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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, Dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale iscritta al n. 2799/2022 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...]: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...] Ganzirri (ME),
[...]
elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Cannizzaro, 87, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sorbello (C.F.: ), che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Lisa
Sorbello (CF: ) CodiceFiscale_3
ATTORE
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Roma via G. Grezer 14, Cod. Fis. e P.IVA in
[...] P.IVA_1 persona del responsabile pro tempore Sig. in qualità di CP_3
Procuratore Speciale a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio in Roma, repertorio nr 177893 - raccolta nr Persona_1
11776 del 02.05.2022, rilasciata da Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Russo (C.F. ), C.F._4 nel cui studio di Messina Via S. Elia n.11 is. 298 è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA
1
Controparte_4
, già
[...]
, in persona dell' pro Controparte_5 CP_6
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, presso i cui uffici è domiciliato, in via dei Mille, is. 221, n.
65 (C.F. ADS80003660836).
CHIAMATA IN CAUSA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10.06.2022, conveniva in Parte_1
giudizio l' al fine di ottenere Controparte_7
l'annullamento della cartella esattoriale n. 29220220003771961000 (ruolo n.
0000638/2022), notificata a mezzo pec in data 23 maggio 2022, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 30.020,78 a titolo di sanzione amministrativa ex Legge 689/81, di cui all'ordinanza di ingiunzione n. 20/0652 emessa dall' di Messina in data Controparte_8
23 febbraio 2021. Con un unico motivo di opposizione, parte attrice eccepiva la nullità della cartella per mancata notifica del titolo esecutivo presupposto.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva il Controparte_7
difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Assessorato Regionale al Lavoro -
Dipartimento Lavoro.
Si costituiva l'Assessorato Regionale al Lavoro - Dipartimento Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva: 1.- In via preliminare.
Violazione dell'art. 11 del R.d. 1611/1933 in combinato disposto con l'art. 144 c.p.c.
Nullità della notificazione dell'atto di citazione con chiamata in causa del terzo.
Applicazione dell'art. 156 c.p.c. Sanatoria del vizio;
2.- Nel merito. Erronea applicazione degli artt. 22 e 23 della l. 689/1981 in combinato disposto con l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. Erronea applicazione dell'art. 617 c.p.c. Inammissibilità della domanda. 3.- In via gradata, merito. Erronea applicazione della L. 890/82 Sulla
2
notificazione dell'atto impositivo presupposto. Quindi forniva prova della notifica dell'atto presupposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 06.02.2025, la causa veniva assunta in decisione.
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L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da parte resistente, non è fondata.
È pacifico in giurisprudenza che tra l'ente creditore e l'agente per la riscossione non sussiste litisconsorzio necessario, potendo il contribuente agire nei confronti dell'uno o dell'altro. Spetta all'ente della riscossione l'onere di evocare in giudizio l'ente creditore qualora non voglia sopportare
l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria. (Cassazione
n. 3238/2020).
Il ricorrente impugnava latto di intimazione sul presupposto di non essere venuto ritualmente a conoscenza della cartella prodromica di pagamento, a suo avviso mai notificata, mentre l'Assessorato Regionale al Lavoro -
Dipartimento Lavoro, a riprova dell'avvenuta notifica produceva l'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella esattoriale con regolare relata di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché il plico restituito per compiuta giacenza.
Fornita la prova della regolare notifica dell'atto presupposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nonché Controparte_7
3 in favore dell Parte_2
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in €. 1.700,00 ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 21.02.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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