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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1251/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Pirrottina;
ricorrente contro Co P.IVA: , in persona del l.r.p.t., difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e CP_2 P.IVA_1
Maria Antonia Fatigato;
resistente nonché contro
Controparte_3
- in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., con sede in
[...]
Roma, Via Fabio Massimo n. 88, C.F./P.IVA: , difeso dall'avv. Giuseppe Palumbo;
P.IVA_2 resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Co Cont Parte ricorrente ha esposto: di essere dipendente della , con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al livello 4A del CCNL Fise-Assoambiente, con qualifica di operatore ecologico;
di avere scelto di destinare il trattamento di fine rapporto al Fondo di Co Cont Previdenza Complementare;
che la , a decorrere dal mese di luglio 2019, aveva CP_3 omesso di effettuare il versamento in favore del delle somme trattenute e costituite dalle quote CP_3 di importo rata aderente, importo rata azienda e importo rata TFR. Ha chiesto, quindi, condannarsi la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del a titolo di Controparte_4 contributi dovuti per la forma di previdenza complementare da esso scelta, della somma di euro
3.716,68 o di quella diversa che risultasse dovuta. Si è costituita in giudizio la esponendo di avere provveduto ad eseguire, a mezzo bonifico CP_5 bancario, il pagamento delle contribuzioni in favore di tutti i lavoratori del cantiere di Catanzaro, compreso il ricorrente.
Si è altresì costituita in giudizio , rimettendosi alla statuizione del giudice sulla domanda CP_3 attorea, dichiarando di essere tenuto ope legis a ricevere quanto eventualmente oggetto di condanna dell'evocato datore di lavoro.
Nelle note scritte depositate il 22.09.2025, parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva e, dunque, del soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, insistendo, però, nella condanna alle spese in quanto il pagamento dei contributi oggetto di causa era intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
Poiché la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente non risulta contestata ed è comunque documentalmente provata, è venuto meno l'interesse attoreo alla prosecuzione del giudizio, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Co Passando alle spese di lite, il rapporto processuale tra parte ricorrente e ECO va regolato in base al principio della soccombenza virtuale, sicché esse, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico Co Cont della che ha provveduto al versamento di quanto dovuto al soltanto Controparte_4 successivamente alla instaurazione del presente giudizio. Nel rapporto tra parte ricorrente e il
[...]
, invece, vista la peculiare posizione del sussistono giusti motivi per la CP_4 CP_3
Co Cont compensazione delle relative spese del giudizio. Quanto, infine, al rapporto processuale tra la Co Cont e il le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della , Controparte_4 avendo essa tramesso in modo errato alla la quasi totalità delle liste di contribuzione ed CP_3 operato versamenti comunque insufficienti rispetto al dato trasmesso (cfr. doc. nn. da 1 a 5 allegati alle note scritte depositate da in data 29.07.2025), per cui risulta provato che la società CP_3 datrice ha provveduto a sanare la posizione contributiva del lavoratore solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Cont 2) condanna SI a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 1.000,00 per onorario, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, più IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
CP_3
Cont 4) condanna SI a rifondere a le spese del giudizio che liquida in € 800,00 per CP_3 onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 26.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1251/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Pirrottina;
ricorrente contro Co P.IVA: , in persona del l.r.p.t., difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e CP_2 P.IVA_1
Maria Antonia Fatigato;
resistente nonché contro
Controparte_3
- in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., con sede in
[...]
Roma, Via Fabio Massimo n. 88, C.F./P.IVA: , difeso dall'avv. Giuseppe Palumbo;
P.IVA_2 resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Co Cont Parte ricorrente ha esposto: di essere dipendente della , con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al livello 4A del CCNL Fise-Assoambiente, con qualifica di operatore ecologico;
di avere scelto di destinare il trattamento di fine rapporto al Fondo di Co Cont Previdenza Complementare;
che la , a decorrere dal mese di luglio 2019, aveva CP_3 omesso di effettuare il versamento in favore del delle somme trattenute e costituite dalle quote CP_3 di importo rata aderente, importo rata azienda e importo rata TFR. Ha chiesto, quindi, condannarsi la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del a titolo di Controparte_4 contributi dovuti per la forma di previdenza complementare da esso scelta, della somma di euro
3.716,68 o di quella diversa che risultasse dovuta. Si è costituita in giudizio la esponendo di avere provveduto ad eseguire, a mezzo bonifico CP_5 bancario, il pagamento delle contribuzioni in favore di tutti i lavoratori del cantiere di Catanzaro, compreso il ricorrente.
Si è altresì costituita in giudizio , rimettendosi alla statuizione del giudice sulla domanda CP_3 attorea, dichiarando di essere tenuto ope legis a ricevere quanto eventualmente oggetto di condanna dell'evocato datore di lavoro.
Nelle note scritte depositate il 22.09.2025, parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva e, dunque, del soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, insistendo, però, nella condanna alle spese in quanto il pagamento dei contributi oggetto di causa era intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
Poiché la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente non risulta contestata ed è comunque documentalmente provata, è venuto meno l'interesse attoreo alla prosecuzione del giudizio, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Co Passando alle spese di lite, il rapporto processuale tra parte ricorrente e ECO va regolato in base al principio della soccombenza virtuale, sicché esse, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico Co Cont della che ha provveduto al versamento di quanto dovuto al soltanto Controparte_4 successivamente alla instaurazione del presente giudizio. Nel rapporto tra parte ricorrente e il
[...]
, invece, vista la peculiare posizione del sussistono giusti motivi per la CP_4 CP_3
Co Cont compensazione delle relative spese del giudizio. Quanto, infine, al rapporto processuale tra la Co Cont e il le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della , Controparte_4 avendo essa tramesso in modo errato alla la quasi totalità delle liste di contribuzione ed CP_3 operato versamenti comunque insufficienti rispetto al dato trasmesso (cfr. doc. nn. da 1 a 5 allegati alle note scritte depositate da in data 29.07.2025), per cui risulta provato che la società CP_3 datrice ha provveduto a sanare la posizione contributiva del lavoratore solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Cont 2) condanna SI a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 1.000,00 per onorario, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, più IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
CP_3
Cont 4) condanna SI a rifondere a le spese del giudizio che liquida in € 800,00 per CP_3 onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 26.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona