suprema Corte ha precisato (Cass. 22 aprile 2022, n. 12952) che “l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente – e quindi l'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R.
4 n. 731 del 1979 – la quale, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, può trovare attuazione tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità; Cass. 12952/2022 cit. ha infatti specificato che l'equiparazione va comunque svolta «tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello (art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta» e che «l'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Controparte_5
a parità di incarico e di anzianità»; ciò sta a significare che – pur non
[...] potendosi computare emolumenti che presuppongono pesature, graduazioni o la misurazione del raggiungimento di specifici obiettivi, fino a quando il sistema
Azienda-Università non si adegui in concreto a tali dinamiche retributive - va comunque valutato, nel calcolo comparativo, tutto quanto caratterizza, per voci fisse e continuative, la remunerazione dei medici “privatizzati“ del SSN (v. anche
Cons. Stato, Sez. III, 03/02/2020, n. 822); Cass. 25 agosto 2022, n. 25333, riprendendo Cass. 12952/2022 cit., ha in proposito conclusivamente ribadito che
l'ammontare dell'assegno perequativo deve essere quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del a parità di Controparte_5 incarico e di anzianità” (in questo sento Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 10756 del
24/04/2025).
Si è poi affermato che “secondo quanto delineato da Cass. 12952/2022, in esito alle modifiche apportate al sistema per allineare la disciplina equiparativa all'assetto della dirigenza medica del SSN contrattualizzato, è risultato in sostanza che ai docenti universitari “strutturati” è dovuta: - fino all'attuazione
5 concreta del nuovo regime di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, l'indennità
c.d. secondo il sistema fino ad allora vigente;
- con l'attuazione del CP_7 nuovo regime di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, un'equiparazione, attuata attraverso trattamenti aggiuntivi calibrati sui “risultati” e sulla
“posizione” di responsabilità, anch'essi muniti di funzione perequativa rispetto alle retribuzioni della dirigenza medica con rapporto “privatizzato” presso il
SSN” (così Cass. civ. sez. lavoro, ord. n. 10756 del 24/04/2025).
Non vi è dubbio, pertanto, che ai docenti universitari che svolgano attività assistenziale all'interno delle aziende ospedaliere, spetti un trattamento aggiuntivo calibrato sia sulla posizione rivestita all'interno delle strutture ospedaliere che sui risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività assistenziale, trattamento che assicuri una effettiva equiparazione ai medici ospedalieri.
3.4. In questo quadro si inserisce il Protocollo D'Intesa Regione-Università, approvato con deliberazione n. 250 del 9 maggio 2017, il quale prevede, all'art. 10, che al personale universitario convenzionato venga corrisposta, oltre alla differenza stipendiale determinata dal raffronto tra il trattamento economico complessivo attribuito dall'università ed il trattamento economico complessivo spettante al dipendente ospedaliero di corrispondente posizione funzionale e responsabilità, anche, “in relazione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annualmente assegnati dalla direzione generale, valutati dall'organismo di valutazione, una retribuzione di risultato determinata in relazione alle quote corrisposte allo stesso titolo al personale medico dipendente che ha operato nelle medesime unità operative (determinate in base al budget assegnato all'unità operativa stessa), sulla base del criterio di pari contributo personale alla realizzazione degli obiettivi concordati e di equità che tiene conto proporzionalmente del debito orario dovuto dai medici universitari”.
Il Protocollo D'Intesa attribuisce in maniera chiara anche ai dirigenti medici universitari il diritto alla retribuzione di risultato corrisposta ai dirigenti medici ospedalieri assegnati alla medesima unità operativa.
3.5. Nel caso di specie è pacifico, in quanto non oggetto di alcuna tempestiva
(ossia effettuata nella memoria difensiva di costituzione) e specifica
6 contestazione, che la retribuzione di risultato sia stata corrisposta ai medici assegnati alla del P.O. di diretta dal ricorrente, così Parte_2 CP_3 come è pacifico che nessuna quota di tale retribuzione di risultato sia stata mai attribuita al Prof. pur avendone egli diritto. Pertanto, in accoglimento della Pt_1 domanda formulata al punto 1 delle conclusioni del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente di percepire l'indennità di risultato in relazione alle quote attribuite al personale medico ospedaliero operante nell'U.O.C. di Urologia del P.O. di
La va, pertanto, condannata al pagamento in CP_3 Controparte_1 favore del ricorrente dell'indennità di risultato, in relazione alle quote attribuite al personale medico ospedaliero operante nell'U.O.C. di Urologia del P.O. di CP_3
e tenuto conto della riduzione oraria nella misura effettivamente attuata, con decorrenza dal 17/01/2020, nei limiti della prescrizione quinquennale, interrotta dalla richiesta stragiudiziale di pagamento del 17/01/2025 (doc. 19 ric.), oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo.
***
4. Quanto, invece, alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario, se ne deve affermare l'infondatezza, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario, inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive” (Cass. civ. sez. lavoro, ord. n.
16711/2020; Cass. n. 20796/2024; Cass. n. 31795/2024).
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5. Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla richiesta di pagamento della retribuzione per il tempo necessario a raggiungere l'ospedale di Vasto e di rimborso delle spese di viaggio per il medesimo tragitto. Il pagamento di tali voci retributive, oltre a non essere previsto da nessuna disposizione legislativa o di contratto collettivo, non appare neppure giustificata, atteso che il ricorrente risiede
7 a Mozzagrogna, comune diverso da quello in cui si trova la sua sede di lavoro
( , per cui la necessità di percorrere diversi chilometri per raggiungere la CP_3 sede di servizio, sia essa o Vasto, è dovuta ad una scelta personale del dott. CP_3
le cui conseguenze non possono farsi ricadere, in termini economici, sulla Pt_1
Peraltro, nelle giornate in cui il ricorrente si reca presso l'Ospedale di CP_1
Vasto, vengono percorsi meno chilometri, posto che, come dedotto in ricorso, dista circa 47 Km da Mozzagrogna e Vasto circa 37 Km. Lo svolgimento di CP_3 attività lavorativa presso il P.O. di Vasto per uno o due giorni alla settimana comporta, quindi, un vantaggio più che un aggravio, in quanto il ricorrente percorre circa 10 Km in meno per recarsi al lavoro rispetto a quando deve raggiungere l'Ospedale di Diverso sarebbe se nella stessa giornata il dott. CP_3 dovesse recarsi sia a Vasto che a ma tale modalità di svolgimento Pt_1 CP_3 della prestazione lavorativa non è stata dedotta in ricorso.
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6. Va, infine, esaminata la domanda di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie. Tale domanda è sicuramente ammissibile, anche se il diritto al pagamento sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se e nella misura in cui a tale data il ricorrente non sia stato messo in condizioni di fruire delle ferie maturate. Il ricorrente, infatti, ha uno specifico interesse giuridico all'accertamento del diritto in quanto è pacifico, Cont perché non contestato dalla che a partire da novembre 2017 non siano stati più inseriti in busta paga i giorni di ferie maturati che ad ottobre 2017 erano 74.
Tale circostanza rende attuale l'interesse del ricorrente ad accertare il suo diritto al godimento delle ferie nella misura di 30 giorni all'anno e al pagamento dell'indennità sostitutiva all'atto della cessazione in caso di sua mancata fruizione.
Ebbene, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa
(nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento
8 della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 13613/2020; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 18140 del 6/6/2022; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 21780 dell'8/7/2022; Cass. civ. sez. lavoro, ord. n. 13691/2025). Si è, inoltre, ulteriormente precisato che “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”(Cass.
n. 18140/2022; Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 29844 del 12/10/2022; Cass. ord. n.
9982/2024).
6.1. In definitiva, una interpretazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 che sia conforme alla direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte di Giustizia, impone di affermare il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove il datore di lavoro non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto al godimento delle ferie prima di tale cessazione, mediante un'adeguata e tempestiva informazione anche in ordine alle conseguenze dalla mancata richiesta.
6.2. Il ricorrente, quindi, non ha alcun potere/dovere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie ma deve essere la a CP_1 mettere il Prof. in condizioni di godere delle ferie, periodicamente e, in Pt_1 ogni caso, prima della cessazione dal servizio e, in particolare, ad informare in maniera adeguata e tempestiva il ricorrente dei giorni di ferie maturati, della necessità di fruirne formulando apposita richiesta e delle conseguenze derivanti
9 dalla mancata fruizione. In difetto di tali adempimenti, il ricorrente avrà diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
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7. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati. L'accoglimento parziale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, ponendosi la restante metà a carico della secondo il principio della soccombenza, nella CP_1 misura liquidata in dispositivo (d.m. n. 55/14-cause di lavoro di valore indeterminabile-scaglione da 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
- dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'indennità di risultato, in relazione alle quote attribuite al personale medico ospedaliero operante nell'U.O.C. di
Urologia del P.O. di e tenuto conto della riduzione oraria nella misura CP_3 effettivamente attuata, e condanna la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della suddetta indennità, con decorrenza dal 17/01/2020, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- rigetta ogni altra domanda proposta con il ricorso;
- condanna la al rimborso in favore del ricorrente Controparte_8 della metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 4.887,50, di cui € 259,00 per spese e € 4.628,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 20/11/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa LA Prozzo
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