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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18076/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA domiciliataria ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA;
ATTORE contro
(C.F. ), avvocato in proprio, con Controparte_1 C.F._1 domicilio digitale presso il suo Indirizzo telematico;
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. CP_2 C.F._2 ARMANDO FRANCESCHI elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ARMANDO FRANCESCHI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle domande quivi formulate: - accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita stipulato in data
2.10.2019, tra il signor il signor e la sig.ra registrato e Controparte_1 CP_2
1 trascritto presso l'Ufficio del territorio di Venezia l'11.10.2019 (RG 33879 RP 23377), con cui trasferiva a la quota di 1/2 del diritto di proprietà Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito nel Comune di Venezia, località Mestre, in via Querini 100, Fg 134 mapp 883 sub 46 cat. A/2, dichiarando inefficace nei confronti dell' Parte_1
, attrice, il suddetto atto di disposizione del patrimonio. - in subordine,
[...] condannare ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno, per un importo presuntivamente stimato nel valore effettivo del cespite, calcolato ai sensi dell'art. 79
d.p.r. 602/73, maggiorato del 10% in ragione di costi sostenuti per il promovimento del contenzioso giurisdizionale, nei confronti dell'acquirente nel caso in cui CP_2 il bene immobile risultasse nel frattempo alienato a terzi di buona fede, a danno dell'Erario. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.
Il convenuto Procuratore in proprio, sig. , ha concluso: In Via Principale Ferma CP_1 la declaratoria, anche ex officio, del difetto di interesse ad agire dell'attrice in relazione alla domanda di revocatoria, - Rigettarsi le domande avversarie infondate e non provate in fatto e in diritto con il ristoro delle spese e dei compensi del giudizio.
Il Procuratore di parte convenuta per la sig.ra. ha concluso: IN VIA Testimone_1
PRELIMINARE DI RITO • dichiararsi il difetto di interesse ad agire dell'attrice ex art.100 c.p.c. in relazione alla domanda di revocatoria formulata, per i motivi dedotti in narrativa con ogni pronuncia necessaria e conseguente e ordinandosi al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Venezia la cancellazione della trascrizione della domanda sul bene immobile di cui è causa. NEL MERITO • respingersi le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa ordinandosi al
Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Venezia la cancellazione della trascrizione della domanda sul bene immobile di cui è causa IN OGNI CASO • spese del giudizio integralmente rifuse.
Motivi di fatto e di diritto
In data 2.10.2019 il coniuge sig. ha venduto alla moglie sig.ra Controparte_1 CP_2 la quota di comproprietà indivisa, pari ad ½, di un immobile ad uso abitativo sito in
[...]
Venezia Mestre Via G. Querini n. 100, già facente parte di un fondo patrimoniale costituito in data 22.06.2018, a fronte del pagamento del prezzo complessivo di €
2 240.000,00, secondo la modalità così pattuita e descritta nell'atto di compravendita “tale somma le è stata versata dalla parte acquirente fino a concorrenza di Euro 148.213,00
(centoquarantottomila duecentotredici virgola zero zero), mentre per la residua somma di
Euro 91.787,00 (novantunomila settecentoottantasette virgola zero zero) viene pagata mediante accollo di pari somma in linea capitale del mutuo dalla parte alienante contratto con la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO Società
Cooperativa" (oggi con atto in data 2.4.2013 n.28981/9064 di rep. Notaio Parte_2 di Mestre, registrato a Venezia 2 il 23 aprile 2013 n. 3907 serie 1T (vedi Persona_1 doc. 6 dimesse da parte attrice).
ha agito nei confronti dei coniugi sig. Parte_1 CP_1
e sig.ra per la declaratoria di inefficacia del predetto atto di
[...] CP_2 compravendita, ai sensi dell'art. 2901 c.c., facendo valere il proprio credito, pari ad euro
284.332,87 all'1/08/2024, derivante da ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati.
Parte attrice, poi, ha precisato che, in relazione al credito riferito alla cartella n.
11920190012473022000, sussisteva un contenzioso tra il sig. e l' CP_1 Parte_1
di Venezia che risultava sospeso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
[...]
Grado di Venezia con ordinanza n. 138/01/24, avendo il contribuente dichiarato di avere aderito alla Rottamazione quater. Ha, poi, aggiunto che sussisteva un contenzioso interno avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado relativo al ricorso “1192013387
31/10/2013 2013-EQUINRD-0190729 Atto impugnato 119201300088801000” (doc. 4 Con denominato contenzioso con e doc. 5 denominato contenzioso interno, entrambi dimesso da parte attrice).
L ha affermato l'anteriorità del debito rispetto alla Parte_1 data dell'atto di compravendita, l'inadeguatezza del prezzo pattuito rispetto al valore di mercato, l'insufficienza del residuo patrimonio del debitore rispetto alle obbligazioni contratte e la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
In ultimo, parte attrice ha chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno derivante da eventuali e successivi atti dispositivi dell'immobile.
3 Il sig. si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire CP_1 in capo a parte attrice con riferimento alla domanda revocatoria, posto che l'accoglimento della stessa non avrebbe comunque consentito il recupero della quota alienata e non avrebbe reso possibile neppure l'iscrizione di ipoteca o l'avvio di un'azione esecutiva, trattandosi di una quota di immobile adibito a casa di abitazione (art. 76 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e già conferito in fondo patrimoniale in data
06.06.2018.
Ancora, il sig. ha affermato che l'importo del debito scaduto prima del CP_1
2.10.2019, data di cessione della quota, ammontava non a € 284.332,87, ma a
€150.601,16.
Ulteriormente, il sig. ha affermato l'insussistenza dell'eventus damni, poiché la CP_1 cessione della quota dell'immobile era avvenuta per pagare il debito fiscale.
In ultimo, il sig. ha eccepito l'insussistenza del presupposto della partecipatio CP_1 fraudis, tenuto conto che il rapporto di coniugio non era di per sé presunzione di atto in frode, perché i coniugi avevano un regime patrimoniale connotato dalla separazione dei beni;
inoltre, il prezzo pattuito per la quota di ½ (€ 240.000,00) era più che congruo considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e il suo stato di diritto.
La sig.ra si è costituita eccependo, preliminarmente, il difetto di interesse CP_2 ad agire di parte attrice in relazione alla domanda revocatoria.
Ancora, la sig.ra ha eccepito l'inesistenza della partecipatio fraudis in CP_2 capo alla stessa.
In ultimo, la sig.ra ha affermato che il prezzo convenuto per la CP_2 compravendita in oggetto non solo era congruo rispetto ai parametri previsti dall'art. 52 comma 4 TUIR, ma era superiore al valore massimo di mercato di immobili similari non occupati, e ciò in base alle stime OMI relative al periodo di stipula dell'atto (€1900 x 229 mq=€402.800:2=€201.400).
Il sig. , con il deposito delle note scritte in data 23.06.2025, ha fatto presente CP_1 che, nelle more del giudizio, era stato riammesso alla definizione agevolata dei carichi esattoriali (rottamazione quater) relativamente alle cartelle indicate nella relativa istanza
(docc. 32-33 dimessi da parte convenuta), ivi compresa la cartella indicata al n. 4
4 dell'elenco (11920190007587383 000) e di cui al precedente rifiuto 07.10.2024 (cfr. doc.
27).
Ritiene questo giudice che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento.
L'azione revocatoria può essere esercitata solo dal creditore, per tale intendendosi - in un'accezione molto ampia - ogni soggetto titolare di un credito, anche soggetto a termine o condizione, o di una mera aspettativa o ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso.
Pertanto, sono legittimati ad agire tutti coloro che siano titolari di un diritto di credito di qualsiasi natura e gli elementi della 'legitimatio ad causam' e dell'interesse ad agire in revocatoria vengono meno solo nel caso di sopravvenuto integrale pagamento, in corso di causa, di quanto dovuto dal debitore, posto che in tali ipotesi cessa l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio, essendo stato estinto il credito da garantire (vedi. Tribunale Foggia sez. III, 05/04/2023,
n.959, Cassazione civile sez. II, 20/12/2024, n.33704).
Nel caso di specie, non vi è stato un integrale soddisfacimento del credito, poiché, come anche ammesso dal sig. , il debito verso parte attrice non è stato completamente CP_1 adempiuto (risulta ancora in corso la definizione agevolata dei carichi esattoriali).
È, dunque, ravvisabile in capo a parte attrice l'interesse ad agire richiesto per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Venendo all'esame dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., secondo l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche in parte per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, atteso che in tale ipotesi la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del pagamento di debiti scaduti, che è sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo per il debitore per procurarsi il danaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua
(vedi sul punto Cassazione civile sez. III, 20/07/2004, n.13435).
5 Il sig. ha affermato di aver utilizzato l'incasso dell'acconto per la cessione della CP_1 quota del 50% dell'immobile di comproprietà, pari ad euro 153.000,00, ottenuto dalla sig.ra per adempiere al debito nei confronti dell' . CP_2 Parte_1
In effetti, il sig. , ha dimesso una serie di documenti dai quali si evince che, CP_1 dopo la cessione della quota, lo stesso ha provveduto ad effettuare una serie di pagamenti per adempiere il proprio debito nei confronti dell' e così ridurre il Parte_1 debito tributario (vedi doc. da 4.1 a 4.75).
Sul punto, parte attrice non ha contestato le allegazioni di parte convenuta in ordine agli avvenuti pagamenti effettuati in suo favore, (si fa presente l' non ha Parte_1 depositato le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e in conclusionale si è limitata a riproporre le proprie conclusioni).
Per di più, il sig. ha evidenziato una diminuzione dei ricavi nell'anno 2019, CP_1 come risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, pari a € 123.086,00, a fronte di € 180.043,00 dichiarati nel 2018 (cfr. docc. 2 e 3 depositati da parte convenuta).
Sulla base di un tanto, appare verosimile ritenere che, in assenza della vendita della propria quota nel corso del 2019, non sarebbe stato possibile, per il convenuto, far fronte ai debiti verso l' , considerato che i flussi di cassa di quell'anno, in Parte_1 ragione della contrazione dei ricavi, non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese correnti e, al contempo, a onorare i non esigui debiti scaduti.
Quanto alla eccezione di parte attrice, relativa alla sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato del bene, va detto che le allegazioni sul punto della Parte_1
sono affatto generiche, posto che la stessa si è limitata ad affermare che “il prezzo
[...] di vendita (Art. 2 del contratto: euro 240.000,00) rispetto al valore del bene, euro
390.411,63 è di molto inferiore (precisamente, di quasi il 40%)'.
Né parte attrice ha preso posizione rispetto a quanto allegato da parte convenuta, la quale facendo riferimento al valore OMI relativo al secondo semestre dell'anno 2019 — utilizzato dalla stessa ai fini di accertamenti fiscali e tributari — e Parte_1 riferito alla zona in cui è situato l'immobile oggetto di cessione, ha affermato che il prezzo di vendita della quota pari a € 240.000,00 risulta congruo.
6 In effetti, considerando i parametri OMI per abitazioni civili in condizioni normali, il valore al metro quadro risulta compreso tra un minimo di € 1.500,00 e un massimo di €
1.900,00, per un valore complessivo dell'immobile intero compreso tra € 343.500,00 e €
435.100,00.
Ne consegue che il corrispettivo pattuito per la quota di ½ risulta coerente con i valori di mercato (cfr. doc. 31 depositato da parte convenuta).
Quanto sopra esposto conduce, inoltre, a escludere la sussistenza del presupposto soggettivo inerente all'atteggiamento psicologico del debitore in relazione all'atto compiuto, la cosiddetta scientia damni, la quale, peraltro, non risulta adeguatamente provata da parte attrice.
Per di più, il sig. , dimettendo in sede di comparsa conclusionale la quietanza di CP_1 pagamento del 30.7.2025 relativa alla procedura di rottamazione per debiti riguardanti delle cartelle di pagamento notificate successivamente alla data dell'atto di cessione, ha ulteriormente dimostrato di aver proseguito nell'adempimento del proprio debito nei confronti dell' , manifestando un comportamento incompatibile con Parte_1 la volontà di danneggiare il creditore (vedi doc. 34 dimesso da parte attrice).
L'insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo in capo al debitore esime questo giudice dall'esaminare la sussistenza del presupposto soggettivo in capo al terzo
(participatio fraudis).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 18075/2024 R.G. promossa da
[...]
, nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, CP_2
- rigetta la domanda formulata da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 CP_2
;
[...]
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c. condizionatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
7 - condanna alla rifusione nei Parte_1 confronti di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi 5.614,50, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge;
- condanna alla rifusione nei Parte_1 confronti di delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_2
5.614,50, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 7.10.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18076/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA domiciliataria ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA;
ATTORE contro
(C.F. ), avvocato in proprio, con Controparte_1 C.F._1 domicilio digitale presso il suo Indirizzo telematico;
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. CP_2 C.F._2 ARMANDO FRANCESCHI elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ARMANDO FRANCESCHI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle domande quivi formulate: - accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita stipulato in data
2.10.2019, tra il signor il signor e la sig.ra registrato e Controparte_1 CP_2
1 trascritto presso l'Ufficio del territorio di Venezia l'11.10.2019 (RG 33879 RP 23377), con cui trasferiva a la quota di 1/2 del diritto di proprietà Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito nel Comune di Venezia, località Mestre, in via Querini 100, Fg 134 mapp 883 sub 46 cat. A/2, dichiarando inefficace nei confronti dell' Parte_1
, attrice, il suddetto atto di disposizione del patrimonio. - in subordine,
[...] condannare ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno, per un importo presuntivamente stimato nel valore effettivo del cespite, calcolato ai sensi dell'art. 79
d.p.r. 602/73, maggiorato del 10% in ragione di costi sostenuti per il promovimento del contenzioso giurisdizionale, nei confronti dell'acquirente nel caso in cui CP_2 il bene immobile risultasse nel frattempo alienato a terzi di buona fede, a danno dell'Erario. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.
Il convenuto Procuratore in proprio, sig. , ha concluso: In Via Principale Ferma CP_1 la declaratoria, anche ex officio, del difetto di interesse ad agire dell'attrice in relazione alla domanda di revocatoria, - Rigettarsi le domande avversarie infondate e non provate in fatto e in diritto con il ristoro delle spese e dei compensi del giudizio.
Il Procuratore di parte convenuta per la sig.ra. ha concluso: IN VIA Testimone_1
PRELIMINARE DI RITO • dichiararsi il difetto di interesse ad agire dell'attrice ex art.100 c.p.c. in relazione alla domanda di revocatoria formulata, per i motivi dedotti in narrativa con ogni pronuncia necessaria e conseguente e ordinandosi al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Venezia la cancellazione della trascrizione della domanda sul bene immobile di cui è causa. NEL MERITO • respingersi le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa ordinandosi al
Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Venezia la cancellazione della trascrizione della domanda sul bene immobile di cui è causa IN OGNI CASO • spese del giudizio integralmente rifuse.
Motivi di fatto e di diritto
In data 2.10.2019 il coniuge sig. ha venduto alla moglie sig.ra Controparte_1 CP_2 la quota di comproprietà indivisa, pari ad ½, di un immobile ad uso abitativo sito in
[...]
Venezia Mestre Via G. Querini n. 100, già facente parte di un fondo patrimoniale costituito in data 22.06.2018, a fronte del pagamento del prezzo complessivo di €
2 240.000,00, secondo la modalità così pattuita e descritta nell'atto di compravendita “tale somma le è stata versata dalla parte acquirente fino a concorrenza di Euro 148.213,00
(centoquarantottomila duecentotredici virgola zero zero), mentre per la residua somma di
Euro 91.787,00 (novantunomila settecentoottantasette virgola zero zero) viene pagata mediante accollo di pari somma in linea capitale del mutuo dalla parte alienante contratto con la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO Società
Cooperativa" (oggi con atto in data 2.4.2013 n.28981/9064 di rep. Notaio Parte_2 di Mestre, registrato a Venezia 2 il 23 aprile 2013 n. 3907 serie 1T (vedi Persona_1 doc. 6 dimesse da parte attrice).
ha agito nei confronti dei coniugi sig. Parte_1 CP_1
e sig.ra per la declaratoria di inefficacia del predetto atto di
[...] CP_2 compravendita, ai sensi dell'art. 2901 c.c., facendo valere il proprio credito, pari ad euro
284.332,87 all'1/08/2024, derivante da ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati.
Parte attrice, poi, ha precisato che, in relazione al credito riferito alla cartella n.
11920190012473022000, sussisteva un contenzioso tra il sig. e l' CP_1 Parte_1
di Venezia che risultava sospeso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
[...]
Grado di Venezia con ordinanza n. 138/01/24, avendo il contribuente dichiarato di avere aderito alla Rottamazione quater. Ha, poi, aggiunto che sussisteva un contenzioso interno avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado relativo al ricorso “1192013387
31/10/2013 2013-EQUINRD-0190729 Atto impugnato 119201300088801000” (doc. 4 Con denominato contenzioso con e doc. 5 denominato contenzioso interno, entrambi dimesso da parte attrice).
L ha affermato l'anteriorità del debito rispetto alla Parte_1 data dell'atto di compravendita, l'inadeguatezza del prezzo pattuito rispetto al valore di mercato, l'insufficienza del residuo patrimonio del debitore rispetto alle obbligazioni contratte e la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
In ultimo, parte attrice ha chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno derivante da eventuali e successivi atti dispositivi dell'immobile.
3 Il sig. si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire CP_1 in capo a parte attrice con riferimento alla domanda revocatoria, posto che l'accoglimento della stessa non avrebbe comunque consentito il recupero della quota alienata e non avrebbe reso possibile neppure l'iscrizione di ipoteca o l'avvio di un'azione esecutiva, trattandosi di una quota di immobile adibito a casa di abitazione (art. 76 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e già conferito in fondo patrimoniale in data
06.06.2018.
Ancora, il sig. ha affermato che l'importo del debito scaduto prima del CP_1
2.10.2019, data di cessione della quota, ammontava non a € 284.332,87, ma a
€150.601,16.
Ulteriormente, il sig. ha affermato l'insussistenza dell'eventus damni, poiché la CP_1 cessione della quota dell'immobile era avvenuta per pagare il debito fiscale.
In ultimo, il sig. ha eccepito l'insussistenza del presupposto della partecipatio CP_1 fraudis, tenuto conto che il rapporto di coniugio non era di per sé presunzione di atto in frode, perché i coniugi avevano un regime patrimoniale connotato dalla separazione dei beni;
inoltre, il prezzo pattuito per la quota di ½ (€ 240.000,00) era più che congruo considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e il suo stato di diritto.
La sig.ra si è costituita eccependo, preliminarmente, il difetto di interesse CP_2 ad agire di parte attrice in relazione alla domanda revocatoria.
Ancora, la sig.ra ha eccepito l'inesistenza della partecipatio fraudis in CP_2 capo alla stessa.
In ultimo, la sig.ra ha affermato che il prezzo convenuto per la CP_2 compravendita in oggetto non solo era congruo rispetto ai parametri previsti dall'art. 52 comma 4 TUIR, ma era superiore al valore massimo di mercato di immobili similari non occupati, e ciò in base alle stime OMI relative al periodo di stipula dell'atto (€1900 x 229 mq=€402.800:2=€201.400).
Il sig. , con il deposito delle note scritte in data 23.06.2025, ha fatto presente CP_1 che, nelle more del giudizio, era stato riammesso alla definizione agevolata dei carichi esattoriali (rottamazione quater) relativamente alle cartelle indicate nella relativa istanza
(docc. 32-33 dimessi da parte convenuta), ivi compresa la cartella indicata al n. 4
4 dell'elenco (11920190007587383 000) e di cui al precedente rifiuto 07.10.2024 (cfr. doc.
27).
Ritiene questo giudice che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento.
L'azione revocatoria può essere esercitata solo dal creditore, per tale intendendosi - in un'accezione molto ampia - ogni soggetto titolare di un credito, anche soggetto a termine o condizione, o di una mera aspettativa o ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso.
Pertanto, sono legittimati ad agire tutti coloro che siano titolari di un diritto di credito di qualsiasi natura e gli elementi della 'legitimatio ad causam' e dell'interesse ad agire in revocatoria vengono meno solo nel caso di sopravvenuto integrale pagamento, in corso di causa, di quanto dovuto dal debitore, posto che in tali ipotesi cessa l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio, essendo stato estinto il credito da garantire (vedi. Tribunale Foggia sez. III, 05/04/2023,
n.959, Cassazione civile sez. II, 20/12/2024, n.33704).
Nel caso di specie, non vi è stato un integrale soddisfacimento del credito, poiché, come anche ammesso dal sig. , il debito verso parte attrice non è stato completamente CP_1 adempiuto (risulta ancora in corso la definizione agevolata dei carichi esattoriali).
È, dunque, ravvisabile in capo a parte attrice l'interesse ad agire richiesto per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Venendo all'esame dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., secondo l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche in parte per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, atteso che in tale ipotesi la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del pagamento di debiti scaduti, che è sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo per il debitore per procurarsi il danaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua
(vedi sul punto Cassazione civile sez. III, 20/07/2004, n.13435).
5 Il sig. ha affermato di aver utilizzato l'incasso dell'acconto per la cessione della CP_1 quota del 50% dell'immobile di comproprietà, pari ad euro 153.000,00, ottenuto dalla sig.ra per adempiere al debito nei confronti dell' . CP_2 Parte_1
In effetti, il sig. , ha dimesso una serie di documenti dai quali si evince che, CP_1 dopo la cessione della quota, lo stesso ha provveduto ad effettuare una serie di pagamenti per adempiere il proprio debito nei confronti dell' e così ridurre il Parte_1 debito tributario (vedi doc. da 4.1 a 4.75).
Sul punto, parte attrice non ha contestato le allegazioni di parte convenuta in ordine agli avvenuti pagamenti effettuati in suo favore, (si fa presente l' non ha Parte_1 depositato le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e in conclusionale si è limitata a riproporre le proprie conclusioni).
Per di più, il sig. ha evidenziato una diminuzione dei ricavi nell'anno 2019, CP_1 come risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, pari a € 123.086,00, a fronte di € 180.043,00 dichiarati nel 2018 (cfr. docc. 2 e 3 depositati da parte convenuta).
Sulla base di un tanto, appare verosimile ritenere che, in assenza della vendita della propria quota nel corso del 2019, non sarebbe stato possibile, per il convenuto, far fronte ai debiti verso l' , considerato che i flussi di cassa di quell'anno, in Parte_1 ragione della contrazione dei ricavi, non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese correnti e, al contempo, a onorare i non esigui debiti scaduti.
Quanto alla eccezione di parte attrice, relativa alla sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato del bene, va detto che le allegazioni sul punto della Parte_1
sono affatto generiche, posto che la stessa si è limitata ad affermare che “il prezzo
[...] di vendita (Art. 2 del contratto: euro 240.000,00) rispetto al valore del bene, euro
390.411,63 è di molto inferiore (precisamente, di quasi il 40%)'.
Né parte attrice ha preso posizione rispetto a quanto allegato da parte convenuta, la quale facendo riferimento al valore OMI relativo al secondo semestre dell'anno 2019 — utilizzato dalla stessa ai fini di accertamenti fiscali e tributari — e Parte_1 riferito alla zona in cui è situato l'immobile oggetto di cessione, ha affermato che il prezzo di vendita della quota pari a € 240.000,00 risulta congruo.
6 In effetti, considerando i parametri OMI per abitazioni civili in condizioni normali, il valore al metro quadro risulta compreso tra un minimo di € 1.500,00 e un massimo di €
1.900,00, per un valore complessivo dell'immobile intero compreso tra € 343.500,00 e €
435.100,00.
Ne consegue che il corrispettivo pattuito per la quota di ½ risulta coerente con i valori di mercato (cfr. doc. 31 depositato da parte convenuta).
Quanto sopra esposto conduce, inoltre, a escludere la sussistenza del presupposto soggettivo inerente all'atteggiamento psicologico del debitore in relazione all'atto compiuto, la cosiddetta scientia damni, la quale, peraltro, non risulta adeguatamente provata da parte attrice.
Per di più, il sig. , dimettendo in sede di comparsa conclusionale la quietanza di CP_1 pagamento del 30.7.2025 relativa alla procedura di rottamazione per debiti riguardanti delle cartelle di pagamento notificate successivamente alla data dell'atto di cessione, ha ulteriormente dimostrato di aver proseguito nell'adempimento del proprio debito nei confronti dell' , manifestando un comportamento incompatibile con Parte_1 la volontà di danneggiare il creditore (vedi doc. 34 dimesso da parte attrice).
L'insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo in capo al debitore esime questo giudice dall'esaminare la sussistenza del presupposto soggettivo in capo al terzo
(participatio fraudis).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 18075/2024 R.G. promossa da
[...]
, nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, CP_2
- rigetta la domanda formulata da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 CP_2
;
[...]
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c. condizionatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
7 - condanna alla rifusione nei Parte_1 confronti di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi 5.614,50, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge;
- condanna alla rifusione nei Parte_1 confronti di delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_2
5.614,50, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 7.10.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
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