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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3059/2020 R.G. vertente fra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vito Vertone;
Parte_1
RICORRENTE
e l' , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t.,; rappresentata dal legale rappresentante p.t., Direttore Generale Dott.
che nel presente giudizio resiste senza il patrocinio di alcun avvocato a CP_2
mezzo di incarico conferito alla propria dipendente dott.ssa Beatrice Rossi
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30.12.2020 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'
[...]
di con rapporto di lavoro a tempo pieno Controparte_1 CP_1
ed indeterminato, inquadrato nella Categoria D – fascia economica D6 del CCNL comparto
“Sanità” nel profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario -Tecnico della
Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro”; di essere stato inquadrato nei ruoli dell' con delibera n. 174 del 10.05.2000 (come tutto il personale proveniente dalle ex CP_1
UU.SS.LL.) (al personale delle è applicato il CCNL del comparto “Sanità”) ; di aver Pt_2
comunicato all'Agenzia la propria volontà di essere collocato in pensione avendo maturato i requisiti previsti dalle norme in materia, la quale veniva accolta con estinzione del rapporto lavorativo in data 01/11/2019, ultimo giorno lavorativo il 31/10/2019 . Tuttavia il datore di lavoro non informava il lavoratore del numero di giorni di ferie ancora da fruire e delle condizioni per goderne;
nelle more, purtroppo, il ricorrente veniva colpito da una grave patologia neoplastica e sottoposto ad intervento chirurgico;
pertanto era costretto a fruire di molti periodi malattia;
Il sig. dall'1.11.2019 veniva posto in quiescenza senza avere Pt_1
fruito di giorni di ferie ancora disponibili e senza poterne più godere di quei giorni di ferie maturati;
pertanto, con richiesta del 18.11.2019, regolarmente protocollata, il ricorrente chiedeva all'ex datore di lavoro il pagamento di 25 (venticinque) giorni di ferie maturati e non goduti a causa delle vicissitudini esposte, senza nulla ottenere.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente e sussistenti tutti i presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di dichiarare e statuire che il ricorrente , durante il rapporto di lavoro intercorso con l' Parte_1 Pt_3
e sino alla data di cessazione dal servizio, aveva maturato n. 25+4 giornate di ferie di cui
[...]
non ha potuto usufruire, non per sua volontà, prima della cessazione del rapporto di lavoro e di conseguenza, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma complessiva di €uro 2.868,39, quale indennità/compenso sostitutivo per le 25+4 giornate di ferie maturate e non godute oltre interessi o rivalutazione monetaria;
- in ogni caso condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento CP_1
delle spese generali e dei compensi legali ex DM 55/2014 relativi alla presente causa da attribuire al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo
2 Si costituiva l' , in persona del rappresentante legale, chiedendo nel merito il rigetto CP_1 del ricorso. L' rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato e la parziale CP_1
infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, lette le note scritte, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. La domanda merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio attiene la spettanza o meno dell'indennità per ferie maturate e non godute nel corso del rapporto di lavoro intercorso con l' CP_1
Al riguardo giova ricostruire il quadro normativo.
l'art. 33 del CCNL relativo al personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018, prevede che:
Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui all'art. 19, comma 1, del
CCNL del 1° settembre 1995 ( come integrato dall'art. 23, comma 4, del Controparte_3
CCNL del 19 aprile 2004 (Disposizioni particolari).
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato e' considerato non lavorativo, la durata delle ferie e' di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi.
4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano ventisei giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente ventotto giorni lavorativi e trentadue giorni lavorativi.
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3, e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. E' altresi'
3 considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli articoli 36 (Permessi giornalieri retribuiti) e 38 (Permessi previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. L'Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo e' determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.
12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente puo' frazionare le ferie in piu' periodi. La fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in eta' compresa nel periodo dell'obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
4 15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b). E' cura del dipendente informare tempestivamente l'Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di diciotto mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.
In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.
E' principio condiviso dalla prevalente giurisprudenza, supportato dal dato normativo appena richiamato, che il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude però il diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non viene compresso da altra causa. Già con la pronuncia della Corte giustizia CE, grande sezione, 20/01/2009, n. 350 veniva statuito che “ In merito al diritto ad un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità deve essere calcolata in modo da porre il lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro” . in maniera analoga si è espresso il TAR Lazio - Sezione 1-quater (Sentenza 7 maggio 2020 n. 4797) che ha
.condannato il quale datore di lavoro, al pagamento sostitutivo del Controparte_4 congedo ordinario maturato e non goduto negli anni 2014 e 2015 da un'agente di polizia penitenziaria, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo. Nella sentenza i Giudici amministrativi così si esprimono: “ ….. il Collegio osserva che il diritto alle ferie - come garantito dalla Costituzione (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia) - è riconosciuto a ogni lavoratore, "senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), [e] mira a reintegrare le
5 energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n. 66 del 1963)" (Corte cost., n. 95 del 2016). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile C.G.U.E., cause riunite C-569/16 e C-570/16 del 6.8.2018. Nello stesso senso, causa C-173/99 del
26.6.2001; Grande Sezione, in causa C-282/10 del 24.1.2012). Peraltro, "il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale e diritto fondamentale dell'Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all'ottenimento di un pagamento. Infatti, l'espressione "ferie annuali retribuite", utilizzata dal legislatore dell'Unione, tra l'altro, all'articolo 7 della direttiva 2003/88 [e all'art. 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest'ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13)" (C.G.U.E., cause riunite C-569/16 e C-570/16 del 6.8.2018). In quest'ottica, si colloca l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, che - laddove stabilisce, nell'ambito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi sono obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possono corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi - mira a
"reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole" (Corte cost., n. 95 del 2016).
Tuttavia, come chiarito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza del 2016, il diritto inderogabile alle ferie "sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore". Di conseguenza, secondo l'interpretazione del
Giudice delle leggi, il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie è correlato a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un
6 comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età ), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Per contro, vanno escluse dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro (sentenza n. 95 del 2016). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che il ricorrente non è stato posto in condizione dalla resistente di godere delle ferie residue (si confrontino anche i documenti attestanti lo CP_5
stato di malattia del ricorrente), pertanto va riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle
28 giornate di ferie residue.
In ordine al quantum, essendo sorta contestazione, è stata disposta la consulenza. Queste le conclusioni alle quali è giunto il CTU e che si ritengono condivisibili: “rimettendosi alle determinazioni che il Giudice vorrà adottare e in ossequio al quesito che richiede di determinare l'indennità sostitutiva spettante al ricorrente per 25 giorni di ferie e n. 3 giorni di festività soppresse ( 25+3= 28)l'indennità sostitutiva spettante al Sig. Parte_4
è pari a € 2.511,88 (duemilacinquecentoundici,88) oltre rivalutazione e interessi. €
[...]
89,71 *28 giorni di ferie = € 2.511,88”.
Per le ragioni esposte ne consegue, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del sig.
al pagamento delle ferie non godute in relazione all'anno 2019, la Parte_1 condanna del , in persona del rappresentante pro tempore, al Controparte_6
pagamento in favore della parte ricorrente del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per l'anno 2019, corrispondente all'importo, di euro € 2.511,88 oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 30.12.2020, Parte_1
ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto del sig. al pagamento delle ferie non Parte_1
7 godute in relazione all'anno 2019;
2) condanna l , in persona del rappresentante legale, al pagamento in favore CP_1
della parte ricorrente del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute corrispondente all'importo di euro 2.511,88 oltre accessori come per legge;
3) condanna l , in persona del rappresentante legale, alla rifusione delle spese di CP_1 lite che liquida complessivamente in € 1000,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza,9 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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