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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/08/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Federico Bonato Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 183/2025, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
TRA
( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VT) in 16/09/1997, con l'Avv. ELISA NARDOCCI del foro di Viterbo RICORRENTE E
( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. DOMENICO SIRIANNI RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa, in particolare, parte ricorrente “1) disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, SI.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1
, con collocamento prioritario presso quest'ultima. 2) Il padre potrà vederli
[...] quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori, meglio specificati nel piano genitoriale che si versa in atti. 3) Per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive, i minori staranno sempre con la madre e il padre potrà vederli quando vorrà, su accordo preventivo con la SI.ra con un Parte_1 preavviso minimo di una settimana. 4) La SI.ra comunicherà al SI. Parte_1
Vetere, con preavviso minimo di due settimane le mete di eventuali gite/vacanze che la stessa farà con i figli minori, sia in Italia che all'estero. 5) Il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge. 6) Il padre verserà il 50% delle spese straordinarie, affrontate nell'interesse dei minori. 7) La ricorrente continuerà a percepire interamente gli assegni unici e familiari per i figli”. Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Viterbo, accogliere le seguenti conclusioni: = In via preliminare dichiarare la nullità della domanda per difetto di notifica, trattandosi di persona residente all'estero; = Disporre l'affidamento congiunto e condiviso dei figli minori e R_
, con addebito per la madre per essersi allontanata, portandosi con sé i figli Per_2 minori, in modo arbitrario;
= Disporre il collocamento dei figli minori presso la madre, con determinazione del diritto di visita, frequentazione, incontri, festività, vacanze e videochiamate per come da condizioni stabilite dal Tribunale Civile di Viterbo;
= Disporre, che la madre possa compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione in casi di urgenza, tenuto conto della lontananza del padre in Germania;
= Spese straordinarie scolastiche e di salute nella misura del 50%;
= Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art 93 cpc, Iva e cpa, come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la SI.ra ha chiesto emettersi sentenza Parte_1 tesa a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori, e stabilendo, in particolare, le modalità di Persona_1 Persona_2 affidamento degli stessi - nel caso in esame richiesto nella forma di un affidamento cd. super esclusivo - la loro collocazione, il diritto di visita e gli incontri con il genitore non collocatario, oltre alla somma da corrispondere per il loro mantenimento e per il pagamento delle spese straordinarie. A fondamento della domanda parte istante ha dedotto: a) che dalla relazione iniziata nel 2016 con il SI. erano nati due figli: il Controparte_1 Persona_1
06.12.2018, e , il 27.07.2020 e che dopo un iniziale periodo di armonia Persona_2 tra le parti, l'unione si era irrimediabilmente incrinata, interrompendosi, poi, la convivenza tra di loro nel mese di ottobre 2021; b) che dopo l'interruzione della relazione sentimentale, il resistente si era sempre disinteressato dei figli, facendogli mancare ogni forma di sostegno, sia economico che collegata al ruolo paterno, limitandosi il resistente ad effettuare sporadiche videochiamata ai figli, senza mai interessarsi ai loro effettivi bisogni materiali e morali;
c) che il resistente che si sottraeva ai dovuti pagamenti anche in ragione del fatto che, ludopatico, circostanza, questo che lo aveva indotto più volte a chiedere prestiti a parenti e amici al fine di far fronte ai debiti di gioco, per come emergeva dalle conversazioni whatsApp che venivano allegate in atti (All.2); d) che dopo la cessazione della convivenza, il R_ aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con un'altra donna, con la quale aveva contratto matrimonio e avuto un altro figlio, trasferendosi, poi in Germania. Tale circostanza aveva, inoltre, reso particolarmente difficile la gestione dei due figli in tutti i casi in cui era necessario il consenso del padre per specifiche attività da svolgere nell'interesse dei figli minori (es. iscrizione a scuola;
visite mediche, ecc.); e) che il Vetere dall'attività lavorativa che svolgeva in Germania percepiva una retribuzione mensile di oltre € 3.000,00 mensili, a fronte di quella di euro 650,00 mensili che la ricorrente percepiva a titolo di reddito di inclusione, per come risultava dalla documentazione bancaria, continuando, in ogni caso, la stessa ad attivarsi nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa. Alla luce di tali argomentazioni, considerato che la ricorrente sosteneva l'intero peso economico dei figli, dedicando a questi ultimi tutto il suo tempo senza ricevere, inoltre, alcun aiuto di tipo morale ed economico da parte del , il quale continuava a R_ manifestare un totale disinteresse verso i figli, concludeva chiedendo l'affidamento super esclusivo dei figli, il versamento per il mantenimento pari di una somma pari ad euro 250 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Costituendosi in giudio parte resistente, in via preliminare eccepiva la nullità della operata notificazione degli atti introduttivi, da ritenere nulla e fuori termine, chiedendo, quanto al merito il rigetto della domanda. A tal riguardo faceva rilevare che la SI.ra era economicamente indipendente ed autonoma, riceveva aiuti da parte Parte_1 della sua famiglia, non era onerata da spese abitative e percepiva l'assegno unico nella misura del 100%. Contestava la richiesta di affidamento super esclusivo dei figli minori, dovendosi nel caso in esame ammettere l'affidamento condiviso non sussistendo alcun elemento ostativo al suo accoglimento. Aggiungeva che dopo l'interruzione della relazione con la ricorrente, aveva contratto matrimonio con altra donna, di avere avuto un altro figlio e di essersi trasferito con la famiglia in Germania ove svolgeva attività lavorativa che gli permetteva di versare in favore dei figli la sola somma di euro 200 complessiva (100,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla luce di tali considerazioni concludeva come in atti. Nel corso del processo, dopo la comparizione delle parti, alla luce della documentazione in atti e non apparendo necessaria l'assunzione di prove, al termine della discussione tenutasi all'udienza del 7.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La preliminare eccezione di nullità della notifica degli atti introduttivi al resistente è infondata. Risulta in atti (cfr deposito del 5.6.2025) che la notifica al resistente si era perfezionata in data 04.03.2025, essendosi, quindi, rispettato il termine di 90 giorni per la notifica all'estero considerando che la prima udienza era stata fissata al 05.6.2025. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo richiesta da parte ricorrente la stessa può ritenersi fondata. In merito a tale forma di affidamento giova premettere che, nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. In tali circostanze, pertanto, la valutazione del giudice su tale aspetto, va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). Ebbene, nel caso sono emersi due elementi che giustificano, al momento, l'adozione di una forma di affidamento cd, super esclusivo, considerando, in particolare sia il fatto che parte resistente sia da tempo dedito ad attività ludiche – attività di per sé pregiudizievoli per le relazioni familiari, in quanto minano gravemente l'equilibrio delle relazioni familiari con effetti negativi in particolare sui minori;
sia, inoltre, il fatto che il padre sia oggi residente all'estero in Germania, circostanza, questa, che rende certamente non agevole la gestione dei due minori da parte del genitore collocataria. In relazione al primo aspetto appaiono incontrovertibili le conversazioni allegate a tal riguardo da parte ricorrente (LUI: non giocherò mai più, devo morire” LEI: sta frase me la dici da 5 anni, ora abbiamo due bambini”; LUI: “ce la devo fare;
- LEI: “i soldi servono ai bambini non spenderli a cazzate -io neanche esco per darli a loro” LUI: mi riprendo, non sono fesso” LEI: “è da quando ci siamo lasciati che giochi” LUI no di meno; LEI: se vedi che non ti riprendi troviamo una soluzione Lui ma ce la faccio”) Ora tali conversazioni appaiono idonee a dar conto di quanto dedotto al riguardo da parte ricorrente, potendosi, pertanto ammettere una forma di affidamento ex art.. 337, quater, co. III, II parte cc, pur sussistendo, in ogni caso il pieno diritto del padre non solo ad incontrare ed a tenere con sé i figli nei tempi che saranno stabiliti, ma anche a vigilare sulle decisioni adottate dalla madre nei loro riguardi Quanto alle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio, si ritiene che lo stesso possa vedere i figli secondo le modalità stabilite in dispositivo, considerando, sul punto la necessità di privilegiare la volontà delle stesse parti a organizzare gli incontri padre/figli, dovendosi seguire le disposizioni del Tribunale nel solo di contrasto tra le parti, disposizioni, queste ultime, che saranno adottate considerando, in ogni caso, la residenza all'estero del padre. In merito al mantenimento dei due figli lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al loro mantenimento secondo un principio di proporzionalità. Ora, considerando i parametri di legge e in particolare: a) le esigenze dei due minori, due bambini che oggi hanno rispettivamente sei e cinque anni e rispetto ai quali non sono state indicate esigenze particolari se non quelle tipiche della loro età; b) le condizioni economiche delle parti, rispetto alle quali, giova rilevare il mancato deposito di documentazione bancaria da parte resistente. Dalla documentazione depositata si ricava che la ricorrente percepisce un reddito mensile di euro 650,00, l'assegno unico per intero (euro 398,00 mensili), e non sopporta spese abitative;
il resistente, da parte sua, ha un reddito mensile di euro 2.306,04, è tenuto, poi, a versare un canone di locazione in Germania pari ad euro 1.350,00 mensili, oltre a garantire il mantenimento di altro figlio. Risultano, poi, alcune, non giustificate, spese legate a pignoramenti per debiti rispetto ai quali non sono state esplicitate le ragioni;
c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente e stabilmente collocati presso la madre, la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione essere determinato in euro 175,00 per figlio (complessivamente 350,00 euro al mese), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. L'accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, oggetto di contestazione, comporta la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese, parametro indeterminabile complessità bassa, tre fasi di legge, valori minimi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori nata il Persona_1
06.2.2018 e nato il [...] alla madre Persona_2 Parte_1
, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale
[...] vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
2. il padre potrà vedere i figli e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli una volta al mese il secondo fine settimana di ogni mese dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 18,00 della domenica. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno sette giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno
3. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo Tribunale di Viterbo;
4. percepirà per intero l'assegno unico universale in favore dei Parte_1 due figli;
5. Condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, Cpa e 15% spese generali;
Così deciso in camera di consiglio in Viterbo il 12.08.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Federico Bonato Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 183/2025, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
TRA
( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VT) in 16/09/1997, con l'Avv. ELISA NARDOCCI del foro di Viterbo RICORRENTE E
( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. DOMENICO SIRIANNI RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa, in particolare, parte ricorrente “1) disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, SI.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1
, con collocamento prioritario presso quest'ultima. 2) Il padre potrà vederli
[...] quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori, meglio specificati nel piano genitoriale che si versa in atti. 3) Per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive, i minori staranno sempre con la madre e il padre potrà vederli quando vorrà, su accordo preventivo con la SI.ra con un Parte_1 preavviso minimo di una settimana. 4) La SI.ra comunicherà al SI. Parte_1
Vetere, con preavviso minimo di due settimane le mete di eventuali gite/vacanze che la stessa farà con i figli minori, sia in Italia che all'estero. 5) Il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge. 6) Il padre verserà il 50% delle spese straordinarie, affrontate nell'interesse dei minori. 7) La ricorrente continuerà a percepire interamente gli assegni unici e familiari per i figli”. Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Viterbo, accogliere le seguenti conclusioni: = In via preliminare dichiarare la nullità della domanda per difetto di notifica, trattandosi di persona residente all'estero; = Disporre l'affidamento congiunto e condiviso dei figli minori e R_
, con addebito per la madre per essersi allontanata, portandosi con sé i figli Per_2 minori, in modo arbitrario;
= Disporre il collocamento dei figli minori presso la madre, con determinazione del diritto di visita, frequentazione, incontri, festività, vacanze e videochiamate per come da condizioni stabilite dal Tribunale Civile di Viterbo;
= Disporre, che la madre possa compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione in casi di urgenza, tenuto conto della lontananza del padre in Germania;
= Spese straordinarie scolastiche e di salute nella misura del 50%;
= Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art 93 cpc, Iva e cpa, come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la SI.ra ha chiesto emettersi sentenza Parte_1 tesa a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori, e stabilendo, in particolare, le modalità di Persona_1 Persona_2 affidamento degli stessi - nel caso in esame richiesto nella forma di un affidamento cd. super esclusivo - la loro collocazione, il diritto di visita e gli incontri con il genitore non collocatario, oltre alla somma da corrispondere per il loro mantenimento e per il pagamento delle spese straordinarie. A fondamento della domanda parte istante ha dedotto: a) che dalla relazione iniziata nel 2016 con il SI. erano nati due figli: il Controparte_1 Persona_1
06.12.2018, e , il 27.07.2020 e che dopo un iniziale periodo di armonia Persona_2 tra le parti, l'unione si era irrimediabilmente incrinata, interrompendosi, poi, la convivenza tra di loro nel mese di ottobre 2021; b) che dopo l'interruzione della relazione sentimentale, il resistente si era sempre disinteressato dei figli, facendogli mancare ogni forma di sostegno, sia economico che collegata al ruolo paterno, limitandosi il resistente ad effettuare sporadiche videochiamata ai figli, senza mai interessarsi ai loro effettivi bisogni materiali e morali;
c) che il resistente che si sottraeva ai dovuti pagamenti anche in ragione del fatto che, ludopatico, circostanza, questo che lo aveva indotto più volte a chiedere prestiti a parenti e amici al fine di far fronte ai debiti di gioco, per come emergeva dalle conversazioni whatsApp che venivano allegate in atti (All.2); d) che dopo la cessazione della convivenza, il R_ aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con un'altra donna, con la quale aveva contratto matrimonio e avuto un altro figlio, trasferendosi, poi in Germania. Tale circostanza aveva, inoltre, reso particolarmente difficile la gestione dei due figli in tutti i casi in cui era necessario il consenso del padre per specifiche attività da svolgere nell'interesse dei figli minori (es. iscrizione a scuola;
visite mediche, ecc.); e) che il Vetere dall'attività lavorativa che svolgeva in Germania percepiva una retribuzione mensile di oltre € 3.000,00 mensili, a fronte di quella di euro 650,00 mensili che la ricorrente percepiva a titolo di reddito di inclusione, per come risultava dalla documentazione bancaria, continuando, in ogni caso, la stessa ad attivarsi nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa. Alla luce di tali argomentazioni, considerato che la ricorrente sosteneva l'intero peso economico dei figli, dedicando a questi ultimi tutto il suo tempo senza ricevere, inoltre, alcun aiuto di tipo morale ed economico da parte del , il quale continuava a R_ manifestare un totale disinteresse verso i figli, concludeva chiedendo l'affidamento super esclusivo dei figli, il versamento per il mantenimento pari di una somma pari ad euro 250 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Costituendosi in giudio parte resistente, in via preliminare eccepiva la nullità della operata notificazione degli atti introduttivi, da ritenere nulla e fuori termine, chiedendo, quanto al merito il rigetto della domanda. A tal riguardo faceva rilevare che la SI.ra era economicamente indipendente ed autonoma, riceveva aiuti da parte Parte_1 della sua famiglia, non era onerata da spese abitative e percepiva l'assegno unico nella misura del 100%. Contestava la richiesta di affidamento super esclusivo dei figli minori, dovendosi nel caso in esame ammettere l'affidamento condiviso non sussistendo alcun elemento ostativo al suo accoglimento. Aggiungeva che dopo l'interruzione della relazione con la ricorrente, aveva contratto matrimonio con altra donna, di avere avuto un altro figlio e di essersi trasferito con la famiglia in Germania ove svolgeva attività lavorativa che gli permetteva di versare in favore dei figli la sola somma di euro 200 complessiva (100,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla luce di tali considerazioni concludeva come in atti. Nel corso del processo, dopo la comparizione delle parti, alla luce della documentazione in atti e non apparendo necessaria l'assunzione di prove, al termine della discussione tenutasi all'udienza del 7.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La preliminare eccezione di nullità della notifica degli atti introduttivi al resistente è infondata. Risulta in atti (cfr deposito del 5.6.2025) che la notifica al resistente si era perfezionata in data 04.03.2025, essendosi, quindi, rispettato il termine di 90 giorni per la notifica all'estero considerando che la prima udienza era stata fissata al 05.6.2025. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo richiesta da parte ricorrente la stessa può ritenersi fondata. In merito a tale forma di affidamento giova premettere che, nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. In tali circostanze, pertanto, la valutazione del giudice su tale aspetto, va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). Ebbene, nel caso sono emersi due elementi che giustificano, al momento, l'adozione di una forma di affidamento cd, super esclusivo, considerando, in particolare sia il fatto che parte resistente sia da tempo dedito ad attività ludiche – attività di per sé pregiudizievoli per le relazioni familiari, in quanto minano gravemente l'equilibrio delle relazioni familiari con effetti negativi in particolare sui minori;
sia, inoltre, il fatto che il padre sia oggi residente all'estero in Germania, circostanza, questa, che rende certamente non agevole la gestione dei due minori da parte del genitore collocataria. In relazione al primo aspetto appaiono incontrovertibili le conversazioni allegate a tal riguardo da parte ricorrente (LUI: non giocherò mai più, devo morire” LEI: sta frase me la dici da 5 anni, ora abbiamo due bambini”; LUI: “ce la devo fare;
- LEI: “i soldi servono ai bambini non spenderli a cazzate -io neanche esco per darli a loro” LUI: mi riprendo, non sono fesso” LEI: “è da quando ci siamo lasciati che giochi” LUI no di meno; LEI: se vedi che non ti riprendi troviamo una soluzione Lui ma ce la faccio”) Ora tali conversazioni appaiono idonee a dar conto di quanto dedotto al riguardo da parte ricorrente, potendosi, pertanto ammettere una forma di affidamento ex art.. 337, quater, co. III, II parte cc, pur sussistendo, in ogni caso il pieno diritto del padre non solo ad incontrare ed a tenere con sé i figli nei tempi che saranno stabiliti, ma anche a vigilare sulle decisioni adottate dalla madre nei loro riguardi Quanto alle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio, si ritiene che lo stesso possa vedere i figli secondo le modalità stabilite in dispositivo, considerando, sul punto la necessità di privilegiare la volontà delle stesse parti a organizzare gli incontri padre/figli, dovendosi seguire le disposizioni del Tribunale nel solo di contrasto tra le parti, disposizioni, queste ultime, che saranno adottate considerando, in ogni caso, la residenza all'estero del padre. In merito al mantenimento dei due figli lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al loro mantenimento secondo un principio di proporzionalità. Ora, considerando i parametri di legge e in particolare: a) le esigenze dei due minori, due bambini che oggi hanno rispettivamente sei e cinque anni e rispetto ai quali non sono state indicate esigenze particolari se non quelle tipiche della loro età; b) le condizioni economiche delle parti, rispetto alle quali, giova rilevare il mancato deposito di documentazione bancaria da parte resistente. Dalla documentazione depositata si ricava che la ricorrente percepisce un reddito mensile di euro 650,00, l'assegno unico per intero (euro 398,00 mensili), e non sopporta spese abitative;
il resistente, da parte sua, ha un reddito mensile di euro 2.306,04, è tenuto, poi, a versare un canone di locazione in Germania pari ad euro 1.350,00 mensili, oltre a garantire il mantenimento di altro figlio. Risultano, poi, alcune, non giustificate, spese legate a pignoramenti per debiti rispetto ai quali non sono state esplicitate le ragioni;
c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente e stabilmente collocati presso la madre, la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione essere determinato in euro 175,00 per figlio (complessivamente 350,00 euro al mese), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. L'accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, oggetto di contestazione, comporta la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese, parametro indeterminabile complessità bassa, tre fasi di legge, valori minimi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori nata il Persona_1
06.2.2018 e nato il [...] alla madre Persona_2 Parte_1
, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale
[...] vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
2. il padre potrà vedere i figli e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli una volta al mese il secondo fine settimana di ogni mese dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 18,00 della domenica. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno sette giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno
3. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo Tribunale di Viterbo;
4. percepirà per intero l'assegno unico universale in favore dei Parte_1 due figli;
5. Condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, Cpa e 15% spese generali;
Così deciso in camera di consiglio in Viterbo il 12.08.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco