Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.5271/2021
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.5271 del R.G.A.C. 2021, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.04.2025 come da relativo verbale di trattazione scritta con la concessione alle parti dei termini ridotti ex art.190 c.p.c. a decorrere dal 05.05.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via G. della Rocca n.3 presso l'avv. Parte_1
Luca Vitale che lo rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
Massimo Meo che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
in persona dell'Amm.re p.t. sito in Gragnano Controparte_2 Controparte_3
alla via Santa Caterina n.15;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore come in epigrafe indicato, nella qualità di conduttore – con contratto del 20.2.2008- del locale seminterrato sito in Gragnano (NA), con accesso dal Vicolo Gentile n. 13, riportato in C.F. al foglio 14, p.lla 154, sub.13, di proprietà del sig. facente parte del fabbricato condominiale insistente alla , Persona_1 Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale il predetto in persona CP_2 dell'Amministratore p.t. nonché per ivi sentirli condannare e previa Controparte_4 declaratoria di loro esclusiva e/o concorrente responsabilità nella causazione dell'evento dannoso dedotto in lite ex art.2051c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c. , al risarcimento in suo favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche per il mancato utilizzo dell'immobile e per le opere di miglioramento di tipo funzionale e strutturale ivi apportate, in conseguenza dei fenomeni infiltrativi verificatisi nella notte tra il 04 e 05 ottobre del 2016 all'interno del predetto locale e provocati dalla rottura della condotta idrica “ che entra ed esce dal locale attraverso lume ingrediente posto sulla parete confinante con e approvvigiona le unità abitative del CP_2
ove il locale attoreo è ubicato”, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del CP_2
difensore dichiaratosi antistatario.
All'uopo, l'istante assumeva che nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate, la predetta consistenza immobiliare posta al piano seminterrato, si era allagata per oltre 0,50 cm a causa della fuoriuscita di acqua proveniente dalla conduttura in pressione e che l'allagamento aveva arrecato danni oltre che alla struttura muraria, anche agli arredi e ai suppellettili ( a titolo esemplificativo scopa elettrica Kirby;
n.10 mt. di scaffali in filo acciaio;
fotocopiatrice grande Kononica 7022; piccola Samsung color e altri arredi così come indicati nell'atto introduttivo del giudizio), compresi i manufatti in legno raffiguranti monumenti italiani di sua proprietà ed ivi stoccati, come indicati nell'atto introduttivo nonché nella relazione estimativa redatta nel mese di gennaio del 2019 dal tecnico di parte incaricato, geom. che allegava, oltre a generare ammaloramenti nel CP_5
locale dovuti alla presenza di muffe che gli avevano impedito di fruire del locale per alcuni mesi.
Deduceva altresì parte istante che a causa dell'allagamento le opere di rivestimento in cartongesso eseguite all'interno del locale, si erano completamente danneggiate subendo danni come descritti e quantificati nella relazione tecnica versata in atti.
Rappresentava poi parte istante che a seguito di segnalazione effettuata in data 05.10.2016 sopraggiungevano sul luogo i tecnici della che provvedevano alla riparazione della conduttura CP_1
e che in data 07.11.2016 il geom. aveva provveduto a redigere in suo favore una CP_6
preliminare relazione di parte in ordine ai descritti danni subiti ( cfr. relazione del geom. CP_6
del 21.11.2016 versata agli atti della produzione attorea).
L'istante assumeva infine di aver sollecitato tanto la in p.l.r.p.t. , che il Condominio in CP_1 persona dell'Amministratore p.t. ad una definizione stragiudiziale della insorgenda controversia come dedotta in lite ma che la stessa era rimasta priva di riscontri (cfr. pec del 21.11.2016 e pec del 11.03.2020 inoltrate rispettivamente a e al in persona dell'Amm.re p.t., CP_1 CP_2
entrambe versate in atti).
Radicatasi la lite, si costituiva con comparsa di costituzione del 15.12.2021 la in p.l.r.p.t. CP_1
la quale, rappresentando la ( pur contestata ) provenienza dei lamentati danni da infiltrazione da una tubatura interna alla proprietà privata, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva non sussistendo in capo alla stessa alcun obbligo di custodia e di manutenzione come da Regolamento del Servizio idrico Integrato che allegava;
nel merito, contestando sia l'an che il quantum debeatur , concludeva per il rigetto della pretesa attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto e in ogni caso perché sfornita di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e dell'entità dei dedotti danni, con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore della convenuta società.
Radicatasi la lite innanzi al precedente istruttore, all'udienza cartolare di prima comparizione del
25.01.2022 il predetto giudicante, concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c. (con decorrenza
01.03.2022), rinviando all'uopo la causa all'udienza cartolare del 20.10.2022 ove, ammessa la prova orale come articolata da parte attrice, nonché parte convenuta a quella contraria,
l'interrogatorio formale dell'Amministratore p.t. del come deferito da parte attrice, con CP_2 le esclusioni e limitazioni di cui all'ordinanza ammissiva, rinviava la causa per l'espletamento della prova orale all'udienza del 16.02.2023.
Indi, istruita la causa e raccolta la prova orale mediante l'escussione di due testi indotti da parte attrice, all'udienza del 16.02.2023 e a quella fissata in Testimone_1 Testimone_2 prosieguo del 21.09.2023, l'odierna scrivente, subentrata nella trattazione del presente procedimento al precedente decidente – giusto decreto presidenziale n.66/24 -, all'udienza cartolare del 26.09.2024 attesa la mancanza in atti di prova della notifica dell'atto di citazione al convenuto condominio, rinviava la causa per l'adempimento del predetto incombente all'udienza del
19.11.2024.
Indi, previa declaratoria di contumacia del che, sebbene ritualmente evocato in CP_2 giudizio, non si costituiva, il giudicante, ritenuto non necessario l'espletamento di una ctu tecnica, disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
22.04.2025 ove la stessa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ridotti ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di repliche con decorrenza dal 05.05.2025 come da ordinanza resa all'esito di trattazione scritta della predetta udienza.
2. Nel merito.
2.1. Sulla legittimazione passiva della CP_1
Parte attrice ha agito con azione risarcitoria ex art.2051 c.c. per i danni subiti a seguito delle dedotte infiltrazioni verificatesi nella notte tra il 04 e 05 ottobre del 2016 all'interno del locale seminterrato, da esso istante condotto in locazione, facente parte del fabbricato condominiale insistente in Gragnano alla e provocati dalla fuoriuscita di acqua proveniente dalla Controparte_2
condotta in pressione;
condotta che entra ed esce dal locale attraverso lume ingrediente posto sulla parete confinante con e approvvigiona le unità abitative del , facenti parte CP_2 CP_2
del fabbricato ove insiste il locale, adducendo la responsabilità del e della CP_2 CP_1
come evocati in giudizio.
Ciò posto, preliminarmente deve rilevarsi la carenza di titolarità passiva della costituita società CP_1
avendo la stessa parte istante dedotto nel proprio scritto introduttivo che la tubatura da cui sarebbero derivate le infiltrazioni si trova all'interno dello stabile condominiale ed al servizio delle unità abitative facenti parte del predetto fabbricato.
E, tale circostanza, risulta espressamente confermata dal tecnico di parte attrice geom. il CP_6
quale, effettuato un sopralluogo nello stabile in data 07.11.2016 accertava la natura condominiale della conduttura idrica “ubicata in un cavedio, posto al di sotto della rampa scale di ingresso al fabbricato su , che entra ed esce dal lume ingrediente posto sulla parete” (cfr. relazione CP_2
tecnica agli atti della produzione attorea).
A riscontro poi, parte attrice ha prodotto in giudizio una perizia estimativa, peraltro redatta a distanza di circa tre anni dal presunto evento dannoso come dedotto in lite, ove anche il tecnico incaricato geom. riferiva che i danni al locale, sono stati causati dalla rottura di una CP_5 condotta di acqua in pressione per l'approvvigionamento delle utenze del fabbricato ( cfr. perizia estimativa dei danni redatta dal geom. nel mese di gennaio dell'anno 2019, Parte_2
versata in atti).
A ciò si aggiunga come dalla disamina del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prodotto in giudizio da parte avversa emerga in maniera certa l'esclusione di ogni tipo di obbligo di custodia e/o di manutenzione in capo alla ( cfr. regolamento agli atti della produzione della società CP_1
convenuta).
Ne consegue da quanto detto la carenza di titolarità passiva della con conseguente CP_1
esclusione di ogni tipo di responsabilità in capo alla stessa trattandosi di tubatura interna posta al servizio dello stabile condominiale.
2.2. Sulla prova del danno.
Passando alla disamina nel merito della domanda, la stessa è infondata e come tale dev'essere rigettata nei termini che seguono.
Invero, sulla base del materiale probatorio versato in atti non può ritenersi raggiunta la prova certa che le dedotte infiltrazioni provenienti dalla conduttura servente l'immobile de quo, abbiano causato i danni al locale ed ai beni mobili e ai monumenti in miniatura ivi presenti come prospettati da parte attrice nel proprio scritto introduttivo (cfr. documentazione fotografica, risultanze della prova orale raccolta, esiti delle perizie, tutti versati in atti).
Giova ricordare preliminarmente che alla luce del disposto ex art.2051 c.c. e della conforme giurisprudenza pronunciatasi sul punto, ai fini dell'affermazione di responsabilità del “custode” occorre prospettare e provare – onere, questo, incombente su chi agisce per ottenere il ristoro del pregiudizio patito, secondo gli ordinari criteri di reparto di cui all'art.2697 c.c.- il nesso di causalità tra la “cosa” ed il danno.
Nel caso in esame, deve rilevarsi come già in occasione del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo azionato, l'adito tribunale perveniva ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del fumus e del periculum sull'assunto che l'attore avesse promosso soltanto nel 2021 e quindi a distanza di circa cinque anni, una domanda risarcitoria per presunti danni occorsi nel 2016 “quando il decorso del tempo ha certamente esposto luoghi e cose a inevitabili modifiche e trasformazioni “ documentandone peraltro gli effetti mediante la produzione in giudizio di una perizia tecnica non giurata redatta all'epoca dell'evento dal geom.
e di una perizia di stima ai locali e ai monumenti redatta a gennaio 2019 ( cfr. ordinanza CP_6
di inammissibilità del ricorso ex art 696 c.p.c. emessa in data 20.05.2021 dal Tribunale di Torre
Annunziata - in persona del Presidente delegato dott.ssa Marianna Lopiano - nell'ambito del giudizio recante RG n. 1232/2021 unitamente al ricorso ex artt.696 e 696 bis c.p.c. entrambi versati agli atti della produzione della società convenuta).
Sempre dalla disamina dell'allegato ricorso si evince poi come il predetto locale condotto in locazione non fosse più nella disponibilità di parte attorea al momento dell'azionato giudizio di accertamento tecnico preventivo avendo l'attore dedotto di aver subito uno sfratto per morosità in data 27.05.2019 e convalidato il 26.09.2019.
Ciò detto, nel caso di specie, a parere della scrivente, il meccanismo di produzione causale dell'evento dannoso, così come prospettato nel libello introduttivo, non ha trovato alcun riscontro probatorio ulteriore dovendosi in tal sede confermare il giudizio di carenza probatoria sulla base delle medesime argomentazioni già espresse in sede di accertamento tecnico preventivo e di quelle ulteriori come di seguito esplicitate.
Partendo dalla disamina della perizia estimativa dei danni redatta dal geom. Parte_2 deve rilevarsi come effettivamente la stessa non possa ritenersi idonea a dimostrare l'ascrivibilità dei lamentati danni al contumace essendo stata effettuata da parte del tecnico di parte CP_2 incaricato soltanto nell'anno 2019 e quindi a distanza di ben tre anni dall'evento.
Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da le stesse, Testimone_1 sono rimaste prive di riscontri non potendosi considerare attendibile il narrato reso dall'altra teste escussa nel giudizio perché legata da rapporti di parentela con l'attore per Testimone_2
esserne la coniuge. In ogni caso, il teste escusso non riferisce della presenza di fotocopiatrice, altoparlante, Tes_1 etc... così come indicati nell'atto introduttivo bensì solo dei monumenti in carta pesta (cfr. deposizione testimoniale di all'udienza del 16.02.2023 “.. al momento in cui ho fatto il Tes_1
sopralluogo vi erano dei monumenti, tipo Italia in miniatura, i quali si presentavano marciti per
l'acqua. Tali oggetti si trovavano su dei bancali alti circa 6/7 cm. Non ricordo altri oggetti danneggiati”).
L'altra teste riferiva poi che le foto allegate alla perizia estimativa del geom. Testimone_2
non erano state scattate nell'immediatezza dell'evento occorso, né era in grado di riferire CP_5
quando fossero state scattate (cfr. escussione testimoniale di del 21.09.2023 Testimone_2
“…tali foto non sono state scattate al momento dei fatti di cui sopra, ma non posso riferire a quando risalgono).
Trattasi pertanto di un quadro probatorio del tutto insufficiente a sostenere l'assunto attore specie se si considera l'ulteriore dato della mancanza in atti di documentazione comprovante l'avvenuta riparazione dei beni mobili rimasti danneggiati non avendo l'istante dimostrato mediante l'allegazione di fatture di aver dovuto sostenere spese per ripristino del locale e/o per la riparazione degli elettrodomestici così come dedotti in lite.
Deve darsi atto inoltre che non risulta , in atti, che l'istante quale conduttore dell'immobile abbia chiesto al conduttore la risoluzione del contratto o quantomeno una riduzione del canone di locazione nel periodo temporale nel quale si verificavano le lamentate infiltrazioni che, secondo quanto dallo stesso prospettato nel proprio scritto, gli avevano impedito di fruire del locale per alcuni mesi.
Ne consegue, alla luce delle osservazioni di fatto e di diritto su illustrate, il rigetto della domanda attesa la mancanza di prova certa in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra i descritti danni e il fenomeno infiltrativo ben potendo gli stessi, qualora effettivamente verificatisi, trovare fonte eziologica in altre cause o concause, ivi comprese la tipologia costruttiva, l'umidità degli ambienti, le sollecitazioni stradali o lo smottamento del terreno.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono il regime della soccombenza e, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente espletata compresa la fase istruttoria, in assenza di nota spese, si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al
D.M.55/2014 e 147/22 in favore della convenuta in p.l.r.p.t CP_1 Spese irripetibili nei rapporti con il in Gragnano essendo rimasto Controparte_2
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sezione II civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2-condanna al pagamento delle spese processuali in favore di in Parte_1 Controparte_1
p.l.r.p. che liquida in euro 7.616,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%;
3-spese irripetibili nei confronti del in Gragnano. Controparte_2
Così deciso in Torre Annunziata, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Luisa Zicari