Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03438/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3438 del 2021, proposto da
RI RA IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) delle ordinanze di demolizione n. 167 e n. 168 del 6 maggio 2021, emesse dal Comune di Torre del Greco;
b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compresa la relazione tecnica prot. n. 19569 del 7 aprile 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria, nel Comune di Torre del Greco, di un manufatto adibito a civile abitazione e dell’area circostante. Nei suoi confronti, risultano emessi i seguenti provvedimenti:
1) ordinanza di demolizione n. 1148/R.O. del 16 ottobre 2001 (ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 47 del 1985), avente a oggetto “ due manufatti: il primo, con struttura in muratura, occupa una superficie di mq 36,00 con altezza esterna di m 3,05, mentre la copertura è in lamiera zincata grecata con soprastante massetto in cls e manto di asfalto; il secondo, con struttura in muratura, in aderenza al primo, della superficie di mq 20,00 ed altezza interna m 3,17, è provvisto di intonaco interno parziale al bianco mentre la restante parte è allo stato grezzo; la copertura è in lamiera zincata grecata sorretta da sottostante struttura in ferro ” e, “ nella zona antistante gli ingressi dei due manufatti, una tettoia di mq 30,00 avente altezza di m 3,17 da terra, la cui struttura è costituita da lamiere zincate sorrette da sottostante struttura in ferro ”;
2) ordinanza di demolizione n. 28/R.O. del 9 gennaio 2002 (ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 47 del 1985), avente a oggetto opere che costituivano la prosecuzione dei lavori abusivi di cui all’ordinanza n. 1148 del 16 ottobre 2001, “ consistenti nella rifinitura esterna ed interna del manufatto di mq 20,00 e nella realizzazione, antistante gli ingressi dei due manufatti abusivi, di un vano di mq 4,00 con altezza a partire dal piano di campagna di m 3,17; detto vano ha una struttura costituita da una pedana in cls avente altezza di m 0,20, da due muri di tompagnatura, da una porta di accesso in ferro e risulta completo di pavimentazione, impianto elettrico funzionante ed intonaco, mentre la sua copertura è costituita dallo sbalzo della copertura che copre il manufatto abusivo in lamiera zincata ”;
3) ordinanza di demolizione n. 876/R.O. del 6 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001), avente a oggetto opere che costituivano la prosecuzione dei lavori abusivi precedenti, e consistenti in “ altro vano in muratura della superficie di mq 30,00 ed altezza esterna di circa m 3,20, la cui copertura si presenta in lamiere grecate coibentate con sottostante controsoffitto in cartongesso, [completo] in tutte le rifiniture esterne ed interne ”;
4) ordinanza n. 37/R.O. del 19 gennaio 2006 di sospensione dei lavori e successiva ordinanza di demolizione n. 907/R.O. del 24 novembre 2006 (ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001), aventi a oggetto lavori abusivi consistenti “ nella realizzazione di un forno in muratura occupante una superficie di mq 4,00 avente altezza a partire dal piano di campagna di circa m 2,30, … completo nella sua struttura compreso la copertura in tavelle di laterizio completo di getto di cls. Antistante il forno risulta realizzata una tettoia occupante una superficie di mq 23,00 altezza circa m 2,50 struttura e copertura in legno ”;
5) ordinanza di demolizione n. 1215/R.O. del 2 dicembre 2008 (ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001), avente a oggetto lavori abusivi consistenti in “ una tettoia, la cui struttura è costituita da copertura in lamiere grecate zincate, sorrette da sottostante struttura in legno e tubolari di ferro. Essa occupa una superficie di circa mq 28,00 ed ha altezza interna circa mt 2,60. Sotto la tettoia, risulta realizzato lateralmente, per un solo lato, quello posto al lato Torre Annunziata, un muro di lapillo cemento avente lunghezza circa mt 6,00 ed altezza circa mt 2,60, il tutto allo stato grezzo ”;
6) ordinanza di demolizione n. 202/R.O. del 10 marzo 2009 (ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001), avente a oggetto lavori abusivi consistenti nella “ realizzazione di due manufatti: il primo, con struttura in muratura, in aderenza al primo, della superficie di mq 360,00 con altezza esterna di mt 3,05, mentre la copertura è in lamiera zincata grecata con soprastante massetto in cls. e manto di asfalto; il secondo, con struttura in muratura, in aderenza al primo, della superficie di mq 20,00 ed altezza interna di mt 3,17 è provvisto di intonaco interno parziale al bianco mentre la restante parte è allo stato grezzo; la copertura è in lamiera zincata grecata sorretta da sottostante struttura in ferro; … nella zona antistante gli ingressi dei due manufatti, una tettoia di mq 30,00 avente altezza di mt 3,17 da terra, la cui struttura è costituita da lamiere grecate zincate sorrette da sottostante struttura in ferro ”.
Inoltre, come risulta dalla Relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 19569 del 7 aprile 2021 del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco:
- con la lettera informativa per C.N.R. n. 6/2009 trasmessa al Comune dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 422 Pos. V1-1-6 del 26 febbraio 2009 e assunta al protocollo comunale n. 14271 del 2 marzo 2009, veniva comunicato che la ricorrente aveva “ realizzato opere edilizie abusive … consistenti in:
1. Locale deposito di circa 30,00 mq, struttura portante in muratura, copertura in lamiera zincata, pavimentazione in cls., secondo ambiente diviso con porta di accesso in ferro;
2. Locale ricovero auto di circa 20,00 mq, struttura portante in muratura, copertura in lamiere coibentate, pavimentazione in cls., porta di accesso in ferro;
3. manufatto ad uso (lavanderia + wc), di circa 8,00 mq, struttura in pannelli e muratura, copertura in lamiere coibentate ”;
- in data 31 marzo 2021, veniva constatato dall’Amministrazione che “ non solo non sono state ottemperate dette Ordinanze Dirigenziali n. 1148/R.O. del 16.10.2001, n. 28/R.O. del 09.01.2002, n. 876/R.O. del 06.10.2003, n. 37/R.O. del 19.01.2006, n. 907/R.0. del 24.11.2006, n. 1215/R.O. del 02.12.2008 e n. 202/R.0. del 10.03.2009, ma vi è stato un ulteriore prosieguo dei lavori ”, consistenti nelle opere di seguito elencate:
“ 1. Antistante l’abitazione è stato realizzato un terrazzo di circa mq 26,00 delimitato per due lati con muro alto circa m 0,50, completo di pavimentazione e cancello in ferro all’ingresso;
2. Realizzazione di una tettoia di circa mq 10,00 a copertura parziale del terrazzo di cui al punto 1, avente struttura in ferro e copertura con materiale plastico;
3. Sul terrazzo descritto al punto 1 è stata installata una pergotenda di circa mq 25,00;
4. In prosieguo delle tettoie poste sul confine della traversa, già verbalizzate in precedenza, è stata realizzata una tettoia di circa mq 60,00 alta circa m 3,00 avente struttura verticale ed orizzontale in ferro e copertura con lamiera zincata grecata ”;
e ancora:
“ 5. All’ingresso della proprietà è stato realizzato un cancello carrabile in ferro a due battenti lungo circa m 6,00 ed alto circa m 2,50;
6. L’area risulta recintata con muratura di altezza media circa m 1,10 con soprastante cancellata in ferro;
7. Anche all’interno della proprietà è stato realizzato un muro a divisione della proprietà alto da circa 1,00 a m 1,50 con soprastante materiale in ferro; al centro della muratura è stato realizzato u cancello in ferro a due battenti lungo circa m 4,00 alto circa 2,20;
8. Altro cancello carrabile in ferro a due battenti lungo circa m 6,00 ed alto circa m 2,50 è stato realizzato sul confine nord della proprietà;
9. Livellamento del terreno di una piccola zona di proprietà;
10. L’area è pavimentata per la maggior superfice con tappetino bituminoso ” .
In conseguenza di ciò, con le ordinanze n. 167 – emessa ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 – e n. 168 – emessa ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 – entrambe del 6 maggio 2021, il Comune ha ingiunto alla ricorrente di procedere alla demolizione delle opere abusive descritte in premessa e al ripristino dello stato originario dei luoghi, con l’avvertenza, nella sola ordinanza n. 168, che in caso d’inottemperanza si sarebbe proceduto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
I provvedimenti impugnati si fondano sulla seguente motivazione:
“ Visto il Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regione Campania n 2598 del 18 ottobre 1978;
Viste le N.T.A. del Piano Regolatore Generale, così come adeguate alla L.R. n. 9/83 a seguito di varianti adottata con Deliberazione dei Commissari ad acta n. 1 del 30.01.04 ed approvata con Decreto de Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, n. 248 del 20.03.06, in conformità ed esecuzioni della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 88 del 04.08.05 e così come previsto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 22 del 06.03.06;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 16 del 25/02/2021 di adozione del P.U.C. Programmatico di cui alla L. 16/2004;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 della L.R: 16/2004 dalla data di approvazione di cui sopra sono vigenti le misure di salvaguardia;
Considerato, altresì:
a) che le opere sopra citate ricadono in area assoggettata alle norme:
- della zona omogenea: "A/3 - Cono del Vesuvio" del P.R.G. vigente;
- della zona omogenea: "B3 - Area d’integrazione Urbanistica e di riqualificazione paesaggistica" della tavola "QOP.2" del P.U.C. parte operativa adottato con deliberazione della G.C. n. 16 del 25.02.2021;
- di tutela della zona: "P.I.R. - Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale. Parco Nazionale del Vesuvio" del Piano Territoriale Paesistico dell’area del Vesuvio, approvato, in data 04.07.2002, con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
b) che il territorio comunale è assoggettato:
- al vincolo idrogeologico, art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267, per le parti di bacino idrogeologico d lagni vesuviani;
- al vincolo di tutela di cui al Decreto Ministeriale del 20.01.1964, con il quale l’intero territorio comunale, con esclusione della zona portuale, è stato dichiarato, ai sensi della Legge 29.06.1939 1497, di "notevole interesse pubblico", vincolo riproposto con il Decreto Ministeriale del 28.03.1985 emanato in esecuzione del Decreto Ministeriale del 21.09.1984;
- alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico dell’area del Vesuvio, approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le attività Culturali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e la Tutela del Territorio del 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. n. 219 - Serie Generale del 18.09.2002;
- al vincolo sismico, grado di sismicità 5=9, giustoa D.M. del 07.03.1981, classificazione riconfermata co Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07.11.2002;
- al vincolo di cui al D.M. del 25.05.1981, con il quale è stato dichiarato, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, "gravemente danneggiato";
- ai vincoli derivanti dalla perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio, giusta Decreto Ministeriale del 04.12.1992, emanato in esecuzione della Legge 394/1991;
- alle norme del "Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Sarno", adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 04.04.2002 e pubblicate sul B.U.R.C. n. 21 del 22.04.2002 ”.
2. Avverso le ordinanze n. 167 e n. 168 del 2021, la ricorrente muove plurime censure. Inoltre, dichiara di avere “ interesse a contestare specificamente i singoli presunti abusi essendo le ordinanze scindibili in tanti ordini di demolizione per quanti sono i manufatti in contestazione ” e ritiene questo Collegio “ chiamato a valutare le singole ragioni addotte dalla ricorrente in ordine alla legittima realizzazione e/o insistenza sull’area dei manufatti contestati rimanendo fermo l’interesse all’annullamento anche parziale delle ordinanze impugnate e degli atti ad essa presupposti e collegati ”. A tal fine, rappresenta che:
- il terrazzo di circa 26 mq e la tettoia di circa 10 mq rientrerebbero nelle ipotesi di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e- quinques ), del D.P.R. n. 380 del 2001, e non necessiterebbero di alcuna autorizzazione ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 31 del 2017 (punti A.19 e A.22 dell’Allegato A);
- sarebbero sottratte al permesso di costruire anche la pergotenda di circa 25 mq e la tettoia di circa 60 mq;
- i cancelli, la recinzione, il muro a divisione della proprietà non comporterebbero “ volumetrie ulteriori rispetto alla preesistenza edificata ”;
- il livellamento del terreno e la pavimentazione costituirebbero “ semplici interventi di manutenzione rientranti – per quanto attiene al regime urbanistico – nella casistica dell’edilizia libera ”, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e- quinquies ), del D.P.R. n. 380 del 2001 e, sotto il profilo paesaggistico, tra gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, “ non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali ad esempio l’adeguamento di spazi pavimentati, di cui alla lettera A.12 dell’allegato A al D.P.R. n. 31/2017 ”.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Giova, in primo luogo richiamare il “ costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento medesimo finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria (Cons. Stato, sez. VI, n. 4919 del 30.6.2021) o dell’assentibilità ex ante, come nel caso di specie ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 15 novembre 2023, n. 9814). In ultima analisi, non è dato scomporre l’intervento in parti, neanche in senso diacronico, al solo fine di elidere le reciproche interazioni delle opere e di negare l’assoggettabilità dell’insieme a una determinata sanzione demolitoria.
Inoltre, sempre secondo giurisprudenza, “ nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, non può tenersi conto del solo profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico (Cons. Stato, Sez. VI, 8.2.2022, n. 883; Sez. VI, 8.9.2021, n. 6235; Sez. VI, 1.3.2019, n.1434) ”; ne consegue che nella presente controversia “ si deve applicare il regime edilizio sanzionatorio derivante dall’unitarietà delle opere realizzate e non quello astrattamente applicabile per gli interventi atomisticamente valutati, così venendo a cadere tutte le censure inerenti alla supposta irrilevanza delle opere realizzate ai fini della necessità di conseguire il titolo abilitativo edilizio ” (T.A.R. Sardegna, sezione seconda, sentenza 5 ottobre 2023, n. 721).
3.2. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che nel fondo oggetto del giudizio, in zona soggetta a numerosi vincoli, sono stati realizzati negli anni e sempre abusivamente, vale a dire senza alcun titolo né edilizio né paesaggistico, ogni volta in prosecuzione della violazione precedente, i seguenti interventi:
- diversi manufatti, rispettivamente di: 36 mq, con altezza di 3 m; 20 mq, con altezza di 3,17 m; 4 mq, con altezza di 3,17 m; 30 mq, con altezza di 3,20 m; 360 mq, con altezza di 3 m; 20 mq, con altezza di 3,17 m;
- un deposito di 30 mq; un locale per ricovero auto di 20 mq; un locale lavanderia e wc di 8 mq;
- diverse tettoie, rispettivamente di: 30 mq, con altezza di 3,17 m; 23 mq, con altezza di 2,50 m; 28 mq, con altezza di 2,60 m, su un lato delimitata da un muro di 6 m, alto 2,60 m; 30 mq, con altezza di 3,17 m; 10 mq; 60 mq, con altezza di 3 m;
- un terrazzo di 26 mq con una pergotenda di circa 25 mq;
- un forno in muratura di 4 mq, con altezza di 2,30 m;
- un muro di recinzione di 1,10 m e soprastante cancellata in ferro;
oltre a cancelli carrabili, opere di livellamento e pavimentazione.
Per tutti questi interventi – a mano a mano che venivano realizzati – sono state emanate numerose ordinanze di demolizione, le quali non risultano né impugnate né eseguite.
Risulta di palmare evidenza che gli interventi sopra descritti costituiscono il progressivo ampliamento di un medesimo complesso edilizio, portato avanti nonostante i ripetuti interventi dell’Amministrazione per porre fine al comportamento abusivo; sicché non potrebbero in nessun caso essere scomposti ai fini di una valutazione artatamente parcellizzata.
La realizzazione di numerosi volumi e superfici e la profonda trasformazione dell’area, determinata dagli interventi edilizi posti in essere in zona vincolata (anche) paesaggisticamente, inducono a qualificare le opere, complessivamente considerate, come “ nuova costruzione ” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380 del 2001, per cui sarebbe stato necessario acquisire preventivamente (peraltro, ove possibile) sia il permesso di costruire sia l’autorizzazione paesaggistica, e, conseguentemente, fondano la legittima applicazione sia dell’articolo 27 sia dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.
A tal riguardo, giova ribadire che il Titolo IV del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede e disciplina la “ Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni ”. Al suo interno, il capo I individua i soggetti responsabili in caso di abusi:
- il dirigente del competente ufficio comunale, dal lato del potere repressivo e sanzionatorio, il quale “ provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ” (articolo 27);
- il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, dal lato della conformità delle opere alla normativa e al titolo, nonché del pagamento delle sanzioni (articolo 29).
Il successivo capo II indica le sanzioni corrispondenti a ciascun tipo di abuso; per quanto d’interesse in questa sede, l’articolo 31 per gli “ interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ” prevede la sanzione demolitoria e (in mancanza) l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio del Comune.
3.3. L’istanza di condono presentata il 15 novembre 2004, che la ricorrente invoca, ha a oggetto – secondo quanto dalla stessa dichiarato – soltanto un “ piccolo appartamento a piano terra con deposito di pertinenza ”, asseritamente ultimato il 27 marzo 1995.
Secondo l’articolo 35 della legge n. 47 del 1985, “ decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all’art. 31 non comprese tra quelle indicate dall’art. 33. A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione … I lavori per il completamento delle opere di cui all’art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti Amministrazioni … ”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, in violazione della disposizione sopra riportata, è stata portata avanti la realizzazione di numerosi ulteriori interventi abusivi, sanzionati con le richiamate ordinanze di demolizione. Trova applicazione al riguardo, “ il principio di diritto per cui, "in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria; da ciò discende appunto l’impossibilità della prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento d’eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite, donde l’obbligo del Comune di ordinarne (come nella specie) la demolizione, tranne che tal prosecuzione avvenga nel rispetto delle procedure poste dall’art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ancora applicabile grazie ai rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica e che, a queste condizioni, non esclude la definizione del condono (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 14 agosto 2015 n. 3943; id., II, 5 dicembre 2019 n. 8314)" (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4473) ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 25 marzo 2022, n. 2171).
Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento di condono, non potendo eseguire ulteriori opere in relazione al medesimo complesso immobiliare.
La pendenza della domanda di condono non rende l’ordine di demolizione illegittimo, tenuto conto che l’Amministrazione ha disposto la demolizione non delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, bensì delle ulteriori opere, successivamente eseguite. Deve, peraltro, aggiungersi che la profonda trasformazione dell’intera area, anche mediante la creazione di volumi di gran lunga superiori a quelli preesistenti, pone la questione della persistenza e riconoscibilità del nucleo iniziale, e dunque della stessa procedibilità della domanda di condono.
3.4. In ogni caso, i motivi di ricorso sono tutti infondati, per le ragioni di seguito esposte.
3.4.1. Quanto all’ordinanza n. 168 del 2021, essa del tutto legittimamente ingiunge la demolizione e dà avviso all’interessata delle conseguenze che la legge connette all’inottemperanza. Non si vede per quale ragione la circostanza che l’area sia paesaggisticamente vincolata dovrebbe rendere inapplicabile al caso di specie il “ procedimento demolitorio acquisitivo ” previsto dall’articolo 31 per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, come sostenuto dalla ricorrente. La stessa pronuncia invocata nel ricorso stabilisce, in realtà, che “ l’acquisizione gratuita (per il caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione) è misura riservata dall’art. 31 del T.U. n. 380 del 2001 esclusivamente ai casi … di opere, soggette al regime del permesso di costruire, realizzate in assenza di titolo, in difformità assoluta o con variazioni essenziali (l’art. 32 del TUE precisa poi che, nelle zone vincolate, qualsiasi difformità rispetto al titolo assentito per la realizzazione di opere sottoposte a permesso a costruire, è considerata variazione essenziale) ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 9 luglio 2018, n. 4170); ciò che corrisponde esattamente alla fattispecie qui esaminata.
Non è fondata nemmeno la censura, formulata “ in via ulteriormente gradata ”, di violazione dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, per la mancata specificazione delle conseguenze della eventuale inottemperanza (“ con certa individuazione grafica e descrittiva ” delle aree potenzialmente oggetto di acquisizione), atteso che nel provvedimento si avverte che “ in caso di inottemperanza nel termine …, a norma dell’art. 31 c. 3 del D.P.R. n. 380/01, e nei limiti del citato Decreto, l’opera e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione, previa notifica all’interessato, a norma dell’art. 31 c. 4 del D.P.R. n. 380/01 costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari ”, e che “ l’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 (comma introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis, legge 164/14, la cui entrata in vigore è del 12.11.2014) dispone: "L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro ”.
Peraltro, come rilevato anche dalla difesa comunale, “ il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l’esatta indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, con piena garanzia per il destinatario, è invece necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 26 novembre 2018, n. 6672).
Infine, l’applicazione (solo eventuale) della sanzione pecuniaria non è oggetto immediato dell’ordinanza; ciò esime il Collegio dall’esaminare le contestazioni mosse al riguardo.
3.4.2. Quanto all’ordinanza n. 167 del 2021, la corretta ricostruzione della fattispecie giustifica pienamente – per le ragioni sopra esposte – l’applicazione dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che la ricorrente vorrebbe invece escludere, sostenendo la qualificazione degli abusi come mero “ inserimento di elementi accessori e/o pertinenziale in un manufatto preesistente; ovvero a tutto concedersi di ristrutturazione edilizia del medesimo… [e] di interventi qualificabili come difformità parziali ”. A tal riguardo è infondato il tentativo di limitare l’applicabilità dell’articolo 27 “ unicamente agli interventi che versino ancora allo stato iniziale ”, atteso che la norma menziona espressamente “ l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo ”.
Non giova neppure il richiamo all’articolo 32, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, non trattandosi nella fattispecie in esame di meri interventi “ che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative ” e fermo restando che, in ogni caso, per il successivo comma 3, nel testo applicabile ratione temporis , “ Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali ”. Il Consiglio di Stato, nell’applicare l’articolo 32, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha significativamente affermato che “ le difformità riscontrate, quale che ne sia la consistenza, devono dunque essere ricondotte a quest’ultima ipotesi. In altre parole, ove gli interventi non costituiscano ex se variazioni essenziali, per le quali trova applicazione il regime sanzionatorio di cui agli artt. 31 e 44 del T.u.ed., essi vengono comunque equiparati alle stesse per così dire ope legis (sul punto, v. anche Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5421; id., 30 ottobre 2020, n. 6651). Deve dunque precisarsi come non costituiscano in nessun caso ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 le opere eseguire su immobili soggetti a vincoli di tutela oppure su aree vincolate (come nel caso di specie). In tali ipotesi, l’art. 27, comma 2, prevede sempre la demolizione, senza acconsentire a forme alternative di sanzione (come quella pecuniaria di cui all’art. 34) …
Anche la giurisprudenza penale si è espressa nel senso che, in presenza di un vincolo, le difformità dal titolo edilizio assumono, nella sostanza, valenza di difformità totali, statuendo che «[…] ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali» (così, tra le altre, Cass. penale, 24 novembre 2020, n. 32736) ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 2 aprile 2025, n. 2814).
3.4.3. Del pari, sono infondate nel merito la censura di difetto di motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive nonché quella relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento: “ il carattere doveroso e vincolato della sanzione edilizia, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, è stato definitivamente riconosciuto dalla Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9/2017, che ne ha fatto discendere l’affermazione secondo cui, in tali casi, l’ordine di demolizione non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neppure quando la demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Per le medesime ragioni la giurisprudenza consolidata esclude la necessità che l’ordine di demolizione debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (Ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, n. 311 del 18 gennaio 2022) ” (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza 24 gennaio 2025, n. 555).
4. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Torre del Greco, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri riflessi siccome difesa da avvocati iscritti all’Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo RI Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo RI Liguori |
IL SEGRETARIO