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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 907/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 907/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
06.05.2025
vertente tra con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , iscritta nel Parte_1 P.IVA_1
Registro delle imprese di Messina R.E.A. n. 145937, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di società unipersonale con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Iscritta nell'elenco delle società veicolo P.IVA_2 tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n.
35670.9, giusta procura ai rogiti del Notaio , del 14.01.2020 al n. Rep. 303875 Fasc. Parte_2
35507, registrata in Pordenone al n. 825 serie 1T - cessionaria di un portafoglio di crediti, giusta cessione pubblicata in GU Parte Seconda n.147 del 14/12/2019, elettivamente domiciliata in
Messina, Via Orso Corbino 7, recapito professionale dell'avv.to Alessandro Barbaro (C.F.
[...]
– PEC: ), che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. – PEC: CodiceFiscale_2
, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio Email_2 da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc.; Persona_1
Appellante
e
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3 residente a [...], sia in proprio quale fideiussore della Società
Corsara di Ravanusa, sia nella qualità di socio accomandante della estinta Parte_3
P. IV , elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando via Giovanni
[...] P.IVA_3
Amendola 66, recapito professionale dell'avv. Angiolella Bottaro ( C.F. – CodiceFiscale_4
PEC: , Ache lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
Appellato
e
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
residente in [...], (PEC: , Email_4
abilitata a stare in giudizio senza ministero di altro difensore ex art. 83 c.p.c.
Appellata
e
Controparte_4
Appellata non citata
********************
oggetto: pagamento somme - appello avverso la sentenza n. 395/2022 emessa dal Tribunale di Patti
il 26.05.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante 1. - Accogliere nella forma il presente atto di appello, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, per i fatti e motivi dedotti nella narrativa;
2.- ritenere e dichiarare la nullità
della pronuncia di primo grado sull'asserito difetto di legittimazione della cessionaria del credito e
sulla presunta carenza di prova della cessione, in quanto erronea e illegittima per quanto in narrativa
esposto, e per l'effetto riformarla nel senso in narrativa indicato;
3.- ritenere e dichiarare la nullità
della pronuncia di primo grado con riferimento alla omessa condanna degli opponenti al pagamento
delle somme dovute alla società creditrice, in quanto erronea e illegittima per quanto esposto in
narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine e in ogni caso,
condannare gli appellati, in solido, al pagamento delle somme ingiunte, oltre ulteriori convenzionali
come da domanda;
4.- ritenere e dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado con riferimento
alle spese e ai compensi di lite, per quanto dedotto ed eccepito in narrativa, e per l'effetto,
riconoscere a favore della società convenuta opposta la vittoria delle spese e dei compensi di lite,
nella misura di legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato : Preliminarmente ritenere e dichiarare che il presente Controparte_2
giudizio deve essere dichiarato estinto in quanto la riassunzione non è avvenuta nel termine di tre
mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo costituito dall'estinzione della Società D'Orlando di
SO dichiarato nella comparsa costitutiva depositata dalla difesa dell'appellato in data Pt_3
17.03.2023; Ritenere e dichiarare che l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito
all'eventuale quota di liquidazione percepita dal dott. di seguito all'estinzione Controparte_2
della Società e che pertanto la relativa azione e infondata;
Ritenere e dichiarare l'intervenuta
prescrizione dell'azione nei confronti del dott. , stante che la cancellazione della CP_2 [...]
dal Registro delle Imprese, è avvenuta in data 29.10.2014 come Parte_3
documentalmente provato dall'appellato; Ritenere e dichiarare che, senza inversione dell'onere
della prova, il dott. non ha alcuna responsabilità per i debiti della Controparte_2 [...]
in quanto dalla documentazione versata in atti, risulta che, come socio accomandante Parte_3
della Società estinta, non ha percepito alcuna quota di liquidazione;
Respingere l'appello proposto
da nella qualità di procuratrice di avverso la sentenza n. 395/2022 Parte_1 Controparte_1 emessa il 26.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Patti, perché infondato in fatto ed in diritto per i
motivi tutti esposti nella comparsa di risposta depositata in data 17.03.2023, nelle note di trattazione
scritta depositate per le udienze dei 07.04.2023 e 11.03.2024 nonché nella memoria conclusionale di
replica depositata il 03.06.2024 e nella presente comparsa;
Conseguentemente confermare in ogni
sua parte la sentenza n. 395/2022 emessa il 26.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Patti;
Ritenere
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità di quale procuratrice di Parte_1 [...]
nonché di quest'ultima, ad agire per il recupero del preteso credito, perché Controparte_1
l'avvenuta cessione della posizione della non è riscontrabile nella Parte_3
documentazione prodotta da controparte nei termini consentiti e quindi espungere la documentazione
Contr prodotta da il 25.5.2021 e quindi fuori termine nel giudizio di I grado;
Ritenere e dichiarare
che la sentenza n. 395/2022 emessa il 26.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Patti, non essendo
stata appellata dalla nei confronti di quest'ultima è passata in Controparte_4
giudicato, coprendo così il dedotto ed il deducibile;
Ritenere e dichiarare che l'accertamento della
pretesa creditoria è improcedibile anche perché la , sulla quale incombeva Controparte_4
il relativo onere, non ha instaurato la procedura di mediazione obbligatoria;
Ritenere e dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della “ Controparte_5
” perché il decreto non è stato emesso nei confronti della Società in
[...]
liquidazione, unica legittimata passiva;
Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in
quanto il ricorso monitorio era privo della prova del credito per € 75.959,89 e per i motivi tutti
ampiamente esposti in tutti gli atti del giudizio;
Revocare con ogni statuizione il decreto ingiuntivo
n. 314/2011 in quanto il credito non è certo, liquido ed esigibile per i motivi tutti rappresentati negli
atti di causa;
Ritenere e dichiarare che il contratto di finanziamento è nullo per violazione del divieto
di anatocismo come ampiamente dedotto e dimostrato;
Ritenere e dichiarare la nullità della
fidejussione prestata da perché predisposta in violazione di legge, ed in ogni Controparte_2
caso la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore, come analiticamente rappresentato in
tutti gli atti di causa;
Condannare la e per essa la nella qualità di Controparte_1 Parte_1 procuratrice, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Per l'appellata : Preliminarmente: 1) dichiarare estinto il procedimento per Controparte_3
tardiva riassunzione;
In subordine 2) dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello
proposto da nella qualità di procuratrice di nei confronti di Pt_1 Controparte_1 [...]
e rigettarlo con ogni e qualsivoglia motivazione;
3) in ogni caso, Parte_4
dichiarare che nulla è dovuto da (socio accomandante/successore) della estinta Controparte_3
ai creditori sociali della società, per intervenuta Parte_4
prescrizione e/o per omessa percezione di somme in base al bilancio di liquidazione;
In subordine
4) Accogliere le domande ed eccezioni originariamente proposte da Controparte_6
, ritenute assorbite dalla statuizione impugnata, per i motivi superiormente
[...]
riproposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24.01.2012 la Controparte_5
e in qualità di fideiussore della stessa, proponevano
[...] Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 314/2011 emesso dal Tribunale di
Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata Militello - in data 2.12.2011, con il quale era stato ingiunto alla suddetta società debitrice, quale obbligata principale, in solido con nella Controparte_2
qualità di fideiussore della stessa, di pagare in favore della Controparte_7
p.a., la somma di € 75.959,89 oltre interessi convenzionali di mora come da domanda e spese
[...]
di procedura, per il mancato integrale pagamento di quanto dovuto in forza del prestito chirografario n. 68 601 156777 del 9/4/2007, erogato a favore della società debitrice e garantito da fideiussione prestata in suo favore dal . CP_2
Gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per mancata notifica nei confronti del liquidatore della società debitrice;
l'illegittimità della pretesa creditoria giacché non supportata documentalmente;
il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nella cui quantificazione la banca non aveva tenuto conto del saldo di € 189,17 del rapporto di c/c intestato alla società
debitrice; la violazione del divieto di anatocismo, la nullità delle relative clausole e la nullità,
inefficacia e decadenza della fideiussione prestata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, contestando le difese avversarie e rilevando, in via preliminare, l'avvenuta notifica entro il termine di efficacia del decreto ingiuntivo sia presso la sede della società, sia presso la residenza del liquidatore;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Nelle more, con atto di intervento depositato il 24.02.2020 si costituiva ex art. 111 c.p.c., , Pt_1
quale procuratrice speciale di cessionaria dei crediti della banca opposta, Controparte_1
richiamando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già
avanzate dalla cedente, in uno alla documentazione da questa versata in atti, e chiedendone l'estromissione.
Con sentenza n. 395/2022 depositata in data 29.11.2021 il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione rilevando il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'interveniente per mancata prova della cessione del credito e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese processuali.
Avverso tale pronuncia, procuratrice di proponeva appello con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione ritualmente notificato sia alla Pt_3 Parte_3 Pt_3 Controparte_5
sia a Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.03.2023 si costituiva CP_2
che, in via preliminare, chiedeva alla Corte di ritenere e dichiarare che la
[...] [...]
- già posta in liquidazione con atto del 14.6.2011- era stata definitivamente Parte_3
liquidata e cancellata dal registro delle imprese, come risultante dal certificato camerale in atti , di guisa che nessuna azione poteva essere promossa nei confronti della stessa;
nel merito, contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte di trattazione, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/222, scaduti i termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 07.04.2023 la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, dichiarava la contumacia della
[...]
(oltre che, per mero errore materiale di , per vero estranea al Parte_3 CP_8
giudizio ) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.03.2024 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 12.03.2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 02.08.2024, la Corte, rilevato che nel costituirsi in giudizio, Controparte_2
aveva dichiarato che la società - cui l'atto di appello era stato Parte_3
regolarmente notificato presso il procuratore costituito - risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 29.10.2014, revocava la dichiarazione di contumacia e dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 02.12.2024, n.q. riassumeva il giudizio nei confronti sia del Parte_1
sia in proprio, quale fideiussore, sia nella qualità di socio accomandante della Controparte_2
società estinta., sia a nella qualità di successore della società estinta. Controparte_3
Si costituiva il , preliminarmente eccependo l'estinzione del giudizio per tardività della CP_2
riassunzione e, nel merito, insistendo per il rigetto del gravame.
Si costituiva, altresì, formulando analoga eccezione di estinzione del giudizio e Controparte_3
chiedendo, in subordine, il rigetto dell'appello.
Scaduti i termini assegnati per il deposito di note scritte, la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 10-11-03.2025 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, quindi, con ordinanza del 6-9.05.2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente osservato che non risulta citata in giudizio Controparte_9
P.a., parte del giudizio di primo grado, quale opposta.
[...]
In realtà , detta parte non risulta indicata nell'epigrafe della sentenza impugnata , dal cui contenuto,
comunque, emerge con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti del giudizio, ivi compresa la predetta opposta, di guisa che il contraddittorio in primo grado risulta regolarmente integrato.
L'appello, invece, è stato proposto dalla cessionaria, che, però, non ha evocato la propria dante causa, nonostante il trasferimento in pendenza del giudizio di primo grado della titolarità dei crediti oggetto di lite, in virtù della cessione, avesse determinato una situazione di successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Pur in presenza di una fattispecie di litisconsorzio processuale necessario, la Corte non ha ritenuto necessaria l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Vale osservare, in punto di fatto, che il primo decidente ha ritenuto che n.q. non avesse Parte_1
dato prova della titolarità del rapporto controverso, contestata dagli opponenti , ed in base a tale rilievo ha revocato il decreto ingiuntivo, senza curarsi in alcun modo della posizione della dante causa, . Controparte_7 CP_7
La sentenza risulta, dunque, pronunciata solo nei confronti della cessionaria, non comparendo la dante causa neanche nell'epigrafe della stessa.
Del resto, quest'ultima , dopo l'intervento in giudizio della cessionaria con il medesimo patrocinatore,
non risulta aver rassegnato conclusioni né ha proposto appello
Ebbene, avendo il Tribunale pronunciato esclusivamente nei confronti dell'avente causa e non avendo alcuna delle parti contestato tale statuizione né, in particolare gli appellati sollevato alcuna eccezione, accettando il contraddittorio , ad avviso della Corte, si è verificata una implicita estromissione della dante causa che, conseguentemente, ha perso la qualità di litisconsorte necessario
Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte,
senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore,
sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dell'alienante, che perde la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria ( Cass. civ.n. 36601/2023 ; Cass. civ. n. 20533/2017 ;
Cass. civ. n. 18248/2010; Cass.civ. n. 10955/2007; Cass. civ. n. 17060/2007; Cass. civ.n. 2707/200).
Sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio,
nella fase di gravame, “gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione tacita
dal giudizio dell'alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la
qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. n. 20533/2017).
§
2.- Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio di appello sollevata da e da sul rilievo della tardività della Controparte_2 Controparte_3
riassunzione.
Deducono, in proposito, :
-che il , costituendosi in giudizio in data 17.03.2023 con l'avv. Bottaro, che in primo CP_2
grado era stato anche procuratore della società opponente, ne aveva dichiarato l'estinzione e,
dunque, la perdita della capacità processuale e tale dichiarazione era stata pure reiterata dalla medesima parte con note di udienza dell'08.03.2024 ( “il sottoscritto procuratore, pur se munito di
procura per il grado di appello, anche se genericamente apposta a margine della comparsa
costitutiva in primo grado, ha dichiarato e documentato l'intervenuta estinzione della
[...]
senza far operare così l'ultrattività”.) Parte_3
- che la causa , andata in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.02.2024 - rectius
del 2.08.2024 - con cui è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ed, infine, riassunta dall'appellante il 02.12.2024 sul presupposto della decorrenza del termine dei 3 mesi dalla dichiarazione di interruzione del giudizio.
Poiché, invece , il termine previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio decorre dalla conoscenza dell'evento interruttivo e, quindi, dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore che porta a conoscenza delle parti del processo l'evento interruttivo e non dal provvedimento che dichiara l'interruzione, nella specie, il ricorso era tardivo, dovendo il giudizio essere riassunto entro il 17.06.2023.
A fronte di tale eccezione, l'appellante si limita a rilevare la tempestività della riassunzione, senza,
però, specificamente confutare le argomentazioni ex adverso formulate.
Così riassunte le posizioni delle parti, occorre prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione ( sent. n. 15295 del 4-7-2014), secondo cui l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. ( morte e perdita di capacità della parte) in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, è disciplinata dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, qualora l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione (nello stesso senso Cass. civ. n. 710/2016)
Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i successori della parte colpita dall'evento , ovvero se il procuratore costituito per la stessa, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ. (Cass. civ. n.
2439/2024; 23141/2014; n. 15762/2016). Per quanto in questa sede di specifico rilievo, va osservato che “la cancellazione della società dal
registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo, che priva la società stessa della capacità
di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio
del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c,
la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione
della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte,
risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella
fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale
riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di
modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della , ovvero
se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori
gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di
contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale
giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.” (ex ultimis Cass.civ. n. 2439/2024; n. 19272/2022).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, in forza del principio di ultrattività del mandato , deve ritenersi corretta la notifica dell'atto di impugnazione effettuata ai sensi dell'art. 330 co.1 cod. proc.
civ. presso il procuratore alla società cancellata, anche se la parte notificante avesse avuto diversamente conoscenza dell'evento (ex ultimis Cass. n. 13777/2024; n. 190/2022; n. 15724/2015;
n.26495/2014).
Non ricorrevano, invece, i presupposti per dichiarare l'interruzione del giudizio.
Nella specie, invero, è accaduto che l'avv. Bottaro, che nel giudizio di primo grado era il procuratore tanto della società, quanto del fideiussore, nell'impugnare la sentenza Controparte_2
esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo , ha dichiarato l'avvenuta cancellazione della società
stessa e la Corte, preso atto dell'evento interruttivo , ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Tuttavia, la dichiarazione dell'evento interruttivo è stata fatta dall'avv. Bottaro non quale procuratore della società estinta (che non risulta parte costituita nel giudizio di gravame) , ma esclusivamente del , di guisa che da essa non poteva conseguire l'interruzione del CP_2
giudizio.
A mente dell'art. 300 c.p.c., infatti, “è indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale
dell'evento da effettuarsi dal procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare
in giudizio(non avendo perciò rilevanza la conoscenza che dell'evento le altre parti abbiano aliunde),
di guisa che l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal
verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore
alle altre parti. Dichiarazione o notificazione che il procuratore della parte defunta o non più capace,
ed egli soltanto (con esclusione, perciò degli eredi o del rappresentante legale della parte), può,
discrezionalmente, fare o non fare, e fare nel momento che ritiene più opportuno, al fine di provocare,
sul presupposto dell'effettivo verificarsi dell'evento, l'effetto giuridico dell'interruzione del
processo”. (Cass. civ. n. 8037/2021)
Precisa la Corte di legittimità che “l'interruzione del processo non si produce automaticamente, quale
effetto ricollegato direttamente ed esclusivamente alla morte o alla perdita della capacità della parte:
finché non vi sia la comunicazione formale del procuratore della parte defunta o divenuta incapace
- che ha natura negoziale e non di mera scienza come desumibile dalla tassatività delle 3 forme di
manifestazione dell'evento di cui all'art. 300 c.p.c. e dal diritto - potere del difensore di procurare
l'interruzione - proseguendo l'iter processuale nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in
vita o continuasse ad essere capace, si verifica il fenomeno dell'ultrattività della procura ad litem,
nonostante il verificarsi dell'evento che, per la norma dell'art. 1722, n. 4, c.c. avrebbe dovuto
procurarne l'estinzione” (Cass. cit.)
Il difensore è, dunque, “dominus litis”, avendo il potere di proseguire il processo , nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l'esercizio dell'attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, sul quale graverà, se mai, l'onere (tenuto conto della personale responsabilità di cui si faceva cenno) di dare notizia dell'esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo.
Poco conta che il legale nel precedente grado di giudizio si fosse costituito anche per la società e che la procura fosse stata conferita per ogni stato e grado (v.procura a margine dell' atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo), posto che detta qualità non è stata spesa dall'avv. Bottaro,
costituitasi nel presente grado esclusivamente quale procuratore del .. CP_2
In ogni caso, mette conto evidenziare che la dichiarazione da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere espressamente finalizzata al conseguimento di tale effetto, con la conseguenza che non è idonea allo scopo la dichiarazione, resa in udienza dal procuratore della parte, tesa a far dichiarare l'estinzione del processo sulla base del fatto che già in un precedente atto difensivo egli aveva rappresentato il verificarsi dell'evento interruttivo, senza che la controparte avesse tempestivamente riassunto il processo (Cass.civ. n. 2308/2023
Nel caso di specie, la cancellazione della società è stata dichiarata non già per conseguire l'effetto interruttivo, per vero mai invocato, ma piuttosto , per far valere la preclusione di ogni pronuncia nei confronti della società estinta (“nessuna azione può essere più promossa nei confronti della stessa”).
Ne consegue che, revocata l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del giudizio, va, per un verso,
ribadita la dichiarazione di contumacia della Parte_3
§
3.- Passando al merito del gravame, con primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità
della sentenza di primo grado relativamente al presunto difetto di legittimazione della cessionaria
[...]
. CP_10
Evidenzia, in primo luogo, che , nonostante la costituzione di essa cessionaria risalisse al 24 febbraio
2020, l'eccezione relativa alla presunta carenza di titolarità del credito azionato era stata sollevata dagli opponenti soltanto nelle note conclusionali autorizzate, depositate il 21 giugno 2021. Nel censurare il contrario rilievo del primo decidente, osserva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza , con la costituzione in giudizio non era stato depositato l'estratto della Gazzetta ufficiale
CP_1 del 20 gennaio 2020, bensì l'avviso della cessione del credito, pubblicato sulla parte seconda n.
147 del 19.12.2019.
Rileva, inoltre, di aver versato in atti anche ulteriori - attinenti alla prova della cessione del credito -
quali il contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti e la visura camerale nella quale trova annotazione la cessione de quo.
Sulla scorta di tali deduzioni, sostiene che, se il giudice avesse esaminato anche solo l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, avrebbe potuto verificare la presenza di elementi sufficienti a dimostrarne l'inserimento del credito oggetto del contendere .
Ciò in quanto – continua l'appellante - le dettagliate indicazioni contenute nella suddetta pubblicazione della cessione del credito (“tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati
a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo
tra 1960 e 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori
ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 1° gennaio 2019. Ai sensi dell'articolo
7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche CE e la Società renderanno
disponibili nelle seguenti pagine web: http://www.bancadipiacenza.it; https://www.bpfondi.it;
https://www.bpf.it; https://www.bplazio.it; http://www.bppb.it; http://www.bpp.it;
https://www.bapr.it; https://www.bancadiasti.it; https://www.biverbanca.it; https://www.civibank.it;
https://www.bancadelsud.com; https://www.bcp.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio
di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: Unitamente ai Email_5
Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie
specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione”) non lasciavano dubbio alcuno sul fatto che anche la posizione debitoria facente capo alla controparte e oggetto del presente giudizio fosse effettivamente ricompresa nella cessione.
Aggiunge l'appellante che detta circostanza non era stata contestata dagli allora opponenti, che, pur disponendo dei mezzi necessari alla consultazione dei siti indicati nell'avviso o potendo chiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante richiesta all'indicato indirizzo pec, non avevano offerto la prova del contrario.
Risultavano, pertanto, presenti i requisiti individuati dall'art. 58 TUB ai fini del perfezionamento della cessione , avendo la società cessionaria dato notizia dell'avvenuta cessione non soltanto
CP_1 attraverso la pubblicazione sulla ma anche mediante l'iscrizione nel registro delle imprese (cfr.
visura camerale versata in atti nel giudizio di primo grado)..
Il motivo è infondato.
Va, immediatamente, osservato che, contrariamente a quanto affermato dall' appellante, la contestazione relativa alla titolarità del diritto azionato, benchè sollevata solo nel novembre 2021
(v.verbale di udienza del 29.11.2021) , a fronte della costituzione risalente a febbraio 2020 ed in assenza di eccezioni immediate, non può considerarsi tardiva.
Invero, essa integra una mera difesa, che, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio,
potendo anche il giudice rilevare d'ufficio la carenza della suddetta titolarità.
Anche di recente, la Suprema Corte, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
con la nota pronuncia n. 2951/2016, ha ribadito che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire,
attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura
di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte,
sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa…omissis” ( Cass. civ. n.16814/2024;
n.23721/2021).
Occorre, invero, “la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le
preclusioni processuali,, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è
l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere “ (Cass.
civ. n. 16814/2024)
Spettava, pertanto, al giudice di prime cure il compito di verificare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo processuale e validamente utilizzabili (secondo quanto si dirà), se sussistesse o meno in capo a la titolarità attiva del rapporto dedotto in causa e tale potere deve essere Controparte_1
esercitato d'ufficio, senza che potesse rilevare il fatto, valorizzato invece dall'appellante , che inizialmente gli opponenti non avessero eccepito alcunché riguardo alla legittimazione della predetta società, intervenuta in giudizio.
E ciò in quanto – va ribadito - il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del
rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se
risultanti dagli atti di causa.
Ciò precisato, occorre rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legittimazione per essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio .
In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n.
5857/2022; n. 24798/2020).
Al riguardo, occorre rilevare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.,
può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione,
che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass.
20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però,
ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c.nè,
tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della
cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di
conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la
cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non
prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019) Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v Cass. 9412/2023)
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Invero, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass.civ. n.7944/2023)
“Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della
stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni
che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della
dedotta cessione “
In tali casi , ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare
in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto
da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass.17944/2023)
Ebbene nella specie, gli opponenti, che nulla avevano eccepito nell'immediatezza della costituzione della cessionaria, in sede di note conclusive hanno sollevato contestazioni , lamentando di non essere stati avvisati dalla Banca dell'avvenuta cessione, che non era stata loro notificata, con conseguente inefficacia della stessa.
Hanno, altresì, rilevato che l'unico elemento sul quale “fondava il suo diritto “ Controparte_1
era costituito dalla mera dichiarazione dell'avvenuta cessione e che, pertanto, non vi era prova dell'inclusione del proprio debito nell'ambito della cessione.
Ritiene la Corte che, tale essendo il tenore della contestazione, essa involgesse non solo l'inclusione della specifica posizione debitoria nel perimetro della cessione ma anche l'esistenza della stessa,
assumendo gli opponenti l'insufficienza dell'unico elemento su cui basava il Controparte_1
suo diritto di credito, costituito dalla mera dichiarazione della predetta cessionaria.
Sebbene- come già detto- la banca cessionaria non avesse l'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti, trattandosi di adempimento sostituito dalla pubblicazione dell'avviso in G.U.R.I., tuttavia, la doglianza in esame , facendo leva sull'insufficienza della dichiarazione della cessionaria a comprovare il proprio titolo, metteva in dubbio la stessa esistenza della cessione, di cui nulla sapevano gli opponenti. Dal canto suo, n. q. nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente i seguenti Parte_1
documenti (v. comparsa del 20 febbraio 2020) : 1) contratto di sub servicing in favore di Parte_1
da parte di 2) Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
3) Procura generale alle Controparte_1
liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. Persona_1
13665 “ .
Né tale documentazione è stata integrata immediatamente dopo la contestazione degli opponenti,
come si desume dal contenuto del verbale di udienza del 9.11.2021( “ L'avv. Colosi con riferimento
alle censure sulla procedibilità e sulla cessione del credito ne rileva la tardività e comunque
l'infondatezza per quanto in atti.”).
Nessun documento è stato prodotto in quell'occasione dalla cessionaria, che neanche ha chiesto termine per produrre ulteriore documentazione.
Solo con nota datata 24 maggio 2022, in vista dell'udienza cartolare del 26 maggio 2022 fissata per la decisione , detta parte, a confutazione delle contestazioni mosse dagli opponenti, ha prodotto il contratto di cessione dei crediti ( rectius la dichiarazione di accettazione da parte della cedente della proposta avanzata da ), l'elenco dei crediti ceduti e la visura camerale della Controparte_1
società cessionaria, nella quale è stata annotata la cessione de qua.
Tale documentazione non può ritenersi inammissibile
Deve osservarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla sin dall'inizio , salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Questo onere non sorge a fronte della contestazione della controparte ma esiste a prescindere dalla stessa, salvo, appunto, il riconoscimento implicito od esplicito.
Nella specie, però, non può ritenersi che gli opponenti avessero esplicitamente riconosciuto la titolarità del credito in capo alla pretesa cessionaria né che avessero svolto difese con essa incompatibili, avendo, piuttosto, sollevato, seppure nel corso del giudizio, contestazioni circa la titolarità in capo alla stessa del rapporto dedotto in giudizio.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'interveniente, sin dalla propria costituzione o comunque immediatamente dopo la contestazione , dovesse dimostrare di essere titolare del diritto azionato in sede monitoria dalla cedente, producendo la documentazione a tal fine necessaria.
Questa, invece, non è stata prodotta immediatamente dopo la contestazione, ma solo in sede di atti conclusivi, con conseguente inammissibilità.
Ne discende che , ai fini della verifica della titolarità che compete alla Corte, non può tenersi conto del contratto di cessione dei crediti, dell'elenco dei crediti ceduti e della visura camerale della società
cessionaria, nella quale è stata annotata la cessione de qua, che risultano tardivamente prodotti, ma semplicemente dell'avviso pubblicato in G.U.R.I.
Ebbene, al di là del fatto che le contestazioni degli opponenti, che avevano messo in dubbio la stessa esistenza della cessione, imponeva la produzione del contratto, in ogni caso, le indicazioni contenute nell'avviso in questione non sarebbero state idonee a dimostrare che anche il credito vantato nei confronti degli opponenti fosse ricompreso nell'operazione de qua.
Come detto, secondo quanto riportato nell'avviso, detta cessione comprendeva “ogni e qualsiasi
credito derivante da finanziamento “ e , secondo quanto risulta dall'avviso pubblicato in GURI “
tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che
siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In
particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse
aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra 1960 e 2018. In particolare, è stata
oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla data del 1° gennaio 2019. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche CE e la Società renderanno disponibili nelle seguenti pagine web:
http://www.bancadipiacenza.it; https://www.bpfondi.it; https://www.bpf.it; https://www.bplazio.it; http://www.bppb.it; http://www.bpp.it; https://www.bapr.it; https://www.bancadiasti.it;
https://www.biverbanca.it; https://www.civibank.it; https://www.bancadelsud.com;
https://www.bcp.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti
potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente
indirizzo PEC: Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti Email_5
alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti,
azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione”.
In linea di principio, secondo l'orientamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della Suprema
Corte, seguito dalla maggioranza dei giudici di merito, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in ipotesi di cessione “in blocco”
dei crediti da parte di una banca, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che rimane comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto (non censurabile in sede di legittimità).
La stessa giurisprudenza puntualizza, tuttavia, che in tal caso la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco,
in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (ex multis Cass. Civ. nn. 391/2025; 26127/2024; 17944/2023; 4277/2023; 15844/2019). Ebbene, nella specie, la posizione debitoria degli opponenti nei confronti della
[...]
originava da finanziamento concesso nel periodo di riferimento ( 1960/2018) ed Controparte_7
esattamente il 9.06.2007 e, dunque, presentava una caratteristica compatibile con il perimetro della cessione.
Ciò che manca è però la prova della classificazione a sofferenza.
L'appostazione a sofferenza, infatti, presupponendo la presenza di una persistente instabilità
patrimoniale e finanziaria del debitore, tale da rendere il credito difficilmente recuperabile, non può
farsi discendere né dal mancato pagamento di cinque rate ( a fronte del quale la banca con missiva dell'8.06.2010 aveva avvertito la debitrice dell'avvio, in caso di ulteriore inerzia , della procedura di recupero coatto dell'intero credito) né tantomeno dall'emissione di decreto ingiuntivo sin dal 2011.
La segnalazione, inoltre, presuppone non solo l'assenza di opposizioni da parte del cliente in sede giudiziaria ( che, come avvenuto nella specie, renderebbero il credito contestato) ma anche l'esistenza di una comunicazione ufficiale, della quale non vi è traccia.
La sentenza va, pertanto, confermata sia pure in base ad un percorso motivazione integrato,
dovendosi, infine, ritenere assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante, volte a confutare i motivi di opposizione formulati dagli allora opponenti e conseguentemente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria. .
Mette conto, in proposito, rilevare che il ritenuto difetto di titolarità del diritto in capo alla cessionaria non avrebbe potuto condurre, tout court , alla revoca del decreto opposto, spettando, comunque, al primo decidente la verifica della fondatezza della pretesa creditoria azionata da CP_7
. Controparte_7
Ciò in quanto, in assenza di prova della cessione del credito azionato in sede monitoria, la domanda formulata dalla predetta non poteva ritenersi rinunciata e/o abbandonata.
Tuttavia, in assenza di impugnazione della sentenza ad opera della parte legittimata , la fondatezza della pretesa creditoria è oggetto di una questione che non può ritenersi devoluta alla Corte.
§ L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese di questo grado in favore di CP_2
e
[...] Controparte_3
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile-
complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase, impone, limitatamente ad essa l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1
Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.907/2022 R.G., sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante, in qualità di procuratrice di avverso la sentenza n. Controparte_1
395/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 26.05.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_12
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna in persona del legale rappresentante, in qualità di procuratrice di Parte_1 [...]
alla rifusione in favore di e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
spese di questo grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte in complessivi €
8.479,00 ( di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per quella introduttiva, € 2.163,00
per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA ( se dovute) ;
4) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 907/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
06.05.2025
vertente tra con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , iscritta nel Parte_1 P.IVA_1
Registro delle imprese di Messina R.E.A. n. 145937, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di società unipersonale con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Iscritta nell'elenco delle società veicolo P.IVA_2 tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n.
35670.9, giusta procura ai rogiti del Notaio , del 14.01.2020 al n. Rep. 303875 Fasc. Parte_2
35507, registrata in Pordenone al n. 825 serie 1T - cessionaria di un portafoglio di crediti, giusta cessione pubblicata in GU Parte Seconda n.147 del 14/12/2019, elettivamente domiciliata in
Messina, Via Orso Corbino 7, recapito professionale dell'avv.to Alessandro Barbaro (C.F.
[...]
– PEC: ), che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. – PEC: CodiceFiscale_2
, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio Email_2 da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc.; Persona_1
Appellante
e
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3 residente a [...], sia in proprio quale fideiussore della Società
Corsara di Ravanusa, sia nella qualità di socio accomandante della estinta Parte_3
P. IV , elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando via Giovanni
[...] P.IVA_3
Amendola 66, recapito professionale dell'avv. Angiolella Bottaro ( C.F. – CodiceFiscale_4
PEC: , Ache lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
Appellato
e
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
residente in [...], (PEC: , Email_4
abilitata a stare in giudizio senza ministero di altro difensore ex art. 83 c.p.c.
Appellata
e
Controparte_4
Appellata non citata
********************
oggetto: pagamento somme - appello avverso la sentenza n. 395/2022 emessa dal Tribunale di Patti
il 26.05.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante 1. - Accogliere nella forma il presente atto di appello, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, per i fatti e motivi dedotti nella narrativa;
2.- ritenere e dichiarare la nullità
della pronuncia di primo grado sull'asserito difetto di legittimazione della cessionaria del credito e
sulla presunta carenza di prova della cessione, in quanto erronea e illegittima per quanto in narrativa
esposto, e per l'effetto riformarla nel senso in narrativa indicato;
3.- ritenere e dichiarare la nullità
della pronuncia di primo grado con riferimento alla omessa condanna degli opponenti al pagamento
delle somme dovute alla società creditrice, in quanto erronea e illegittima per quanto esposto in
narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine e in ogni caso,
condannare gli appellati, in solido, al pagamento delle somme ingiunte, oltre ulteriori convenzionali
come da domanda;
4.- ritenere e dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado con riferimento
alle spese e ai compensi di lite, per quanto dedotto ed eccepito in narrativa, e per l'effetto,
riconoscere a favore della società convenuta opposta la vittoria delle spese e dei compensi di lite,
nella misura di legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato : Preliminarmente ritenere e dichiarare che il presente Controparte_2
giudizio deve essere dichiarato estinto in quanto la riassunzione non è avvenuta nel termine di tre
mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo costituito dall'estinzione della Società D'Orlando di
SO dichiarato nella comparsa costitutiva depositata dalla difesa dell'appellato in data Pt_3
17.03.2023; Ritenere e dichiarare che l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito
all'eventuale quota di liquidazione percepita dal dott. di seguito all'estinzione Controparte_2
della Società e che pertanto la relativa azione e infondata;
Ritenere e dichiarare l'intervenuta
prescrizione dell'azione nei confronti del dott. , stante che la cancellazione della CP_2 [...]
dal Registro delle Imprese, è avvenuta in data 29.10.2014 come Parte_3
documentalmente provato dall'appellato; Ritenere e dichiarare che, senza inversione dell'onere
della prova, il dott. non ha alcuna responsabilità per i debiti della Controparte_2 [...]
in quanto dalla documentazione versata in atti, risulta che, come socio accomandante Parte_3
della Società estinta, non ha percepito alcuna quota di liquidazione;
Respingere l'appello proposto
da nella qualità di procuratrice di avverso la sentenza n. 395/2022 Parte_1 Controparte_1 emessa il 26.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Patti, perché infondato in fatto ed in diritto per i
motivi tutti esposti nella comparsa di risposta depositata in data 17.03.2023, nelle note di trattazione
scritta depositate per le udienze dei 07.04.2023 e 11.03.2024 nonché nella memoria conclusionale di
replica depositata il 03.06.2024 e nella presente comparsa;
Conseguentemente confermare in ogni
sua parte la sentenza n. 395/2022 emessa il 26.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Patti;
Ritenere
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità di quale procuratrice di Parte_1 [...]
nonché di quest'ultima, ad agire per il recupero del preteso credito, perché Controparte_1
l'avvenuta cessione della posizione della non è riscontrabile nella Parte_3
documentazione prodotta da controparte nei termini consentiti e quindi espungere la documentazione
Contr prodotta da il 25.5.2021 e quindi fuori termine nel giudizio di I grado;
Ritenere e dichiarare
che la sentenza n. 395/2022 emessa il 26.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Patti, non essendo
stata appellata dalla nei confronti di quest'ultima è passata in Controparte_4
giudicato, coprendo così il dedotto ed il deducibile;
Ritenere e dichiarare che l'accertamento della
pretesa creditoria è improcedibile anche perché la , sulla quale incombeva Controparte_4
il relativo onere, non ha instaurato la procedura di mediazione obbligatoria;
Ritenere e dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della “ Controparte_5
” perché il decreto non è stato emesso nei confronti della Società in
[...]
liquidazione, unica legittimata passiva;
Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in
quanto il ricorso monitorio era privo della prova del credito per € 75.959,89 e per i motivi tutti
ampiamente esposti in tutti gli atti del giudizio;
Revocare con ogni statuizione il decreto ingiuntivo
n. 314/2011 in quanto il credito non è certo, liquido ed esigibile per i motivi tutti rappresentati negli
atti di causa;
Ritenere e dichiarare che il contratto di finanziamento è nullo per violazione del divieto
di anatocismo come ampiamente dedotto e dimostrato;
Ritenere e dichiarare la nullità della
fidejussione prestata da perché predisposta in violazione di legge, ed in ogni Controparte_2
caso la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore, come analiticamente rappresentato in
tutti gli atti di causa;
Condannare la e per essa la nella qualità di Controparte_1 Parte_1 procuratrice, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Per l'appellata : Preliminarmente: 1) dichiarare estinto il procedimento per Controparte_3
tardiva riassunzione;
In subordine 2) dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello
proposto da nella qualità di procuratrice di nei confronti di Pt_1 Controparte_1 [...]
e rigettarlo con ogni e qualsivoglia motivazione;
3) in ogni caso, Parte_4
dichiarare che nulla è dovuto da (socio accomandante/successore) della estinta Controparte_3
ai creditori sociali della società, per intervenuta Parte_4
prescrizione e/o per omessa percezione di somme in base al bilancio di liquidazione;
In subordine
4) Accogliere le domande ed eccezioni originariamente proposte da Controparte_6
, ritenute assorbite dalla statuizione impugnata, per i motivi superiormente
[...]
riproposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24.01.2012 la Controparte_5
e in qualità di fideiussore della stessa, proponevano
[...] Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 314/2011 emesso dal Tribunale di
Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata Militello - in data 2.12.2011, con il quale era stato ingiunto alla suddetta società debitrice, quale obbligata principale, in solido con nella Controparte_2
qualità di fideiussore della stessa, di pagare in favore della Controparte_7
p.a., la somma di € 75.959,89 oltre interessi convenzionali di mora come da domanda e spese
[...]
di procedura, per il mancato integrale pagamento di quanto dovuto in forza del prestito chirografario n. 68 601 156777 del 9/4/2007, erogato a favore della società debitrice e garantito da fideiussione prestata in suo favore dal . CP_2
Gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per mancata notifica nei confronti del liquidatore della società debitrice;
l'illegittimità della pretesa creditoria giacché non supportata documentalmente;
il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nella cui quantificazione la banca non aveva tenuto conto del saldo di € 189,17 del rapporto di c/c intestato alla società
debitrice; la violazione del divieto di anatocismo, la nullità delle relative clausole e la nullità,
inefficacia e decadenza della fideiussione prestata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, contestando le difese avversarie e rilevando, in via preliminare, l'avvenuta notifica entro il termine di efficacia del decreto ingiuntivo sia presso la sede della società, sia presso la residenza del liquidatore;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Nelle more, con atto di intervento depositato il 24.02.2020 si costituiva ex art. 111 c.p.c., , Pt_1
quale procuratrice speciale di cessionaria dei crediti della banca opposta, Controparte_1
richiamando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già
avanzate dalla cedente, in uno alla documentazione da questa versata in atti, e chiedendone l'estromissione.
Con sentenza n. 395/2022 depositata in data 29.11.2021 il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione rilevando il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'interveniente per mancata prova della cessione del credito e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese processuali.
Avverso tale pronuncia, procuratrice di proponeva appello con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione ritualmente notificato sia alla Pt_3 Parte_3 Pt_3 Controparte_5
sia a Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.03.2023 si costituiva CP_2
che, in via preliminare, chiedeva alla Corte di ritenere e dichiarare che la
[...] [...]
- già posta in liquidazione con atto del 14.6.2011- era stata definitivamente Parte_3
liquidata e cancellata dal registro delle imprese, come risultante dal certificato camerale in atti , di guisa che nessuna azione poteva essere promossa nei confronti della stessa;
nel merito, contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte di trattazione, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/222, scaduti i termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 07.04.2023 la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, dichiarava la contumacia della
[...]
(oltre che, per mero errore materiale di , per vero estranea al Parte_3 CP_8
giudizio ) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.03.2024 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 12.03.2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 02.08.2024, la Corte, rilevato che nel costituirsi in giudizio, Controparte_2
aveva dichiarato che la società - cui l'atto di appello era stato Parte_3
regolarmente notificato presso il procuratore costituito - risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 29.10.2014, revocava la dichiarazione di contumacia e dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 02.12.2024, n.q. riassumeva il giudizio nei confronti sia del Parte_1
sia in proprio, quale fideiussore, sia nella qualità di socio accomandante della Controparte_2
società estinta., sia a nella qualità di successore della società estinta. Controparte_3
Si costituiva il , preliminarmente eccependo l'estinzione del giudizio per tardività della CP_2
riassunzione e, nel merito, insistendo per il rigetto del gravame.
Si costituiva, altresì, formulando analoga eccezione di estinzione del giudizio e Controparte_3
chiedendo, in subordine, il rigetto dell'appello.
Scaduti i termini assegnati per il deposito di note scritte, la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 10-11-03.2025 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, quindi, con ordinanza del 6-9.05.2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente osservato che non risulta citata in giudizio Controparte_9
P.a., parte del giudizio di primo grado, quale opposta.
[...]
In realtà , detta parte non risulta indicata nell'epigrafe della sentenza impugnata , dal cui contenuto,
comunque, emerge con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti del giudizio, ivi compresa la predetta opposta, di guisa che il contraddittorio in primo grado risulta regolarmente integrato.
L'appello, invece, è stato proposto dalla cessionaria, che, però, non ha evocato la propria dante causa, nonostante il trasferimento in pendenza del giudizio di primo grado della titolarità dei crediti oggetto di lite, in virtù della cessione, avesse determinato una situazione di successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Pur in presenza di una fattispecie di litisconsorzio processuale necessario, la Corte non ha ritenuto necessaria l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Vale osservare, in punto di fatto, che il primo decidente ha ritenuto che n.q. non avesse Parte_1
dato prova della titolarità del rapporto controverso, contestata dagli opponenti , ed in base a tale rilievo ha revocato il decreto ingiuntivo, senza curarsi in alcun modo della posizione della dante causa, . Controparte_7 CP_7
La sentenza risulta, dunque, pronunciata solo nei confronti della cessionaria, non comparendo la dante causa neanche nell'epigrafe della stessa.
Del resto, quest'ultima , dopo l'intervento in giudizio della cessionaria con il medesimo patrocinatore,
non risulta aver rassegnato conclusioni né ha proposto appello
Ebbene, avendo il Tribunale pronunciato esclusivamente nei confronti dell'avente causa e non avendo alcuna delle parti contestato tale statuizione né, in particolare gli appellati sollevato alcuna eccezione, accettando il contraddittorio , ad avviso della Corte, si è verificata una implicita estromissione della dante causa che, conseguentemente, ha perso la qualità di litisconsorte necessario
Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte,
senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore,
sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dell'alienante, che perde la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria ( Cass. civ.n. 36601/2023 ; Cass. civ. n. 20533/2017 ;
Cass. civ. n. 18248/2010; Cass.civ. n. 10955/2007; Cass. civ. n. 17060/2007; Cass. civ.n. 2707/200).
Sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio,
nella fase di gravame, “gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione tacita
dal giudizio dell'alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la
qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. n. 20533/2017).
§
2.- Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio di appello sollevata da e da sul rilievo della tardività della Controparte_2 Controparte_3
riassunzione.
Deducono, in proposito, :
-che il , costituendosi in giudizio in data 17.03.2023 con l'avv. Bottaro, che in primo CP_2
grado era stato anche procuratore della società opponente, ne aveva dichiarato l'estinzione e,
dunque, la perdita della capacità processuale e tale dichiarazione era stata pure reiterata dalla medesima parte con note di udienza dell'08.03.2024 ( “il sottoscritto procuratore, pur se munito di
procura per il grado di appello, anche se genericamente apposta a margine della comparsa
costitutiva in primo grado, ha dichiarato e documentato l'intervenuta estinzione della
[...]
senza far operare così l'ultrattività”.) Parte_3
- che la causa , andata in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.02.2024 - rectius
del 2.08.2024 - con cui è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ed, infine, riassunta dall'appellante il 02.12.2024 sul presupposto della decorrenza del termine dei 3 mesi dalla dichiarazione di interruzione del giudizio.
Poiché, invece , il termine previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio decorre dalla conoscenza dell'evento interruttivo e, quindi, dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore che porta a conoscenza delle parti del processo l'evento interruttivo e non dal provvedimento che dichiara l'interruzione, nella specie, il ricorso era tardivo, dovendo il giudizio essere riassunto entro il 17.06.2023.
A fronte di tale eccezione, l'appellante si limita a rilevare la tempestività della riassunzione, senza,
però, specificamente confutare le argomentazioni ex adverso formulate.
Così riassunte le posizioni delle parti, occorre prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione ( sent. n. 15295 del 4-7-2014), secondo cui l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. ( morte e perdita di capacità della parte) in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, è disciplinata dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, qualora l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione (nello stesso senso Cass. civ. n. 710/2016)
Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i successori della parte colpita dall'evento , ovvero se il procuratore costituito per la stessa, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ. (Cass. civ. n.
2439/2024; 23141/2014; n. 15762/2016). Per quanto in questa sede di specifico rilievo, va osservato che “la cancellazione della società dal
registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo, che priva la società stessa della capacità
di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio
del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c,
la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione
della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte,
risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella
fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale
riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di
modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della , ovvero
se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori
gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di
contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale
giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.” (ex ultimis Cass.civ. n. 2439/2024; n. 19272/2022).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, in forza del principio di ultrattività del mandato , deve ritenersi corretta la notifica dell'atto di impugnazione effettuata ai sensi dell'art. 330 co.1 cod. proc.
civ. presso il procuratore alla società cancellata, anche se la parte notificante avesse avuto diversamente conoscenza dell'evento (ex ultimis Cass. n. 13777/2024; n. 190/2022; n. 15724/2015;
n.26495/2014).
Non ricorrevano, invece, i presupposti per dichiarare l'interruzione del giudizio.
Nella specie, invero, è accaduto che l'avv. Bottaro, che nel giudizio di primo grado era il procuratore tanto della società, quanto del fideiussore, nell'impugnare la sentenza Controparte_2
esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo , ha dichiarato l'avvenuta cancellazione della società
stessa e la Corte, preso atto dell'evento interruttivo , ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Tuttavia, la dichiarazione dell'evento interruttivo è stata fatta dall'avv. Bottaro non quale procuratore della società estinta (che non risulta parte costituita nel giudizio di gravame) , ma esclusivamente del , di guisa che da essa non poteva conseguire l'interruzione del CP_2
giudizio.
