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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 984/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'abg. C.F._1 Controparte_1 ( , d'intesa con l'avv. Diana Rossi, elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio di questo in Parabiago (MI), via Matteotti 23;
APPELLANTE
CONTRO
, in Milano (MI), c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 proprio Amministratore p.t. di elettivamente domiciliato a Manduria (TA) alla CP_2
Via per Maruggio n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe De Sario (c.f. C.F._3
);
[...]
APPELLATO
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI delle parti: pagina 1 di 4 per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1831/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa Bocconcello, nell'ambito del giudizio N.R.G. 31671/2022, depositata in cancelleria in data 19 febbraio 2024, e notificata il 26 febbraio 2024, riformandola al capo in cui “condanna l'attore a rifondere le spese di lite a favore del
che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_3 spese generali 15 % oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge.” ed al contempo condannando il condominio di al pagamento delle spese di lite in primo Controparte_2 grado in favore del dott. per lo stesso importo oltre al contributo unificato;
Pt_1
• In ogni caso con rifusione delle competenze e spese legali (ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%) per il presente giudizio”; per l'appellato:
“rigettare l'appello per le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di risposta e confermare in toto l'impugnata sentenza;
2) in subordine, nel merito, confermare la soccombenza virtuale dell'appellante nel giudizio di primo grado anche per le ragioni di cui alla presente comparsa di risposta e tenuto conto della decadenza dall'azione di impugnazione delle delibere assembleari da parte del sig. e/o Pt_1 la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto e/o in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto;
3) condannare l'appellante al pagamento di spese, comprese quelle generali, e competenze di lite del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
1831/2024, pubblicata in data 19.2.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la cassazione della materia del contendere tra le parti in relazione alla delibera impugnata resa dal convenuto in data 23.10.2020 e, in applicazione del criterio CP_2 della cd. “soccombenza virtuale”, ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'attore, premesso di essere proprietario di due unità immobiliari site nel complesso condominiale di in Milano, dotato di un impianto Controparte_2 termico centralizzato, ha lamentato un aumento esponenziale della spesa per il riscaldamento sostenuta negli ultimi anni, e ha censurato nello specifico la delibera assembleare del 23.10.2020, di approvazione del preventivo per l'anno 2020/2021, assumendo che non fossero chiari i criteri di riparto delle spese per i consumi termici, a suo dire eccessivamente elevate.
Ha lamentato che il preventivo fosse stato approvato sulla scorta di un progetto termico redatto dall'Ing. in data 24.12.2019 mai sottoposto alla previa approvazione dell'assemblea. CP_4 Secondo l'attore, inoltre, il aveva violato la normativa vigente che prevede una CP_2 ripartizione delle spese in parte in base ai consumi contabilizzati e in parte in base alla potenza termica impiegata, e aveva omesso di adottare “ogni più opportuno accorgimento che permettesse un riparto trasparente nella suddivisione dei costi di riscaldamento per le unità abitative” e di rappresentare ai condomini in modo veritiero i criteri di riparto delle spese.
********
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai vizi della delibera condominiale dedotti dall'attore, avendo l'assemblea, in data 16.12.2022, approvato il progetto termico dell'Ing. e, il successivo 27.2.2023, il consuntivo gestione ordinaria CP_4
2020/2021.
pagina 2 di 4 Il giudice ha condannato il alla refusione delle spese di lite secondo il criterio della Pt_1 soccombenza virtuale, rilevando che “l'istanza di mediazione proposta dall'attore non corrisponde alle richieste successive dell'atto introduttivo, atteso che la causa petendi dell'odierno giudizio è diverso da quello della mediazione non potendosi ricondurre la domanda attorea nemmeno alla discussione sulle quote millesimali termiche/progetto termico approvato o alla Approvazione consuntivo 2019 , mancata approvazione della ripartizione … atteso che parte attrice non ha svolto specifica richiesta di integrazione della domanda di mediazione anche per le pretese oggi formulate nel presente procedimento consegue che non può ritenersi che si sia verificata la condizione di procedibilità posto che non sono né corrispondenti né “simmetrici” i fatti dedotti in mediazione da quelli proposti in fase processuale ne conseguirebbe l'improcedibilità della domanda”.
********
Con l'unico motivo di impugnazione l'attore sostiene che nel caso di specie le spese avrebbero dovuto essere poste a carico “della parte che ha posto fine al conflitto, raccogliendo come proprie le eccezioni di chi ha impugnato la delibera e conformandosi alle indicazioni di questo. Tale principio trova applicazione in base ai dettami generali del nostro c.p.c., secondo cui la parte, che ha vinto una causa civile, deve essere esentata da ogni spesa al riguardo. Nel caso di specie, il , che ha ravvisato delle illegittimità nella deliberazione e che propone CP_2 ricorso per denunciarle, anche quando il di sua iniziativa fa sue le riserve e pone CP_2 rimedio alle stesse, prima della conclusione della causa civile, ha diritto ad essere esentato da ogni spesa, che da questa direttamente o indirettamente abbia potuto derivare”. Lamenta che il Tribunale si sia discostato da tali principi “collegando la soccombenza virtuale e le relative spese di giudizio ad una presunta improcedibilità della domanda”.
Il si è regolarmente costituito con comparsa depositata in data 17.6.2024 CP_2 chiedendo il rigetto in quanto infondato dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 28.1.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
********
Il motivo di appello articolato dal non può trovare accoglimento: la pronuncia di Pt_1 condanna dell'attore alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio va confermata, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dal Tribunale.
Ed invero, laddove sia emessa una pronuncia di cessazione della materia del contendere le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di impugnativa e con riferimento alla delibera condominiale impugnata dal odierno appellante. CP_2 Nel caso di specie l'impugnativa proposta in primo grado dall'attore non aveva alcuna possibilità di essere accolta. La maggior parte delle doglianze esposte dal nell'atto di citazione erano infatti del tutto Pt_1 generiche, in quanto l'attore ha lamentato non meglio precisate illegittimità di tutte le delibere condominiali approvate dall'assemblea fino al 2020 per presunte violazioni di legge nella ripartizione delle spese per consumi idrici, senza allegare né chiarire quali norme di legge o di regolamento il avesse in ipotesi violato. CP_2 L'attore afferma di essersi trovato a sostenere, nel tempo, spese sempre più elevate per consumi termici, ma tale dato, di per sé solo e in assenza di ulteriori puntuali circostanze indicative di violazione dei criteri legali o regolamentari di riparto delle spese stesse, non sarebbe stato nemmeno sufficiente per giustificare l'espletamento della chiesta CTU contabile. Quanto alla delibera impugnata del 23.10.2020, l'unico vizio specificamente dedotto dall'attore riguarda l'approvazione del preventivo gestione ordinaria 2020/2021 sulla base di un progetto pagina 3 di 4 termico che, secondo la prospettazione del non era mai stato previamente discusso ed Pt_1 approvato in assemblea. Ebbene, la circostanza che l'assemblea, in data 16.12.2022, abbia approvato tale progetto termico, mai contestato dall'attore nel suo contenuto (il quale infatti non ha espresso, in quella sede, voto contrario all'approvazione) e, il successivo 27.2.2023, il consuntivo gestione ordinaria 2020/2021, dimostra la piena legittimità dell'agire del e della delibera CP_2 dell'ottobre 2020 oggetto di impugnativa. L'azione proposta dal era quindi ab origine infondata e a ciò consegue la conferma Pt_1 della sentenza di primo grado.
******
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 7.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1831/2024, pubblicata in Parte_1 data 19.2.2024 e non notificata, così provvede: 1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellato in Milano, liquidate in Controparte_2 complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'abg. C.F._1 Controparte_1 ( , d'intesa con l'avv. Diana Rossi, elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio di questo in Parabiago (MI), via Matteotti 23;
APPELLANTE
CONTRO
, in Milano (MI), c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 proprio Amministratore p.t. di elettivamente domiciliato a Manduria (TA) alla CP_2
Via per Maruggio n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe De Sario (c.f. C.F._3
);
[...]
APPELLATO
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI delle parti: pagina 1 di 4 per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1831/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa Bocconcello, nell'ambito del giudizio N.R.G. 31671/2022, depositata in cancelleria in data 19 febbraio 2024, e notificata il 26 febbraio 2024, riformandola al capo in cui “condanna l'attore a rifondere le spese di lite a favore del
che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_3 spese generali 15 % oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge.” ed al contempo condannando il condominio di al pagamento delle spese di lite in primo Controparte_2 grado in favore del dott. per lo stesso importo oltre al contributo unificato;
Pt_1
• In ogni caso con rifusione delle competenze e spese legali (ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%) per il presente giudizio”; per l'appellato:
“rigettare l'appello per le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di risposta e confermare in toto l'impugnata sentenza;
2) in subordine, nel merito, confermare la soccombenza virtuale dell'appellante nel giudizio di primo grado anche per le ragioni di cui alla presente comparsa di risposta e tenuto conto della decadenza dall'azione di impugnazione delle delibere assembleari da parte del sig. e/o Pt_1 la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto e/o in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto;
3) condannare l'appellante al pagamento di spese, comprese quelle generali, e competenze di lite del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
1831/2024, pubblicata in data 19.2.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la cassazione della materia del contendere tra le parti in relazione alla delibera impugnata resa dal convenuto in data 23.10.2020 e, in applicazione del criterio CP_2 della cd. “soccombenza virtuale”, ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'attore, premesso di essere proprietario di due unità immobiliari site nel complesso condominiale di in Milano, dotato di un impianto Controparte_2 termico centralizzato, ha lamentato un aumento esponenziale della spesa per il riscaldamento sostenuta negli ultimi anni, e ha censurato nello specifico la delibera assembleare del 23.10.2020, di approvazione del preventivo per l'anno 2020/2021, assumendo che non fossero chiari i criteri di riparto delle spese per i consumi termici, a suo dire eccessivamente elevate.
Ha lamentato che il preventivo fosse stato approvato sulla scorta di un progetto termico redatto dall'Ing. in data 24.12.2019 mai sottoposto alla previa approvazione dell'assemblea. CP_4 Secondo l'attore, inoltre, il aveva violato la normativa vigente che prevede una CP_2 ripartizione delle spese in parte in base ai consumi contabilizzati e in parte in base alla potenza termica impiegata, e aveva omesso di adottare “ogni più opportuno accorgimento che permettesse un riparto trasparente nella suddivisione dei costi di riscaldamento per le unità abitative” e di rappresentare ai condomini in modo veritiero i criteri di riparto delle spese.
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Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai vizi della delibera condominiale dedotti dall'attore, avendo l'assemblea, in data 16.12.2022, approvato il progetto termico dell'Ing. e, il successivo 27.2.2023, il consuntivo gestione ordinaria CP_4
2020/2021.
pagina 2 di 4 Il giudice ha condannato il alla refusione delle spese di lite secondo il criterio della Pt_1 soccombenza virtuale, rilevando che “l'istanza di mediazione proposta dall'attore non corrisponde alle richieste successive dell'atto introduttivo, atteso che la causa petendi dell'odierno giudizio è diverso da quello della mediazione non potendosi ricondurre la domanda attorea nemmeno alla discussione sulle quote millesimali termiche/progetto termico approvato o alla Approvazione consuntivo 2019 , mancata approvazione della ripartizione … atteso che parte attrice non ha svolto specifica richiesta di integrazione della domanda di mediazione anche per le pretese oggi formulate nel presente procedimento consegue che non può ritenersi che si sia verificata la condizione di procedibilità posto che non sono né corrispondenti né “simmetrici” i fatti dedotti in mediazione da quelli proposti in fase processuale ne conseguirebbe l'improcedibilità della domanda”.
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Con l'unico motivo di impugnazione l'attore sostiene che nel caso di specie le spese avrebbero dovuto essere poste a carico “della parte che ha posto fine al conflitto, raccogliendo come proprie le eccezioni di chi ha impugnato la delibera e conformandosi alle indicazioni di questo. Tale principio trova applicazione in base ai dettami generali del nostro c.p.c., secondo cui la parte, che ha vinto una causa civile, deve essere esentata da ogni spesa al riguardo. Nel caso di specie, il , che ha ravvisato delle illegittimità nella deliberazione e che propone CP_2 ricorso per denunciarle, anche quando il di sua iniziativa fa sue le riserve e pone CP_2 rimedio alle stesse, prima della conclusione della causa civile, ha diritto ad essere esentato da ogni spesa, che da questa direttamente o indirettamente abbia potuto derivare”. Lamenta che il Tribunale si sia discostato da tali principi “collegando la soccombenza virtuale e le relative spese di giudizio ad una presunta improcedibilità della domanda”.
Il si è regolarmente costituito con comparsa depositata in data 17.6.2024 CP_2 chiedendo il rigetto in quanto infondato dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 28.1.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
********
Il motivo di appello articolato dal non può trovare accoglimento: la pronuncia di Pt_1 condanna dell'attore alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio va confermata, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dal Tribunale.
Ed invero, laddove sia emessa una pronuncia di cessazione della materia del contendere le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di impugnativa e con riferimento alla delibera condominiale impugnata dal odierno appellante. CP_2 Nel caso di specie l'impugnativa proposta in primo grado dall'attore non aveva alcuna possibilità di essere accolta. La maggior parte delle doglianze esposte dal nell'atto di citazione erano infatti del tutto Pt_1 generiche, in quanto l'attore ha lamentato non meglio precisate illegittimità di tutte le delibere condominiali approvate dall'assemblea fino al 2020 per presunte violazioni di legge nella ripartizione delle spese per consumi idrici, senza allegare né chiarire quali norme di legge o di regolamento il avesse in ipotesi violato. CP_2 L'attore afferma di essersi trovato a sostenere, nel tempo, spese sempre più elevate per consumi termici, ma tale dato, di per sé solo e in assenza di ulteriori puntuali circostanze indicative di violazione dei criteri legali o regolamentari di riparto delle spese stesse, non sarebbe stato nemmeno sufficiente per giustificare l'espletamento della chiesta CTU contabile. Quanto alla delibera impugnata del 23.10.2020, l'unico vizio specificamente dedotto dall'attore riguarda l'approvazione del preventivo gestione ordinaria 2020/2021 sulla base di un progetto pagina 3 di 4 termico che, secondo la prospettazione del non era mai stato previamente discusso ed Pt_1 approvato in assemblea. Ebbene, la circostanza che l'assemblea, in data 16.12.2022, abbia approvato tale progetto termico, mai contestato dall'attore nel suo contenuto (il quale infatti non ha espresso, in quella sede, voto contrario all'approvazione) e, il successivo 27.2.2023, il consuntivo gestione ordinaria 2020/2021, dimostra la piena legittimità dell'agire del e della delibera CP_2 dell'ottobre 2020 oggetto di impugnativa. L'azione proposta dal era quindi ab origine infondata e a ciò consegue la conferma Pt_1 della sentenza di primo grado.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 7.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1831/2024, pubblicata in Parte_1 data 19.2.2024 e non notificata, così provvede: 1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellato in Milano, liquidate in Controparte_2 complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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