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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 602 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (Cod. Fisc. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. ), e CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
(Cod. Fisc. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_6 CodiceFiscale_6 Pt_2
, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati
[...]
nel suo studio in Mesagne (Br), alla Via G. Marconi n. 173 p.t.;
- APPELLANTI -
E
(p. iva: ), in persona del Presidente p.t. della , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado, dall'Avv.
Tiziana Teresa Colelli, ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare N. Sauro c/o la sede dell'Avvocatura Regionale,
- APPELLATA -
All'udienza collegiale del 18/9/2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con atto di citazione notificato il 26.11.2020, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , deducevano: che dopo la costituzione di apposite società denominate
[...] Parte_6
e Solar Energy e Partners s.r.l., Controparte_3 Controparte_4
nel 2009 avevano presentato alla , “a nome di dette società (di famiglia)”, delle istanze CP_1
per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di sette impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
che a conclusione degli iter procedimentali, durati oltre due anni, ottenevano le autorizzazioni richieste (determinazioni di autorizzazione unica nn. 16 e 17 del
26 gennaio 2011 a favore della determinazioni di autorizzazione Controparte_3
unica nn. 255 e 256 del 24 novembre 2010 a favore della Controparte_4
determinazioni di autorizzazione unica nn. 14 e 15 del 26 gennaio 2011 e n. 42 del 27 febbraio 2011
a favore della Solar Energy & Partners s.r.l.); che, per tutte le autorizzazioni, con apposite note raccomandate a mano del 16 settembre 2013, avevano chiesto una “proroga di 24 mesi della scadenza
del titolo…ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 21 della Legge Regionale 24.9.2012 n.
25….nuovamente sollecitate con note raccomandate a mano del 12.12.2013 e….del 24.1.2014”; che la con apposite successive determinazioni, aveva comunicato la decadenza di tutte CP_1
le autorizzazioni uniche rilasciate, in ragione del “mancato adeguamento e deposito di fideiussioni
richieste ai fini del rilascio della proroga”, non avendo le società prodotto, “in violazione dell'art. 4,
comma 2, lett. c) della Legge regionale n. 31/2008, la fideiussione a garanzia della realizzazione
dell'impianto in occasione della “proroga” del titolo autorizzatorio, richiesta ai sensi dell'art. 5
comma 21 della L.R. 25/2012”; che ciò era avvenuto “nonostante…fosse già in possesso di regolari
polizze fideiussorie abilitate a tanto ma successivamente dichiarate non di suo “gradimento”, tanto è vero che, se così non fosse stato, non si comprende come la avrebbe potuto CP_1
rilasciare a favore delle società i titoli autorizzatori de quibus, se le medesime non avessero
“rispettato” proprio quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. c) della Legge regionale n. 31/2008
“asseritamente violato”, a norma del quale era previsto il deposito, prima del rilascio dell'A.U., di
una “fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di
importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kw di potenza elettrica rilasciata”; che le determinazioni di decadenza venivano impugnate dinanzi al giudice amministrativo dalla sola Controparte_3
con esito negativo per la ricorrente, ma tutte le società proponevano giudizi risarcitori,
[...]
sempre dinanzi al giudice amministrativo, nei confronti della , per il “danno da ritardo CP_1
sofferto”, a tutt'oggi pendenti in grado di appello;
che le società, con note del 13 marzo 2018,
comunicavano alla delle proposte transattive, dichiarando di essere disponibili a CP_1
rinunciare alle proposte risarcitorie dietro l'annullamento delle determinazioni di decadenza delle autorizzazioni uniche e la concessione delle proroghe richieste, dichiarando altresì di essere disposte a depositare nuove polizze fideiussorie;
che tali proposte venivano riscontrate negativamente con note del 29 marzo 2018 e con nota del 24 aprile 2018, e la nel ribadire il diniego, evidenziava CP_1
che “…Nel caso di specie, infatti, sono del tutto assenti sia il requisito della illegittimità del
provvedimento, sia i sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o i mutamenti della situazione di
fatto, quali presupposti indefettibili per l'adozione, da parte di questa Amministrazione, di un
eventuale provvedimento di secondo grado (auto vincolandosi, in ogni caso, a rivedere la propria
posizione in caso di “presenza” del “requisito della illegittimità del provvedimento”; che, “essendo
interesse primario delle società… potersi riappropriare del titolo autorizzatorio …formulavano una
nuove e diversa istanza volta ad ottenere il “riesame” della declaratoria di decadenza e il rilascio
della “proroga” (mai concessa)”, e ciò in considerazione della circostanza che il TAR Bari, con sentenza n. 910/2018, “in accoglimento delle doglianze della società ricorrente riguardo una
fattispecie simile a quella che ci occupa, ha statuito l'annullamento della declaratoria di decadenza
operata dalla sul presupposto della mancata produzione della polizza fideiussoria ai CP_1 fini della richiesta di proroga del titolo autorizzativo”, dichiarando la sanzione decadenziale
comminata “illegittima” in quanto “priva di copertura legislativa””; che i casi di decadenza comminata alle società erano analoghi, se non proprio identici, al caso esaminato dal TAR Bari, ma,
ciononostante, la con nota dell'8 agosto 2018, “opponeva ancora il proprio CP_1
“generico diniego” ad assumere il doveroso comportamento in conseguenza di tanto, affermando,
invece, laconicamente “si ribadisce la non sussistenza delle condizioni per l'accoglimento
dell'istanza di riesame della declaratoria di decadenza della Determina Dirigenziale n…..a seguito
della mancata produzione della polizza fideiussoria di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. n.
31/2008”; che, per altro verso, la eseguiva la sentenza n. 910/2018 del TAR Bari, CP_1
annullando la determinazione di decadenza dell'autorizzazione unica per quel caso, fondata sul medesimo presupposto dei casi riguardanti le società attrici, e ciò anche prima del passaggio in giudicato della medesima sentenza;
che, in considerazione degli “enormi danni che l'inaccettabile e
persistente comportamento regionale avrebbe sicuramente causato in particolar modo ai malcapitati
istanti…, non essendo l'Amministrazione regionale portatrice di un interesse privatistico di natura
oppositiva, ma al contrario portatrice e attuatrice di interessi pubblici…..in data 28.01.2019
inoltravano apposite “note-diffide”…..con cui avanzavano una rinnovata istanza di “revisione in
autotutela della declaratoria di decadenza dell'AU ed il rilascio della “proroga”, chiedendo altresì
espressamente l'estensione anche nei propri confronti del medesimo “principio di diritto statuito
nella ricordata sentenza del TAR Bari…..circa “la sproporzione ed assenza di copertura legislativa
della sanzione decadenziale del titolo autorizzatorio comminata in ragione della mancata produzione
della polizza fideiussoria ai fini della richiesta “proroga””, e che “in caso di illegittimo, ingiustificato
e/o immotivato diniego, sarebbe stata adita nuovamente la competente sede giudiziaria, ai fini del
legittimo ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, diretti e/o indiretti, che fossero stati sofferti per
effetto di un eventuale inopinato “rifiuto” a provvedere”; che la , con successiva nota CP_1
del 19 febbraio 2019, ribadiva “la non sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza di
riesame”; che, pertanto, le società dei RM impugnavano innanzi al TAR il “silenzio Pt_1 serbato dalla ”, cui seguivano sette sentenze emesse dal TAR Lecce, poi tutte CP_1
confermate da sette sentenze del Consiglio di Stato, nelle quali era stata affermata “la
“discrezionalità” della ad operare in autotutela”; che il “comportamento della CP_1
”, che aveva rivelato una “disparità di trattamento” ed era stato posto in essere in CP_1
violazione “…delle regole di correttezza e buona fede cui si deve uniformare il comportamento della
Pubblica Amministrazione”, aveva causato ingenti danni ai RM nella loro veste di Pt_1
“titolari in quote paritetiche delle quote sociali delle società, nonché di proprietari dei terreni sui
quali dovevano insistere i programmati “parchi fotovoltaici””, non avendo più potuto trasferire le loro quote sociali né i diritti di superficie ad altri soggetti che avevano formulato e sottoscritto un'offerta di acquisizione;
che, a questo proposito, allegavano “manifestazioni di interesse” del gruppo “BP SOLAR” e “Lettera d'intenti” fra i RM e la e atto notarile di Pt_1 Controparte_5
cessione delle quote delle società, effettuate al valore nominale di € 36.000,00 invece che al valore più alto concordato;
che da tutta tale documentazione poteva trarsi che il danno era pari a €
32.166.630,00, cui andava sottratta la somma di € 36.000,00 ricavata dalla cessione delle quote sociali delle società al loro valore nominale;
che, alla stregua di una serie di massime della Suprema Corte
indicate nell'atto di citazione, e sulla base della narrativa dei fatti proposta dagli attori, la giurisdizione era del giudice ordinario, atteso che il danno non era causato da atti o provvedimenti ma da comportamenti in violazione “delle regole di correttezza e buona fede imposti alla P.A. erga omnes”;
che la aveva “adottato “due pesi e due misure”, ossia, una condotta “favorevole” alla CP_1
società che aveva impugnato la “comminata decadenza”, sulla base di quanto statuito sul punto nella
ricordata sentenza n. 910/2018 del TAR Bari circa….”la sproporzione ed assenza di copertura
legislativa della sanzione decadenziale del titolo autorizzatorio comminata in ragione della mancata
produzione della polizza fideiussoria ai fini della richiesta “proroga”…..mentre “contraria” nei
confronti delle società dei RM , malgrado le stesse avessero reiteratamente sollecitato Pt_1
(legittimamente) l'adozione nei propri confronti del “medesimo principio di diritto” in parola
espresso dal TAR Bari”. Tanto dedotto, i RM chiedevano che fosse accertato e dichiarato il diritto ad essere Pt_1
risarciti dalla per effetto del “comportamento “sperequativo”, in relazione alla CP_1
“disparità di trattamento” posto in essere nei confronti delle società….nella vicenda denunciata in
narrativa, violativo dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede erga omnes ai quali deve
essere improntata l'attività della P.A.”, con la condanna della al risarcimento della CP_1
somma di € 32.166.630,00 o a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
La costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, oltre che l'inammissibilità dell'azione,
essendosi già pronunciato sul punto il giudice amministrativo. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Assegnati i relativi termini, venivano depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Con la terza memoria il difensore della chiedeva altresì disporsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. CP_1
di alcune parole offensive contenute nella memoria della controparte. Con ordinanza del 7.3.2022,
ritenuto di dover decidere separatamente dal merito la questione preliminare sul difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con sentenza n. 896/2022, con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, 1) dichiara(va) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e indica(va) quella del
giudice amministrativo, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2) rigettava(va) l'istanza di cancellazione ex art. 89
c.p.c. avanzata dal difensore della convenuta;
3) condanna(va) gli attori, in solido, alla rifusione in
favore della in persona del Presidente pro tempore, delle spese di lite. CP_1
Avverso tale sentenza proponevano appello i RM , cui si opponeva la Pt_1 CP_1
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del gravame. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18/9/24, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame parte appellante si duole che il primo giudice abbia declinato la propria giurisdizione sulla scorta di una errata lettura dei fatti di causa e delle risultanze processuali.
Segnatamente gli appellanti si dolgono che il Giudice di prime cure, a sostegno della propria “errata e parziale” analisi interpretativa della causa petendi e del petitum, si sia discostato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il «petitum sostanziale», che va identificato soprattutto in funzione della «causa petendi», ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati.
Evidenziano come, nella fattispecie de qua, la pretesa risarcitoria invocata dagli attori abbia ad oggetto
un danno, non causato da “atti” o “provvedimenti” emessi dall'Amministrazione nell'ambito delle sue
prerogative, bensì da una serie di “comportamenti” da quest'ultima tenuti, violativi delle regole di
correttezza, lealtà e buona fede imposti alla P.A. erga omnes - nonché dalla lesione del legittimo
affidamento del “privato” ( mal)riposto in un mero comportamento della P.A. e dalla lesione del
patrimonio degli attori che è conseguito a tale affidamento.
Ed invero, nel caso di specie, a sostegno della rivendicazione risarcitoria promossa innanzi al G.O., viene contestato non solo il “comportamento” assunto dalla P.A. nelle circostanze descritte - ma anche la lesione dell'affidamento, che si assume incolpevole, per effetto non dello scorretto esercizio del potere ma, del comportamento amministrativo sleale e quindi la lesione di una posizione giuridica di diritto soggettivo.
Evidenziano, in particolare, la richiesta di concessione della proroga delle A.U. reiteratamente negata,
malgrado la sentenza n. 910/2018 del TAR Bari, avesse statuito l'illegittimità del presupposto decandenziale comminato che, viceversa, era stata prontamente eseguita nei confronti di altro operatore rilasciandogli la “proroga” e generando, quindi, nei ricorrenti, una ulteriore lesione dell'affidamento derivante dalla violazione dell'aspettativa ( mal)riposta nella correttezza dell'azione amministrativa, in quanto i medesimi confidavano nella “riabilitazione” dei titoli a costruire, inopinatamente caducati,
considerato che la P.A. in virtù della citata sentenza del TAR - aveva prestato acquiescenza e riconosciuto,
quindi, per effetto del giudicato, che il presupposto decadenziale dichiarato illegittimo andava eliminato dal mondo del diritto, di talché gli odierni appellanti avevano legittimamente indirizzato in tal senso le proprie scelte imprenditoriali.
Le reiterate “violazioni” che precedono, affatto considerate dal Giudice di prime cure, hanno determinato una lesione del diritto soggettivo dei ricorrenti all'integrità del loro patrimonio, derivata dal comportamento dell'Amministrazione che avrebbe leso l'affidamento incolpevole riposto dai medesimi sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi a loro favorevoli (titoli autorizzatori A.U. rilasciati alle
società di proprietà degli istanti dopo un defaticante iter procedimentale durato oltre 3 anni), poi caducati sull'erroneo presupposto di “garanzie fideiussorie irregolari”, comprimendo ingiustamente la realizzazione di un'opera pubblica - i parchi fotovoltaici - sui terreni di loro proprietà, mai realizzati per colpa della P.A.
2. L'appello è infondato e va pertanto confermata l'appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa.
È noto a questo ufficio il principio – pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – per cui “La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum
sostanziale. Questo va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si
chiede al giudice, quanto e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura
della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr., per tutte, Cass. n.13747/20; Cass. Sez. U n. 9771-20, Cass. Sez. U n. 23600-20).
Orbene – in disparte il rilievo per cui la fattispecie in oggetto non risulta avere elementi di identità
con altra fattispecie richiamata, in cui la p.a. ha revocato in autotutela la decadenza dell'A.U., disposta per non avere la società provveduto al prolungamento delle fideiussioni rilasciate, mentre, nel caso in oggetto, non solo le fideiussioni non erano “idonee”, ma non risultava integrato altro requisito, relativo alla mancata sottoposizione dell'iniziativa a VIA in ragione della presenza di impianti contermini
riconducibili allo stesso complesso societario - non è revocabile in dubbio che gli odierni appellanti abbiano agito per contestare le determinazioni di decadenza delle autorizzazioni uniche e la loro
mancata revoca in autotutela.
Ed infatti si legge nelle sentenze del Consiglio di Stato <<… la giurisprudenza è assolutamente concorde
e consolidata nel ritenere l'insussistenza di tale obbligo provvedimentale a fronte di istanze volte a
sollecitare l'esercizio da parte della P.A. dei suoi poteri di autotutela e in particolare del potere di
annullamento d'ufficio di un precedente provvedimento ( art. 21 novies L. n. 241/1990). In estrema sintesi,
la inconfigurabilità di un obbligo della P.A. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli
precedentemente emanati, discende da un lato dalla natura officiosa e ampiamente discrezionale
(soprattutto nell'an) del potere di autotutela;
dall'altro dal fatto che rispetto all'esercizio di tale potere
il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.
In tal senso è stato chiarito dalla giurisprudenza che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione
di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo
coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto
amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di
autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito
dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore
di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere. ( ex multis V Sez. n. 7655 del
2019).…….. deve confermarsi che la non aveva nella specie alcun obbligo di provvedere in CP_1
ordine all'annullamento d'ufficio del precedente provvedimento sanzionatorio, né in base a ragioni di
ordine generale né in base alle specificità della fattispecie controversa. Per quanto riguarda il primo
profilo, va evidenziato che il ricorso proposto dalla società avverso la decadenza era stato respinto dal
TAR con sentenza non impugnata dalla soccombente: di talché a fronte di una sentenza passata in
giudicato che aveva confermato la legittimità della decadenza irrogata per mancato deposito della
garanzia non si vede quali ragioni generali potessero imporre il riesame di un provvedimento passato
indenne al vaglio giurisdizionale e ormai inoppugnabile. Per quanto riguarda il secondo profilo, non va dimenticato che la decadenza era stata disposta non soltanto per il mancato deposito di regolare
fideiussione ma altresì per la mancata sottoposizione dell'iniziativa a VIA in ragione della presenza di
impianti contermini riconducibili allo stesso complesso societario: di talché, anche ad ammettere che la
fattispecie definita da TAR Bari 910/2018 fosse sovrapponibile a quella in controversia ( il che la CP_1
nega recisamente) appare evidente come il mutamento giurisprudenziale in tema di effetti derivanti dalla
presentazione di garanzia irregolare non avesse affatto portata risolutiva: residuava infatti intoccata
l'altra motivazione ( mancato espletamento della V.I.A.) autonomamente atta a supportare il
provvedimento di decadenza e quindi il diniego di autotutela>>.
Ed invero, sebbene la richiesta risarcitoria avanzata viene formulata in termini di lesione da legittimo affidamento, ha sostanzialmente ad oggetto una presunta disparità di trattamento operata dalla P.A. nei confronti di due soggetti privati;
è pertanto evidente come sia l'agire provvedimentale nel suo complesso ad essere messo in discussione. (cfr., ex multis, Cass. sez. un. 21/04/2016, n. 8057).
Ora, nel caso in esame, l'esposizione evidenzia come il danno subito sia, sostanzialmente, la conseguenza della pretesa illegittimità dei provvedimenti di diniego di proroga e di decadenza dell'A.U. - dapprima rilasciata e successivamente revocata - atti tutti impugnati con esito negativo davanti al giudice amministrativo.
Di qui, la successiva richiesta di danni per la lesione dell'interesse leso e dell'affidamento riposto nella legittimità degli atti amministrativi.
La tutela risarcitoria è, quindi, la conseguenza di un illegittimo potere esercitato nei confronti del privato (S.U. n. 10305 del 2013; S.U.n. 21590 del 2013; S.U. n. 6594 del 2011).
È l'agire provvedimentale nel suo complesso che è messo in discussione, mentre l'affidamento - nella legittimità di tali atti - non è altro che un profilo riflesso senza alcuna incidenza ai fini dell'affermazione della giurisdizione che è e resta del g.a.
3. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente gravame liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U.
n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con atto ritualmente notificato, nei confronti della in persona del Parte_6 CP_1
Presidente p.t., così provvede:
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n.228
(legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – in data 12 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele