TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2176/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Spampinato Vito Alberto del Foro di Milano
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28/06/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sereno Marianna del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in data [...] a [...]. Per_1
pagina 1 di 3 Le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2024 quando hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la minore venga affidata in forma congiunta e condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre Sig.ra con la Parte_2 quale risiederà nell'abitazione sita in Via Varallo n.11 a Vercelli;
2. DISPONE che il Sig. possa vedere e tenere con sé la figlia quando Parte_1 quest'ultima lo vorrà sulla base di accordi che il padre assumerà direttamente con la minore anche in considerazione che il padre è un autotrasportatore e, pertanto, passa diversi giorni lontano da casa con la conseguenza che sarebbe difficoltoso prevedere uno schema;
pagina 2 di 3 3. DISPONE che il Sig. , entro il 20 di ogni mese, versi alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia e sino al
[...] Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di €. 300,00 (trecento/00), somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT a partire da luglio 2026;
4. DISPONE che i genitori contribuiscano in egual misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie in favore della figlia minore, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente richiamato, spese che in ogni caso dovranno essere sempre documentate (anche per minimi importi);
5. DÀ ATTO che i Sigg.ri e si danno reciproco assenso per il rilascio del Pt_1 Parte_2 passaporto in favore della figlia minore;
6. DÀ ATTO che le spese e i compensi professionali saranno interamente compensati tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2176/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Spampinato Vito Alberto del Foro di Milano
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28/06/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sereno Marianna del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in data [...] a [...]. Per_1
pagina 1 di 3 Le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2024 quando hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la minore venga affidata in forma congiunta e condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre Sig.ra con la Parte_2 quale risiederà nell'abitazione sita in Via Varallo n.11 a Vercelli;
2. DISPONE che il Sig. possa vedere e tenere con sé la figlia quando Parte_1 quest'ultima lo vorrà sulla base di accordi che il padre assumerà direttamente con la minore anche in considerazione che il padre è un autotrasportatore e, pertanto, passa diversi giorni lontano da casa con la conseguenza che sarebbe difficoltoso prevedere uno schema;
pagina 2 di 3 3. DISPONE che il Sig. , entro il 20 di ogni mese, versi alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia e sino al
[...] Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di €. 300,00 (trecento/00), somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT a partire da luglio 2026;
4. DISPONE che i genitori contribuiscano in egual misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie in favore della figlia minore, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente richiamato, spese che in ogni caso dovranno essere sempre documentate (anche per minimi importi);
5. DÀ ATTO che i Sigg.ri e si danno reciproco assenso per il rilascio del Pt_1 Parte_2 passaporto in favore della figlia minore;
6. DÀ ATTO che le spese e i compensi professionali saranno interamente compensati tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3