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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Daniela D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n 77802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in decisione all'udienza del 22.10.2024, con termine di deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis avente scadenza in data 9.1.2025, e vertente tra
TRA
e , in proprio e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sui figli minori e (n. 5.2.2014), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 Persona_2
Mario Pinto;
ATTORE
E
in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Richter CP_1
Mapelli Mozzi;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Marchese Controparte_2
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Rinauro Controparte_3
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_4
[...]
1
[...] CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
LE , in persona del Controparte_5
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Settembre
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, in quanto il giudizio è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 149 del 2022), e Parte_1
, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_2
e , hanno adito il Tribunale, chiedendo di accertarsi la responsabilità dei convenuti Per_1 Per_2
- e - per i Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_1 maltrattamenti subiti dai minori presso l'Asilo Nido Comunale “Il Nido del Parco” e, per l'effetto condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno asserito, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, che:
- i propri figli, gemelli, nati a il 05.02.2014, avevano frequentato l'Asilo Nido Comunale “Il CP_1
Nido del Parco” per due annualità scolastiche, dal settembre 2014 al mese di giugno 2015 e dal settembre 2015 al mese di aprile 2016;
- durante tale periodo i minori erano stati sottoposti a maltrattamenti perpetrati dalle IG.re CP_3
e educatrici dell'asilo nido comunale in
[...] Controparte_2 Controparte_4
questione;
- i fatti contestati, per il periodo ottobre 2015 – 19.04.2016 (giorno in cui si erano concluse le intercettazioni) erano stati accertati in sede penale con sentenza del Tribunale di Roma n. 2481/2016, di condanna, per il reato di maltrattamenti, di alla pena di tre anni e quattro mesi di Controparte_3
reclusione, di e alla pena di due anni e due mesi di Controparte_2 Controparte_4
reclusione. Con la medesima sentenza, le predette erano state condannate al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, con rinvio dinanzi al giudice civile per la relativa
2 liquidazione. Successivamente, la Corte di Appello di Roma, a seguito di concordato tra le imputate e la Procura Generale, aveva rideterminato la pena a due anni e dieci mesi di reclusione per CP_3
a due anni di reclusione per e a un anno e otto mesi di reclusione per
[...] Controparte_2
confermando le statuizioni civili adottate in primo grado. Controparte_4
Con riferimento ai danni richiesti in qualità di esercenti la responsabilità genitoriali sui figli Per_1
e , hanno precisato che: Per_2
- con ricorso per accertamento tecnico preventivo del 27.02.2018, i IG.ri e Parte_1 Parte_2
avevano adito il Tribunale di Roma chiedendo la nomina di CTU con competenza
[...] specifica in Neuropsichiatria infantile per l'accertamento e la quantificazione del danno psichico riportato dai minori e l'accertamento della sussistenza del nesso causale del suddetto danno con gli eventi accaduti nell'asilo nido;
- all'esito, era stato nominato un collegio peritale il quale, all'esito degli opportuni accertamenti, aveva accertato nei minori un disturbo misto dello sviluppo di grado medio associato a tratti di un disturbo post-traumatico da stress, con sussistenza del nesso causale diretto ed esclusivo tra i disturbi diagnosticati e i maltrattamenti subìti, e valutazione del danno biologico psichico nella percentuale del 32% per e del 28% per oltre che, in capo ad entrambi i minori, di una Persona_1 Persona_2
invalidità temporanea del 50% per un periodo di 12 mesi.
Pertanto, i ricorrenti – nell'attuale ricorso – hanno concluso, sul punto, chiedendo il risarcimento del danno biologico per come accertato in sede di ATP, oltre al danno morale ed esistenziale.
Con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate in proprio, i ricorrenti hanno asserito che:
- a seguito della scoperta nell'aprile 2016 di quanto accaduto ai propri figli, entrambi avevano iniziato a soffrire di un intenso stress emotivo, con somatizzazioni anche a livello fisico (crisi di ansia e coliti nervose quanto alla IG.ra , disturbi del sonno e frequenti episodi di tachicardia quanto al Parte_2
Per IG. ;
- benché essi avessero intrapreso fin dal dicembre 2016 un percorso di supporto alla genitorialità, i problemi appena accennati erano peggiorati, sino a sfociare in disturbi psichici.
Pertanto, i ricorrenti hanno concluso chiedendo il risarcimento in relazione al danno psichico subito in proprio, nella misura indicata nelle relazioni di parte, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché del danno morale ed esistenziale (se del caso anche mediante personalizzazione della lesione all'integrità psico-fisica riscontrata).
Infine, gli odierni ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, in relazione alle seguenti voci:
a) € 10.868,56 per le spese terapeutiche già sborsate, oltre alle spese terapeutiche future da liquidarsi anche secondo equità;
3 b) € 4.179,98 per le spese di CTP sostenute in ragione dei fatti di causa c) rimborso, a carico di delle rette di frequenza versate per il “Servizio Asilo Nido”, CP_1 per un totale complessivo di € 4.226,84, per inadempimento contrattuale.
Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari (oltre al rimborso forfetario, CPA e IVA come da normativa vigente), ivi incluse le spese della CTU espletata in sede di ATP pari ad € 4.551,00.
1.2 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata CP_1 pronunciata in sede penale nei confronti dell'amministrazione alcuna condanna al risarcimento del danno. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande, in quanto infondate e CP_1
Co [... comunque non provate. ha chiesto, infine, di chiamare in causa Assicurazioni CP_1
per ottenerne la condanna, in via diretta, al risarcimento del Controparte_5
danno in favore degli attori oppure, in via subordinata, a garantire dalle conseguenze CP_1 pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle pretese attoree.
1.3 ha chiesto di “respingere tutte le domande attoree siccome formulate nei Controparte_3
confronti della Signora poiché infondate e, comunque, poiché in Controparte_3 CP_1
persona del Sindaco p.t. è tenuta a manlevarla da ogni obbligo in qualità di responsabile civile per fatto del dipendente;
- in subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda, accertare e liquidare i danni in base alle risultanze istruttorie e secondo diritto, verificandone il rigoroso nesso eziologico con i fatti dedotti, determinando la quota di responsabilità attribuibile alla
Signora e, comunque, dichiarando e condannando in persona del Controparte_3 CP_1
Sindaco p.t. a manlevarla da ogni obbligo”. ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto Controparte_7 infondate, contestando l'esistenza di danni eziologicamente riconducibili ai fatti allegati, ed argomentando la propria estraneità rispetto ai maltrattamenti, e comunque l'assenza del nesso causale tra la propria condotta e lo stato attuale dei minori.
1.5 è rimasta contumace. Controparte_4
1.6 (nei cui confronti è stata autorizzata la Controparte_8
chiamata in causa) si è costituta, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate, rilevando, in particolare, che i danni prospettati dagli attori non erano coperti dalla garanzia assicurativa. Ha chiesto comunque di rigettare la domanda dei ricorrenti perché sfornita di prova ed infondata in fatto ed in diritto. Infine, ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo, per l'ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti, con conseguente condanna a risarcire i danni posta solidalmente a carico anche di e per essa di di CP_1 Controparte_9 CP_1
accertare e dichiarare la esclusiva e/o comunque prevalente responsabilità delle IG.re CP_3
4 e e, conseguentemente, condannarle in solido a CP_3 Controparte_2 Controparte_4
tenere indenne la società assicuratrice per quanto questa fosse chiamata a versare ai ricorrenti in manleva del Comune assicurato.
1.7 Disposto il mutamento del rito, espletata CTU medico-legale sulla persona degli attori, la causa è stata rimessa in decisione in data 22.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda risarcitoria
La domanda risarcitoria avanzata dagli odierni attori deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, giova evidenziare che l'accoglimento della suddetta domanda presuppone l'accertamento dei seguenti elementi: il fatto illecito, i danni cagionati e il nesso causale tra la condotta illecita addebitabile ai convenuti e i predetti danni.
2.1 Il fatto illecito – sugli effetti delle statuizioni civili adottate in sede penale
Il fatto illecito, rappresentato dai maltrattamenti perpetrati dalle tre educatrici convenute nel presente giudizio, è stato accertato con sentenza penale passata in giudicato di condanna.
In particolare, a seguito del giudizio abbreviato, il Tribunale penale di Roma, con Sentenza n. 2481 del 6/12/2016, ha ritenuto e Controparte_3 CP_2 CP_2 Controparte_4
responsabili del reato di maltrattamenti loro ascritto in continuazione, condannandole, rispettivamente, a tre anni e quattro mesi di reclusione (la prima) ed a due anni e due mesi di reclusione (le altre due). Il giudice penale ha inoltre condannato le educatrici al risarcimento del danno nei confronti dei genitori dei bambini convolti - parti civili costituite, tra cui figurano gli odierni attori
- rimettendo le dette parti dinnanzi al Giudice civile per la liquidazione, escludendo di contro dal risarcimento sul presupposto che l'ente non rivestisse la qualità di persona offesa dal CP_1
reato, bensì di responsabile civile per fatto del dipendente.
La sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8079/2017 ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p., sia pur riducendo parzialmente la pena inflitta (alla luce del concordato ex art. 599 bis c.p.p.), e ha confermato le statuizioni civili del giudizio penale di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma non è stato proposto ricorso per Cassazione.
Ciò posto, occorre preliminarmente esaminare gli effetti delle statuizioni civili adottate in sede penale nei confronti delle tre educatrici.
Ai sensi dell'art 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso. Pertanto, nella specie è coperto dal giudicato maturato in sede penale l'accertamento dei maltrattamenti perpetrati nei confronti dei minori e l'affermazione che le
5 convenute hanno commesso i fatti loro ascritti. Risulta, invece, riservato al giudizio civile l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra i fatti illeciti accertati e i danni asseritamente subiti dalle parti civili, nonché la quantificazione del pregiudizio subito, posto che la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539
c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna previsti dall'art. 651 c.p.p., con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (da ultimo, Cass. n. 30992/2023).
Alla luce di quanto evidenziato quanto al giudicato sul fatto illecito, risulta giuridicamente infondata l'eccezione sollevata dalla IG.ra in ordine all'assenza di una sua responsabilità in quanto i CP_2
Per fratelli erano accuditi quasi esclusivamente dalla maestra Controparte_3
Ebbene, sul punto giova sottolineare che, seppure dalle immagini riprese dalle videocamere e dalle registrazioni audio emergono episodi di maltrattamenti rivolti direttamente a e , Per_1 Per_2
realizzati prevalentemente dalla (ma non esclusivamente, come risulta confermato dalle CP_3
riprese video del 16.03.2016 e del 12.04.2016 in cui è la a utilizzare condotte violente nei CP_4 confronti di , tuttavia, come già evidenziato dal giudice penale “tutte erano Persona_1 consapevoli di quanto accadeva. … dalla visione delle immagini appare, infatti, che la e la CP_2
spesso assistevano alle condotte prepotenti della lasciandola agire senza intervenire CP_4 CP_3
e non tentando di ostacolare tali comportamenti ovvero di dissociarsene … la la in CP_2 CP_4
qualità di maestre alle quali era stata affidata la cura dei bambini, unitamente alla erano CP_3 titolari di una posizione di garanzia e, dunque, su di loro gravava l'obbligo giuridico di impedire
l'evento, proteggendo i minori” (pg 45 e 46 della sentenza penale di primo grado).
Ne discende che anche in relazione alle condotte poste in essere in prima persona dalla deve CP_3
affermarsi la responsabilità della e della che, in ragione della loro posizione di garanzia CP_2 CP_4
in favore dei minori, avrebbero dovuto intervenire al fine di impedire gli eventi lesivi verificatisi alla sua presenza e attestati dalle riprese audio e video eseguite dai carabinieri all'interno del plesso scolastico.
In ogni caso, occorre altresì evidenziare che comunque anche la ha materialmente posto in CP_2
essere alcune condotte di maltrattamenti nei confronti di altri minori: anche se non dirette nei
Per confronti dei fratelli occorre evidenziare che “non solo il bambino direttamente vittima della condotta dell'educatrice, ma tutti i bambini hanno risentito del clima esistente all'interno della scuola avendo assistito a condotte delle quali i loro piccoli compagni sono stati vittime” (pg 45 della sentenza di primo grado).
6 Da ciò consegue che le tre educatrici, in quanto artefici di un sistema educativo caratterizzato da umiliazioni, mortificazioni e violenze, sono responsabili dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causalmente connessi con tali maltrattamenti.
La difesa della IG.ra e la difesa della compagnia assicurativa chiamata in causa hanno altresì CP_2
rappresentato, in sintesi, che sussisterebbe una preclusione processuale che impedirebbe agli odierni attori di agire per il risarcimento del danno biologico: poiché le maestre sono state condannate solo per il reato di maltrattamenti, che non assorbe il reato di lesioni, IGnifica che nessuna malattia ne è derivata dalla condotta delle stesse.
Tale argomentazione non risulta condivisibile, atteso che la sentenza penale fa stato sul verificarsi dei maltrattamenti, quale fatto storico, e non (in negativo) sull'assenza del delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. o dell'aggravante di cui all'attuale comma 3 dell'art. 572 c.p., e ciò in quanto mai le anzidette imputazioni sono state ascritte alle tre maestre, come risulta dal capo di imputazione.
Occorre soffermarsi sulla posizione processuale di in quanto l'Ente ha eccepito che CP_1
nessuna condanna è mai stata emessa nei suoi confronti in sede penale, in quanto non era stata citata nel processo penale né su istanza della parte civile né su istanza del pubblico ministero.
L'eccezione non può trovare accoglimento, dovendosi piuttosto osservare quanto segue sul punto.
Innanzitutto, è pacifica l'utilizzabilità nel giudizio civile delle prove raccolte nel processo penale: gli odierni attori hanno allegato al ricorso un ampio materiale probatorio, da cui si rileva che le tre educatrici erano dipendenti del Comune di Roma al momento dei fatti e che le stesse hanno commesso i reati nell'asilo comunale, durante l'esercizio delle mansioni cui erano state preposte dall'amministrazione datrice di lavoro.
Lo stesso giudice penale ha rilevato che è chiamata a rispondere dei fatti lesivi in CP_1
qualità di responsabile civile per fatto del dipendente, anche in ragione delle numerose segnalazioni ricevute dall'ente in relazione alla situazione di crescente disagio dei minori e di difficoltà delle educatrici, ripetutamente evidenziata dai genitori dei bambini frequentanti la scuola.
Risulta pertanto provato che nel caso di specie possa invocarsi la responsabilità dell'ente pubblico per il danno cagionato a terzi da un illecito del proprio dipendente. Valutata in tal modo la sussistenza in astratto della legittimazione passiva di occorre verificare se nel caso concreto CP_1
sussistano gli estremi per affermarne la responsabilità solidale con le educatrici, secondo il paradigma dell'art. 2049 cc.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle
7 dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato
o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo” (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 13246 del 2019).
Ebbene, nel caso in esame non può essere posto in dubbio che le mansioni affidate alle convenute abbiano reso possibile la condotta illecita causativa del danno denunciato dagli attori, sussistendo senz'altro nesso di causalità tra tali mansioni e i fatti illeciti accertati in sede penale.
Inoltre, non può sostenersi che i fatti accertati in sede penale costituirebbero uno sviluppo oggettivamente anomalo e non prevedibile, in quanto gli attori hanno documentato le denunce che, quantomeno a decorrere dal 2013, i genitori dei bambini frequentanti il nido avevano rivolto all'amministrazione, anche al fine di segnalare le gravi anomalie nella condotta delle insegnanti.
Ne discende la piena responsabilità dell'ente locale, attesa la prevedibilità e la prevenibilità delle condotte illecite perpetrate dalle attrici all'interno della scuola.
In conclusione, deve essere affermata la responsabilità in solido di tutti i convenuti nei confronti degli attori, evidenziandosi, comunque, che la responsabilità della P.A., verso i terzi danneggiati, per il fatto illecito del proprio dipendente, che sorge in presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate, non esclude certo la responsabilità del dipendente stesso.
2.2. I danni cagionati e il nesso causale
Tanto premesso occorre a questo punto verificare se la condotta delle convenute abbia cagionato il danno prospettato dagli attori.
Con riguardo alla posizione dei minori, è stata espletata procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
Ebbene, “[…] se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a “far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto
8 delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto” (Cass, sent. 2800 del 2008).
Nel caso in esame, le risultanze dell'ATP sono il frutto di adeguate verifiche e accertamenti e risultano sorrette da adeguata motivazione e, pertanto, si condividono. Segnatamente, il collegio peritale incaricato di verificare la sussistenza e l'entità di un danno neuropsichico ed accertare l'esistenza di un nesso causale fra tale danno e i maltrattamenti subìti dai minori ha affermato che “la documentazione medica esibita integrata con le evidenze emerse dagli incontri specialistici neuropsichiatrici ha permesso di diagnosticare ad e : un Disturbo misto dello Per_1 Per_2
Sviluppo di grado medio associato a tratti di un disturbo post-traumatico da stress”.
Il collegio, in punto di nesso causale, ha asserito che “ciò che il percorso traumatico ha determinato non è una semplice regressione di qualche funzione cognitiva o psicoaffettiva come avviene negli adulti ma piuttosto, per la precocità del suo intervento, ciò che ha causato è una distorsione grave sul processo di sviluppo che si stava dispiegando”. I maltrattamenti psicofisici subìti da e Per_1
in forma attiva, gli atti di violenza rivolta ad altri bambini a cui hanno assistito e il clima Per_2
caratterizzato da una assenza dei corretti stimoli senso-percettivi, cognitivi e relazionali che nella prima infanzia permettono l'acquisizione dei processi cognitivi, dei circuiti psichici e dell'adattamento sociale rappresentano atti contraddistinti da adeguata e consistente efficienza psico- lesiva. “L'anamnesi fisiologica ha permesso di escludere la sussistenza di concause determinanti;
non vi sono infatti dati anamnestici positivi in ordine alla preesistenza di disturbi in grado di comprometterne il neurosviluppo, in due gemelli. Ritenendo soddisfatti sia il criterio di idoneità lesiva che il criterio di esclusione di cause psico patogene diverse dai maltrattamenti in discussione, si ritiene di poter affermare la presenza di un nesso causale diretto ed esclusivo tra i maltrattamenti subiti dai piccoli e e i disturbi diagnosticati attraverso le valutazioni Per_1 Persona_2 specialistiche”.
Tali disturbi risultano inquadrabili in termini di danno biologico, secondo quanto chiarito dal collegio peritale, in nella misura del 32% e in nella misura del 28%. Per_1 Per_2
La CTU svolta ha altresì evidenziato un danno biologico da invalidità temporanea al 50% in entrambi i bambini nella misura di 12 mesi, tenuto conto dell'epoca di accertamento dei maltrattamenti e dei tempi nei quali sono state iniziate le terapie neuroriabilitative.
Con riguardo al danno biologico prospettato dai genitori, nell'odierno giudizio è stata espletata CTU, nel rispetto del contraddittorio con le parti e i propri CTP. Il CTU ha accertato che “il IG.
[...]
e la IG.ra sono attualmente affetti entrambi da un Disturbo Parte_1 Parte_2 dell'Adattamento con Umore Depresso cronico in nesso causale con gli eventi oggetto di causa
(maltrattamenti subiti dai figli e all'interno dell'Asilo Nido Comunale “Il Nido Per_1 Per_2
9 del Parco”) Non risultano documentate né riferite condizioni di preesistente disagio psicologico nei due coniugi. I postumi del diagnosticato disturbo hanno determinato, per entrambi, una invalidità temporanea di mesi quattro (30 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 30 giorni al
25%) ed una invalidità permanente del 15% (quindici per cento) della totale, come danno biologico”.
Le conclusioni del CTU sono condivisibili, in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da adeguata motivazione e prive di vizi logici.
2.3 La quantificazione del danno
Occorre procedere alla quantificazione del danno.
In generale, giova evidenziare che per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal
Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'eIGenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, e , come accertato in sede di ATP, in conseguenza dei Per_1 Per_2
maltrattamenti subìti, hanno riportato danni psichici permanenti pari, rispettivamente al 32% e al 28% del totale rispetto alla integrità psicofisica del soggetto. Dal sinistro sono altresì derivati periodi di invalidità temporanea, per un periodo di 12 mesi, del 50%.
10 Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale dei genitori, la CTU, che risulta condivisibile in quanto coerente con gli accertamenti effettuati, sorretta da adeguata motivazione e priva di vizi logici, ha affermato che il IG. e la IG.ra sono Parte_1 Parte_2 attualmente affetti entrambi da un Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso cronico in nesso causale con gli eventi oggetto di causa (pag. 19).
Difatti, in conseguenza del sinistro, entrambi hanno riportato danni permanenti, meglio descritti nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia, pari al 15% del totale rispetto alla integrità psicofisica dei soggetti. Dal sinistro sono altresì derivati periodi di invalidità temporanea, inizialmente assoluta e successivamente diminuita fino al 25%, che possono essere così schematizzati: 30 giorni di invalidità temporanea assoluta;
30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
30 giorni di invalidità temporanea al 50%; 30 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Il c.d. danno biologico di tutti i soggetti danneggiati può essere pertanto così valutato:
- (circa 1 anno al momento dell'evento dannoso): € 164.991,47 per l'invalidità permanente Per_1
del 32%;
- (circa 1 anno al momento dell'evento dannoso): € 131.188,86 per l'invalidità permanente Per_2
del 28%
- Ciascun minore: € 23.370,95 per l'invalidità temporanea relativa al 50% (64,03 x 365).
- (45 anni al momento dell'evento dannoso): € 36.925,90 per l'invalidità permanente Parte_1
del 15%
- (38 anni al momento dell'evento dannoso): € 38.582,83 per l'invalidità Parte_2
permanente del 15%
- Ciascun genitore: € 9.605,10 per l'invalidità temporanea, sia assoluta che relativa (128.07 x 30 =
3.842,10 + 96,06 x 30 = 2.881,8 + 64,03 x 30 = 1.920,90 + 32,01 x 30 = 960,30).
Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale subìto inteso quale sofferenza soggettiva, occorre fare ricorso alla prova presuntiva, tenuto conto dell'evento lesivo e dei patemi d'animo e del disagio subìti dai minori a seguito delle violenze fisiche e psicologiche perpetrate ai loro danni nonché delle sofferenze e dei sensi di colpa provati dai genitori a seguito della scoperta di quanto accaduto ai figli. Ciò posto, appare, equo l'aumento di euro 40.000 per euro Per_1
30.000 per euro
5.500 per entrambi i genitori, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. Per_2
della Corte di Cassazione n. 26792/2008.
Tale voce di danno, infatti, non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico-relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato
11 d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Gli odierni attori hanno chiesto il risarcimento del danno esistenziale subìto da loro stessi e dai figli, quale voce di danno separata da quello biologico. Tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza
è costante nel ritenere che “nel caso di lesione della salute, costituisce (…) duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. ordinanza 24473 del 2020).
Concludendo, tutti i danni subiti da ammontano ad euro 228.362,42 (€ 164.991,47 Persona_1 per IP;
€ 23.370,95 per IT;
€ 40.000 per danno morale); tutti i danni subìti da Persona_2 ammontano ad euro 184.559,81 (€ 131.188,86 per IP;
€ 23.370,95 per IT;
€ 30.000 per danno morale); tutti i danni non patrimoniali subiti da ammontano ad euro 52.031 (€ Parte_1
36.925,90 per IP;
€ 9.605,10 per IT;
€ 5.500 per danno morale); tutti i danni non patrimoniali subìti da ammontano ad euro 53.687,93 (€ 38.582,83 per IP;
€ 9.605,10 per IT;
€ Parte_2
5.500 per danno morale).
Giova, inoltre, soffermarsi sugli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno). Ebbene, escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto e il pagamento.
Per quanto attiene, infine, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
Gli attori hanno altresì domandato il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Per quanto concerne le spese mediche sostenute, risultano provati con adeguata documentazione:
12 - Spese mediche di € 1404.01, relative alla IG.ra : si tratta di tre parcelle della Parte_2
Dott.ssa psicologa – psicoterapeuta, per il servizio di “supporto alla Persona_3 famiglia per subito evento traumatico dei bambini e ” (doc. 39 Persona_1 Persona_2
degli allegati al ricorso)
- Spese mediche per consistenti in trattamenti che, per tipologia, risultano Persona_1 connessi con i disturbi accertati, per un totale di euro: 4540,58 €
- Spese mediche per consistenti in trattamenti che, per tipologia, risultano Persona_2 connessi con i disturbi accertati, per un totale di euro: 4923,97 €
Con riguardo alle spese terapeutiche future, si tratta di una voce di danno che, in quanto appunto non ancora verificatasi al momento della decisione, deve essere provata in via presuntiva e deve essere liquidata dal giudice sulla base dei criteri probabilistici in via equitativa. Ebbene, sulla base delle terapie documentate a cui e la IG.ra si sono sottoposti fin dal 2016 e Per_1 Per_2 Parte_2
alla luce della situazione clinica si presume che essi necessitano di proseguire percorsi specifici di riabilitazione fisica e psicologica. Tale conclusione trova ulteriore conferma, per e Per_1
, nella relazione resa in sede di ATP, in cui si legge che essi “dovranno essere sostenuti nel Per_2
loro sviluppo attraverso una terapia riabilitativa adeguata, che con il crescere dei bambini cambierà per frequenza, mezzi ed obiettivi ma che dovrà accompagnarli fino all'adolescenza (…), di cui attualmente è difficile prevedere i costi” (pg 25); per la IG.ra nella relazione della CTU Parte_2
del presente giudizio che ha ritenuto utile e opportuna la prosecuzione, per un ulteriore anno, degli incontri mensili con una psicologa specializzata nel supporto alle famiglie che hanno subito un evento traumatico, prevedendo una spesa di 150 euro a seduta.
Il costo di tali terapie viene liquidato, sulla base delle indicazioni del CTU, in € 1800 per la terapia della IG.ra . Parte_2
Per le terapie dei minori, alla luce di quanto evidenziato nella CTU in sede di ATP che ipotizzava un percorso riabilitativo fino alla adolescenza e considerando l'età attuale dei minori, si ritiene equo liquidare il danno patrimoniale futuro, basandosi sulle parcelle passate, in complessivi € 4000.
Diversamente, alla luce della documentazione prodotta, non risultano dimostrate, neppure in via presuntiva, spese terapeutiche future per Parte_1
In conclusione, il danno patrimoniale complessivo ammonta a € 16.668,56.
Inoltre, si condivide quanto osservato dalla difesa delle parti attrici in relazione al rimborso delle rette mensili corrisposte in favore di per il “Servizio Asilo Nido”: alla luce degli episodi di CP_1 maltrattamenti risulta ictu oculi l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale dedotta
13 nell'attuazione del servizio scolastico, prestato dall'Ente in totale spregio al Modello Educativo e
Regolamento versati in atti sub doc. 29 e 30.
Da ciò consegue il diritto degli odierni attori alla restituzione di quanto versato per il suddetto servizio. Tra l'altro tale domanda non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di
[...]
, la quale pertanto deve restituire agli odierni attori la somma richiesta, pari a € 4.226,84. CP_1
Infine, gli odierni attori hanno diritto altresì al rimborso delle spese di Consulenza Tecnica di Parte pagate, per un totale di € 4.179,98, così come documentate nei doc. da 40 a 48 allegati al ricorso (cfr
Cass. Civ., Sezioni Unite, 10 luglio 2017, n. 16990).
3. La posizione di Controparte_8 Controparte_5
Vista la polizza 0014935436 – in ragione della quale l'assicurazione si obbliga a tenere indenne il contraente da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, e ciò anche per i danni determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere -
[...] di (che ha rinunciato all'eccezione di inoperatività CP_8 CP_1 Controparte_5
della garanzia assicurativa) deve essere condannata a garantire dalle conseguenze CP_1
pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande degli attori.
Ai sensi dell'art. 1916, primo comma, c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Aggiunto poi che l'assicurato ha azione di regresso nei confronti dei dipendenti, autori CP_1 immediati del danno, per l'intera somma, deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda di condanna di a rimborsare Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 all'assicurazione le somme versate a CP_1
4. La domanda di manleva proposta da Controparte_3
e hanno chiesto dichiararsi tenuta a garantirle
[...] Controparte_2 CP_1 dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande degli attori e hanno chiesto altresì accertarsi la quota di responsabilità a loro specificamente ascrivibile.
La domanda di manleva proposta nei confronti di non può trovare accoglimento. CP_1
Va premesso che la presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate può comportare la responsabilità dell'ente preponente verso i terzi danneggiati, ma non esclude mai la responsabilità del dipendente agente (Cass. n. 16512/2017), in capo al quale resta, se del caso, la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c. verso l'ente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe. La responsabilità
14 dell'ente preponente da nesso di occasionalità necessaria giova unicamente alla tutela del terzo danneggiato (Cass. n. 19149/2023).
Nella specie la condotta rimproverata alle dipendenti (i maltrattamenti perpetrati nei confronti dei minori) non può che essere ad esse esclusivamente addebitata, non potendosi configurare a favore delle convenute una concorrente responsabilità dell'amministrazione per non aver impedito la condotta dolosa della dipendente e, conseguentemente, il danno cagionato a terzi.
Nel caso in esame, in ogni caso, la si è costituita tardivamente in giudizio ed è pertanto CP_3
decaduta dalla possibilità di svolgere la domanda di garanzia nei confronti di Quanto alla CP_1
la sua omologa richiesta di manleva è stata formulata per la prima volta all'udienza di CP_2
precisazione delle conclusioni, e costituisce pertanto una domanda nuova ovviamente non consentita in tale sede.
Per quanto concerne la richiesta di escludere la sussistenza della solidarietà passiva fra le insegnanti convenute, determinando le quote di responsabilità, è stato già evidenziato che tutte le educatrici sono responsabili – sia in forma commissiva per gli atti di violenza psicofisica posti in essere, sia in forma omissiva per non aver impedito tali eventi alla luce della propria posizione di garanzia – del clima di sopraffazione, disagi e maltrattamenti a cui erano sottoposti i minori a loro affidati. Ne consegue il riconoscimento della responsabilità solidale tra le maestre convenute.
5. Le spese di lite
Le spese di lite del giudizio di ATP, compresa la CTU, e del presente giudizio sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La misura dei compensi è stata determinata in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e tiene conto della circostanza che le questioni trattate si inseriscono in un contenzioso di natura seriale e che la causa ha avuto natura prevalentemente documentale.
Le spese della CTU nell'ATP sono pari a € 4.551 (doc.49 e 50 degli allegati al ricorso).
Le spese della CTU del presente giudizio sono a carico definivo dei convenuti in solido.
Le spese di CTP, nella misura documentata di euro 4.179,98 sono poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese sostenute da sono poste a carico di CP_1 Controparte_8
mentre le spese dell'assicurazione sono poste a carico di
[...] CP_4
, , in solido tra loro.
[...] Controparte_3 Controparte_2
PQM
15 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1
nei confronti di , , Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
e e da quest'ultima nei confronti di CP_1 Controparte_8
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) dichiara , e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
responsabili dei danni subiti da e (in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti responsabilità genitoriale sui figli minori), per effetto dei maltrattamenti subiti dai figli minori e all'interno dell'asilo nido “Il Nido del Parco”; Per_1 Persona_2
2) condanna , , e in solido Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
tra loro al pagamento in favore di e , nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà genitoriale sul minore della somma di euro 228.362,42; in favore di Persona_1 [...]
e , nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di euro 184.559,81 ; in favore di della somma di euro 52.031 e Per_2 Parte_1
in favore di della somma di euro 53.687,93, oltre lucro cessante calcolato con Parte_2
le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3) condanna , , e in solido Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
tra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori quantificato nella somma di euro
16.668,56, oltre rivalutazione monetaria in base all'indice FOI elaborato dall'Istat e interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata con decorrenza dai singoli esborsi;
Co 4) condanna Assicurazioni al rimborso in favore di Controparte_8 [...]
delle somme versate agli attori in forza della sentenza;
CP_1
5) condanna , in solido tra loro al Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
rimborso in favore di delle somme versate Controparte_8
in favore di in forza dei capi che precedono;
CP_1
6) condanna di , , in Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
solido a pagare le spese di lite sostenute da parte attrice nel giudizio di ATP, che liquida in euro
2.800,00 per compensi, euro 4.551 per CTU ed euro 286 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
7) condanna di , , in Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
solido a pagare le spese di lite sostenute da parte attrice nel presente giudizio, che liquida in euro
16.000 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
16 8) condanna al rimborso delle spese Controparte_8
processuali in favore di liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
nella misura del 15% e accessori di legge;
9) condanna , in solido tra loro al Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_8
liquidate in euro 259,00 per esborsi e in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali
[...]
nella misura del 15% e accessori di legge.
10) pone le spese di CTU come già liquidate in atti definitivamente a carico di , Controparte_4
, , in solido tra loro;
Controparte_3 Controparte_2 CP_1
11) condanna , , in Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1 solido tra loro a rimborsare le spese di CTP sostenute da parte attrice nell'ambito della CTU.
Così deciso in Roma, li 2.2.2025
Il giudice dott. ssa Daniela D'Auria
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Canale, magistrato ordinario in tirocinio.
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