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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 334/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato Per_1
come da pec;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA-CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore,
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento.
Appello avverso la sentenza n. 784/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione Pt_1
proposta dalla avverso l'AVA n. 400 2016 0006737413000, con CP_1
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 17/10/2022 , premesso che in CP_1
data 06/09/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100
2022 900325988/000, relativa a contributi riportati in pregressi Pt_1
avvisi di addebito;
che gli AVA non erano stati notificati;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e Pt_1 Controparte_2
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 10/05/2023 il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti previdenziali riportati negli AVA nn. 400 2012 0003156981000,
400 2013 0005090354000, 400 2014 0003605064000, 400 2015
0003614347000, 400 2016 0006737413000; compensava le spese.
Avverso tale pronunzia l proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 29/05/2023.
L'Istituto evidenziava che l'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore andava respinta in ordine all'AVA n. 400 2016 0006737413000
3 notificato il 26/11/2016, dovendosi applicare la normativa, emessa durante la pandemia COVID, che stabiliva la sospensione dei termini.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata solo con riferimento al predetto AVA.
Malgrado la notifica, gli appellati non si costituivano.
All'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dall' al difensore che Pt_1
patrocinava la in prime cure (avv. Marco Alfano) con pec del CP_1
14/06/2023 in vista della prima udienza del 17/06/2024.
Il decreto di fissazione di udienza conteneva anche l'avviso della trattazione della controversia con la modalità cd cartolare ex art. 127 ter cpc.
Malgrado ciò, l'appellata non si è costituita, onde ne va dichiarata la contumacia.
Non andava comunicato a tale parte, già contumace, il rinvio di ufficio dell'udienza del 17/06/2024 al 30/06/2025.
4 L'udienza del 30/06/2025 è peraltro da considerarsi quale effettiva prima udienza.
In caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel procedimento in materia di lavoro, “al fine di verificare il rispetto dei termini fissati – per il
convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in
virtù dell'art. 436 c.p.c.- con riferimento alla «udienza di discussione»,
non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal
provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente,
sopravvenga – in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta
una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga
effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass. Sezioni Unite n.
14288/2007).
Inoltre, “Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie
dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data
comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non
rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 cod. proc.
civ., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte
non costituita;
ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non
5 determina alcuna violazione del principio del contraddittorio” (Cass. n.
7983/2011).
Nel caso di specie la prima udienza del 17/06/2024 è stata rinviata di ufficio al 30/06/2025 e tale rinvio è stato regolarmente comunicato all' appellante. Pt_1
In difetto di costituzione dell'appellata, che avrebbe dovuto già costituirsi per l'udienza del 17/06/2024, tale rinvio non doveva essere comunicato invece alla CP_1
L'appello è stato notificato dall' anche all' Pt_1 Controparte_2
, con pec del 05/11/2024 inviata al difensore che rappresentava
[...]
l' in primo grado (avv. Luigi Russo), unitamente al provvedimento CP_2
che disponeva il rinvio di ufficio al 30/06/2025.
L non si è costituita, e quindi ne va dichiarata la contumacia. CP_2
Ciò posto, con il ricorso introduttivo la ha impugnato CP_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2022 900325988/000 notificata il
06/09/2022 con riferimento ai seguenti AVA relativi a contributi : Pt_1
a) n. 400 2012 0003156981000 notificato in data 13.08.2012 (€ 2.612,57,
contributi anni 2009 – 2012); Pt_1
6 b) n. 400 2013 000509354000 notificato in data 10.01.2014 ( € 4.078,84,
contributi anni 2010 – 2013); Pt_1
c) n. 400 2014 0003605064000 notificato in data 23.09.2014 (€ 4.070,81,
contributi anni 2011 – 2013); Pt_1
d) n. 400 2015 0003614347000 notificato in data 28.10.2015 (€ 3.871,13,
contributi anni 2014/2015); Pt_1
e) n. 400 2016 0006737413000 notificato in data 22.11.2016 ( € 3.694,27,
contributi anni 2015/2016); Pt_1
f) n. 400 2018 0006971487000 notificato il 17.12.2018 (€ 3.532,07,
contributi anni 2017 – 2018); Pt_1
g) n. 400 2019 00095933868000 notificato il 14.01.2020 (€ 3.435,99,
contributi anni 2018 – 2019). Pt_1
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti riportati negli AVA 400 2012 0003156981000, 400
2013 0005090354000, 400 2014 0003605064000, 400 2015
0003614347000, 400 2016 0006737413000, cioè gli AVA di cui alle lettere da a) a e) dell'elenco di cui sopra.
Il primo giudice ha invece confermato la debenza dei crediti degli AVA di cui alle lettere f) e g) dell'elenco.
7 Avverso la decisione di primo grado l ha proposto l'appello Pt_1
unicamente in merito all'AVA n. 400 2016 0006737413000 notificato il
26/11/2016 -lett e) dell'elenco di cui sopra-, deducendo il mancato compimento del termine di prescrizione.
Così delineato l'oggetto del presente grado di giudizio, deve ravvisarsi la fondatezza dell'appello.
Costituiscono circostanze pacifiche in giudizio:
-l'avvenuta notifica originaria al debitore dell'AVA n. 400 2016
0006737413000 in data 26/11/2016;
-la notifica alla in data 06/09/2022 dell'intimazione di pagamento CP_1
oggetto del presente contenzioso, cioè l'intimazione n. 100 2022
900325988/000.
Nel caso di specie:
-dopo la notifica del predetto AVA, la debitrice non lo ha impugnato, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-ella ha invece impugnato solo l'intimazione di pagamento n. 100 2022
900325988/000 notificata in data 06/09/2022, che è oggetto del presente giudizio.
8 La sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta invero sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
9 -l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
10 b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa, calcolando dalla notifica dell'AVA (26/11/2016) i
5 anni di prescrizione più i n. 542 giorni di sospensione, si giunge al
23/05/2023, onde alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de
qua (06/09/2022) il termine di prescrizione non era ancora spirato.
L'appello dell' va pertanto accolto. Pt_1
Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, alla luce della non agevole interpretazione e del difficile coordinamento delle varie disposizioni normative di volta in volta intervenute in materia, che
11 riguardano la sospensione sia della prescrizione sia delle attività di riscossione affidate all'Agenzia.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 334/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di e Pt_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 784/2022 del Controparte_2
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dichiara non prescritti anche i crediti riportati nell'AVA n. 400 2016
0006737413000 notificato in data 26/11/2016;
2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
12 Dr. Maura STASSANO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 334/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato Per_1
come da pec;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA-CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore,
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento.
Appello avverso la sentenza n. 784/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione Pt_1
proposta dalla avverso l'AVA n. 400 2016 0006737413000, con CP_1
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 17/10/2022 , premesso che in CP_1
data 06/09/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100
2022 900325988/000, relativa a contributi riportati in pregressi Pt_1
avvisi di addebito;
che gli AVA non erano stati notificati;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e Pt_1 Controparte_2
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 10/05/2023 il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti previdenziali riportati negli AVA nn. 400 2012 0003156981000,
400 2013 0005090354000, 400 2014 0003605064000, 400 2015
0003614347000, 400 2016 0006737413000; compensava le spese.
Avverso tale pronunzia l proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 29/05/2023.
L'Istituto evidenziava che l'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore andava respinta in ordine all'AVA n. 400 2016 0006737413000
3 notificato il 26/11/2016, dovendosi applicare la normativa, emessa durante la pandemia COVID, che stabiliva la sospensione dei termini.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata solo con riferimento al predetto AVA.
Malgrado la notifica, gli appellati non si costituivano.
All'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dall' al difensore che Pt_1
patrocinava la in prime cure (avv. Marco Alfano) con pec del CP_1
14/06/2023 in vista della prima udienza del 17/06/2024.
Il decreto di fissazione di udienza conteneva anche l'avviso della trattazione della controversia con la modalità cd cartolare ex art. 127 ter cpc.
Malgrado ciò, l'appellata non si è costituita, onde ne va dichiarata la contumacia.
Non andava comunicato a tale parte, già contumace, il rinvio di ufficio dell'udienza del 17/06/2024 al 30/06/2025.
4 L'udienza del 30/06/2025 è peraltro da considerarsi quale effettiva prima udienza.
In caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel procedimento in materia di lavoro, “al fine di verificare il rispetto dei termini fissati – per il
convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in
virtù dell'art. 436 c.p.c.- con riferimento alla «udienza di discussione»,
non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal
provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente,
sopravvenga – in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta
una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga
effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass. Sezioni Unite n.
14288/2007).
Inoltre, “Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie
dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data
comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non
rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 cod. proc.
civ., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte
non costituita;
ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non
5 determina alcuna violazione del principio del contraddittorio” (Cass. n.
7983/2011).
Nel caso di specie la prima udienza del 17/06/2024 è stata rinviata di ufficio al 30/06/2025 e tale rinvio è stato regolarmente comunicato all' appellante. Pt_1
In difetto di costituzione dell'appellata, che avrebbe dovuto già costituirsi per l'udienza del 17/06/2024, tale rinvio non doveva essere comunicato invece alla CP_1
L'appello è stato notificato dall' anche all' Pt_1 Controparte_2
, con pec del 05/11/2024 inviata al difensore che rappresentava
[...]
l' in primo grado (avv. Luigi Russo), unitamente al provvedimento CP_2
che disponeva il rinvio di ufficio al 30/06/2025.
L non si è costituita, e quindi ne va dichiarata la contumacia. CP_2
Ciò posto, con il ricorso introduttivo la ha impugnato CP_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2022 900325988/000 notificata il
06/09/2022 con riferimento ai seguenti AVA relativi a contributi : Pt_1
a) n. 400 2012 0003156981000 notificato in data 13.08.2012 (€ 2.612,57,
contributi anni 2009 – 2012); Pt_1
6 b) n. 400 2013 000509354000 notificato in data 10.01.2014 ( € 4.078,84,
contributi anni 2010 – 2013); Pt_1
c) n. 400 2014 0003605064000 notificato in data 23.09.2014 (€ 4.070,81,
contributi anni 2011 – 2013); Pt_1
d) n. 400 2015 0003614347000 notificato in data 28.10.2015 (€ 3.871,13,
contributi anni 2014/2015); Pt_1
e) n. 400 2016 0006737413000 notificato in data 22.11.2016 ( € 3.694,27,
contributi anni 2015/2016); Pt_1
f) n. 400 2018 0006971487000 notificato il 17.12.2018 (€ 3.532,07,
contributi anni 2017 – 2018); Pt_1
g) n. 400 2019 00095933868000 notificato il 14.01.2020 (€ 3.435,99,
contributi anni 2018 – 2019). Pt_1
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti riportati negli AVA 400 2012 0003156981000, 400
2013 0005090354000, 400 2014 0003605064000, 400 2015
0003614347000, 400 2016 0006737413000, cioè gli AVA di cui alle lettere da a) a e) dell'elenco di cui sopra.
Il primo giudice ha invece confermato la debenza dei crediti degli AVA di cui alle lettere f) e g) dell'elenco.
7 Avverso la decisione di primo grado l ha proposto l'appello Pt_1
unicamente in merito all'AVA n. 400 2016 0006737413000 notificato il
26/11/2016 -lett e) dell'elenco di cui sopra-, deducendo il mancato compimento del termine di prescrizione.
Così delineato l'oggetto del presente grado di giudizio, deve ravvisarsi la fondatezza dell'appello.
Costituiscono circostanze pacifiche in giudizio:
-l'avvenuta notifica originaria al debitore dell'AVA n. 400 2016
0006737413000 in data 26/11/2016;
-la notifica alla in data 06/09/2022 dell'intimazione di pagamento CP_1
oggetto del presente contenzioso, cioè l'intimazione n. 100 2022
900325988/000.
Nel caso di specie:
-dopo la notifica del predetto AVA, la debitrice non lo ha impugnato, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-ella ha invece impugnato solo l'intimazione di pagamento n. 100 2022
900325988/000 notificata in data 06/09/2022, che è oggetto del presente giudizio.
8 La sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta invero sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
9 -l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
10 b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa, calcolando dalla notifica dell'AVA (26/11/2016) i
5 anni di prescrizione più i n. 542 giorni di sospensione, si giunge al
23/05/2023, onde alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de
qua (06/09/2022) il termine di prescrizione non era ancora spirato.
L'appello dell' va pertanto accolto. Pt_1
Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, alla luce della non agevole interpretazione e del difficile coordinamento delle varie disposizioni normative di volta in volta intervenute in materia, che
11 riguardano la sospensione sia della prescrizione sia delle attività di riscossione affidate all'Agenzia.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 334/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di e Pt_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 784/2022 del Controparte_2
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dichiara non prescritti anche i crediti riportati nell'AVA n. 400 2016
0006737413000 notificato in data 26/11/2016;
2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
12 Dr. Maura STASSANO
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