Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 29/05/2020 al n. 3848 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anania Nicodemo;
Parte_1
- ATTORE -
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-
TEMPORE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Marruso ed Emma Tortora;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/05/2020, , evocava in Parte_1
giudizio l' , per sentirla dichiarare responsabile di tutte Controparte_2
le lesioni e i danni da lui patiti, ricollegabili a ritardi, omissioni e, più in generale, negligenze attribuibili ai sanitari operanti nella predetta Controparte_3
In particolare, l'attore esponeva che in data 09/06/2018, a causa di una caduta incidentale dal proprio motociclo, avrebbe riportato lesioni personali tali da rendere
1
che, poiché in tale frangente il medico specialista in ortopedia non era presente, sarebbe stato dimesso con l'invito a ripresentarsi il mattino successivo;
che, il giorno successivo, il 10/06/2018 sarebbe ritornato presso il medesimo Pronto Soccorso ove sarebbe stato sottoposto a visita ortopedica e che lo specialista incaricato, al seguito della visita effettuata e dopo aver esaminato la documentazione, avrebbe certificato la presenza di frattura Goyrand a destra;
che, in forza degli esiti della visita specialistica ortopedica, nella stessa mattina del
10/06/2018, sarebbe stato ricoverato presso il medesimo nosocomio, necessitando di intervento chirurgico per osteosintesi;
che, in data 11/06/2018, avrebbe subito operazione di osteosintesi mediante sistema EPISTAN;
che, in data 13/06/2018 sarebbe stato dimesso con diagnosi di “frattura pluriframmentaria scomposta polso destro”; che, in data 05/07/2018, durante la visita di controllo gli ortopedici del Presidio Ospedaliero di Eboli certificarono la pregressa frattura del polso destro operato di osteosintesi ed eseguirono nuovo esame rx, prescrivendo riposo per ulteriori giorni venti e fissando un ulteriore controllo al 12/07/2018; che, in data 12/07/2018, sempre presso il medesimo
Presidio Ospedaliero fu certificato: “frattura pluriframmentaria scomposta polso destro
(in trattamento). Si consiglia rimozione”; che, in data 18/07/2018, sarebbe stato sottoposto ad intervento di rimozione del sistema Epistan di osteosintesi applicato al polso destro.
Rappresentava che, nonostante l'intervento chirurgico, avrebbe continuato a riportare forte dolore al polso destro interessato dall'intervento di cui sopra, gonfiore, movibilità ridotta, tale da essere limitato nelle comuni attività quotidiane;
che, in ragione di ciò, decise di rivolgersi ad altro specialista che lo avrebbe sottoposto ad ulteriore esame radiografico presso il centro polidiagnostico “MerClin” di Campagna attraverso il quale si sarebbe rilevata una “frattura scomposta pluri-frammentaria ad irradiazione intra- articolare del radio destro”; che, in data 26/07/2018, al fine di porre rimedio a tale problema ancora persistente, sarebbe stato ricoverato presso la struttura ospedaliera di
2 ove sarebbe stato sottoposto ad intervento di osteosintesi con placca Parte_2
dedicata; che, tale intervento, si sarebbe reso necessario per l'inadeguato trattamento ortopedico dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Eboli.
In particolare, l'operato dei sanitari di Eboli sarebbe stato da ritenersi censurabile per la non corretta riduzione del focolaio di frattura radiale, per la scelta dei mezzi di osteosintesi utilizzati, per l'inopportuna rimozione dei mezzi di osteosintesi senza eseguire ulteriori trattamenti terapeutici ed anche per la mancata riduzione della sub- lussazione radio-ulnare destra che, al pari della frattura dell'epifisi distale del radio, si sarebbe prodotta a seguito della caduta dalla bicicletta.
Assumeva pertanto che il predetto inadeguato comportamento professionale dei sanitari del nosocomio di Eboli avrebbe determinato un peggioramento del trauma da lui subito, producendo postumi più gravi, rendendo necessaria l'esecuzione di un ulteriore intervento chirurgico e determinando un prolungamento del periodo di malattia post- traumatica.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare ammissibile e procedibile la domanda come formulata in assertiva;
b) nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione delle lesioni CP_4
subite dall'odierno attore per complessivi Euro 20.000,00, comprensivi dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e per le voci di danno di cui in assertiva (biologico, morale ed esistenziale, e perdita di capacità lavorativa - iatrogeno differenziale -, nonché delle spese mediche sostenute, ovvero per quella diversa somma che l'On.le Giudicante riterrà equa e di giustizia, secondo le risultanze processuali e documentali agli atti oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
c) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' di che CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta riteneva non evidenziarsi nella condotta dei sanitari intervenuti alcun errore;
che non è revocabile in dubbio che l'attore sarebbe stato messo a conoscenza dei rischi e delle complicazioni dell'intervento fra i quali sarebbe rientrata
3 la mancata guarigione della lesione con conseguente ripetizione dell'intervento chirurgico.
Con ordinanza del 08/02/2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 16/11/2021, il Giudice riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 03/01/2023, con ordinanza del 22/10/2024, il
Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini abbreviati (30+10), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della nella non corretta cura della frattura radiale CP_2
diagnosticata al sig. . Parte_1
In particolare, l'attore assume che i sanitari del Presidio Ospedaliero di Eboli, che lo ebbero in cura, non provvidero all'idonea riduzione del focolaio di frattura, scelsero erroneamente i mezzi di osteosintesi da utilizzare, provvidero inopportunamente alla rimozione di detti mezzi anticipatamente, mancarono di eseguire ulteriori trattamenti terapeutici e di ridurre la sub-lussazione radio-ulnare che si sarebbe prodotta in esito al sinistro occorsogli.
L'attore assume che, in conseguenza del negligente e imperito operato del personale sanitario del nosocomio di Eboli, si sarebbe determinato un peggioramento del trauma da lui subito e la produzione di postumi più gravi e si sarebbe resa necessaria l'esecuzione di un ulteriore intervento chirurgico che avrebbe generato un significativo prolungamento del periodo di malattia post-traumatica.
Orbene, in ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura
4 sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass.
n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione
(cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la
5 misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria
L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e
1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
6 Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr.,
Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019;
Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017;
Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della
7 CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, il sig. ravvisa in capo ai sanitari del P.O. di Eboli la Parte_1
sussistenza di una effettiva condotta negligente, laddove la necessità di subire un ulteriore intervento di riduzione della frattura scomposta occorsagli e la produzione di evidenti danni a suo carico sarebbero riconducibili proprio al cattivo operato dei medici specialisti che si occuparono di effettuare in suo favore la prima operazione chirurgica di riduzione della frattura.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari, avendo essa ribadito che il comportamento dei sanitari e della struttura, come organizzazione complessa, fu esente da colpa.
Va evidenziato, tuttavia, che i consulenti hanno sostanzialmente confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione di parte attrice e ricondotto le lamentate complicanze occorse al D' all'operato dei sanitari in forza al P.O. di Eboli. Parte_1
2. Accertamento responsabilità in capo all' . Controparte_2
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. all'esito Persona_1 Persona_2
dell'esame obiettivo effettuato sull'attore, evidenziavano che “All'ispezione il polso destro appare ingrossato, dismorfico nel profilo anatomico con prominenza della salienza ossea dell'estremo distale dell'ulna. Sulla faccia volare, in sede elettiva, presenza di una cicatrice chirurgica longitudinale normocromica di 7 cm (esito dell'intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti); sulla faccia dorsale
e in corrispondenza dell'estremità laterale dell'epifisi distale del radio, presenza di due cicatrici
8 tondeggianti (esito della pregressa applicazione del sistema EP1STAN). All'ispezione si nota la deviazione radiale della mano e modica ipotrofia della regione tenare. L'esame della mobilità evidenzia una riduzione complessiva dei movimenti della radiocarpica di circa un terzo. La completa la chiusura del pugno è possibile con modesta riduzione della forza prensile della mano”.
I consulenti sottoponevano al loro attento vaglio le concrete modalità di esecuzione del primo intervento cui il sig. veniva sottoposto dai sanitari di Eboli ed anche Parte_1
l'attività di assistenza postoperatoria lui prestata dai medesimi. I consulenti, a tal riguardo, evidenziavano come l'operato dei predetti sanitari fosse da considerarsi negligente, laddove la mancata corretta osservazione radiologica del risultato ottenuto mediante il trattamento con fili (sistema EP1STAN) da loro adottato non li avrebbe indotti a ritrattare il caso.
In sostanza, i sanitari di Eboli, in base alla valutazione operata dai CC.TT.UU., omisero di valutare correttamente il mal riuscito esito dell'intervento cui il veniva Parte_1
sottoposto e, di conseguenza, omisero di ritrattare prontamente e idoneamente il caso, provvedendo all'esecuzione di interventi ulteriori – cosa che, poi, avvenne, allorché il provvide a richiedere l'intervento dei medici del Presidio Ospedaliero di Parte_1
Oliveto Citra che lo sottoposero ad un nuovo intervento, applicando placca e viti e stabilizzando la frattura (v. pp 10-11 della relazione peritale).
Si evidenzia, pertanto, seppur implicitamente, come l'esigenza del D'LE di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico sia sostanzialmente riconducibile al negligente operato dei sanitari del P.O. di Eboli che non solo effettuarono un intervento chirurgico non risolutivo, ma omisero anche di riconoscere successivamente la mancata corretta esecuzione dell'intervento, come rilevato dai CC.TT.UU. I sanitari, nel caso di specie, si sono insomma resi interpreti di un comportamento doppiamente imperito e negligente, avendo prima sottoposto il D'LE ad un intervento rivelatosi non risolutivo e non essendosi accorti, poi, che l'intervento non fosse riuscito.
