Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 10/02/2022, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 01684/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 1684 del 2021, proposto dalla:
- Salento Holiday Beach s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Schito, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Otranto, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota prot. n. 19029 del 14.10.2021, con cui il Comune di Otranto - Ufficio Tecnico ha ingiunto alla società ricorrente, quale titolare di concessione demaniale marittima in Otranto - località Alìmini, la “rimozione delle strutture dello stabilimento balneare entro il 31 ottobre”;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
e per l’accertamento
- del diritto della ricorrente al mantenimento temporaneo delle strutture presenti sull’area oggetto della suddetta concessione demaniale sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 a norma dell’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Otranto.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, e quindi immutabile fino alla sentenza l’attuale stato dei luoghi - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito, soprattutto quanto all’applicabilità al caso in esame dell’art. 103, comma 2, d.l. 18/2020 s.m.i. -, gli effetti degli atti impugnati debbono essere interinalmente sospesi ( v. nello stesso senso, tra le ultime, T.A.R. Puglia Lecce, I, ord. n. 25 del 13 gennaio 2022 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO