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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1042/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1042 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 29.05.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18.09.2025, vertente
TRA
P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Andrea Sepe, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla via Del Parco Margherita, n. 24;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura allegata in Controparte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Mario Iuzzolino presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano
(NA) alla via A. Gramsci n. 38;
-APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 654/2019 depositata il
12.07.2019.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.05.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenere la restituzione Controparte_2
1 delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza.
1.1.A fondamento della domanda il precisò di aver stipulato in data 06.04.2007 con CP_1 Parte_1
il contratto di finanziamento n. 5015541, assistito dalla cessione del quinto, per un capitale
[...] lordo di 49.800,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 415,00 ciascuna. Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto ad agosto 2013, allorquando residuavano ancora n. 45 rate e che, tuttavia, la banca, omise di provvedere al rimborso integrale delle commissioni finanziarie nonché del premio assicurativo per il periodo non goduto.
1.2. Con sentenza n. 654 depositata il 12.07.2019 il Giudice di Pace di Marigliano accolse la domanda e riconobbe al il rimborso dei costi del finanziamento non goduti nella misura di euro CP_1
2.589,10.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, solo “ ), censurando la pronuncia di prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva Pt_2 dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed aveva ritenuto vessatorie le clausole del contratto di finanziamento in tema di estinzione anticipata laddove esse prevedevano la non rimborsabilità dei costi del finanziamento. Inoltre, ha denunciato la non correttezza del capo relativo alla statuizione delle spese di lite.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
3. Si è costituito in giudizio , che ha resistito all'appello, sostenendo l'infondatezza Controparte_1 del gravame proposto e impugnando in via incidentale la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione di estinzione e ha chiesto l'applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art. 1284 comma IV c.c. per la somma liquidata dal giudice di prime CIRE. Ha infine chiesto la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06 febbraio 2024, poi più volte rinviata per esigenze di ruolo fino a giungere al 20 marzo 2025. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024) è stata rimandata d'ufficio (in considerazione dell'esonero connesso ai diritti di genitorialità) all'udienza del
25.05.2025. All'esito di tale ultima udienza, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
2 Motivi della decisione.
1. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
1.1. In diritto giova premettere che l'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della ad un maggior rispetto della CP_3 normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.).
L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato;
- ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della del 10 novembre 2009; CP_3 analogamente, più di recente, la Comunicazione della del 7 aprile 2011). CP_3
Ciò posto, dalla giurisprudenza dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della
3 quota parte da rimborsare;
(c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N.
2084 del 19 aprile 2013, in Il Caso.it).
Nel caso di specie, l'art. 5 del contratto di finanziamento, prevede la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare che: “In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese d'oneri riconosciuti all'atto della erogazione. Conseguentemente il Delegante godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.”
Tale clausola deve qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti, posto che a fronte di un finanziamento di euro 49.800,00 il costo collegato alla durata del contratto non maturato a causa dell'estinzione anticipata e correttamente riconosciuto è pari ad € 2.589,06, da cui è stata già detratta la somma di € 168,08 già riconosciutigli al momento dell'estinzione anticipata a titolo di “abbuoni per estinzione anticipata” (cfr. documentazione appellato).
Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.
In definitiva, la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).
Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.
Infine, deve rilevarsi che le clausole negoziali contenute nell'art.5 del contratto – le quali sanciscono il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – siano affette da nullità.
4 Non è dubbio, invero, che tali clausole, per tutte le ragioni dinanzi esposte, producano un effetto opposto a quello, di consentire “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.
In particolare, è bene precisare che contrariamente a quanto denunciato dalla banca, l'attore in primo grado ha richiesto la restituzione di “tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo”, non limitando la domanda ai soli costi e di commissione bancaria e di intermediazione.
1.2. Né può trovare accoglimento l'eccepita carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione della parte dei costi di rimborso comprensiva delle spese che sono state corrisposte a terzi, in particolare dei costi di intermediazione.
Ebbene, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (si cfr. Cass. civ., sez. III, 28.10.2015, n.
21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (in tema, si cfr. sent. Cass. civ., Sez. Un., 09.02.2012, n. 1912; sent. Cass., sez. II, 27.6.2011,
n. 14177; si cfr., altresì, ex plurimis, sent. Cass., sez. II, 10.5.2010, n. 11284; sent. Cass., Sez. Un.,
16.02.2016, n. 2951).
Pertanto, sulla base degli elementi emersi in primo grado il giudice ha correttamente escluso la carenza di legittimazione passiva della in relazione alla domanda volta ad ottenere la Pt_2 restituzione delle commissioni di intermediazione.
Talaltro, la giurisprudenza dell'ABF ha riconosciuto la legittimazione passiva della banca mandante quando il contratto di mutuo con cessione del quinto è stato concluso e rinnovato tramite società mandataria, nel caso in cui il cliente estingua anticipatamente il contratto di finanziamento (cfr.
Collegio arbitrale Napoli, 09/04/2014, n. 2176)
Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
5 A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicurativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III,
23.4.2021, in Redazione Giuffrè 2021).
Infine, la circostanza che la nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo Pt_2 intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellata anche con riferimento alle commissioni di intermediazione.
2. Il primo motivo di appello incidentale è assorbito, siccome il giudice di prime cure nel quantificare il rimborso nella misura di euro 2.589,10 ha tenuto debitamente conto dell'importo di euro 171,86 addebitato al dalla banca nel conteggio estintivo come commissione di estinzione anticipata. CP_1
2.1. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di gravame promosso in via incidentale a mezzo del quale il lamenta la mancata applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art 1284 CP_1 comma IV c.c. (cd. Tasso commerciale ex D.Lgs 231/2002) sulla somma liquidata dal giudice di prime cure, pur avendone fatto espressa richiesta delle conclusioni dell'originario atto di citazione
(vedi atto di citazione di primo grado pag. 8, cpv 7).
In proposito, giova precisare che l'art. 1284 c.c. al IV comma prevede che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, tutelando la parte creditrice rispetto al pregiudizio che, in caso di inadempimento del debitore, le deriverebbe dai tempi della giustizia. In particolare, tramite la previsione di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda, si è voluto scoraggiare le condotte meramente dilatorie.
Acclarata l'operatività della disposizione per le obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale, si sono invece registrati dei dubbi circa l'estendibilità anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
In un primo momento i giudici di legittimità hanno affermato che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, escludendo la sua applicabilità alle ipotesi di atto illecito e alle obbligazioni derivanti da disposizioni di legge (Cass Civ. 28409/2018).
6 La giurisprudenza di merito prevalente, in continuità con tale orientamento, ha pertanto escluso che l'interesse maggiorato possa essere applicato nell'ambito del contenzioso bancario, con riferimento alle obbligazioni restitutorie da ripetizione d'indebito. Ciò in quanto, sino all'emissione della sentenza, non potrebbe configurarsi alcun credito a favore del consumatore certo, liquido ed esigibile: il pagamento ricevuto dalla costituirebbe atto lecito finché non ne venga dichiarata Pt_2
l'illegittimità, con la conseguenza che, fino alla decisione, non potrebbe parlarsi di inadempimento contrattuale in capo all'istituto di credito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia n. 61/2023, ha ritenuto di modificare l'orientamento fino a quel momento prevalente, giungendo ad affermare che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
La Cassazione ha posto alla base del suo orientamento il convincimento che la norma individui il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Questo si ricaverebbe sia dalla ratio della disposizione (introdotta per scoraggiare l'inadempimento, come sopra detto), sia dal fatto che l'art. 1284 disciplina in generale il “saggio degli interessi” e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
Donde, in applicazione di tali principi, sulla somma di euro 2.589,10 devono riconoscersi al CP_1 gli interessi corrispettivi maggiorati, così come previsto dall'art 1284 IV comma c.c. a far data dalla notifica dell'anno di citazione (mentre non si riconoscono gli interessi legali a far data dall'estinzione anticipata trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito e non ravvisandosi mala fede in capo alla
. Pt_2
3. Merita, infine, accoglimento l'ultimo motivo di appello principale relativo alla statuizione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata per aver il primo giudice aumentato di un terzo i valori medi per l'evidente fondatezza della domanda. Orbene, pur non negando la natura discrezionale della quantificazione delle spese di lite, ritiene questo tribunale che la non particolare complessità delle questioni affrontate e l'attività in concreto svolta giustificano l'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda).
7 3.1. Le stesse devono essere poi distratte in favore dell'Avv. Mario Iuzzolino il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. hanno implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
4. Quanto al governo delle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, appare giustificata ai sensi dell'art. 92 cpc la integrale compensazione delle spese di lite.
5. In dipendenza del parziale accoglimento del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigettato l'appello principale ed accolto il secondo motivo di appello incidentale, conferma la sentenza n. 654/2019 nella parte in cui condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della somma residua di euro 2.589,10 Controparte_1 dovuti a titolo di rimborso dei costi per l'estinzione anticipata del finanziamento, maggiorandola degli interessi ex art 1284 IV comma c.c.;
2. in accoglimento del motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, riforma il capo delle spese della sentenza impugnata, liquidandole in favore del difensore antistatario di , avv. Mario Iuzzolino nella minor somma di euro 185,00 Controparte_1 per esborsi ed euro 1.104,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 22.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1042 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 29.05.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18.09.2025, vertente
TRA
P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Andrea Sepe, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla via Del Parco Margherita, n. 24;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura allegata in Controparte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Mario Iuzzolino presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano
(NA) alla via A. Gramsci n. 38;
-APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 654/2019 depositata il
12.07.2019.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.05.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenere la restituzione Controparte_2
1 delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza.
1.1.A fondamento della domanda il precisò di aver stipulato in data 06.04.2007 con CP_1 Parte_1
il contratto di finanziamento n. 5015541, assistito dalla cessione del quinto, per un capitale
[...] lordo di 49.800,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 415,00 ciascuna. Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto ad agosto 2013, allorquando residuavano ancora n. 45 rate e che, tuttavia, la banca, omise di provvedere al rimborso integrale delle commissioni finanziarie nonché del premio assicurativo per il periodo non goduto.
1.2. Con sentenza n. 654 depositata il 12.07.2019 il Giudice di Pace di Marigliano accolse la domanda e riconobbe al il rimborso dei costi del finanziamento non goduti nella misura di euro CP_1
2.589,10.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, solo “ ), censurando la pronuncia di prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva Pt_2 dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed aveva ritenuto vessatorie le clausole del contratto di finanziamento in tema di estinzione anticipata laddove esse prevedevano la non rimborsabilità dei costi del finanziamento. Inoltre, ha denunciato la non correttezza del capo relativo alla statuizione delle spese di lite.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
3. Si è costituito in giudizio , che ha resistito all'appello, sostenendo l'infondatezza Controparte_1 del gravame proposto e impugnando in via incidentale la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione di estinzione e ha chiesto l'applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art. 1284 comma IV c.c. per la somma liquidata dal giudice di prime CIRE. Ha infine chiesto la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06 febbraio 2024, poi più volte rinviata per esigenze di ruolo fino a giungere al 20 marzo 2025. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024) è stata rimandata d'ufficio (in considerazione dell'esonero connesso ai diritti di genitorialità) all'udienza del
25.05.2025. All'esito di tale ultima udienza, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
2 Motivi della decisione.
1. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
1.1. In diritto giova premettere che l'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della ad un maggior rispetto della CP_3 normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.).
L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato;
- ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della del 10 novembre 2009; CP_3 analogamente, più di recente, la Comunicazione della del 7 aprile 2011). CP_3
Ciò posto, dalla giurisprudenza dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della
3 quota parte da rimborsare;
(c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N.
2084 del 19 aprile 2013, in Il Caso.it).
Nel caso di specie, l'art. 5 del contratto di finanziamento, prevede la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare che: “In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese d'oneri riconosciuti all'atto della erogazione. Conseguentemente il Delegante godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.”
Tale clausola deve qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti, posto che a fronte di un finanziamento di euro 49.800,00 il costo collegato alla durata del contratto non maturato a causa dell'estinzione anticipata e correttamente riconosciuto è pari ad € 2.589,06, da cui è stata già detratta la somma di € 168,08 già riconosciutigli al momento dell'estinzione anticipata a titolo di “abbuoni per estinzione anticipata” (cfr. documentazione appellato).
Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.
In definitiva, la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).
Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.
Infine, deve rilevarsi che le clausole negoziali contenute nell'art.5 del contratto – le quali sanciscono il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – siano affette da nullità.
4 Non è dubbio, invero, che tali clausole, per tutte le ragioni dinanzi esposte, producano un effetto opposto a quello, di consentire “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.
In particolare, è bene precisare che contrariamente a quanto denunciato dalla banca, l'attore in primo grado ha richiesto la restituzione di “tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo”, non limitando la domanda ai soli costi e di commissione bancaria e di intermediazione.
1.2. Né può trovare accoglimento l'eccepita carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione della parte dei costi di rimborso comprensiva delle spese che sono state corrisposte a terzi, in particolare dei costi di intermediazione.
Ebbene, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (si cfr. Cass. civ., sez. III, 28.10.2015, n.
21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (in tema, si cfr. sent. Cass. civ., Sez. Un., 09.02.2012, n. 1912; sent. Cass., sez. II, 27.6.2011,
n. 14177; si cfr., altresì, ex plurimis, sent. Cass., sez. II, 10.5.2010, n. 11284; sent. Cass., Sez. Un.,
16.02.2016, n. 2951).
Pertanto, sulla base degli elementi emersi in primo grado il giudice ha correttamente escluso la carenza di legittimazione passiva della in relazione alla domanda volta ad ottenere la Pt_2 restituzione delle commissioni di intermediazione.
Talaltro, la giurisprudenza dell'ABF ha riconosciuto la legittimazione passiva della banca mandante quando il contratto di mutuo con cessione del quinto è stato concluso e rinnovato tramite società mandataria, nel caso in cui il cliente estingua anticipatamente il contratto di finanziamento (cfr.
Collegio arbitrale Napoli, 09/04/2014, n. 2176)
Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
5 A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicurativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III,
23.4.2021, in Redazione Giuffrè 2021).
Infine, la circostanza che la nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo Pt_2 intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellata anche con riferimento alle commissioni di intermediazione.
2. Il primo motivo di appello incidentale è assorbito, siccome il giudice di prime cure nel quantificare il rimborso nella misura di euro 2.589,10 ha tenuto debitamente conto dell'importo di euro 171,86 addebitato al dalla banca nel conteggio estintivo come commissione di estinzione anticipata. CP_1
2.1. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di gravame promosso in via incidentale a mezzo del quale il lamenta la mancata applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art 1284 CP_1 comma IV c.c. (cd. Tasso commerciale ex D.Lgs 231/2002) sulla somma liquidata dal giudice di prime cure, pur avendone fatto espressa richiesta delle conclusioni dell'originario atto di citazione
(vedi atto di citazione di primo grado pag. 8, cpv 7).
In proposito, giova precisare che l'art. 1284 c.c. al IV comma prevede che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, tutelando la parte creditrice rispetto al pregiudizio che, in caso di inadempimento del debitore, le deriverebbe dai tempi della giustizia. In particolare, tramite la previsione di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda, si è voluto scoraggiare le condotte meramente dilatorie.
Acclarata l'operatività della disposizione per le obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale, si sono invece registrati dei dubbi circa l'estendibilità anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
In un primo momento i giudici di legittimità hanno affermato che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, escludendo la sua applicabilità alle ipotesi di atto illecito e alle obbligazioni derivanti da disposizioni di legge (Cass Civ. 28409/2018).
6 La giurisprudenza di merito prevalente, in continuità con tale orientamento, ha pertanto escluso che l'interesse maggiorato possa essere applicato nell'ambito del contenzioso bancario, con riferimento alle obbligazioni restitutorie da ripetizione d'indebito. Ciò in quanto, sino all'emissione della sentenza, non potrebbe configurarsi alcun credito a favore del consumatore certo, liquido ed esigibile: il pagamento ricevuto dalla costituirebbe atto lecito finché non ne venga dichiarata Pt_2
l'illegittimità, con la conseguenza che, fino alla decisione, non potrebbe parlarsi di inadempimento contrattuale in capo all'istituto di credito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia n. 61/2023, ha ritenuto di modificare l'orientamento fino a quel momento prevalente, giungendo ad affermare che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
La Cassazione ha posto alla base del suo orientamento il convincimento che la norma individui il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Questo si ricaverebbe sia dalla ratio della disposizione (introdotta per scoraggiare l'inadempimento, come sopra detto), sia dal fatto che l'art. 1284 disciplina in generale il “saggio degli interessi” e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
Donde, in applicazione di tali principi, sulla somma di euro 2.589,10 devono riconoscersi al CP_1 gli interessi corrispettivi maggiorati, così come previsto dall'art 1284 IV comma c.c. a far data dalla notifica dell'anno di citazione (mentre non si riconoscono gli interessi legali a far data dall'estinzione anticipata trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito e non ravvisandosi mala fede in capo alla
. Pt_2
3. Merita, infine, accoglimento l'ultimo motivo di appello principale relativo alla statuizione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata per aver il primo giudice aumentato di un terzo i valori medi per l'evidente fondatezza della domanda. Orbene, pur non negando la natura discrezionale della quantificazione delle spese di lite, ritiene questo tribunale che la non particolare complessità delle questioni affrontate e l'attività in concreto svolta giustificano l'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda).
7 3.1. Le stesse devono essere poi distratte in favore dell'Avv. Mario Iuzzolino il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. hanno implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
4. Quanto al governo delle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, appare giustificata ai sensi dell'art. 92 cpc la integrale compensazione delle spese di lite.
5. In dipendenza del parziale accoglimento del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigettato l'appello principale ed accolto il secondo motivo di appello incidentale, conferma la sentenza n. 654/2019 nella parte in cui condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della somma residua di euro 2.589,10 Controparte_1 dovuti a titolo di rimborso dei costi per l'estinzione anticipata del finanziamento, maggiorandola degli interessi ex art 1284 IV comma c.c.;
2. in accoglimento del motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, riforma il capo delle spese della sentenza impugnata, liquidandole in favore del difensore antistatario di , avv. Mario Iuzzolino nella minor somma di euro 185,00 Controparte_1 per esborsi ed euro 1.104,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 22.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
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