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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5976/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5976 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), al Corso Roma, n. Parte_1 43, presso lo studio dell'avvocato Marianna Milano, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
attrice
E in persona del legale rappresentante p.t. e nella qualità di impresa Controparte_1 designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Portici alla Via A. Diaz n. 99, presso lo studio dell'avvocato Candida Cantalamessa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.11.2020 l'attrice, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio in p.l.r.p.t., nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_1 per la Regione Campania, per ivi sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro, al risarcimento dei danni patiti per le gravi lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 22.01.2019 alle ore 17:00 circa nel Comune di Sant'Agnello , alla via Mario Castellano.
In particolare, l'istante esponeva che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Honda targato CK26668 (di proprietà di , giunta all'altezza Controparte_2 del civico 3, curvava a sinistra e veniva urtata sul lato sinistro da un'autovettura che, con manovra di sorpasso in curva ad alta velocità, la spingeva fuori strada.
Aggiungeva che, dopo l'urto, il conducente del veicolo investitore proseguiva la sua corsa, non permettendo di rilevare il numero di targa e la sua identificazione.
A seguito del sinistro, riportava lesioni personali, per cui se ne richiedeva il trasporto Parte_1 presso il P.S. dell'Ospedale di Sorrento ove i sanitari di turno le refertavano le seguenti lesioni:
“trauma cranico lieve con multiple ferite al volto- trauma contusivo alle ginocchia con sutura delle
1 R.G.A.C. n. 5976/2020
ferite al labbro superiore, al naso e sulla regione frontale”, nonché danni derivanti dalla impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro in essere.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio , in persona del legale rapp.te p.t. CP_3 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda, nonché il proprio difetto di legittimazione.
Nel merito, la convenuta contestava il fatto storico così come prospettato in citazione e concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via gradata, il concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento.
Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi e CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva rimessa in decisione con i termini di legge.
In via preliminare, deve essere rilevata la proponibilità e la procedibilità della domanda, avendo parte attrice prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 283 ss. del D.lgs. 205/2009 mediante l'invio alla Consap ed alla compagnia evocata in giudizio della richiesta di risarcimento danni ben più dei 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge e non essendoci, peraltro, prova di alcuna istanza di integrazione della stessa da parte dell' convenuta (cfr. messa in mora inoltrata a mezzo p.e.c. del CP_4 03.06.2020 depositata unitamente alle ricevute di consegna e di accettazione agli atti della produzione attorea).
La causa risulta, altresì, procedibile essendo stata preliminarmente attivata, pur senza esito, da parte attorea la procedura di negoziazione assistita con la medesima p.e.c. del 23.09.2020.
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attrice è infondata e va, pertanto, disattesa, in quanto dall'istruttoria svolta e dai documenti prodotti non è emersa la prova dell'accadimento del sinistro, secondo la dinamica descritta dalla stessa attrice e, conseguentemente, dell'attribuibilità dello stesso ad un veicolo non indentificato;
il tutto per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di qualificazione giuridica, la domanda proposta nei confronti della compagnia va ricondotta alla previsione normativa di cui all'art. 283 D.lgs. 209/2005, che disciplina l'azione contro il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che risarcisce tra l'altro, i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia non è sufficiente in sé a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal FGVS;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale in sé stessa a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze costituiscono solo meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro e, pertanto, possono essere valutate discrezionalmente dal giudice ai fini del suo convincimento, nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra la presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa (cfr. ex multis: Cass. Civ. nn.3019/16, 20066/13, 18532/2007; 18097/20). Sul punto, va, poi, osservato che non è possibile assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia- querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica. In tal senso, infatti, viene, piuttosto, in rilievo il cd. principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea (in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio), a integrare la prova del presupposto di fatto di cui
2 R.G.A.C. n. 5976/2020
sopra. Al contrario, il difetto della denuncia, può essere sì sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, tuttavia, in caso di difetto della suddetta denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben potrebbe essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. Civ., n.10323 del 21.06.2012).
Ancora, in ossequio a quanto previsto dall'art.2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producano gli effetti da lui invocati ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr. Cass.Civ. 13390/07).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tali pretese, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio ex art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077/96; Cass. Civ. n.3564/95).
In particolare, nelle fattispecie risarcitorie nelle quali è coinvolto il Fondo di Garanzia Vittime della Strada l'accertamento dello svolgimento del sinistro assume una pregnanza probatoria particolarmente elevata, trattandosi, per lo più, di sinistri nei quali non vi è alcuna controparte effettiva che possa, dunque, resistere in maniera completa alla avversa pretesa. Di tal ché, si devono osservare le più ampie cautele, onde pervenire ad un giudizio pieno e confortato da elementi chiari di riscontro.
Invero, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ai sensi dell'art. 2697 c.c. e 100 c.p.c..
Ne consegue che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia – per il tramite della relativa Compagnia di assicurazione designata - sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo (per il quale, peraltro, sia sussistente l'obbligo di assicurazione); in secondo luogo, deve provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass.Civ. n.12304/2005; Cass.civ. n.10484/2001; Cass.Civ. n.10762/1992).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, la Suprema Corte ha anche affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente.
Ancora, di recente, la Corte di Cassazione ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio visto che l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tenere conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (così, in motivazione, Cass. Civ. sent.17 Febbraio 2016 n..3019; in senso conforme Cass. Civ., sent. 4 novembre 2014, n.23434; Cass. Civ., sent. 2 settembre 2013, n.20066).
Sul punto, si richiama altresì la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. VI sez. ord.n.21983 del 12 luglio 2022) secondo la quale “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
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condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima ( da ultimo Cass. Civ. 9873 del 2021) “.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la fuga del danneggiante non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dall'art.19,comma1,lett.a) L.990/69 – oggi disciplinata dall'art.283 lett.a) D.lgs.209/05 – e che : “ l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art.1 quarto comma, della direttiva CE del Consiglio del 30.12.1983 , n.84/5, trasfuso nell'art.10 comma 1, della direttiva CE del 16.9.2009, n.2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.”. (cfr. Cass.Civ., sentenza n.274/2015).
E', dunque, onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto.
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso in esame, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nel caso di specie, l'analisi del verbale n. 2019001567 di (allegato al Controparte_5 fascicolo di parte attrice) fornisce riscontro circa la verificazione dell'evento in data 22.01.2019 da parte dell'attrice nonché della seguente diagnosi: “Trauma cranico lieve con multiple Parte_1 ferite al volto. Trauma contusivo alle ginocchia.”, ma non è indicata all'interno dello stesso alcuna circostanza di omissione di soccorso o di investimento da parte di un pirata della strada, né risulta essere indicato alcunché nella voce “responsabilità terzi”. Parimenti, va, altresì, rilevato che non risulta finanche essere stata allertata l'ambulanza del 118, né risulta essere stato prodotto il verbale redatto dalle Autorità.
Ancora, va evidenziato che parte attrice non ha provveduto a sporgere denuncia-querela a carico di ignoti, rendendo, de facto, più difficoltose le attività di indagine volte all'individuazione del presunto autore della condotta colposa denunciata.
Ciò posto, occorre, poi, passare all'esame della prova testimoniale raccolta in corso di causa.
In particolare, le circostanze riferite dai due testi e (entrambi Testimone_1 Testimone_2 indifferenti alle parti ed escussi, rispettivamente, alle udienze del 12.04.2022 e del 27.09.2022), sebbene abbiano confermato i fatti descritti da parte attrice nell'atto introduttivo, non trovano, tuttavia, conferma nella documentazione prodotta in atti.
Più precisamente, la dichiarazione di (escussa all'udienza del 12.04.2022) Testimone_1 secondo cui sul capo n.22 della memoria ex art. 183, comma VI, n. II c.p.c. risponde: “si è vero ho descritto ciò che ho visto anche io ai sanitari, in particolare raccontavo che il conducente dell'auto responsabile dell'evento si allontanava repentinamente…” non trova riscontro nel verbale di accettazione di pronto soccorso del 22-01-2019 del P.O. “Sorrento – Vico Equense” n. 2019001567, in quanto tale dichiarazione non risulta essere verbalizzata.
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Ancora, dalla lettura dello stesso verbale, si evince, ulteriormente, che nulla è riportato in merito alle circostanze dell'evento dannoso (data, luogo, causa dello stesso) ed alle eventuali responsabilità di terzi ed omissione di soccorso;
nell'anamnesi è riportato solamente: “trauma con motociclo”.
A fortiori, nel caso di specie, appare, altresì, rilevante che l'istante non abbia fatto riferito ai sanitari del pronto soccorso dell'investimento da parte di un veicolo non identificato e dell'omissione di soccorso, avendo, fatto riferimento genericamente ad un incidente in moto, senza nulla specificare in merito all'assunto investimento da parte di un'auto pirata.
Va evidenziato, poi, che del sinistro non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità.
Inoltre, non possono, poi, ritenersi sufficienti a provare i fatti dedotti dall'attrice la compatibilità tra i danni e l'evento, affermata dal c.t.p. medico-legale e l'accertamento dei danni operata dal c.t.u. medico-legale, concernendo tali giudizi una valutazione della sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro prospettata e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro per come emerso nel processo.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere sufficientemente provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno e, quindi, il nesso di causalità tra l'evento descritto ed i danni lamentati.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e dei principi giurisprudenziali richiamati in merito all'onere della prova ed alla necessaria rigorosità della stessa, deve ritenersi non adeguatamente provata la dinamica del sinistro oggetto di causa e, soprattutto, la sua imputabilità alla condotta dolosa o colposa del conducente di un mezzo non identificato, con conseguente necessario rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
Le incertezze probatorio costituiscono gravi motivi per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Torre Annunziata addì 14.12.2025
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5976 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), al Corso Roma, n. Parte_1 43, presso lo studio dell'avvocato Marianna Milano, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
attrice
E in persona del legale rappresentante p.t. e nella qualità di impresa Controparte_1 designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Portici alla Via A. Diaz n. 99, presso lo studio dell'avvocato Candida Cantalamessa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.11.2020 l'attrice, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio in p.l.r.p.t., nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_1 per la Regione Campania, per ivi sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro, al risarcimento dei danni patiti per le gravi lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 22.01.2019 alle ore 17:00 circa nel Comune di Sant'Agnello , alla via Mario Castellano.
In particolare, l'istante esponeva che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Honda targato CK26668 (di proprietà di , giunta all'altezza Controparte_2 del civico 3, curvava a sinistra e veniva urtata sul lato sinistro da un'autovettura che, con manovra di sorpasso in curva ad alta velocità, la spingeva fuori strada.
Aggiungeva che, dopo l'urto, il conducente del veicolo investitore proseguiva la sua corsa, non permettendo di rilevare il numero di targa e la sua identificazione.
A seguito del sinistro, riportava lesioni personali, per cui se ne richiedeva il trasporto Parte_1 presso il P.S. dell'Ospedale di Sorrento ove i sanitari di turno le refertavano le seguenti lesioni:
“trauma cranico lieve con multiple ferite al volto- trauma contusivo alle ginocchia con sutura delle
1 R.G.A.C. n. 5976/2020
ferite al labbro superiore, al naso e sulla regione frontale”, nonché danni derivanti dalla impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro in essere.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio , in persona del legale rapp.te p.t. CP_3 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda, nonché il proprio difetto di legittimazione.
Nel merito, la convenuta contestava il fatto storico così come prospettato in citazione e concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via gradata, il concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento.
Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi e CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva rimessa in decisione con i termini di legge.
In via preliminare, deve essere rilevata la proponibilità e la procedibilità della domanda, avendo parte attrice prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 283 ss. del D.lgs. 205/2009 mediante l'invio alla Consap ed alla compagnia evocata in giudizio della richiesta di risarcimento danni ben più dei 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge e non essendoci, peraltro, prova di alcuna istanza di integrazione della stessa da parte dell' convenuta (cfr. messa in mora inoltrata a mezzo p.e.c. del CP_4 03.06.2020 depositata unitamente alle ricevute di consegna e di accettazione agli atti della produzione attorea).
La causa risulta, altresì, procedibile essendo stata preliminarmente attivata, pur senza esito, da parte attorea la procedura di negoziazione assistita con la medesima p.e.c. del 23.09.2020.
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attrice è infondata e va, pertanto, disattesa, in quanto dall'istruttoria svolta e dai documenti prodotti non è emersa la prova dell'accadimento del sinistro, secondo la dinamica descritta dalla stessa attrice e, conseguentemente, dell'attribuibilità dello stesso ad un veicolo non indentificato;
il tutto per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di qualificazione giuridica, la domanda proposta nei confronti della compagnia va ricondotta alla previsione normativa di cui all'art. 283 D.lgs. 209/2005, che disciplina l'azione contro il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che risarcisce tra l'altro, i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia non è sufficiente in sé a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal FGVS;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale in sé stessa a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze costituiscono solo meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro e, pertanto, possono essere valutate discrezionalmente dal giudice ai fini del suo convincimento, nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra la presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa (cfr. ex multis: Cass. Civ. nn.3019/16, 20066/13, 18532/2007; 18097/20). Sul punto, va, poi, osservato che non è possibile assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia- querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica. In tal senso, infatti, viene, piuttosto, in rilievo il cd. principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea (in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio), a integrare la prova del presupposto di fatto di cui
2 R.G.A.C. n. 5976/2020
sopra. Al contrario, il difetto della denuncia, può essere sì sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, tuttavia, in caso di difetto della suddetta denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben potrebbe essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. Civ., n.10323 del 21.06.2012).
Ancora, in ossequio a quanto previsto dall'art.2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producano gli effetti da lui invocati ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr. Cass.Civ. 13390/07).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tali pretese, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio ex art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077/96; Cass. Civ. n.3564/95).
In particolare, nelle fattispecie risarcitorie nelle quali è coinvolto il Fondo di Garanzia Vittime della Strada l'accertamento dello svolgimento del sinistro assume una pregnanza probatoria particolarmente elevata, trattandosi, per lo più, di sinistri nei quali non vi è alcuna controparte effettiva che possa, dunque, resistere in maniera completa alla avversa pretesa. Di tal ché, si devono osservare le più ampie cautele, onde pervenire ad un giudizio pieno e confortato da elementi chiari di riscontro.
Invero, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ai sensi dell'art. 2697 c.c. e 100 c.p.c..
Ne consegue che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia – per il tramite della relativa Compagnia di assicurazione designata - sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo (per il quale, peraltro, sia sussistente l'obbligo di assicurazione); in secondo luogo, deve provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass.Civ. n.12304/2005; Cass.civ. n.10484/2001; Cass.Civ. n.10762/1992).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, la Suprema Corte ha anche affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente.
Ancora, di recente, la Corte di Cassazione ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio visto che l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tenere conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (così, in motivazione, Cass. Civ. sent.17 Febbraio 2016 n..3019; in senso conforme Cass. Civ., sent. 4 novembre 2014, n.23434; Cass. Civ., sent. 2 settembre 2013, n.20066).
Sul punto, si richiama altresì la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. VI sez. ord.n.21983 del 12 luglio 2022) secondo la quale “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
3 R.G.A.C. n. 5976/2020
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima ( da ultimo Cass. Civ. 9873 del 2021) “.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la fuga del danneggiante non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dall'art.19,comma1,lett.a) L.990/69 – oggi disciplinata dall'art.283 lett.a) D.lgs.209/05 – e che : “ l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art.1 quarto comma, della direttiva CE del Consiglio del 30.12.1983 , n.84/5, trasfuso nell'art.10 comma 1, della direttiva CE del 16.9.2009, n.2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.”. (cfr. Cass.Civ., sentenza n.274/2015).
E', dunque, onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto.
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso in esame, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nel caso di specie, l'analisi del verbale n. 2019001567 di (allegato al Controparte_5 fascicolo di parte attrice) fornisce riscontro circa la verificazione dell'evento in data 22.01.2019 da parte dell'attrice nonché della seguente diagnosi: “Trauma cranico lieve con multiple Parte_1 ferite al volto. Trauma contusivo alle ginocchia.”, ma non è indicata all'interno dello stesso alcuna circostanza di omissione di soccorso o di investimento da parte di un pirata della strada, né risulta essere indicato alcunché nella voce “responsabilità terzi”. Parimenti, va, altresì, rilevato che non risulta finanche essere stata allertata l'ambulanza del 118, né risulta essere stato prodotto il verbale redatto dalle Autorità.
Ancora, va evidenziato che parte attrice non ha provveduto a sporgere denuncia-querela a carico di ignoti, rendendo, de facto, più difficoltose le attività di indagine volte all'individuazione del presunto autore della condotta colposa denunciata.
Ciò posto, occorre, poi, passare all'esame della prova testimoniale raccolta in corso di causa.
In particolare, le circostanze riferite dai due testi e (entrambi Testimone_1 Testimone_2 indifferenti alle parti ed escussi, rispettivamente, alle udienze del 12.04.2022 e del 27.09.2022), sebbene abbiano confermato i fatti descritti da parte attrice nell'atto introduttivo, non trovano, tuttavia, conferma nella documentazione prodotta in atti.
Più precisamente, la dichiarazione di (escussa all'udienza del 12.04.2022) Testimone_1 secondo cui sul capo n.22 della memoria ex art. 183, comma VI, n. II c.p.c. risponde: “si è vero ho descritto ciò che ho visto anche io ai sanitari, in particolare raccontavo che il conducente dell'auto responsabile dell'evento si allontanava repentinamente…” non trova riscontro nel verbale di accettazione di pronto soccorso del 22-01-2019 del P.O. “Sorrento – Vico Equense” n. 2019001567, in quanto tale dichiarazione non risulta essere verbalizzata.
4 R.G.A.C. n. 5976/2020
Ancora, dalla lettura dello stesso verbale, si evince, ulteriormente, che nulla è riportato in merito alle circostanze dell'evento dannoso (data, luogo, causa dello stesso) ed alle eventuali responsabilità di terzi ed omissione di soccorso;
nell'anamnesi è riportato solamente: “trauma con motociclo”.
A fortiori, nel caso di specie, appare, altresì, rilevante che l'istante non abbia fatto riferito ai sanitari del pronto soccorso dell'investimento da parte di un veicolo non identificato e dell'omissione di soccorso, avendo, fatto riferimento genericamente ad un incidente in moto, senza nulla specificare in merito all'assunto investimento da parte di un'auto pirata.
Va evidenziato, poi, che del sinistro non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità.
Inoltre, non possono, poi, ritenersi sufficienti a provare i fatti dedotti dall'attrice la compatibilità tra i danni e l'evento, affermata dal c.t.p. medico-legale e l'accertamento dei danni operata dal c.t.u. medico-legale, concernendo tali giudizi una valutazione della sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro prospettata e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro per come emerso nel processo.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere sufficientemente provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno e, quindi, il nesso di causalità tra l'evento descritto ed i danni lamentati.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e dei principi giurisprudenziali richiamati in merito all'onere della prova ed alla necessaria rigorosità della stessa, deve ritenersi non adeguatamente provata la dinamica del sinistro oggetto di causa e, soprattutto, la sua imputabilità alla condotta dolosa o colposa del conducente di un mezzo non identificato, con conseguente necessario rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
Le incertezze probatorio costituiscono gravi motivi per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Torre Annunziata addì 14.12.2025
IL GIUDICE
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