Articolo 11 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 aprile 1933
Art. 11.

Fermo restando il disposto dell' art. 13 della legge 14 agosto 1862, n. 800 , potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

Entrata in vigore il 25 aprile 1933