TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2371/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Parte_1
Bianca Maria, 24, presso lo studio dell'Avv. Domenico Roccisano, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Stefania Algarotti, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire la somma CP_3 lorda di € 7.827,66, a titolo di retribuzioni intercorrenti dal gennaio 2024 al 22 marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. (pari ad euro 1.340,83) maturati dal 1.01.2020 al 23.03.2024, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) condannare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 7.827,66, a titolo di retribuzioni intercorrenti dal gennaio 2024 al 22 marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. (pari ad euro 1.340,83) maturati dal 1.01.2020 al 23.03.2024, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
In subordine rispetto al punto 2):
1 3) condannare e al CP_1 Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in via solidale tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, in favore del ricorrente della somma lorda di euro 3.334,58 a titolo di ratei fine rapporto al 30.06.2022, 13^ e 14^ mensilità dal 1.01.2020 al 30.06.2022, t.f.r. al 30.06.2022, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
4) condannare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 4.493,08 a titolo di retribuzioni da gennaio 2024 a marzo 2024, di ratei fine rapporto dal 01.07.2022 al 23.03.2024, 13^ e 14^ mensilità dal 1.07.2022 al 23.03.2024, t.f.r. dal 01.07.2022 al 23.03.2024, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
5) il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex DM 55/2014, oltre spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1 Controparte_2
Rilevava il ricorrente di avere iniziato a lavorare per Controparte_1 il 1° luglio 2022 a seguito della cessione del suo contratto di lavoro da parte di
[...] per la quale ultima aveva prestato attività lavorativa dal 1° Controparte_2 gennaio 2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di 12 ore settimanali, qualifica di visual merchandiser e inquadramento nel 6° liv. c.c.n.l. per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi – UGL. La cessione del contratto prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente e la continuazione del rapporto con il cessionario (
[...]
alle medesime condizioni di quelle già in essere. Controparte_1
Il contratto di lavoro di era stato trasferito in Parte_1 capo a che, pertanto, dal 1° luglio 2022 era Controparte_1 divenuta datrice di lavoro e contestualmente, titolare di tutti gli obblighi attualmente in capo al cedente. La quantificazione degli oneri trasferiti a seguito della cessione era stata individuata sulla base dei dati contabilizzati e presenti nella busta paga di giugno 2022 (punto f delle condizioni contrattuali: doc. 2 fasc. ric.). Dal predetto cedolino risultavano:
- n. 104,60 ore di ferie residue;
- n. 34,87 ore di r.o.l.;
- n. 19,70 ore di festività soppresse.
2 Il 15 marzo 2024 aveva rassegnato le dimissioni Parte_1 con decorrenza dal 23 marzo 2024 (doc. 5 fasc. ric.). La data di cessazione del rapporto di lavoro al 22 marzo 2024 risultava anche dalla comunicazione obbligatoria di cessazione effettuata dalla Società (doc. 6 fasc. ric.). non aveva consegnato al ricorrente le buste Controparte_1 paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024 né quelle relative alle competenze di fine rapporto e al t.f.r. lamentava di non aver percepito le retribuzioni Parte_1 da gennaio 2024 alla cessazione del rapporto, in data 22 marzo 2024. Nemmeno il ricorrente aveva percepito i ratei di fine rapporto ed il TFR. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per le convenute, che venivano dichiarare contumaci.
All'udienza del 30 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondavo e va accolto. Parte_1
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
2. prova per via documentale di essere Parte_1 stato assunto da l 1° luglio 2022 a seguito della Controparte_1 cessione del contratto di lavoro da parte di (doc. 2 fasc. Controparte_2 ric.), dalla quale era stato assunto dal 1° gennaio 2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di 12 ore settimanali, qualifica di visual merchandiser e inquadramento nel 6° liv. c.c.n.l. per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi – UGL (doc. 3 fasc. ric.). La cessione del contratto prevede il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente e la continuazione del rapporto con il cessionario (
[...]
alle medesime condizioni di quelle già in essere (lett. c) Controparte_1 del doc.2 fasc. ric.).
3 La quantificazione degli oneri trasferiti a seguito della cessione si individua sulla base dei dati contabilizzati nella busta paga di giugno 2022 (lett. f) del doc. 2 fasc. ric.). Dal citato cedolino risultano (doc. 4 fasc. ric.):
- n. 104,60 ore di ferie residue;
- n. 34,87 ore di r.o.l.;
- n. 19,70 ore di festività soppresse. Il 15 marzo 2024 rassegna le dimissioni con Parte_1 decorrenza dal 22 marzo 2024 (docc. 5 e 6 fasc. ric.).
3. L'onere della prova descritto nel § 1 è quindi stato completamente adempiuto da . Parte_1
Il calcolo del credito può farsi, secondo quanto riportato in ricorso e secondo i calcoli effettuabili sulla base del CCNL di riferimento (doc. 11 fasc. ric.: artt. 79 e 129):
- retribuzioni da gennaio 2024 a marzo 2024: € 1.158,19 (= € 7,43 – come da doc. 7 fasc. ric. – x 12 ore settimanali4 x 4,33 settimane al mese x 3 mesi);
- ferie maturate e non godute: € 1.390,38 (= 104,60 ore residue presso il precedente datore + 3,935 ore x 21 mesi) x euro 7,43;
- r.o.l. maturati e non goduti: € 463,49 (= 34,87 ore residue presso il precedente datore + 1,317 ore x 21 mesi) x euro 7,43;
- ex festività non godute: € 261,84 (= 19,70 ore residue in + Controparte_2
0,748 ore x 21 mesi) x euro 7,43;
- 13ma e 14ma mensilità dal 1° gennaio 2020 al 22 marzo 2024:
2020: 7,2110 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 749,26
2021: 7,21 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 749,26
2022: 7,21 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 749,26
2023: 7,43 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 772,13
2024: € 386,06 (= € 7,43 x 12 ore settimanali x 4,33 settimane al mese): 12 x 3 mesi x 2= 193,02. Per un totale di € 3.212,93;
- T.f.r.: € 860,32 (CUD 2024: doc. 8 fasc. ric.), di cui € 278,80 (sino al giugno 2022) + € 480,51 (= 1.158,19 + 1.390,38 + 463,49 + 261,84 + 3.212,93) : 13,5 = € 1.340,83. Il totale complessivo ammonta ad € 7.827,66 (= € 1.158,19 + 1.390,38 + 463,49 + 261,84 + 3.212,93 + 1.340,83). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente. La somma può essere posta integralmente a carico di Controparte_1
visto il portato negoziale della cessione (doc. 3 fasc. ric.), con assorbimento
[...] delle domande subordinate.
4 4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.200,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire la somma CP_3 lorda di € 7.827,66, a titolo di retribuzioni intercorrenti dal gennaio 2024 al 22 marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. (pari ad euro 1.340,83) maturati dal 1.01.2020 al 23.03.2024, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 7.827,66, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo
3) condanna le parti soccombenti e Controparte_1 [...] alla rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio di CP_2
liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 30 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Parte_1
Bianca Maria, 24, presso lo studio dell'Avv. Domenico Roccisano, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Stefania Algarotti, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire la somma CP_3 lorda di € 7.827,66, a titolo di retribuzioni intercorrenti dal gennaio 2024 al 22 marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. (pari ad euro 1.340,83) maturati dal 1.01.2020 al 23.03.2024, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) condannare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 7.827,66, a titolo di retribuzioni intercorrenti dal gennaio 2024 al 22 marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. (pari ad euro 1.340,83) maturati dal 1.01.2020 al 23.03.2024, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
In subordine rispetto al punto 2):
1 3) condannare e al CP_1 Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in via solidale tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, in favore del ricorrente della somma lorda di euro 3.334,58 a titolo di ratei fine rapporto al 30.06.2022, 13^ e 14^ mensilità dal 1.01.2020 al 30.06.2022, t.f.r. al 30.06.2022, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
4) condannare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 4.493,08 a titolo di retribuzioni da gennaio 2024 a marzo 2024, di ratei fine rapporto dal 01.07.2022 al 23.03.2024, 13^ e 14^ mensilità dal 1.07.2022 al 23.03.2024, t.f.r. dal 01.07.2022 al 23.03.2024, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
5) il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex DM 55/2014, oltre spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1 Controparte_2
Rilevava il ricorrente di avere iniziato a lavorare per Controparte_1 il 1° luglio 2022 a seguito della cessione del suo contratto di lavoro da parte di
[...] per la quale ultima aveva prestato attività lavorativa dal 1° Controparte_2 gennaio 2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di 12 ore settimanali, qualifica di visual merchandiser e inquadramento nel 6° liv. c.c.n.l. per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi – UGL. La cessione del contratto prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente e la continuazione del rapporto con il cessionario (
[...]
alle medesime condizioni di quelle già in essere. Controparte_1
Il contratto di lavoro di era stato trasferito in Parte_1 capo a che, pertanto, dal 1° luglio 2022 era Controparte_1 divenuta datrice di lavoro e contestualmente, titolare di tutti gli obblighi attualmente in capo al cedente. La quantificazione degli oneri trasferiti a seguito della cessione era stata individuata sulla base dei dati contabilizzati e presenti nella busta paga di giugno 2022 (punto f delle condizioni contrattuali: doc. 2 fasc. ric.). Dal predetto cedolino risultavano:
- n. 104,60 ore di ferie residue;
- n. 34,87 ore di r.o.l.;
- n. 19,70 ore di festività soppresse.
2 Il 15 marzo 2024 aveva rassegnato le dimissioni Parte_1 con decorrenza dal 23 marzo 2024 (doc. 5 fasc. ric.). La data di cessazione del rapporto di lavoro al 22 marzo 2024 risultava anche dalla comunicazione obbligatoria di cessazione effettuata dalla Società (doc. 6 fasc. ric.). non aveva consegnato al ricorrente le buste Controparte_1 paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024 né quelle relative alle competenze di fine rapporto e al t.f.r. lamentava di non aver percepito le retribuzioni Parte_1 da gennaio 2024 alla cessazione del rapporto, in data 22 marzo 2024. Nemmeno il ricorrente aveva percepito i ratei di fine rapporto ed il TFR. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per le convenute, che venivano dichiarare contumaci.
All'udienza del 30 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondavo e va accolto. Parte_1
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
2. prova per via documentale di essere Parte_1 stato assunto da l 1° luglio 2022 a seguito della Controparte_1 cessione del contratto di lavoro da parte di (doc. 2 fasc. Controparte_2 ric.), dalla quale era stato assunto dal 1° gennaio 2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di 12 ore settimanali, qualifica di visual merchandiser e inquadramento nel 6° liv. c.c.n.l. per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi – UGL (doc. 3 fasc. ric.). La cessione del contratto prevede il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente e la continuazione del rapporto con il cessionario (
[...]
alle medesime condizioni di quelle già in essere (lett. c) Controparte_1 del doc.2 fasc. ric.).
3 La quantificazione degli oneri trasferiti a seguito della cessione si individua sulla base dei dati contabilizzati nella busta paga di giugno 2022 (lett. f) del doc. 2 fasc. ric.). Dal citato cedolino risultano (doc. 4 fasc. ric.):
- n. 104,60 ore di ferie residue;
- n. 34,87 ore di r.o.l.;
- n. 19,70 ore di festività soppresse. Il 15 marzo 2024 rassegna le dimissioni con Parte_1 decorrenza dal 22 marzo 2024 (docc. 5 e 6 fasc. ric.).
3. L'onere della prova descritto nel § 1 è quindi stato completamente adempiuto da . Parte_1
Il calcolo del credito può farsi, secondo quanto riportato in ricorso e secondo i calcoli effettuabili sulla base del CCNL di riferimento (doc. 11 fasc. ric.: artt. 79 e 129):
- retribuzioni da gennaio 2024 a marzo 2024: € 1.158,19 (= € 7,43 – come da doc. 7 fasc. ric. – x 12 ore settimanali4 x 4,33 settimane al mese x 3 mesi);
- ferie maturate e non godute: € 1.390,38 (= 104,60 ore residue presso il precedente datore + 3,935 ore x 21 mesi) x euro 7,43;
- r.o.l. maturati e non goduti: € 463,49 (= 34,87 ore residue presso il precedente datore + 1,317 ore x 21 mesi) x euro 7,43;
- ex festività non godute: € 261,84 (= 19,70 ore residue in + Controparte_2
0,748 ore x 21 mesi) x euro 7,43;
- 13ma e 14ma mensilità dal 1° gennaio 2020 al 22 marzo 2024:
2020: 7,2110 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 749,26
2021: 7,21 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 749,26
2022: 7,21 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 749,26
2023: 7,43 x 12 ore alla settimana x 4,33 x 2= € 772,13
2024: € 386,06 (= € 7,43 x 12 ore settimanali x 4,33 settimane al mese): 12 x 3 mesi x 2= 193,02. Per un totale di € 3.212,93;
- T.f.r.: € 860,32 (CUD 2024: doc. 8 fasc. ric.), di cui € 278,80 (sino al giugno 2022) + € 480,51 (= 1.158,19 + 1.390,38 + 463,49 + 261,84 + 3.212,93) : 13,5 = € 1.340,83. Il totale complessivo ammonta ad € 7.827,66 (= € 1.158,19 + 1.390,38 + 463,49 + 261,84 + 3.212,93 + 1.340,83). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente. La somma può essere posta integralmente a carico di Controparte_1
visto il portato negoziale della cessione (doc. 3 fasc. ric.), con assorbimento
[...] delle domande subordinate.
4 4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.200,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire la somma CP_3 lorda di € 7.827,66, a titolo di retribuzioni intercorrenti dal gennaio 2024 al 22 marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. (pari ad euro 1.340,83) maturati dal 1.01.2020 al 23.03.2024, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 7.827,66, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo
3) condanna le parti soccombenti e Controparte_1 [...] alla rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio di CP_2
liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 30 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5