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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr.avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1691/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Belluno via Parte_1
Caffi n.11/At (c.f ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, P.IVA_1 dall'Avv.Dario Murgia del foro di Catania ( ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
cancelleria.
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] ( ); CP_2 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] ( ); Controparte_3 CodiceFiscale_4
, nata ad [...] il [...] ( ); CP_4 CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_5 CodiceFiscale_6
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.Roberta Brigato ( ), ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliato in Padova, via Armistizio n.229, presso lo studio del Difensore;
, nato a [...] l'[...] ); Controparte_6 CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_7 CodiceFiscale_9
, nata a [...] il [...] ( ; Controparte_8 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...] ( ); Controparte_9 CodiceFiscale_11 , nata a [...] il [...] ); CP_10 CodiceFiscale_12
resistenti
Oggetto: condannatorio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies regolarmente notificato, la società conveniva Parte_2
in giudizio innanzi a questo Tribunale i sigg.ri al fine di sentirli condannare al Controparte_11
pagamento della somma di € 6.100,00 per compensi professionali e di € 7.750,00 a titolo di rimborso spese funerarie, oltre al pagamento delle spese processuali.
Al riguardo, la società ricorrente ha dedotto di avere ricevuto mandato da parte dei resistenti di assisterli nella procedura di liquidazione del danno conseguente al decesso del loro dante causa , Controparte_1 avvenuto a seguito di sinistro stradale verificatosi a Mussomeli in data 12.5.2020; che, in esecuzione del mandato ricevuto, la società ha espletato un'intensa attività sia stragiudiziale che giudiziale al fine di fare ottenere agli eredi il giusto risarcimento dovuto;
che la stessa ha pure anticipato le spese funerarie, anticipando per conto degli eredi la somma di € 7.750,00; che, in costanza di rapporto, gli eredi del sig.
[...]
hanno revocato alla società il mandato conferito, per cui essi dovrebbero essere condannati al CP_1
pagamento dei compensi professionali maturati dalla società per l'attività espletata, nella misura quantificata in complessivi € 6.100,00 o € 610,00 cadauno.
Si è costituito in giudizio solo il sig. , il quale ha dedotto che gli eredi del sig. Controparte_5 Controparte_1
avevano già provveduto al rimborso delle spese funerarie con bonifico effettuato il 09.04.2024; riguardo alla richiesta di pagamento dei compensi professionali, il convenuto ha eccepito che nulla era dovuto alla società ricorrente, sia per la sua mancanza di legittimazione attiva in ordine ai compensi dovuti al legale che ha assistito gli eredi nel processo penale, sia per la nullità delle clausole contenute in seno al contratto di mandato sottoscritto dagli eredi, le quali sarebbero da considerarsi vessatorie così come riconosciuto dall'AGCM con provvedimento n.25052 del 01.08.2014.
In considerazione dell'avvenuto pagamento della somma di € 7.750,00, avvenuta in corso di causa, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere su tale capo di domanda, con condanna alle spese di parte convenuta in virtù del principio della soccombenza virtuale;
ha dichiarato, invece, di avere ancora interesse alla decisione con riguardo alla domanda relativa al pagamento della somma di € 6.100,00 dovutale a titolo di compensi professionali. Sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
La vicenda in esame scaturisce dai contratti di mandato professionale che i convenuti hanno conferito alla società ricorrente in data 10.07.2020, al fine di assisterli nella procedura di liquidazione del danno da loro subito in conseguenza dell'infortunio occorso al proprio congiunto , deceduto in occasione Controparte_1
del sinistro.
Nel corso del rapporto, i mandanti hanno receduto dal contratto con apposite comunicazioni sottoscritte da ciascuno di essi, inviate alla società mandataria a mezzo pec in data 20.09.2021 da parte della società
[...]
presumibilmente subentrata alla prima nella gestione del sinistro. CP_12
In considerazione del recesso manifestato dai mandanti, la società mandataria Parte_2
ha chiesto il pagamento della somma di € 7.750,00 che la stessa aveva anticipato per conto di essi
[...]
mandanti in favore dell'agenzia funebre di Frangiamore Ezio di Caltanissetta, giusta fattura n.74 del
25.05.2020; nel contempo, essa ha richiesto il pagamento della somma di € 6.100,00 o di € 610,00 per ciascuno dei mandanti, giustificando tale pretesa in virtù dell'art.14.2 del contratto sottoscritto tra le parti, il quale prevede che nel caso in cui il mandante receda dal rapporto prima della conclusione del contratto, egli
è tenuto al versamento nei confronti del mandatario di un compenso forfetario per l'attività sino a quel momento espletata. In via subordinata, essa ha richiesto il pagamento di dette somme a titolo di indebito arricchimento, ai sensi dell'art.2041 cod.civ..
Ebbene, con riferimento al capo di domanda relativo al rimborso delle spese funerarie, risulta pacifico ed incontestato tra le parti che i convenuti abbiano provveduto al relativo pagamento soltanto a mezzo bonifico bancario eseguito in data 08.04.2024 e quindi sicuramente in data successiva al deposito del ricorso da parte della società attrice Parte_2
Non vi è dubbio, pertanto, che per tale capo di domanda debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale, essendo pacifica la fondatezza della domanda proposta da parte attrice.
Sicuramente più problematica appare, invece, la delibazione sulla fondatezza dell'altro capo della domanda proposta dalla società attrice, fondata come detto sul riconoscimento di un compenso forfetario a favore della mandataria in conseguenza del recesso esercitato dai mandanti, previsto dall'art.14.2 del contratto di mandato.
Al riguardo, parte convenuta ha eccepito che la società ricorrente non avrebbe titolo per rivendicare compensi professionali per l'attività esercitata dal legale incaricato di assistere i convenuti nel processo penale intentato nei confronti del responsabile del sinistro, potendo semmai rivendicare i compensi solo per l'attività concretamente da essa esercitata, nel caso consistita nell'invio “delle lettere interruttive della prescrizione ai sensi dell'art.138 e 139 del C.d.A.”; ha eccepito, altresì, la nullità della clausola riportata dall'art.14.2 sopra citato, poiché la stessa sarebbe da ritenersi vessatoria per contrasto con l'art.33 del codice del consumo, nella misura in cui imporrebbe una penale a carico del consumatore per l'esercizio del diritto di recesso;
ha eccepito, infine, la nullità dell'intero formulario predisposto unilateralmente dalla società attrice, poiché difetterebbero i requisiti di chiarezza e comprensibilità della clausole in esso riportate.
La società attrice, da parte sua, in sede di note conclusive ha specificato di non avere richiesto affatto il compenso professionale spettante al legale (indicato dalla stessa società) che ha assistito i convenuti nel processo penale, ma di avere solo richiesto un compenso per l'attività da essa espletata, consistita nell'avere curato “l'interlocuzione con l'anzidetto legale e reperendo di concerto con il citato professionista tutta la documentazione (penale) di rito occorrente ai fini risarcitori”; di non avere applicato alcuna tariffa unilateralmente predisposta e/o chiesto il pagamento di alcuna penale, ma di avere richiesto un compenso parametrato ed adeguato all'opera in concreto espletata, di cui i convenuti si sono sicuramente avvantaggiati;
che il contratto sottoscritto dai convenuti è stato oggetto di una trattativa individuale e le clausole in esso contenute non comportano alcun significativo squilibrio tra le parti, per cui nessuna vessatorietà può essere ravvisata ai sensi degli artt.33 e 34 del codice del consumo.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il contratto di mandato conferito dagli odierni convenuti alla società attrice prevede che quest'ultima dovesse compiere, in nome e per conto dei mandanti, tutti gli atti giuridici e le attività materiali necessari ed utili per ottenere il risarcimento del danno da loro patito a seguito del sinistro che aveva visto il decesso del loro congiunto . Controparte_1
Per ciò che concerne la misura del compenso dovuto alla mandataria, l'art.11.1 del contratto prevede che
“nessun compenso è dovuto dalla Mandante alla mandataria nel caso in cui essa, anche se a seguito di azione giudiziaria, non ottenga alcun risarcimento”, mentre l'art.11.3 prevede che “Nel caso in cui la mandataria ottenga un risarcimento in nome e per conto di essa Mandante, ad essa sono dovuti i seguenti compensi: a) nel caso di transazione, stragiudiziale o giudiziale, una somma riconosciuta a titolo di spese e/o compenso dal responsabile civile e/o dai suoi garanti e/o dai loro assicuratori, nella misura che verrà indicata nell'atto di transazione e che potrà, eventualmente, essere pagata direttamente alla Mandataria;
b) in ogni caso (e quindi sia nell'ipotesi di transazione stragiudiziale o giudiziale, sia nell'ipotesi di sentenza), in aggiunta all'importo sub (a), il Mandante si obbliga a pagare alla Mandataria, a titolo di corrispettivo per l'opera svolta, una somma pari al 10% (diecipercento), al netto dell'IVA, dell'importo ricevuto ed effettivamente incassato a titolo di risarcimento, sia parziale che totale. Tale misura può essere derogata, solo per iscritto, di comune accordo tra le parti del presente contratto…”. Per il caso di recesso anticipato dal contratto, l'art.14.2 prevede che “Nel caso in cui il Mandante receda dal contratto, o violi il patto di esclusiva di cui all'art.7, sarà tenuto al pagamento, a favore della Mandataria, di un compenso forfetario per l'attività sino a quel momento svolta. Il Mandante, inoltre, dovrà rimborsare alla
Mandataria le spese documentate da questa sostenute per l'esecuzione dell'incarico, oltre alle spese generali non documentabili (ad esempio cancelleria, telefono, fax, ecc.), per le quali il Mandante pagherà alla
Mandataria un ulteriore importo pari al 10% delle spese documentate”; l'art.14.3 prevede, infine, che “Il recesso del Mandante, o la sua violazione del patto di esclusiva di cui all'art.7, successivo al momento in cui il responsabile del danno e/o i suoi garanti e/o i loro assicuratori abbiano riconosciuto, in tutto o in parte, il proprio debito, oppure abbiano ammesso la propria responsabilità o abbiano pagato, anche parzialmente, il debito riconosciuto, non esonera il Mandante dal pagamento degli importi di cui al precedente punto 11, da calcolarsi sul debito ammesso o pagato” (si veda il contratto).
Dalla lettura della clausole contrattuali sopra riportate emerge, ad avviso di questo decidente, la mancanza di chiarezza e comprensibilità sia dei criteri di determinazione del compenso dovuto alla mandataria nel caso di ottenimento del risarcimento, essendo questo correlato all'entità del risarcimento che sarebbe stato richiesto e di cui il consumatore non risulta essere stato messo preventivamente a conoscenza, sia della misura del compenso forfetario dovuto alla mandataria nel caso di recesso anticipato dal contratto, non essendo espressamente specificata la misura di detto compenso con riferimento alle specifiche attività poste in essere dalla mandataria.
Ne consegue che l'art.14.2 del contratto, sul quale si fonda l'azione contrattuale proposta dalla società ricorrente, deve ritenersi clausola vessatoria e quindi nulla ai sensi degli artt.33 e segg. del codice del consumo per difetto del requisito di chiarezza e comprensibilità.
Al riguardo è stato giustamente affermato che “il criterio di chiarezza e trasparenza cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva: esso non opera solo sul piano meramente formale e lessicale, ma anche sul piano informativo nel senso che le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze che gli derivano dall'adesione al contratto, anche sul piano economico”
(in tal senso provvedimento AGCM n.25052/2014 che richiama CGUE IV sezione del 30.4.2014, causa C-
26/13).
Da quanto sopra esposto consegue che la domanda contrattuale proposta dalla società ricorrente dovrà essere rigettata, poiché fondata su clausola contrattuale nulla e quindi carente ab origine di titolo giustificativo.
Parte attrice, però, ha proposto in via subordinata domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art.2041 cod.civ., chiedendo il pagamento in via solidale della somma di € 6.100,00 o di € 610,00 cadauno, a titolo di indennizzo per l'ingiusta locupletazione conseguita dai convenuti e della correlativa diminuzione patrimoniale da essa subita.
Ai fini della verifica del rispetto della regola della sussidiarietà ex art.2042 cod.civ.. la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n.33954 del 5.12.2023, ha avuto modo di affermare che la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata su contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, come appunto avvenuto nel caso di specie.
La società ricorrente ha fornito prova di avere effettivamente svolto delle attività per conto dei convenuti, avendo prodotto la corrispondenza che essa ha inviato alle compagnie assicuratrici per la richiesta di risarcimento del danno e per interrompere i termini della prescrizione.
È indubbio, altresì, che i convenuti abbiano tratto vantaggio dall'attività svolta dalla società ricorrente per loro conto, avendo presumibilmente conseguito il risarcimento del danno da parte del soggetto responsabile del sinistro in cui perse la vita il proprio congiunto e/o dalle compagnie assicuratrici.
Posto, quindi, che nel caso non risulta contestato il vantaggio conseguito dai convenuti, si tratta di quantificare l'indennizzo dovuto alla società attrice per l'attività espletata.
L'art.2041 cod.civ. dispone che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia ad oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Secondo la giurisprudenza prevalente, sia pur con riferimento alla domanda proposta nei confronti della P.A.,
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della P.A., ma in mancanza di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse potuto svolgere la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido (Cass.Civ. sez.III, 6.10.2015 n.19886); è stato, altresì, affermato che in materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art.2041 cod.civ., trovano applicazione i principi sanciti dagli artt.1226 e 2056 cod.civ., in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinchè il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (Cass.Civ.sez.III, 23.9.2015 n.18804).
Facendo applicazione di tali principi e tenuto conto che nel caso di specie parte attrice, da un lato non ha provato le spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, dall'altro non ha nemmeno dedotto che la dimostrazione del danno nel suo preciso ammontare sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile da dimostrare, ne consegue che la domanda da essa proposta di arricchimento senza causa deve essere rigettata per mancanza di adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi risultanti dalle Tabelle Professionali ex D.M. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria), per le cause di scaglione compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.1691/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al capo di domanda teso al rimborso della somma di € 7.750,00, anticipata dall'attrice a titolo di spese funerarie;
rigetta il capo di domanda teso al pagamento della somma di € 6.100,00 a titolo di compensi professionali;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali a favore della società attrice, che si liquidano in € 3.235,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Caltanissetta 23 dicembre 2024 Il G.O.P.
Dr. Andrea Ingiulla