La valutazione complessiva dei rilievi probatori emersi e, in particolare, l'attenta considerazione della consulenza tecnica espletata – le cui risultanze sono qui da ritenersi interamente condivisibili, se non altro perché scevre da vizi logici – porta, dunque, a ritenere, per un verso, che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, avendo
9 fornito la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché del nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso medesimo e che, per converso, l'
[...]
non abbia dimostrato o che nessun rimprovero di scarsa Controparte_2
diligenza o di imperizia possa esser mosso ai suoi sanitari, o che, pur essendovi stato l'inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
Pertanto, risulta evidente come il danno invalidante permanente differenziale (di lieve entità), così come l'invalidità temporanea totale e parziale ulteriore, prodottisi in capo al siano direttamente riconducibili alla negligente condotta dei sanitari del Parte_1
P.O. di Eboli, che, ove avessero agito correttamente, avrebbero evitato l'aggravarsi del quadro complessivo del sig. . Parte_1
3. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice.
Quanto al danno non patrimoniale, deve precisarsi che, in ossequio ai principi fissati dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 26972/2008, che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità sanitaria nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale;
che, se per un verso, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, per altro verso devono evitarsi duplicazioni;
che il danno non patrimoniale è figura non suscettibile di suddivisione in sottocategorie e che il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo;
che, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di danno esistenziale;
che ogni sofferenza, fisica o psichica conseguente alle lesioni non può essere che oggetto di considerazione unitaria;
che la liquidazione della seconda in termini percentuali rispetto alla prima è operazione non condivisibile;
che, piuttosto, ove per ristoro in presenza di lesioni fisiche si utilizzino i criteri tabellari, deve comunque procedersi ad adeguata personalizzazione del danno valutando nella loro consistenza le reali sofferenze;
che, se il pregiudizio biologico può facilmente accertarsi con strumenti
10 medico-legali, il pregiudizio non biologico, attenendo ad un bene immateriale, ben può essere oggetto di valutazione equitativa.
Tenuto conto anche dalle disposizioni normative in materia di danno biologico (artt. 13
Dlgs. n. 38/2000 e 5 della legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del D.L. n. 857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, artt. 138 e 139 D.Lgs. n.
209/05), tale voce di danno può essere definita, come da costante giurisprudenza al riguardo (Cass. nn. 357/1993, 2008/1993, 10539/1994, 12083/1998), la temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso, nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso;
inoltre, deve ritenersi che nel danno biologico sia riconducibile tutta quella serie di
“danni” che erano stati creati dalla giurisprudenza per consentire il risarcimento di determinate fattispecie, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico ed il danno alla capacità lavorativa generica (Cass. n. 3868/04, n. 4677/98, n. 2932/95, n. 1955/95).
Nel caso di specie, in ordine al danno biologico patito dal sig. , i Parte_1
CC.TT.UU. evidenziano la sussistenza di una invalidità permanente differenziale al 3%, di una invalidità temporanea totale di giorni 20, di una invalidità temporanea parziale al
50% di giorni 30, di una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice di far applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le
Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, di cui al D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi e alla successiva
L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco).
Procedendo alla concreta quantificazione dell'ammontare del danno risarcibile, tenuto conto delle suddette percentuali di invalidità permanente e dei giorni riferibili a ciascun tipo e grado di invalidità, oltre che dell'età dell'attore al momento della determinazione dell'evento lesivo (32 anni) la somma complessivamente risarcibile è pari ad euro
11 5.244,75 (euro 3.035,15 per danno biologico permanente differenziale, euro 2.209,60 per danno biologico temporaneo).
A tali importi non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite del 2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle operazioni e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica per dover essere sottoposto ad una più lunga degenza e ad un doppio intervento, si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 20%, per un totale di €1.048,95.
Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attore all'epoca dei fatti, va quantificato complessivamente in
€6.293,70.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (22.05.2019) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c.,
12 gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr.
Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal
22.05.2019 fino al deposito della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma su liquidata a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come indicato.
Per quanto attiene, invece, alle altre voci di danno richieste da parte del sig. Pt_3
(esistenziale e patrimoniale da perdita di capacità lavorativa), la relativa domanda appare del tutto generica e, comunque, non sorretta da idonea allegazione, né, tantomeno, provata. Parte attrice si limita a richiedere tali voci di danno, ma non specifica per ogni singola voce a che titolo essa pretenda di essere risarcita.
In particolare, per quanto attiene al danno da perdita di capacità lavorativa, l'attore riporta esclusivamente di svolgere l'attività di ingegnere, senza tuttavia evidenziare in che modo il danno da lui concretamente patito lo limiti nell'attività lavorativa svolta.
In ordine, infine, alle spese mediche sostenute e di cui parte attrice richiede la restituzione, deve farsi presente che esse non risultano essere state documentate in alcun modo dall'istante.
4. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore dei primi delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M.
n. 147/2022, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Le spese di c.t.u. vanno anch'esse poste a totale carico di parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio
Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 3848/20 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Controparte_2
€6.293,70 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_2
processuali, che si liquidano in €240,00 per esborsi, ed €5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ponendo le spese di CTU a carico della convenuta , con Controparte_2
attribuzione in favore dell'avv. Anania Nicodemo, antistatario.
Così deciso in Salerno, il 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
14