Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.756/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POTESTA'
GENITORIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COPPOLETTA ANNA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. ANZALONE ANTONELLA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 , esponeva che aveva intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla quale era nata in data [...] la figlia minore CP_1
di cui, con decreto del 09.06.2023 reso nel proc. RG 1228/2022, era stato regolamentato il Per_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento;
che con tale decreto era stato disposto che la minore venisse affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita in favore del padre a carico del quale veniva posto l'onere di versare alla madre , a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 270,00; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
chiedeva che venissero modificate le dette condizioni e , mantenuto il regime di affidamento condiviso della minore che la stessa venisse collocata presso esso ricorrente, atteso che la ragazza, per propria scelta, da diversi mesi non viveva più con la madre ma con il ricorrente medesimo.
Chiedeva altresì che venisse regolamentato il diritto di visita della madre con le medesime modalità con cui lo aveva esercitato il ricorrente e che venisse posto a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
Costituitasi in giudizio contestava la domanda di parte ricorrente, rilevando che CP_1
la chiesta modifica appariva come un espediente del ricorrente finalizzato a sottrarsi agli oneri di mantenimento a suo carico, come dimostrato dal fatto che gli stessi non erano mai stati regolarmente adempiuti.
Contestava la rispondenza all'interesse delle minore della chiesta modifica e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione le parti comparivano personalmente.
Si procedeva altresì all'audizione della figlia minore della coppia che confermava di vivere attualmente con il padre e di intendere continuare a vivere con il medesimo anche in ragione delle positive condizioni logistiche .
All'esito della detta audizione il presidente formulava alle parti la seguente proposta conciliativa : collocamento della minore presso il padre, regolamentazione del diritto di visita della madre, secondo le medesime modalità rese da questo Tribunale con provvedimento del 09.06.2023, percezione dalla data odierna da parte del ricorrente dell'assegno unico in favore della minore, nella misura Pt_2
del 100%, in luogo del mantenimento a carico della madre.
Le parti dichiaravano di accettare la detta proposta e chiedevano pertanto che la causa venisse posta in decisione . Va dunque preso atto della statuizione concordata dalle parti pur se suggerimento del Presidente all'esito dell'audizione della minore, ed apparendo la stessa conforma all'attuale interesse della stessa.
Le spese del giudizio in considerazione dell'esito della lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia n. 756/2014 tra e Parte_1 CP_1
, in accoglimento del ricorso
[...]
modifica le condizioni di affidamento della figlia minore statuite con decreto del 09.06.2023 reso da questo Tribunale nel proc. RG 1228/2022 secondo quanto previsto in parte motiva, disponendo il collocamento della minore presso il padre.
Compensa tra le parti le spese di lite
Caltagirone 30.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo