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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO CARLO Parte_1 C.F._1
e
YU RU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO CARLO C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in EN via Alfonso Paltrinieri n. 75 viene assegnata alla madre, ove continuerà a vivere con i due figli minori, mentre il padre si impegna a lasciare libera la predetta abitazione entro la data fissata per l'udienza di separazione, trasferendo anche la residenza nella nuova abitazione;
3) I figli minor , vengono affidati congiuntamente alla madre e al Per_1 Per_2
padre, i quali si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico dei minori;
4) Per quanto riguarda il piano genitoriale, i figli minori vivranno con la madre nell'abitazione di via Alfonso Paltrinieri n. 75 e potranno frequentare liberamente l'abitazione del padre (appena quest'ultimo ne reperirà una nuova) secondo i loro desideri anche per la consumazione di pasti, pernottamenti, tempo libero e vacanze. I coniugi hanno stabilito, a titolo indicativo, che in una settimana i figli resteranno dal padre per i primi 4 giorni, mentre i successivi 3 resteranno con la madre. La settimana successiva avverrà il contrario ovvero, i minori resteranno i primi 4 giorni dalla madre e i successivi 3 dal padre e così via. A Natale i minori resteranno con la madre e a capodanno col padre, mentre per le vacanze estive resteranno una settimana intera col padre e una intera con la madre;
5) Ciò dovrà comunque avvenire nel rispetto delle esigenze lavorative dei coniugi e di quelle scolastiche e di salute dei minori;
6) Il minor frequenta la prima media alla scuola Marconi di EN e nel Per_1
pomeriggio, frequenta la scuola calcio della “Cittadella” sempre a EN. La sorella dovrà iniziare a settembre la prima elementare all'istituto Anna Frank di EN e Per_2
al pomeriggio frequenta la scuola di danza “La Fenice” a EN. I coniugi si accorderanno e si organizzeranno, in base alle loro esigenze, anche lavorative, per accompagnare e riportare a casa i minori, nel più ampio spirito collaborativo;
7) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, effettuando alla madre un bonifico di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio) entro i primi 20 giorni di ogni mese a partire dall'udienza presidenziale. Il predetto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici Istat rilevabili presso la C.C.I.A.A. per la provincia di EN e con riferimento alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
8) Il padre si impegna inoltre a pagare il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema (protocollo Tribunale EN):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposta da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9) I coniugi rinunciano a qualsiasi contribuito di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, avendo già raggiunto accordi inter partes;
10) L'automobile marca BMW modello 316 diesel targata GD458NG di proprietà del marito, rimarrà in uso allo stesso;
11) Le spese condominiali dell'abitazione coniugale, come stabilite dai verbali dell'amministrazione condominiale, saranno a carico della signora (doc. 6). Solo in caso di spese straordinarie, l'importo documentato sarà diviso a metà fra le parti.
12) Esiste un conto corrente cointestato ai coniugi presso la MPS di EN (doc. 7): i coniugi, di comune accordo, si recheranno in banca per eliminare da detto conto il nominativo della signora, affinchè detto conto risulti intestato solo al marito (in sostanza, come meglio riterrà di procedere la banca, la signora non potrà più avere la disponibilità di detto conto e non potrà più effettuare operazioni, nessuna esclusa). Contestualmente la signora aprirà nuovo conto corrente, col quale pagherà, mensilmente, metà della rata del mutuo (circa
€. 204,00) sino alla sua estinzione (doc. 8). Stesso versamento mensile (circa €. 204,00) sarà
ovviamente effettuato dal marito per la propria quota (50%).
13) Il prestito personale di €. 13.260,00 contratto dal marito con Mps spa con rata di €.
211,00 resterà a suo carico (residuo da pagare circa €. 11.300,00) (doc. 9);
14) Le parti concordano che, alla sottoscrizione del presente ricorso, l'assegno unico ex lege, vada a favore della moglie. Sarà cura di quest'ultima fornire l'idonea documentazione all'Inps;
15) Le spese e gli oneri inerenti la presente separazione, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
16) Con la sottoscrizione di tali accordi, i coniugi dichiarano di avere interamente definito ogni questione di carattere economico e di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro.
17) I coniugi chiedono che il Tribunale voglia omologare la separazione in Camera di
Consiglio alle condizioni di cui sopra.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e YU RU, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] il Parte_1
02/05/1983 e YU RU nata in [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO CARLO Parte_1 C.F._1
e
YU RU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO CARLO C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in EN via Alfonso Paltrinieri n. 75 viene assegnata alla madre, ove continuerà a vivere con i due figli minori, mentre il padre si impegna a lasciare libera la predetta abitazione entro la data fissata per l'udienza di separazione, trasferendo anche la residenza nella nuova abitazione;
3) I figli minor , vengono affidati congiuntamente alla madre e al Per_1 Per_2
padre, i quali si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico dei minori;
4) Per quanto riguarda il piano genitoriale, i figli minori vivranno con la madre nell'abitazione di via Alfonso Paltrinieri n. 75 e potranno frequentare liberamente l'abitazione del padre (appena quest'ultimo ne reperirà una nuova) secondo i loro desideri anche per la consumazione di pasti, pernottamenti, tempo libero e vacanze. I coniugi hanno stabilito, a titolo indicativo, che in una settimana i figli resteranno dal padre per i primi 4 giorni, mentre i successivi 3 resteranno con la madre. La settimana successiva avverrà il contrario ovvero, i minori resteranno i primi 4 giorni dalla madre e i successivi 3 dal padre e così via. A Natale i minori resteranno con la madre e a capodanno col padre, mentre per le vacanze estive resteranno una settimana intera col padre e una intera con la madre;
5) Ciò dovrà comunque avvenire nel rispetto delle esigenze lavorative dei coniugi e di quelle scolastiche e di salute dei minori;
6) Il minor frequenta la prima media alla scuola Marconi di EN e nel Per_1
pomeriggio, frequenta la scuola calcio della “Cittadella” sempre a EN. La sorella dovrà iniziare a settembre la prima elementare all'istituto Anna Frank di EN e Per_2
al pomeriggio frequenta la scuola di danza “La Fenice” a EN. I coniugi si accorderanno e si organizzeranno, in base alle loro esigenze, anche lavorative, per accompagnare e riportare a casa i minori, nel più ampio spirito collaborativo;
7) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, effettuando alla madre un bonifico di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio) entro i primi 20 giorni di ogni mese a partire dall'udienza presidenziale. Il predetto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici Istat rilevabili presso la C.C.I.A.A. per la provincia di EN e con riferimento alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
8) Il padre si impegna inoltre a pagare il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema (protocollo Tribunale EN):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposta da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9) I coniugi rinunciano a qualsiasi contribuito di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, avendo già raggiunto accordi inter partes;
10) L'automobile marca BMW modello 316 diesel targata GD458NG di proprietà del marito, rimarrà in uso allo stesso;
11) Le spese condominiali dell'abitazione coniugale, come stabilite dai verbali dell'amministrazione condominiale, saranno a carico della signora (doc. 6). Solo in caso di spese straordinarie, l'importo documentato sarà diviso a metà fra le parti.
12) Esiste un conto corrente cointestato ai coniugi presso la MPS di EN (doc. 7): i coniugi, di comune accordo, si recheranno in banca per eliminare da detto conto il nominativo della signora, affinchè detto conto risulti intestato solo al marito (in sostanza, come meglio riterrà di procedere la banca, la signora non potrà più avere la disponibilità di detto conto e non potrà più effettuare operazioni, nessuna esclusa). Contestualmente la signora aprirà nuovo conto corrente, col quale pagherà, mensilmente, metà della rata del mutuo (circa
€. 204,00) sino alla sua estinzione (doc. 8). Stesso versamento mensile (circa €. 204,00) sarà
ovviamente effettuato dal marito per la propria quota (50%).
13) Il prestito personale di €. 13.260,00 contratto dal marito con Mps spa con rata di €.
211,00 resterà a suo carico (residuo da pagare circa €. 11.300,00) (doc. 9);
14) Le parti concordano che, alla sottoscrizione del presente ricorso, l'assegno unico ex lege, vada a favore della moglie. Sarà cura di quest'ultima fornire l'idonea documentazione all'Inps;
15) Le spese e gli oneri inerenti la presente separazione, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
16) Con la sottoscrizione di tali accordi, i coniugi dichiarano di avere interamente definito ogni questione di carattere economico e di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro.
17) I coniugi chiedono che il Tribunale voglia omologare la separazione in Camera di
Consiglio alle condizioni di cui sopra.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e YU RU, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] il Parte_1
02/05/1983 e YU RU nata in [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale