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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3534/2020 promossa da
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pisa alla via Corsica n. 6 presso e nello studio degli avv.ti Raffaele
Bonsangue e Franco Mugnai che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
( , elettivamente domiciliata in Controparte_1 PartitaIVA_1
Pontasserchio, Via Che Guevara n. 23, presso e nello studio dell'avv. Marco Taddei e a rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti giusta procura agli atti.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 21.11.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto CP_ Ha agito in via monitoria la – d'ora in avanti – chiedendo la Controparte_1 condanna della del pagamento della somma di € 15.795,23 oltre Parte_1 interessi, quale importo dovuto per il contratto n. 12009529 stipulato con la Santander
Consumer Bank s.p.a.; con decreto ingiuntivo n. 779 del 2020 il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda monitoria.
1 Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per il compimento degli accertamenti delle eventuali responsabilità per le ipotesi dei reati di usura bancaria e truffa processuale, nel merito di riconoscere che nessuna somma è dovuta dall'attrice con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale di riconoscere il diritto della attrice al rimborso della somma di € 309,17 “avendo versato somme a titolo di capitale e interessi per complessivi € 15.006,20, ossia per un importo superiore rispetto a quello oggetto del contratto di finanziamento, il quale, per le ragioni sopra spiegate , deve considerarsi completamente gratuito” oltre alla condanna al risarcimento dei danni patti.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il contratto stipulato dalla parte attrice è affetto da usura bancaria, come emerge dalla relazione del Dott. Pt_2
2. Nello specifico emerge un TAEG del 17,28% a fronte di un tasso soglia del
16,65% stabilito dalla Banca di Italia nel periodo di riferimento,
3. Al fine dell'individuazione del tasso effettivamente praticato si è tenuto conto delle spese di assicurazione, incluse tra i costi del finanziamento, in ossequio alle istruzioni della Banca di Italia e dei principi sanciti dalla giurisprudenza,
4. In ragione di quanto sopra, trova applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente gratuità del contratto di mutuo, e restituzione della somma di €
309,17,
5. Sono altresì integrati gli estremi del rato di truffa processuale con conseguente diritto al risarcimento del danno. CP_ Si è regolarmente costituita la chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, nel merito ha domandato il rigetto dell'opposizione; in replica alle avversarie contestazioni ha dedotto che:
6. La perizia di parte prodotta è errata dal momento che il perito non distingue tra
TEG e TAEG,
2 7. TEG e TAEG si differenziano sia per le modalità con cui vengono calcolati, sia per le categorie di spese e oneri che concorrono alla loro determinazione, e pur essendo simili, non sono però sovrapponibili,
8. La spese assicurativa non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG essendo una polizza facoltativa, e non avendo la parte dedotto l'obbligatorietà della stipula,
9. Sono carenti tutti gli elementi costituti e presupposti della domanda di risarcimento del danno.
Con provvedimento del 06.03.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, e concesso il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo della procedura di mediazione, la causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti e con l'espletamento di CTU con incarico affidato alla Dott.ssa
Persona_1
All'udienza del 21.11.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'unica eccezione mossa da parte opponente attiene al superamento del tasso soglia di usura e sulla conseguente non debenza di interessi per effetto della nullità parziale del contratto di finanziamento. Snodo cruciale della decisione attiene alla inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del TAEG e nel raffronto con il tasso soglia.
Sul punto, considerata la natura di consumatore dell'opponente, la mancata produzione dei contratti stipulati da cui evincere ulteriori elementi, la stipulazione delle polizze avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, su moduli predisposti dalla stessa finanziaria, la previsione per cui la beneficiaria fosse la stessa finanziaria, ritenuto che tali elementi – unitariamente considerati – siano di per se sufficienti a qualificare le polizze come connesse e collegate all'erogazione del finanziamento, tali devono essere computate nella determinazione del TAEG.
3 Sul punto la Corte di Cassazione è costante ormai nell'affermare che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio).”
(Cassazione Civile sentenza n. 3025 del 2022) e che “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.” (Cassazione Civile sentenza n. 29501 del 2023)
Alla luce di quanto sopra è condivisa la II ipotesi di cui alla perizia depositata dal CTU secondo cui “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che il contratto nell'ipotesi di valutazione dei costi assicurativi come spesa iniziale al momento della sua stipula, avvenuta il
05/01/2009, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia). In applicazione del disposto dell'art. 1815 comma
2 c.c., si ridetermina il rapporto di dare avere tra le parti in euro 262,28 a favore della Sig.ra Pt_1
(euro 14.697,00 – euro 14.959.28).”
In punto di calcoli della somma dovuta all'opponente si rimanda alla relazione, in particolare alla risposta fornita dal CTU alle osservazioni del consulente di parte opposta, di cui a pagina 33, condividendone l'iter argomentativo.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 779 del 2020 e condanna della parte opposta alla restituzione a favore dell'opponente della somma di € 262,28 oltre interessi dalla domanda.
4 Non merita invece accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'185 c.p. – così detto “danno da reato”- non essendo integrati gli estremi delle fattispecie penali richiamate, in primo luogo sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
Le spese seguono la soccombenza, stante il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da parte opponente sono compensate nella misura di
1/3, e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3534/2020, disattesa ogni contraria istanza accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 779 del 2020 emesso dal Tribunale di Pisa,
Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 262,28 oltre interessi dalla domanda fino al Parte_1 saldo effettivo,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1
liquidate in € 3.385,00 per compensi, iva e cpa di Parte_1 legge oltre 15% di spese generali.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte Controparte_1 come liquidate da separato provvedimento.
Pisa, 05.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3534/2020 promossa da
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pisa alla via Corsica n. 6 presso e nello studio degli avv.ti Raffaele
Bonsangue e Franco Mugnai che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
( , elettivamente domiciliata in Controparte_1 PartitaIVA_1
Pontasserchio, Via Che Guevara n. 23, presso e nello studio dell'avv. Marco Taddei e a rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti giusta procura agli atti.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 21.11.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto CP_ Ha agito in via monitoria la – d'ora in avanti – chiedendo la Controparte_1 condanna della del pagamento della somma di € 15.795,23 oltre Parte_1 interessi, quale importo dovuto per il contratto n. 12009529 stipulato con la Santander
Consumer Bank s.p.a.; con decreto ingiuntivo n. 779 del 2020 il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda monitoria.
1 Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per il compimento degli accertamenti delle eventuali responsabilità per le ipotesi dei reati di usura bancaria e truffa processuale, nel merito di riconoscere che nessuna somma è dovuta dall'attrice con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale di riconoscere il diritto della attrice al rimborso della somma di € 309,17 “avendo versato somme a titolo di capitale e interessi per complessivi € 15.006,20, ossia per un importo superiore rispetto a quello oggetto del contratto di finanziamento, il quale, per le ragioni sopra spiegate , deve considerarsi completamente gratuito” oltre alla condanna al risarcimento dei danni patti.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il contratto stipulato dalla parte attrice è affetto da usura bancaria, come emerge dalla relazione del Dott. Pt_2
2. Nello specifico emerge un TAEG del 17,28% a fronte di un tasso soglia del
16,65% stabilito dalla Banca di Italia nel periodo di riferimento,
3. Al fine dell'individuazione del tasso effettivamente praticato si è tenuto conto delle spese di assicurazione, incluse tra i costi del finanziamento, in ossequio alle istruzioni della Banca di Italia e dei principi sanciti dalla giurisprudenza,
4. In ragione di quanto sopra, trova applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente gratuità del contratto di mutuo, e restituzione della somma di €
309,17,
5. Sono altresì integrati gli estremi del rato di truffa processuale con conseguente diritto al risarcimento del danno. CP_ Si è regolarmente costituita la chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, nel merito ha domandato il rigetto dell'opposizione; in replica alle avversarie contestazioni ha dedotto che:
6. La perizia di parte prodotta è errata dal momento che il perito non distingue tra
TEG e TAEG,
2 7. TEG e TAEG si differenziano sia per le modalità con cui vengono calcolati, sia per le categorie di spese e oneri che concorrono alla loro determinazione, e pur essendo simili, non sono però sovrapponibili,
8. La spese assicurativa non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG essendo una polizza facoltativa, e non avendo la parte dedotto l'obbligatorietà della stipula,
9. Sono carenti tutti gli elementi costituti e presupposti della domanda di risarcimento del danno.
Con provvedimento del 06.03.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, e concesso il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo della procedura di mediazione, la causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti e con l'espletamento di CTU con incarico affidato alla Dott.ssa
Persona_1
All'udienza del 21.11.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'unica eccezione mossa da parte opponente attiene al superamento del tasso soglia di usura e sulla conseguente non debenza di interessi per effetto della nullità parziale del contratto di finanziamento. Snodo cruciale della decisione attiene alla inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del TAEG e nel raffronto con il tasso soglia.
Sul punto, considerata la natura di consumatore dell'opponente, la mancata produzione dei contratti stipulati da cui evincere ulteriori elementi, la stipulazione delle polizze avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, su moduli predisposti dalla stessa finanziaria, la previsione per cui la beneficiaria fosse la stessa finanziaria, ritenuto che tali elementi – unitariamente considerati – siano di per se sufficienti a qualificare le polizze come connesse e collegate all'erogazione del finanziamento, tali devono essere computate nella determinazione del TAEG.
3 Sul punto la Corte di Cassazione è costante ormai nell'affermare che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio).”
(Cassazione Civile sentenza n. 3025 del 2022) e che “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.” (Cassazione Civile sentenza n. 29501 del 2023)
Alla luce di quanto sopra è condivisa la II ipotesi di cui alla perizia depositata dal CTU secondo cui “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che il contratto nell'ipotesi di valutazione dei costi assicurativi come spesa iniziale al momento della sua stipula, avvenuta il
05/01/2009, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia). In applicazione del disposto dell'art. 1815 comma
2 c.c., si ridetermina il rapporto di dare avere tra le parti in euro 262,28 a favore della Sig.ra Pt_1
(euro 14.697,00 – euro 14.959.28).”
In punto di calcoli della somma dovuta all'opponente si rimanda alla relazione, in particolare alla risposta fornita dal CTU alle osservazioni del consulente di parte opposta, di cui a pagina 33, condividendone l'iter argomentativo.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 779 del 2020 e condanna della parte opposta alla restituzione a favore dell'opponente della somma di € 262,28 oltre interessi dalla domanda.
4 Non merita invece accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'185 c.p. – così detto “danno da reato”- non essendo integrati gli estremi delle fattispecie penali richiamate, in primo luogo sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
Le spese seguono la soccombenza, stante il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da parte opponente sono compensate nella misura di
1/3, e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3534/2020, disattesa ogni contraria istanza accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 779 del 2020 emesso dal Tribunale di Pisa,
Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 262,28 oltre interessi dalla domanda fino al Parte_1 saldo effettivo,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1
liquidate in € 3.385,00 per compensi, iva e cpa di Parte_1 legge oltre 15% di spese generali.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte Controparte_1 come liquidate da separato provvedimento.
Pisa, 05.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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