A mente dell'art. 300 c.p.c., infatti, “è indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale
dell'evento da effettuarsi dal procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare
in giudizio(non avendo perciò rilevanza la conoscenza che dell'evento le altre parti abbiano aliunde),
di guisa che l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal
verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore
alle altre parti. Dichiarazione o notificazione che il procuratore della parte defunta o non più capace,
ed egli soltanto (con esclusione, perciò degli eredi o del rappresentante legale della parte), può,
discrezionalmente, fare o non fare, e fare nel momento che ritiene più opportuno, al fine di provocare,
sul presupposto dell'effettivo verificarsi dell'evento, l'effetto giuridico dell'interruzione del
processo”. (Cass. civ. n. 8037/2021)
Precisa la Corte di legittimità che “l'interruzione del processo non si produce automaticamente, quale
effetto ricollegato direttamente ed esclusivamente alla morte o alla perdita della capacità della parte:
finché non vi sia la comunicazione formale del procuratore della parte defunta o divenuta incapace
- che ha natura negoziale e non di mera scienza come desumibile dalla tassatività delle 3 forme di
manifestazione dell'evento di cui all'art. 300 c.p.c. e dal diritto - potere del difensore di procurare
l'interruzione - proseguendo l'iter processuale nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in
vita o continuasse ad essere capace, si verifica il fenomeno dell'ultrattività della procura ad litem,
nonostante il verificarsi dell'evento che, per la norma dell'art. 1722, n. 4, c.c. avrebbe dovuto
procurarne l'estinzione” (Cass. cit.)
Il difensore è, dunque, “dominus litis”, avendo il potere di proseguire il processo , nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l'esercizio dell'attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, sul quale graverà, se mai, l'onere (tenuto conto della personale responsabilità di cui si faceva cenno) di dare notizia dell'esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo.
Poco conta che il legale nel precedente grado di giudizio si fosse costituito anche per la società e che la procura fosse stata conferita per ogni stato e grado (v.procura a margine dell' atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo), posto che detta qualità non è stata spesa dall'avv. Bottaro,
costituitasi nel presente grado esclusivamente quale procuratore del .. CP_2
In ogni caso, mette conto evidenziare che la dichiarazione da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere espressamente finalizzata al conseguimento di tale effetto, con la conseguenza che non è idonea allo scopo la dichiarazione, resa in udienza dal procuratore della parte, tesa a far dichiarare l'estinzione del processo sulla base del fatto che già in un precedente atto difensivo egli aveva rappresentato il verificarsi dell'evento interruttivo, senza che la controparte avesse tempestivamente riassunto il processo (Cass.civ. n. 2308/2023
Nel caso di specie, la cancellazione della società è stata dichiarata non già per conseguire l'effetto interruttivo, per vero mai invocato, ma piuttosto , per far valere la preclusione di ogni pronuncia nei confronti della società estinta (“nessuna azione può essere più promossa nei confronti della stessa”).
Ne consegue che, revocata l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del giudizio, va, per un verso,
ribadita la dichiarazione di contumacia della Parte_3
§
3.- Passando al merito del gravame, con primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità
della sentenza di primo grado relativamente al presunto difetto di legittimazione della cessionaria
[...]
. CP_10
Evidenzia, in primo luogo, che , nonostante la costituzione di essa cessionaria risalisse al 24 febbraio
2020, l'eccezione relativa alla presunta carenza di titolarità del credito azionato era stata sollevata dagli opponenti soltanto nelle note conclusionali autorizzate, depositate il 21 giugno 2021. Nel censurare il contrario rilievo del primo decidente, osserva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza , con la costituzione in giudizio non era stato depositato l'estratto della Gazzetta ufficiale
CP_1 del 20 gennaio 2020, bensì l'avviso della cessione del credito, pubblicato sulla parte seconda n.
147 del 19.12.2019.
Rileva, inoltre, di aver versato in atti anche ulteriori - attinenti alla prova della cessione del credito -
quali il contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti e la visura camerale nella quale trova annotazione la cessione de quo.
Sulla scorta di tali deduzioni, sostiene che, se il giudice avesse esaminato anche solo l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, avrebbe potuto verificare la presenza di elementi sufficienti a dimostrarne l'inserimento del credito oggetto del contendere .
Ciò in quanto – continua l'appellante - le dettagliate indicazioni contenute nella suddetta pubblicazione della cessione del credito (“tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati
a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo
tra 1960 e 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori
ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 1° gennaio 2019. Ai sensi dell'articolo
7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche CE e la Società renderanno
disponibili nelle seguenti pagine web: http://www.bancadipiacenza.it; https://www.bpfondi.it;
https://www.bpf.it; https://www.bplazio.it; http://www.bppb.it; http://www.bpp.it;
https://www.bapr.it; https://www.bancadiasti.it; https://www.biverbanca.it; https://www.civibank.it;
https://www.bancadelsud.com; https://www.bcp.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio
di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: Unitamente ai Email_5
Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie
specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione”) non lasciavano dubbio alcuno sul fatto che anche la posizione debitoria facente capo alla controparte e oggetto del presente giudizio fosse effettivamente ricompresa nella cessione.
Aggiunge l'appellante che detta circostanza non era stata contestata dagli allora opponenti, che, pur disponendo dei mezzi necessari alla consultazione dei siti indicati nell'avviso o potendo chiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante richiesta all'indicato indirizzo pec, non avevano offerto la prova del contrario.
Risultavano, pertanto, presenti i requisiti individuati dall'art. 58 TUB ai fini del perfezionamento della cessione , avendo la società cessionaria dato notizia dell'avvenuta cessione non soltanto
CP_1 attraverso la pubblicazione sulla ma anche mediante l'iscrizione nel registro delle imprese (cfr.
visura camerale versata in atti nel giudizio di primo grado)..
Il motivo è infondato.
Va, immediatamente, osservato che, contrariamente a quanto affermato dall' appellante, la contestazione relativa alla titolarità del diritto azionato, benchè sollevata solo nel novembre 2021
(v.verbale di udienza del 29.11.2021) , a fronte della costituzione risalente a febbraio 2020 ed in assenza di eccezioni immediate, non può considerarsi tardiva.
Invero, essa integra una mera difesa, che, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio,
potendo anche il giudice rilevare d'ufficio la carenza della suddetta titolarità.
Anche di recente, la Suprema Corte, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
con la nota pronuncia n. 2951/2016, ha ribadito che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire,
attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura
di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte,
sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa…omissis” ( Cass. civ. n.16814/2024;
n.23721/2021).
Occorre, invero, “la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le
preclusioni processuali,, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è
l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere “ (Cass.
civ. n. 16814/2024)
Spettava, pertanto, al giudice di prime cure il compito di verificare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo processuale e validamente utilizzabili (secondo quanto si dirà), se sussistesse o meno in capo a la titolarità attiva del rapporto dedotto in causa e tale potere deve essere Controparte_1
esercitato d'ufficio, senza che potesse rilevare il fatto, valorizzato invece dall'appellante , che inizialmente gli opponenti non avessero eccepito alcunché riguardo alla legittimazione della predetta società, intervenuta in giudizio.
E ciò in quanto – va ribadito - il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del
rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se
risultanti dagli atti di causa.
Ciò precisato, occorre rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legittimazione per essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio .
In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n.
5857/2022; n. 24798/2020).
Al riguardo, occorre rilevare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.,
può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione,
che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass.
20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però,
ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c.nè,
tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della
cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di
conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la
cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non
prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019) Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v Cass. 9412/2023)
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Invero, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass.civ. n.7944/2023)
“Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della
stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni
che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della
dedotta cessione “
In tali casi , ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare
in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto
da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass.17944/2023)
Ebbene nella specie, gli opponenti, che nulla avevano eccepito nell'immediatezza della costituzione della cessionaria, in sede di note conclusive hanno sollevato contestazioni , lamentando di non essere stati avvisati dalla Banca dell'avvenuta cessione, che non era stata loro notificata, con conseguente inefficacia della stessa.
Hanno, altresì, rilevato che l'unico elemento sul quale “fondava il suo diritto “ Controparte_1
era costituito dalla mera dichiarazione dell'avvenuta cessione e che, pertanto, non vi era prova dell'inclusione del proprio debito nell'ambito della cessione.
Ritiene la Corte che, tale essendo il tenore della contestazione, essa involgesse non solo l'inclusione della specifica posizione debitoria nel perimetro della cessione ma anche l'esistenza della stessa,
assumendo gli opponenti l'insufficienza dell'unico elemento su cui basava il Controparte_1
suo diritto di credito, costituito dalla mera dichiarazione della predetta cessionaria.
Sebbene- come già detto- la banca cessionaria non avesse l'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti, trattandosi di adempimento sostituito dalla pubblicazione dell'avviso in G.U.R.I., tuttavia, la doglianza in esame , facendo leva sull'insufficienza della dichiarazione della cessionaria a comprovare il proprio titolo, metteva in dubbio la stessa esistenza della cessione, di cui nulla sapevano gli opponenti. Dal canto suo, n. q. nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente i seguenti Parte_1
documenti (v. comparsa del 20 febbraio 2020) : 1) contratto di sub servicing in favore di Parte_1
da parte di 2) Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
3) Procura generale alle Controparte_1
liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. Persona_1
13665 “ .
Né tale documentazione è stata integrata immediatamente dopo la contestazione degli opponenti,
come si desume dal contenuto del verbale di udienza del 9.11.2021( “ L'avv. Colosi con riferimento
alle censure sulla procedibilità e sulla cessione del credito ne rileva la tardività e comunque
l'infondatezza per quanto in atti.”).
Nessun documento è stato prodotto in quell'occasione dalla cessionaria, che neanche ha chiesto termine per produrre ulteriore documentazione.
Solo con nota datata 24 maggio 2022, in vista dell'udienza cartolare del 26 maggio 2022 fissata per la decisione , detta parte, a confutazione delle contestazioni mosse dagli opponenti, ha prodotto il contratto di cessione dei crediti ( rectius la dichiarazione di accettazione da parte della cedente della proposta avanzata da ), l'elenco dei crediti ceduti e la visura camerale della Controparte_1
società cessionaria, nella quale è stata annotata la cessione de qua.
Tale documentazione non può ritenersi inammissibile
Deve osservarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla sin dall'inizio , salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Questo onere non sorge a fronte della contestazione della controparte ma esiste a prescindere dalla stessa, salvo, appunto, il riconoscimento implicito od esplicito.
Nella specie, però, non può ritenersi che gli opponenti avessero esplicitamente riconosciuto la titolarità del credito in capo alla pretesa cessionaria né che avessero svolto difese con essa incompatibili, avendo, piuttosto, sollevato, seppure nel corso del giudizio, contestazioni circa la titolarità in capo alla stessa del rapporto dedotto in giudizio.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'interveniente, sin dalla propria costituzione o comunque immediatamente dopo la contestazione , dovesse dimostrare di essere titolare del diritto azionato in sede monitoria dalla cedente, producendo la documentazione a tal fine necessaria.
Questa, invece, non è stata prodotta immediatamente dopo la contestazione, ma solo in sede di atti conclusivi, con conseguente inammissibilità.
Ne discende che , ai fini della verifica della titolarità che compete alla Corte, non può tenersi conto del contratto di cessione dei crediti, dell'elenco dei crediti ceduti e della visura camerale della società
cessionaria, nella quale è stata annotata la cessione de qua, che risultano tardivamente prodotti, ma semplicemente dell'avviso pubblicato in G.U.R.I.
Ebbene, al di là del fatto che le contestazioni degli opponenti, che avevano messo in dubbio la stessa esistenza della cessione, imponeva la produzione del contratto, in ogni caso, le indicazioni contenute nell'avviso in questione non sarebbero state idonee a dimostrare che anche il credito vantato nei confronti degli opponenti fosse ricompreso nell'operazione de qua.
Come detto, secondo quanto riportato nell'avviso, detta cessione comprendeva “ogni e qualsiasi
credito derivante da finanziamento “ e , secondo quanto risulta dall'avviso pubblicato in GURI “
tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che
siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In
particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse
aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra 1960 e 2018. In particolare, è stata
oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla data del 1° gennaio 2019. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche CE e la Società renderanno disponibili nelle seguenti pagine web:
http://www.bancadipiacenza.it; https://www.bpfondi.it; https://www.bpf.it; https://www.bplazio.it; http://www.bppb.it; http://www.bpp.it; https://www.bapr.it; https://www.bancadiasti.it;
https://www.biverbanca.it; https://www.civibank.it; https://www.bancadelsud.com;
https://www.bcp.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti
potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente
indirizzo PEC: Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti Email_5
alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti,
azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione”.
In linea di principio, secondo l'orientamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della Suprema
Corte, seguito dalla maggioranza dei giudici di merito, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in ipotesi di cessione “in blocco”
dei crediti da parte di una banca, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che rimane comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto (non censurabile in sede di legittimità).
La stessa giurisprudenza puntualizza, tuttavia, che in tal caso la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco,
in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (ex multis Cass. Civ. nn. 391/2025; 26127/2024; 17944/2023; 4277/2023; 15844/2019). Ebbene, nella specie, la posizione debitoria degli opponenti nei confronti della
[...]
originava da finanziamento concesso nel periodo di riferimento ( 1960/2018) ed Controparte_7
esattamente il 9.06.2007 e, dunque, presentava una caratteristica compatibile con il perimetro della cessione.
Ciò che manca è però la prova della classificazione a sofferenza.
L'appostazione a sofferenza, infatti, presupponendo la presenza di una persistente instabilità
patrimoniale e finanziaria del debitore, tale da rendere il credito difficilmente recuperabile, non può
farsi discendere né dal mancato pagamento di cinque rate ( a fronte del quale la banca con missiva dell'8.06.2010 aveva avvertito la debitrice dell'avvio, in caso di ulteriore inerzia , della procedura di recupero coatto dell'intero credito) né tantomeno dall'emissione di decreto ingiuntivo sin dal 2011.
La segnalazione, inoltre, presuppone non solo l'assenza di opposizioni da parte del cliente in sede giudiziaria ( che, come avvenuto nella specie, renderebbero il credito contestato) ma anche l'esistenza di una comunicazione ufficiale, della quale non vi è traccia.
La sentenza va, pertanto, confermata sia pure in base ad un percorso motivazione integrato,
dovendosi, infine, ritenere assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante, volte a confutare i motivi di opposizione formulati dagli allora opponenti e conseguentemente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria. .
Mette conto, in proposito, rilevare che il ritenuto difetto di titolarità del diritto in capo alla cessionaria non avrebbe potuto condurre, tout court , alla revoca del decreto opposto, spettando, comunque, al primo decidente la verifica della fondatezza della pretesa creditoria azionata da CP_7
. Controparte_7
Ciò in quanto, in assenza di prova della cessione del credito azionato in sede monitoria, la domanda formulata dalla predetta non poteva ritenersi rinunciata e/o abbandonata.
Tuttavia, in assenza di impugnazione della sentenza ad opera della parte legittimata , la fondatezza della pretesa creditoria è oggetto di una questione che non può ritenersi devoluta alla Corte.
§ L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese di questo grado in favore di CP_2
e
[...] Controparte_3
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile-
complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase, impone, limitatamente ad essa l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1
Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.907/2022 R.G., sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante, in qualità di procuratrice di avverso la sentenza n. Controparte_1
395/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 26.05.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_12
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna in persona del legale rappresentante, in qualità di procuratrice di Parte_1 [...]
alla rifusione in favore di e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
spese di questo grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte in complessivi €
8.479,00 ( di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per quella introduttiva, € 2.163,00
per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA ( se dovute) ;
4) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino