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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5125/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria VA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5125/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Spinea, Via Bruno Mion, n. 46,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in [...] C.F._2
Mion n. 46, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenza Zanata del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Mirano, Via Barche, n. 136 – sono Email_1
elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data
5.05.2025 e che di seguito si riproducono:
1. i coniugi vivranno separati, la signora continuerà a risiedere presso la casa Pt_1
famigliare in Spinea, il sig sserà la propria residenza in Bojon presso la casa dei suoi genitori, Pt_2
ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro 15 giorni;
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il figlio avrà la collocazione prevalente presso la madre e manterrà la residenza presso la madre, in Spinea Via Mion 46. N. 5125/2024 V.G.
3. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. La casa familiare, sita in Spinea Via Mion 46 viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.r . Il Sig à espressamente atto di aver già provveduto ad asportare tutti i Parte_1 Pt_2
propri effetti personali;
5. Il padre, salvo diverso accordo, terrà con sé il figlio nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:
a) Weekend alternati, dal venerdì uscita da scuola o dal centro estivo alla domenica sera, con impegno da parte del padre di riportarlo a casa della mamma entro le ore 21.30 dopo cena.
b) il martedì dall'uscita di scuola o dal centro estivo, con impegno da parte del padre di riportarlo a casa della mamma entro le ore 21.30 dopo cena. il giovedì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al venerdì mattina allorquando lo riaccompagnerà
a scuola o al centro estivo nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, il giovedì dall'uscita di scuola o dal centro estivo con impegno da parte del padre di riportarlo a casa della mamma entro le ore 21.30 dopo cena nelle settimane in cui il week end è di competenza paterna, vacanze natalizie metà delle vacanze scolastiche, precisando che il 25 a pranzo starà sempre con la madre. Per l'anno 2024 il padre starà con il figlio la sera del 25 dicembre e il 26 dicembre per poi riprenderlo dal 28 dicembre al 4 gennaio;
vacanze pasquali: metà delle vacanze scolastiche alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta. vacanze di carnevale: metà delle vacanze scolastiche.
c) Nel corso delle vacanze estive: entrambi i coniugi terranno con sé il figlio un periodo esclusivo di almeno 2 settimane, anche non consecutive, e si comunicheranno tale periodo entro il 28 febbraio di ogni anno;
d)“ponti” scolastici: il figlio minore resterà con il genitore che lo ha il week end prima o dopo del giorno festivo. Nel caso in cui vi sia un giorno festivo e la scuola non faccia “ ponte resterà Per_1
con il genitore che lo ha con sé come da calendario;
e) Per il compleanno d i genitori organizzeranno una festa insieme e divideranno le spese al Per_1
50%.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro
250,00 per il figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al di lui mantenimento, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse N. 5125/2024 V.G.
del figlio, secondo le linee guida stilate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, da intendersi qui trascritto. Il padre, però, in deroga a quanto riportato nel protocollo provvederà a pagare direttamente o a rimborsare alla madre il 50 % delle seguenti spese: guardaroba invernale ed estivo di comprato ad inizio stagione, gite scolastiche giornaliere, regali per feste di compleanno Per_1
degli amici d;
Per_1
7. L'assegno unico erogato dall'Inps sarà integralmente percepito dalla madre;
qualora l'assegno unico non dovesse più essere erogato, il padre verserà alla madre, come contributo ulteriore al mantenimento d , la metà dell'importo attualmente percepito come assegno unico, ovvero la Per_1
somma di € 110,00 mensili.
8. I coniugi danno atto che il mutuo contratto con ES S. AO per l'acquisto della casa coniugale
(cfr doc.1) intestato a entrambi, la cui rata mensile è € 600,00 continuerà ad essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
9. I coniugi danno atto che il finanziamento stipulato co (cfr doc.2 ) , intestato ad Parte_3
entrambi, per l'acquisto di arredamento per la casa e per spese inerenti a tale acquisto, la cui rata mensile è di € 317,00 continuerà ad essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
10. I coniugi concordano che il finanziamento stipulato con OS (cfr doc. 3) per spese familiari intestato alla sola signor ma deciso da entrambi i coniugi la cui rata mensile è € 100,00 Pt_1
continuerà ad essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
11. I coniugi concordano che il finanziamento stipulato co (cfr doc 4), per le spese Parte_3
del matrimonio, intestato alla sola signor ma deciso da entrambi i coniugi, per il quale è Pt_1
stata fatta una cessione del quinto dello stipendio dell per € 70,00 al mese, continuerà ad Pt_1
essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
12. I coniugi concordano ch non frequenti Scientology (ORG) e nessuna attività a questa Per_1
correlata, ad eccezione del matrimonio di zi Per_2
13. I coniugi concordano che il cane della famiglia resti alla signor che si occuperà di ogni Pt_1
spesa.
14. I coniugi concordano che il sig. lasci alla signora la roulotte stanziale presso il Pt_2 Pt_1
campeggio Capraro in Jesolo e che costei si occuperà di ogni spesa.
15. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore e per il passaporto.”
Conclusioni del PM: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 5125/2024 V.G.
Con ricorso congiunto di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato in data 20.12.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 15.09.2023 a Torre di Mosto, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, Parte II, Serie C, atto n. 46 del suddetto Comune e che dalla loro unione era nato il figlio nato a [...] il [...]) minore. Per_3
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 13.05.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso (come sopra riportate) e ne chiedevano l'omologa.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M., intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole in data 17.10.2025.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di separazione, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in matrimonio in Parte_1 Parte_2
data 15.09.2023 a Torre di Mosto, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2023, Parte II, Serie C, atto n. 46 del Comune di Torre di Mosto;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. N. 5125/2024 V.G.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria VA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5125/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Spinea, Via Bruno Mion, n. 46,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in [...] C.F._2
Mion n. 46, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenza Zanata del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Mirano, Via Barche, n. 136 – sono Email_1
elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data
5.05.2025 e che di seguito si riproducono:
1. i coniugi vivranno separati, la signora continuerà a risiedere presso la casa Pt_1
famigliare in Spinea, il sig sserà la propria residenza in Bojon presso la casa dei suoi genitori, Pt_2
ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro 15 giorni;
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il figlio avrà la collocazione prevalente presso la madre e manterrà la residenza presso la madre, in Spinea Via Mion 46. N. 5125/2024 V.G.
3. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. La casa familiare, sita in Spinea Via Mion 46 viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.r . Il Sig à espressamente atto di aver già provveduto ad asportare tutti i Parte_1 Pt_2
propri effetti personali;
5. Il padre, salvo diverso accordo, terrà con sé il figlio nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:
a) Weekend alternati, dal venerdì uscita da scuola o dal centro estivo alla domenica sera, con impegno da parte del padre di riportarlo a casa della mamma entro le ore 21.30 dopo cena.
b) il martedì dall'uscita di scuola o dal centro estivo, con impegno da parte del padre di riportarlo a casa della mamma entro le ore 21.30 dopo cena. il giovedì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al venerdì mattina allorquando lo riaccompagnerà
a scuola o al centro estivo nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, il giovedì dall'uscita di scuola o dal centro estivo con impegno da parte del padre di riportarlo a casa della mamma entro le ore 21.30 dopo cena nelle settimane in cui il week end è di competenza paterna, vacanze natalizie metà delle vacanze scolastiche, precisando che il 25 a pranzo starà sempre con la madre. Per l'anno 2024 il padre starà con il figlio la sera del 25 dicembre e il 26 dicembre per poi riprenderlo dal 28 dicembre al 4 gennaio;
vacanze pasquali: metà delle vacanze scolastiche alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta. vacanze di carnevale: metà delle vacanze scolastiche.
c) Nel corso delle vacanze estive: entrambi i coniugi terranno con sé il figlio un periodo esclusivo di almeno 2 settimane, anche non consecutive, e si comunicheranno tale periodo entro il 28 febbraio di ogni anno;
d)“ponti” scolastici: il figlio minore resterà con il genitore che lo ha il week end prima o dopo del giorno festivo. Nel caso in cui vi sia un giorno festivo e la scuola non faccia “ ponte resterà Per_1
con il genitore che lo ha con sé come da calendario;
e) Per il compleanno d i genitori organizzeranno una festa insieme e divideranno le spese al Per_1
50%.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro
250,00 per il figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al di lui mantenimento, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse N. 5125/2024 V.G.
del figlio, secondo le linee guida stilate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, da intendersi qui trascritto. Il padre, però, in deroga a quanto riportato nel protocollo provvederà a pagare direttamente o a rimborsare alla madre il 50 % delle seguenti spese: guardaroba invernale ed estivo di comprato ad inizio stagione, gite scolastiche giornaliere, regali per feste di compleanno Per_1
degli amici d;
Per_1
7. L'assegno unico erogato dall'Inps sarà integralmente percepito dalla madre;
qualora l'assegno unico non dovesse più essere erogato, il padre verserà alla madre, come contributo ulteriore al mantenimento d , la metà dell'importo attualmente percepito come assegno unico, ovvero la Per_1
somma di € 110,00 mensili.
8. I coniugi danno atto che il mutuo contratto con ES S. AO per l'acquisto della casa coniugale
(cfr doc.1) intestato a entrambi, la cui rata mensile è € 600,00 continuerà ad essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
9. I coniugi danno atto che il finanziamento stipulato co (cfr doc.2 ) , intestato ad Parte_3
entrambi, per l'acquisto di arredamento per la casa e per spese inerenti a tale acquisto, la cui rata mensile è di € 317,00 continuerà ad essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
10. I coniugi concordano che il finanziamento stipulato con OS (cfr doc. 3) per spese familiari intestato alla sola signor ma deciso da entrambi i coniugi la cui rata mensile è € 100,00 Pt_1
continuerà ad essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
11. I coniugi concordano che il finanziamento stipulato co (cfr doc 4), per le spese Parte_3
del matrimonio, intestato alla sola signor ma deciso da entrambi i coniugi, per il quale è Pt_1
stata fatta una cessione del quinto dello stipendio dell per € 70,00 al mese, continuerà ad Pt_1
essere a pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
12. I coniugi concordano ch non frequenti Scientology (ORG) e nessuna attività a questa Per_1
correlata, ad eccezione del matrimonio di zi Per_2
13. I coniugi concordano che il cane della famiglia resti alla signor che si occuperà di ogni Pt_1
spesa.
14. I coniugi concordano che il sig. lasci alla signora la roulotte stanziale presso il Pt_2 Pt_1
campeggio Capraro in Jesolo e che costei si occuperà di ogni spesa.
15. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore e per il passaporto.”
Conclusioni del PM: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 5125/2024 V.G.
Con ricorso congiunto di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato in data 20.12.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 15.09.2023 a Torre di Mosto, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, Parte II, Serie C, atto n. 46 del suddetto Comune e che dalla loro unione era nato il figlio nato a [...] il [...]) minore. Per_3
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 13.05.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso (come sopra riportate) e ne chiedevano l'omologa.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M., intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole in data 17.10.2025.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di separazione, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in matrimonio in Parte_1 Parte_2
data 15.09.2023 a Torre di Mosto, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2023, Parte II, Serie C, atto n. 46 del Comune di Torre di Mosto;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. N. 5125/2024 V.G.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca