TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8337 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 23339/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
-All'esito della rimessione in decisione per l'udienza del 11/09/2025 con i termi- ni ex art.189-comma1-cpc;
-Viste la Note scritte depositate dalla parte attrice per l'odierna udienza,
-Viste le conclusioni precisate dalla parte attrice;
-Esaminati gli atti di causa, decide la presente controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della seguente sentenza:
N.R.G. 23339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in per- sona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 23339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie
TRA
1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ivi residente a[...]
55, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
Ventura Di Tuoro C.F. ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133.; PEC
[...]
Email_1
ATTRICE
CONTRO
, già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede legale alla via Machiavelli nr.4 - 34132 Trieste Codice Fiscale: ; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi della parte attrice ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
La domanda proposta AN va accolta per i motivi che seguono. Parte_2
Il ha citato la al fine di far riconoscere ed accertare Parte_1 CP_1
il diritto del sig. ad ottenere l'indennizzo spettante in virtù Parte_1 del contratto assicurativo stipulato con la Controparte_3
[...
[...] [...]
, ovvero la restituzione a titolo di indennizzo delle somme esborsate per
[...]
intervento chirurgico e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa con- venuta al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 14.217,80 oltre interessi legali dalla data della fattura ossia dal 8.07.2022, e, comunque, il tutto compreso nel limite di valore di € 26.000,00 nonchè al pagamento delle spese e delle competenze professionali di causa con attribuzione al procuratore ex art. 93
c.p.c. dichiaratosi antistatario. Parte attrice deduceva di essersi sottoposto in data
30.05.2022 ad intervento chirurgico di nefrectomia parziale e dimesso in data
03.06.2022 con la diagnosi di “oncocitoma rene destro”, di aver pagato per il suddetto intervento la somma di € 14.217,80 e che malgrado la stipula di polizza per l'intero nucleo familiare a copertura di malattie, infortuni, tutela legale e grandi interventi chirurgici con la , la compagnia as- Controparte_2 sicurativa non versava l'indennizzo rifiutandosi con comunicazione del
8.11.2022. Parte attrice allegava verbale negativo del 17.01.2023 dell'esperita mediazione. Instaurato regolarmente il giudizio, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta stante la mancata costituzione e assegnati i termini ex art. 171 ter cpc. Con ordinanza pronunciata in data 08.05.2024, il GU ritenuta super- flua la prova per testi articolata da parte attrice, disponeva la rimessione in deci- sione con i termini ex art 189-comma 1- cpc.
Nella fattispecie, ci troviamo nell'ambito di polizza ad oggetto rischi da malat- tie, infortuni, tutela legale e assistenza e grandi interventi chirurgici per l'intero nucleo con meccanismo di rinnovo tacito, accompagnata da dichiarazioni dell'assicurato consistenti in questionari predisposti dall'assicuratore, rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore al contratto familiare, così co- me risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice, in atti, ed in particolare dalla polizza n. 000586.30.300003 stipulata con la
[...]
, in corso di validità stante la quietanza di pa- Controparte_4 gamento premio del 28.03.2022.
Nel caso de quo, come emerge dal contratto allegato, è stata indicata, la sola pato- logia dell'adenocarcinoma come caso di esclusione in cui l'assicurazione non risar- cisce;
pertanto relativamente alla condizione di oncocitoma rene destro, patologia
3
di cui è stato affetto parte attrice e per il quale ha eseguito l'intervento di nefrecto- mia parziale senza ureterectomia con la spendita delle somme di cui chiede l'indennizzo, l'operatività della garanzia assicurativa non è contrattualmente esclu- sa. Ulteriormente ai fini del diritto all'indennizzo, parte attrice ha allegato i docu- menti che comprovino la malattia, nello specifico della cartella clinica, insieme alla fattura per le spese sostenute per euro 14.217,80.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate a carico della parte convenuta ed a favore di parte attrice, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 come modificato e integrato dal DM 37/2018, in relazio- ne al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per parte at- trice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, valori medi, quantificate in € 5.077,00 per compensi di avvocato ed € 264,00 per esbor- si esenti, oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege.
Ai sensi dell'art. 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all' Avv. Ventura Di Tuoro dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
nei confronti di , assorbite Parte_1 Controparte_1 le ulteriori domande o eccezioni,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di Pt_1
ad ottenere l'indennizzo dalla ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_2
delle somme esborsate per intervento chirurgico del 30/05/2022;
[...]
2. per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., già , al pagamen- Controparte_2 to in favore di della somma di euro 14.217,80 ol- Parte_1
tre interessi legali dalla data della fattura del 8.07.2022;
3. condanna la , in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in euro 5.077,00 per onorario ed euro 264,00 per spese esen-
4
ti, oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e CPA ex lege con attribuzione all'avv. Ven- tura Di Tuoro..
Così deciso in Napoli il 11.09.2025.
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5
Tribunale di Napoli
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
-All'esito della rimessione in decisione per l'udienza del 11/09/2025 con i termi- ni ex art.189-comma1-cpc;
-Viste la Note scritte depositate dalla parte attrice per l'odierna udienza,
-Viste le conclusioni precisate dalla parte attrice;
-Esaminati gli atti di causa, decide la presente controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della seguente sentenza:
N.R.G. 23339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in per- sona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 23339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie
TRA
1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ivi residente a[...]
55, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
Ventura Di Tuoro C.F. ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133.; PEC
[...]
Email_1
ATTRICE
CONTRO
, già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede legale alla via Machiavelli nr.4 - 34132 Trieste Codice Fiscale: ; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi della parte attrice ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
La domanda proposta AN va accolta per i motivi che seguono. Parte_2
Il ha citato la al fine di far riconoscere ed accertare Parte_1 CP_1
il diritto del sig. ad ottenere l'indennizzo spettante in virtù Parte_1 del contratto assicurativo stipulato con la Controparte_3
[...
[...] [...]
, ovvero la restituzione a titolo di indennizzo delle somme esborsate per
[...]
intervento chirurgico e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa con- venuta al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 14.217,80 oltre interessi legali dalla data della fattura ossia dal 8.07.2022, e, comunque, il tutto compreso nel limite di valore di € 26.000,00 nonchè al pagamento delle spese e delle competenze professionali di causa con attribuzione al procuratore ex art. 93
c.p.c. dichiaratosi antistatario. Parte attrice deduceva di essersi sottoposto in data
30.05.2022 ad intervento chirurgico di nefrectomia parziale e dimesso in data
03.06.2022 con la diagnosi di “oncocitoma rene destro”, di aver pagato per il suddetto intervento la somma di € 14.217,80 e che malgrado la stipula di polizza per l'intero nucleo familiare a copertura di malattie, infortuni, tutela legale e grandi interventi chirurgici con la , la compagnia as- Controparte_2 sicurativa non versava l'indennizzo rifiutandosi con comunicazione del
8.11.2022. Parte attrice allegava verbale negativo del 17.01.2023 dell'esperita mediazione. Instaurato regolarmente il giudizio, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta stante la mancata costituzione e assegnati i termini ex art. 171 ter cpc. Con ordinanza pronunciata in data 08.05.2024, il GU ritenuta super- flua la prova per testi articolata da parte attrice, disponeva la rimessione in deci- sione con i termini ex art 189-comma 1- cpc.
Nella fattispecie, ci troviamo nell'ambito di polizza ad oggetto rischi da malat- tie, infortuni, tutela legale e assistenza e grandi interventi chirurgici per l'intero nucleo con meccanismo di rinnovo tacito, accompagnata da dichiarazioni dell'assicurato consistenti in questionari predisposti dall'assicuratore, rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore al contratto familiare, così co- me risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice, in atti, ed in particolare dalla polizza n. 000586.30.300003 stipulata con la
[...]
, in corso di validità stante la quietanza di pa- Controparte_4 gamento premio del 28.03.2022.
Nel caso de quo, come emerge dal contratto allegato, è stata indicata, la sola pato- logia dell'adenocarcinoma come caso di esclusione in cui l'assicurazione non risar- cisce;
pertanto relativamente alla condizione di oncocitoma rene destro, patologia
3
di cui è stato affetto parte attrice e per il quale ha eseguito l'intervento di nefrecto- mia parziale senza ureterectomia con la spendita delle somme di cui chiede l'indennizzo, l'operatività della garanzia assicurativa non è contrattualmente esclu- sa. Ulteriormente ai fini del diritto all'indennizzo, parte attrice ha allegato i docu- menti che comprovino la malattia, nello specifico della cartella clinica, insieme alla fattura per le spese sostenute per euro 14.217,80.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate a carico della parte convenuta ed a favore di parte attrice, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 come modificato e integrato dal DM 37/2018, in relazio- ne al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per parte at- trice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, valori medi, quantificate in € 5.077,00 per compensi di avvocato ed € 264,00 per esbor- si esenti, oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege.
Ai sensi dell'art. 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all' Avv. Ventura Di Tuoro dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
nei confronti di , assorbite Parte_1 Controparte_1 le ulteriori domande o eccezioni,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di Pt_1
ad ottenere l'indennizzo dalla ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_2
delle somme esborsate per intervento chirurgico del 30/05/2022;
[...]
2. per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., già , al pagamen- Controparte_2 to in favore di della somma di euro 14.217,80 ol- Parte_1
tre interessi legali dalla data della fattura del 8.07.2022;
3. condanna la , in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in euro 5.077,00 per onorario ed euro 264,00 per spese esen-
4
ti, oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e CPA ex lege con attribuzione all'avv. Ven- tura Di Tuoro..
Così deciso in Napoli il 11.09.2025.
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5