TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 369 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 369 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. SCENNA GIANNI ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SCENNA GIANNI ( ) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
29.05.1993, a Bellaria – Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che i coniugi all'udienza tenutasi in data 21.05.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria residenza dandosene solamente reciproca conoscenza;
2) la moglie permette al marito di continuare ad abitare nella casa ex coniugale di cui alla lett. G) della premessa, con tutto quanto in essa trovasi, fino alla data del 10/3/20 39. Il marito provvederà a volturare a proprio nome entro 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa della presente separazione tutte le utenze domestiche (gas, luce, acqua e telefono) oltrechè la tari -tasi e quant'altro direttamente o indirettamente afferente a quanto sopra;
3) per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali di cui all'art. 473/bis – 51 co. 2
c.p.c., le parti convengono che il marito provvederà: sia a pagare integralmente e ininterrottamente mese per mese, a titolo di corrispettivo per abitare nell'immobile di proprietà della moglie di cui sopra, le rate del mutuo di cui alla lett. H) della premessa direttamente all'istituto di credito mutuante, indipendentemente dal fatto che l'ammontare di quelle rate possa subire nel tempo variazioni in aumento o in diminuzione, fino alla scadenza del mutuo stesso e cioè fino alla data del 10/3/2039 sotto pena, in difetto di pagamento anche di una sola rata del mutuo, di dovere lasciare immediatamente quell'abitazione libera da persone e cose;
e sia a sopportare interamente i relativi oneri fiscali che dovessero eventualmente gravare sulla moglie in conseguenza di ciò;
4) le parti rinunciano reciprocamente al deposito, unitamente al presente ricorso, della documentazione di cui all'art. 473/bis -12 co. 3 c.p.c. (e cioè la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quello sopra già specificato e su beni mobili registrati nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni) per averli tra loro già condivisi e attestano di averne avuto reciproca visione;
5) le spese legali relative a questo giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 1993 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 369 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. SCENNA GIANNI ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SCENNA GIANNI ( ) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
29.05.1993, a Bellaria – Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che i coniugi all'udienza tenutasi in data 21.05.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria residenza dandosene solamente reciproca conoscenza;
2) la moglie permette al marito di continuare ad abitare nella casa ex coniugale di cui alla lett. G) della premessa, con tutto quanto in essa trovasi, fino alla data del 10/3/20 39. Il marito provvederà a volturare a proprio nome entro 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa della presente separazione tutte le utenze domestiche (gas, luce, acqua e telefono) oltrechè la tari -tasi e quant'altro direttamente o indirettamente afferente a quanto sopra;
3) per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali di cui all'art. 473/bis – 51 co. 2
c.p.c., le parti convengono che il marito provvederà: sia a pagare integralmente e ininterrottamente mese per mese, a titolo di corrispettivo per abitare nell'immobile di proprietà della moglie di cui sopra, le rate del mutuo di cui alla lett. H) della premessa direttamente all'istituto di credito mutuante, indipendentemente dal fatto che l'ammontare di quelle rate possa subire nel tempo variazioni in aumento o in diminuzione, fino alla scadenza del mutuo stesso e cioè fino alla data del 10/3/2039 sotto pena, in difetto di pagamento anche di una sola rata del mutuo, di dovere lasciare immediatamente quell'abitazione libera da persone e cose;
e sia a sopportare interamente i relativi oneri fiscali che dovessero eventualmente gravare sulla moglie in conseguenza di ciò;
4) le parti rinunciano reciprocamente al deposito, unitamente al presente ricorso, della documentazione di cui all'art. 473/bis -12 co. 3 c.p.c. (e cioè la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quello sopra già specificato e su beni mobili registrati nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni) per averli tra loro già condivisi e attestano di averne avuto reciproca visione;
5) le spese legali relative a questo giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 1993 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi