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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2186/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.VA ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to CAUSA ABBONDIO, come da procura allegata al ricorso depositato in data 7.6.2024 innanzi al Giudice di Pace di Savona, depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.VA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.VA_1
dagli avv.ti GIRARDI ANDREA e CALIA NICOLA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 28.5.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Pagina nr. 1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , quale Controparte_1
custode e proprietario della strada, nella causazione del sinistro di cui in premessa;
2) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente a causa del sinistro de quo, nella misura di € 13,229,00 o in quella emergenda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Per parte convenuta:
- in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A se dovuta come per legge;
*********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, notificato regolarmente alla controparte, Parte_1
ha adito il Tribunale di Savona, esponendo che:
• Ella aveva chiesto al Giudice di Pace di Savona di condannare il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni in suo favore, nella misura di
[...]
13.229,00 euro oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito nell'incidente stradale occorsole il 10.2.2024;
• Il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e assegnato un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario;
• Ella aveva interesse alla prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale;
• In particolare, in data 10.2.2024, verso le ore 7.50, si trovava a procedere a velocità moderata alla guida della propria vettura Mercedes targata GA 681 EH sulla SS
Aurelia in;
CP_1
• Giunta alla rotonda all'altezza del Luna Park, imboccava via Serra in direzione monte.
• Poco prima di un sottopasso incontrava una grossa pozzanghera d'acqua piovana e rallentava la marcia ma, mentre avanzava, l'auto si spegneva arrestandosi nel mezzo della pozzanghera;
• Chiamato il carroattrezzi, nella concessionaria Mercedes veniva appurato che l'acqua era entrata nel motore provocandone il grippaggio.
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato la responsabilità del ex art. 2051 CP_1
c.c., considerato che la situazione era del tutto prevedibile, in quanto già la mattinata precedente la strada era stata chiusa al traffico per le forti piogge, ma era poi stata riaperta. Conseguentemente, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, consistenti nei costi occorrenti per la riparazione dell'auto, pari ad euro
13.229,00.
Si è costituito il , replicando alle avverse difese che: Controparte_1
• La signora risiede nel stesso ed era a conoscenza dello stato dei Pt_1 CP_1
luoghi, a distanza di meno di un chilometro dalla sua abitazione;
• Per essendo la strada frequentata da numerosi utenti, non erano mai stati segnalati anteriori sinistri;
Pagina nr. 3 • Non poteva pertanto ritenersi ragionevolmente sussistente una insidia, ma anzi si era verificata l'interruzione del nesso causale, determinata dalla condotta colposa della danneggiata, per non aver essa affrontato la situazione con la pur minima attenzione;
• Anche in relazione al quantum, le richieste risarcitorie erano infondate perché non provate.
Tutto ciò premesso, il convenuto ha chiesto di rigettare le domande avversarie ed in subordine di circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante all'attrice tenendo conto del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni. All'esito, è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 28.5.2025, ed ivi è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***********************
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla legittimazione passiva del Controparte_1
ha invocato la responsabilità del , in quanto Parte_1 Controparte_1
custode della strada nella quale la sua vettura è incappata in una pozzanghera di acqua di dimensioni tali da cagionare il grippaggio del motore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo la norma invocata, pacificamente l'ente proprietario o gestore deve essere qualificato come custode dell'area stradale, pur in quanto aperta al pubblico transito.
Al riguardo, è necessario considerare che il solo nella seconda memoria ex art. CP_1
171 ter c.p.c., ha dedotto la nuova circostanza, mai prima eccepita, che il sinistro sarebbe stato eventualmente imputabile alla Provincia di Savona, in quanto “ente in capo al quale gravava per legge l'onere di custodia essendo la medesima “competente” per il tratto stradale oggetto di causa”, come a suo dire dimostrato dalla relazione di servizio della Polizia Municipale.
Tuttavia, il – sul quale gravava la prova dell'eccezione sollevata, in ossequio ai CP_1
generali principi di cui all'art. 2697 c.c. – non ha dimostrato la circostanza. Infatti:
- Parte attrice, fin dall'atto introduttivo, ha depositato lo scambio di corrispondenza intercorso sia con la Provincia di Savona sia con il , dal quale Controparte_1
risulta che la Provincia aveva da subito escluso il proprio coinvolgimento, rappresentando che il tratto di strada interessato dal sinistro era di competenza comunale, e di converso il non aveva messo in discussione la propria qualifica CP_1
Pagina nr. 4 di custode, ma aveva semplicemente ritenuto di non avere responsabilità nell'accaduto
(doc. B1, B2, B3 fascicolo attore);
- La competenza comunale nella gestione e nella manutenzione del tratto stradale trova conferma nel fatto che sia intervenuta nell'immediatezza proprio la Polizia Locale a transennare l'area, e che il abbia ammesso nei propri atti di aver Controparte_1 provveduto in diverse occasioni a chiudere l'area in quanto soggetta ad allagamenti e di aver elaborato un protocollo per gestire le situazioni di emergenza interessanti la strada.
- A fronte di tali elementi, che comprovano la funzione di custode dell'ente locale, a prescindere dalla proprietà del tratto stradale, il avrebbe dovuto fornire prove CP_1
contrarie in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva. La relazione della
Polizia Locale, che evidenzia come la strada sia di proprietà provinciale, non è sufficiente, posto che il soggetto custode non corrisponde necessariamente al proprietario, ma a colui che ha in carico la gestione, la manutenzione, il potere di intervento sul bene da custodire.
Pertanto, deve ritenersi accertata la legittimazione passiva del . Controparte_1
Nel merito: sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Nel merito, va considerato, in termini generali, che per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo anche ribadito dalle Sezioni Unite
(Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva la quale, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio
2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di
Pagina nr. 5 responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. SS. UU. Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022; Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007,
n. 2308).
Con riferimento alla prova del nesso causale, deve osservarsi che la Suprema Corte ha sostenuto e chiarito ripetutamente che il relativo onere è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce in questi casi la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Tale principio è stato a più riprese ribadito della giurisprudenza di legittimità, che ha inteso specificare come “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
Pagina nr. 6 interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020).
Sempre con riferimento alla prova del nesso causale, la Suprema Corte ha di recente chiarito, con indirizzo del tutto condiviso, che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Dando applicazione di tali principi, nel caso di specie, si ritiene che l'attrice abbia adeguatamente assolto all'onere della prova sulla medesima gravante.
Ed infatti:
- in primo luogo, sono dimostrati sia la dinamica del sinistro come avvenuta in concreto, sia l'origine causale dello stesso. I testi escussi ed in particolare la signora
[...]
che si trovava in auto insieme all'attrice, ha confermato che la strada era Tes_1
aperta al pubblico transito e che, vedendo la pozzanghera, la signora aveva Parte_1 rallentato e avanzato a velocità molto moderata per l'attraversamento. Tuttavia, la macchina, mentre percorreva l'area allagata, si arrestava e non ripartiva più.
- pertanto, veniva chiamato il carro attrezzi, che conduceva l'autovettura presso la concessionaria Mercedes di Savona, mentre l'attrice e l'amica salivano in macchina della sorella della prima e seguivano il mezzo di soccorso;
- tutti gli altri testimoni ( , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato che in quei giorni era piovuto molto, che la strada, in quel
[...]
preciso tratto, era soggetta ad allagamenti frequenti, tanto che il aveva adottato CP_1
un protocollo di condotta in occasione degli eventi atmosferici più consistenti;
Pagina nr.
7 - in particolare, era previsto che in caso di allerta rossa o arancione, la strada veniva de plano chiusa al transito, mentre invece in caso di allerta gialla o di eventi non potenzialmente pericolosi, veniva attesa una segnalazione in relazione alle concrete condizioni prima di apporre le transenne (cfr. teste;
Tes_4
- ugualmente, i testimoni hanno confermato che: - il giorno anteriore all'evento, il 9 febbraio 2024, la strada era stata transennata proprio a causa delle piogge;
- che successivamente nella mattina del sinistro era stata riaperta al transito;
- che a seguito della segnalazione della signora veniva nuovamente richiusa. Parte_1
- del resto, le circostanze riferite dai testimoni trovano riscontro nella relazione della
Polizia Locale, depositata da parte convenuta nella seconda memoria istruttoria. I verbalizzanti riferivano infatti che si erano recati in loco alle 8,15 del giorno 10.2.2024, ove verificavano non solo che la strada era allagata, provvedendo conseguentemente a chiuderla con nastro segnaletico bianco rosso, ma rinvenivano un'autovettura ferma, la cui conducente – evidentemente la signora – riferiva di avere la macchina in Parte_1
panne e di essere in attesa del carro attrezzi.
- i poliziotti rilevavano inoltre che, alle ore 8.15, erano accese le luci semaforiche rosse da entrambe le parti della strada, che segnalavano l'interruzione del tratto. Tuttavia, il non ha articolato nessuna prova volta a dimostrare che già alle ore 7.50 le luci CP_1
semaforiche fossero accese. Inoltre, tutti i testimoni escussi hanno riferito che, nella direzione percorsa dalla signora la segnaletica verticale di pericolo era Parte_1
coperta dalla vegetazione e dunque non era visibile.
Sulla base di tali elementi istruttori, pertanto, è provato che:
- in primo luogo, il grippaggio del motore della vettura è stato cagionato dall'acqua presente sulla strada, che si è infiltrata nel motore provocandone l'arresto;
- inoltre, l'evento non può certamente essere qualificato come caso fortuito, in quanto del tutto prevedibile dal che era a conoscenza del fatto che la strada fosse CP_1
soggetta ad allagamento ed ha semplicemente ha omesso di adottare misure idonee – in quel momento – a prevenire il verificarsi del sinistro.
CP_
- sotto altro profilo, l' convenuto non ha offerto alcuna prova in relazione al pur allegato concorso di colpa dell'attrice. In primis, non è risultato che ella abbia tenuto una condotta negligente, poiché, come affermato dalla testimone, ha rallentato e proceduto molto lentamente in vista della pozzanghera;
Pagina nr.
8 - sotto altro profilo, non può ritenersi in via presuntiva che la signora – in Parte_1
quanto a conoscenza dei luoghi – avrebbe dovuto evitare il transito, scegliendo un altro percorso. Infatti, proprio in quanto abitante nelle vicinanze, ella era presumibilmente a conoscenza che in caso di allagamento la strada veniva regolarmente chiusa, per cui, vedendola aperta, ben può presumibilmente aver ritenuto che fosse regolarmente percorribile e che l'acqua depositatasi sul manto non fosse di profondità o pericolosità tale da provocare il grippaggio del motore.
Ne discende il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dell'evento occorso in data 10.2.2024, da ascrivere alla responsabilità esclusiva del
. Controparte_1
Sul quantum del risarcimento.
In relazione al quantum, ha provato gli esborsi sostenuti per la Parte_1
riparazione dell'auto, che costituiscono posta di danno emergente. La ricorrente ha prodotto in atti la fattura emessa proprio dalla concessionaria ove è stato provato CP_3
(dai testimoni) che la macchina fu ricoverata non appena recuperata dal carro attrezzi.
Inoltre, tutte le riparazioni svolte e descritte in fattura risultano compatibili con il tipo di danno allegato dalla ricorrente.
Si ritiene che tali elementi siano sufficienti a ritenere provato il danno, indipendentemente dalla testimonianza resa dal sig. , dipendente della , Tes_5 CP_3
da valutarsi inammissibile in quanto resa da soggetto non regolarmente indicato come testimone.
In definitiva, il deve essere condannato a pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 13.229,00. Parte_1
Sulla somma capitale così determinata, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, in base ai pacifici principi generali vanno conteggiati:
- rivalutazione monetaria, dal momento del sinistro, data in cui si è verificato il danno, al saldo;
- gli interessi compensativi al tasso legale per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore
è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma
Pagina nr. 9 rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale (evento dannoso) fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi;
- interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Sulle spese processuali
Le spese processuali vengono poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente e sono liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 30% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_1
sinistro occorso a in data 10.2.2024, condanna il convenuto a Parte_1
pagare in favore della ricorrente la somma di euro 13.229,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in parte motiva;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 3.554,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 09/06/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2186/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.VA ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to CAUSA ABBONDIO, come da procura allegata al ricorso depositato in data 7.6.2024 innanzi al Giudice di Pace di Savona, depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.VA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.VA_1
dagli avv.ti GIRARDI ANDREA e CALIA NICOLA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 28.5.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Pagina nr. 1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , quale Controparte_1
custode e proprietario della strada, nella causazione del sinistro di cui in premessa;
2) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente a causa del sinistro de quo, nella misura di € 13,229,00 o in quella emergenda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Per parte convenuta:
- in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A se dovuta come per legge;
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Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, notificato regolarmente alla controparte, Parte_1
ha adito il Tribunale di Savona, esponendo che:
• Ella aveva chiesto al Giudice di Pace di Savona di condannare il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni in suo favore, nella misura di
[...]
13.229,00 euro oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito nell'incidente stradale occorsole il 10.2.2024;
• Il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e assegnato un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario;
• Ella aveva interesse alla prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale;
• In particolare, in data 10.2.2024, verso le ore 7.50, si trovava a procedere a velocità moderata alla guida della propria vettura Mercedes targata GA 681 EH sulla SS
Aurelia in;
CP_1
• Giunta alla rotonda all'altezza del Luna Park, imboccava via Serra in direzione monte.
• Poco prima di un sottopasso incontrava una grossa pozzanghera d'acqua piovana e rallentava la marcia ma, mentre avanzava, l'auto si spegneva arrestandosi nel mezzo della pozzanghera;
• Chiamato il carroattrezzi, nella concessionaria Mercedes veniva appurato che l'acqua era entrata nel motore provocandone il grippaggio.
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato la responsabilità del ex art. 2051 CP_1
c.c., considerato che la situazione era del tutto prevedibile, in quanto già la mattinata precedente la strada era stata chiusa al traffico per le forti piogge, ma era poi stata riaperta. Conseguentemente, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, consistenti nei costi occorrenti per la riparazione dell'auto, pari ad euro
13.229,00.
Si è costituito il , replicando alle avverse difese che: Controparte_1
• La signora risiede nel stesso ed era a conoscenza dello stato dei Pt_1 CP_1
luoghi, a distanza di meno di un chilometro dalla sua abitazione;
• Per essendo la strada frequentata da numerosi utenti, non erano mai stati segnalati anteriori sinistri;
Pagina nr. 3 • Non poteva pertanto ritenersi ragionevolmente sussistente una insidia, ma anzi si era verificata l'interruzione del nesso causale, determinata dalla condotta colposa della danneggiata, per non aver essa affrontato la situazione con la pur minima attenzione;
• Anche in relazione al quantum, le richieste risarcitorie erano infondate perché non provate.
Tutto ciò premesso, il convenuto ha chiesto di rigettare le domande avversarie ed in subordine di circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante all'attrice tenendo conto del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni. All'esito, è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 28.5.2025, ed ivi è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla legittimazione passiva del Controparte_1
ha invocato la responsabilità del , in quanto Parte_1 Controparte_1
custode della strada nella quale la sua vettura è incappata in una pozzanghera di acqua di dimensioni tali da cagionare il grippaggio del motore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo la norma invocata, pacificamente l'ente proprietario o gestore deve essere qualificato come custode dell'area stradale, pur in quanto aperta al pubblico transito.
Al riguardo, è necessario considerare che il solo nella seconda memoria ex art. CP_1
171 ter c.p.c., ha dedotto la nuova circostanza, mai prima eccepita, che il sinistro sarebbe stato eventualmente imputabile alla Provincia di Savona, in quanto “ente in capo al quale gravava per legge l'onere di custodia essendo la medesima “competente” per il tratto stradale oggetto di causa”, come a suo dire dimostrato dalla relazione di servizio della Polizia Municipale.
Tuttavia, il – sul quale gravava la prova dell'eccezione sollevata, in ossequio ai CP_1
generali principi di cui all'art. 2697 c.c. – non ha dimostrato la circostanza. Infatti:
- Parte attrice, fin dall'atto introduttivo, ha depositato lo scambio di corrispondenza intercorso sia con la Provincia di Savona sia con il , dal quale Controparte_1
risulta che la Provincia aveva da subito escluso il proprio coinvolgimento, rappresentando che il tratto di strada interessato dal sinistro era di competenza comunale, e di converso il non aveva messo in discussione la propria qualifica CP_1
Pagina nr. 4 di custode, ma aveva semplicemente ritenuto di non avere responsabilità nell'accaduto
(doc. B1, B2, B3 fascicolo attore);
- La competenza comunale nella gestione e nella manutenzione del tratto stradale trova conferma nel fatto che sia intervenuta nell'immediatezza proprio la Polizia Locale a transennare l'area, e che il abbia ammesso nei propri atti di aver Controparte_1 provveduto in diverse occasioni a chiudere l'area in quanto soggetta ad allagamenti e di aver elaborato un protocollo per gestire le situazioni di emergenza interessanti la strada.
- A fronte di tali elementi, che comprovano la funzione di custode dell'ente locale, a prescindere dalla proprietà del tratto stradale, il avrebbe dovuto fornire prove CP_1
contrarie in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva. La relazione della
Polizia Locale, che evidenzia come la strada sia di proprietà provinciale, non è sufficiente, posto che il soggetto custode non corrisponde necessariamente al proprietario, ma a colui che ha in carico la gestione, la manutenzione, il potere di intervento sul bene da custodire.
Pertanto, deve ritenersi accertata la legittimazione passiva del . Controparte_1
Nel merito: sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Nel merito, va considerato, in termini generali, che per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo anche ribadito dalle Sezioni Unite
(Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva la quale, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio
2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di
Pagina nr. 5 responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. SS. UU. Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022; Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007,
n. 2308).
Con riferimento alla prova del nesso causale, deve osservarsi che la Suprema Corte ha sostenuto e chiarito ripetutamente che il relativo onere è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce in questi casi la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Tale principio è stato a più riprese ribadito della giurisprudenza di legittimità, che ha inteso specificare come “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
Pagina nr. 6 interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020).
Sempre con riferimento alla prova del nesso causale, la Suprema Corte ha di recente chiarito, con indirizzo del tutto condiviso, che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Dando applicazione di tali principi, nel caso di specie, si ritiene che l'attrice abbia adeguatamente assolto all'onere della prova sulla medesima gravante.
Ed infatti:
- in primo luogo, sono dimostrati sia la dinamica del sinistro come avvenuta in concreto, sia l'origine causale dello stesso. I testi escussi ed in particolare la signora
[...]
che si trovava in auto insieme all'attrice, ha confermato che la strada era Tes_1
aperta al pubblico transito e che, vedendo la pozzanghera, la signora aveva Parte_1 rallentato e avanzato a velocità molto moderata per l'attraversamento. Tuttavia, la macchina, mentre percorreva l'area allagata, si arrestava e non ripartiva più.
- pertanto, veniva chiamato il carro attrezzi, che conduceva l'autovettura presso la concessionaria Mercedes di Savona, mentre l'attrice e l'amica salivano in macchina della sorella della prima e seguivano il mezzo di soccorso;
- tutti gli altri testimoni ( , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato che in quei giorni era piovuto molto, che la strada, in quel
[...]
preciso tratto, era soggetta ad allagamenti frequenti, tanto che il aveva adottato CP_1
un protocollo di condotta in occasione degli eventi atmosferici più consistenti;
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7 - in particolare, era previsto che in caso di allerta rossa o arancione, la strada veniva de plano chiusa al transito, mentre invece in caso di allerta gialla o di eventi non potenzialmente pericolosi, veniva attesa una segnalazione in relazione alle concrete condizioni prima di apporre le transenne (cfr. teste;
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- ugualmente, i testimoni hanno confermato che: - il giorno anteriore all'evento, il 9 febbraio 2024, la strada era stata transennata proprio a causa delle piogge;
- che successivamente nella mattina del sinistro era stata riaperta al transito;
- che a seguito della segnalazione della signora veniva nuovamente richiusa. Parte_1
- del resto, le circostanze riferite dai testimoni trovano riscontro nella relazione della
Polizia Locale, depositata da parte convenuta nella seconda memoria istruttoria. I verbalizzanti riferivano infatti che si erano recati in loco alle 8,15 del giorno 10.2.2024, ove verificavano non solo che la strada era allagata, provvedendo conseguentemente a chiuderla con nastro segnaletico bianco rosso, ma rinvenivano un'autovettura ferma, la cui conducente – evidentemente la signora – riferiva di avere la macchina in Parte_1
panne e di essere in attesa del carro attrezzi.
- i poliziotti rilevavano inoltre che, alle ore 8.15, erano accese le luci semaforiche rosse da entrambe le parti della strada, che segnalavano l'interruzione del tratto. Tuttavia, il non ha articolato nessuna prova volta a dimostrare che già alle ore 7.50 le luci CP_1
semaforiche fossero accese. Inoltre, tutti i testimoni escussi hanno riferito che, nella direzione percorsa dalla signora la segnaletica verticale di pericolo era Parte_1
coperta dalla vegetazione e dunque non era visibile.
Sulla base di tali elementi istruttori, pertanto, è provato che:
- in primo luogo, il grippaggio del motore della vettura è stato cagionato dall'acqua presente sulla strada, che si è infiltrata nel motore provocandone l'arresto;
- inoltre, l'evento non può certamente essere qualificato come caso fortuito, in quanto del tutto prevedibile dal che era a conoscenza del fatto che la strada fosse CP_1
soggetta ad allagamento ed ha semplicemente ha omesso di adottare misure idonee – in quel momento – a prevenire il verificarsi del sinistro.
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- sotto altro profilo, l' convenuto non ha offerto alcuna prova in relazione al pur allegato concorso di colpa dell'attrice. In primis, non è risultato che ella abbia tenuto una condotta negligente, poiché, come affermato dalla testimone, ha rallentato e proceduto molto lentamente in vista della pozzanghera;
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8 - sotto altro profilo, non può ritenersi in via presuntiva che la signora – in Parte_1
quanto a conoscenza dei luoghi – avrebbe dovuto evitare il transito, scegliendo un altro percorso. Infatti, proprio in quanto abitante nelle vicinanze, ella era presumibilmente a conoscenza che in caso di allagamento la strada veniva regolarmente chiusa, per cui, vedendola aperta, ben può presumibilmente aver ritenuto che fosse regolarmente percorribile e che l'acqua depositatasi sul manto non fosse di profondità o pericolosità tale da provocare il grippaggio del motore.
Ne discende il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dell'evento occorso in data 10.2.2024, da ascrivere alla responsabilità esclusiva del
. Controparte_1
Sul quantum del risarcimento.
In relazione al quantum, ha provato gli esborsi sostenuti per la Parte_1
riparazione dell'auto, che costituiscono posta di danno emergente. La ricorrente ha prodotto in atti la fattura emessa proprio dalla concessionaria ove è stato provato CP_3
(dai testimoni) che la macchina fu ricoverata non appena recuperata dal carro attrezzi.
Inoltre, tutte le riparazioni svolte e descritte in fattura risultano compatibili con il tipo di danno allegato dalla ricorrente.
Si ritiene che tali elementi siano sufficienti a ritenere provato il danno, indipendentemente dalla testimonianza resa dal sig. , dipendente della , Tes_5 CP_3
da valutarsi inammissibile in quanto resa da soggetto non regolarmente indicato come testimone.
In definitiva, il deve essere condannato a pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 13.229,00. Parte_1
Sulla somma capitale così determinata, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, in base ai pacifici principi generali vanno conteggiati:
- rivalutazione monetaria, dal momento del sinistro, data in cui si è verificato il danno, al saldo;
- gli interessi compensativi al tasso legale per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore
è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma
Pagina nr. 9 rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale (evento dannoso) fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi;
- interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Sulle spese processuali
Le spese processuali vengono poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente e sono liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 30% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_1
sinistro occorso a in data 10.2.2024, condanna il convenuto a Parte_1
pagare in favore della ricorrente la somma di euro 13.229,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in parte motiva;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 3.554,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 09/06/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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