Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Anna Maria Tracanna Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 440 dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. SALCICCIA LUCA e giusta Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DE TULLIO LUISA e dall'Avv.DI GREGORIO CP_1
PIER PAOLO e dall'Avv. GUSSAGO ALESSANDRA giusta procura generale alle liti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 239/2024 del Tribunale di Avezzano pubblicata il
04/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha ritenuto che “La documentazione prodotta, se prova certamente che il ricorrente ha lavorato per oltre 20 anni quale muratore in edilizia, carpentiere, bracciante agricolo e boscaiolo, non consente in alcun modo di accertare quale siano le lavorazioni effettivamente svolte e se, in particolare, attesa la natura della malattia denunciata, abbiano comportato la costante movimentazione manuale di carichi.
Il CTU, pur riconoscimento la natura professionale della malattia addotta, ha precisato che
“sarebbe condizione preliminare verificare se effettivamente il periziando, così come ebbe a riferire, fu impiegata per circa vent'anni in attività lavorativa quale quella riferita, con particolare attenzione alla movimentazione di carichi…”
Né peraltro è possibile ricorrere ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. per sopperire all'inerzia delle parti (Cass. 38062/2021) tanto più che nel caso specifico è stato lo stesso ricorrente ad articolare una prova per testi relativa alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente solo con riferimento al periodo aprile – settembre 2018”-
Avverso tale decisione il sig. ha proposto appello ritenendo che il primo giudice Pt_1 abbia errato nel ritenere non sufficienti i mezzi di prova esperiti dall'assicurato e nel non esercitare i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. per integrare quanto già dimostrato dal ricorrente.
Avrebbe inoltre errato nel discostarsi da quanto rilevato dal CTU, che ha evidenziato che, sulla base degli elementi clinico-documentali in atti, il è affetto, in termini di elevata Pt_1
probabilità, dalla malattia professionale denunciata, con riconoscimento di danno biologico e patrimoniale in misura dell'8%. Secondo l'appellante sarebbe stato oggettivamente impossibile per l'assicurato esperire una prova testimoniale per ogni singolo periodo di lavoro
(si tratterebbe di probatio diabolica) in considerazione della molteplicità delle attività svolte, ed avendo peraltro lo stesso giudice riconosciuto che dalla documentazione risulta attività lavorativa per complessivi 20 anni nel campo dell'edilizia come muratore, operaio, carpentiere, gruista ed escavatorista, oltre ad aver svolto mansioni di bracciante agricolo e boscaiolo. Secondo l'appellante le suddette qualifiche professionali sarebbero sufficienti a dimostrare lo svolgimento di movimentazione manuale dei carichi. L'appellante ha inoltre richiesto al
Collegio di ordinare all' l'esibizione dei DVR dei vari datori di lavoro, ad integrazione CP_1
del quadro probatorio.
Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni del primo
CTU.
L' si è costituito contestando l'ammissibilità dell'appello e nel merito la sua CP_1
fondatezza.
L'appello è infondato.
La CTU depositata in atti, pur riscontrando un nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa del lavoratore, specifica che tale valutazione è stata svolta sulla base delle sole allegazioni del ricorrente. La CTU – come evidenziato da primo giudice – specifica infatti che, per confermare tali valutazioni “sarebbe condizione preliminare verificare se effettivamente il periziando, così come ebbe a riferire, fu impiegato per circa vent'anni in attività lavorativa quale quella riferita, con particolare attenzione alla movimentazione di carichi, posto che, nelle comunicazioni dell'Istituto Assicuratore tale assunto viene negato sul presupposto che il rischio lavorativo non era apparso idoneo a provocare la malattia denunciata. Il CTU ha rilevato che il sig. ha riferito di aver svolto “per circa 23 anni Pt_1 attività di muratore in edilizia, carpentiere, bracciante agricolo e boscaiolo”. Come presupposto della valutazione ha tenuto conto del fatto che “Le suddette attività lavorative, a dire del periziando, venivano principalmente svolte mediante movimentazione manuale, continuativa e protratta di carichi con sforzi ripetuti e sollecitazioni del rachide lombosacrale su tutti i piani dello spazio”
A ben vedere nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a provare le allegazioni
– peraltro piuttosto generiche – del sig. relative all'effettiva movimentazione di Pt_1 carichi nell'ambito delle sue attività lavorative.
Nel ricorso è indicato che:
" il ha svolto attività lavorativa nel campo dell'edilizia in qualità di manovale, Pt_1
carpentiere e muratore per circa 20 anni, dal 1999 al 2020, nei seguenti periodi: 08.11.99-
24.02.00, 08.01.01-05.02.01, 19.09.05-21.12.05, 11.06.07-24.01.09, 09.11.09-08.02.10,
05.05.11-04.08.11, 10.05.12-06.01.13, 14.07.14-09.04.17 e 11.02.19-29.06.19. Nell'ambito dell'esercizio delle citate mansioni, il ricorrente ha svolto quotidianamente il trasporto manuale di materiale da cantiere, come sacchi di cemento, attrezzi, travi, tegole etc.
In via ulteriore si deduce che, come riscontrabile dal citato Modello C2 storico, l'istante ha svolto anche attività di boscaiolo dal 06.10.97 al 11.12.97, dal 14.10.02 al 19.05.03 e dal
19.11.3 al 30.04.14 e di bracciante agricolo dal 26.07.06 al 25.10.06, dal 24.04.07 al
01.06.07, dal 05.05.11 al 04.08.11, svolgendo pertanto mansioni di coltivazione del terreno
e di raccolta manuale degli ortaggi, oltre a trasporto delle cassette all'interno dei magazzini,
nel corso delle attività lavorative, ha provveduto altresì a svolgere mansioni di CP_2
gruista-escavatorista e di autista di mezzi pesanti, con conseguente sottoposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, dal 03.04.18 al 30.09.18. “
La ricostruzione di ciascuna delle attività svolte nei diversi periodi, sulla base della documentazione in suo possesso, è stata invece svolta dall , e dalla stessa non è CP_1
possibile ritenere non contestato – o comunque desumere - che il sig. abbia svolto Pt_1
mansioni per oltre vent'anni di capentiere e muratore e manovale trasportando sacchi e materiali pesanti. La ricostruzioni dell'INPS delle attività del sig. è la seguente: Pt_1
" ha iniziato a lavorare nel 1997 come boscaiolo dipendente x 3 mesi, manovale x altri 3-4 mesi in edilizia.
Poi x 2 aa operatore generico ditta IS (svolgeva lavori in galleria). boscaiolo dall'ottobre 2002 al maggio 2003.
Poi operaio generico in gallerie ferroviarie x 1 aa.
Nel 2005 per 3 mesi carpentiere.
Nel 2006 e 2007 per 3 mesi bracciante agricolo.
Nel 2007 x 2 aa lavori operatore mezzi pesanti in galleria (ditta Savini). dal mese di novembre
2009 al febbraio 2010 con IS in galleria.
Nel 2011 boscaiolo x 5 mesi.
Nel maggio 2012 assunto dalla fino all'ottobre 2012. Controparte_3
Assunto nel novembre 2013 fino al 20/4/14 dalla ditta GE DE come boscaiolo”
A fronte di tali frammentate e diversificate attività il sig. si è limitato ad articolare Pt_1
capitoli di prova unicamente in relazione alla guida dei mezzi svolta per un breve periodo nel
2018. Sarebbe stato onere del lavoratore indicare e provare per ciascuna mansione (anche considerata la loro diversa natura) in cosa consisteva la movimentazione dei carichi, con quanta frequenza egli vi sia stato sottoposto, per quale tipo di carichi e per quanto tempo.
Non vi è in atti nessun principio di prova o elemento indiziario in merito a tali elementi, non configurandosi pertanto l'ipotesi di esercizio dei poteri d'ufficio per il giudicante ex art. 421
c.p.c.
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri ex Dm 55/20214 e successive modifiche.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato nella misura di euro 1984,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 29/05/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
La Presidente
Anna Maria Tracanna